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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2539/2022
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
All'udienza del 4 Febbraio 2025, sono comparsi, alle ore 9:50, l'Avv. Barba per l'opponente e l'Avv. Accolla per la società opposta, che discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice Onorario si rititra in camera di consiglio alle ore 16:21, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, di cui uno definito con sentenza ex art. 429 c.p.c., per emettere la sentenza inerente il presente giudizio a norma dell'art. 281-sexies c.p.c.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 19:37, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
Barbara Cordaro
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 19:37 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza del 4 Febbraio
2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2539 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2022, promossa
DA
il OR , nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(AG), nella Contrada Imbriacola, C.F. titolare dell'omonima ditta CodiceFiscale_1
individuale, con sede a Lampedusa e Linosa, nella via P. Mattarella n. 13, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, a Favara (AG), nella via Ospedale n. 45, presso lo studio dell'Avv. Simona Antonia Barba, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo della lite,
- opponente -
CONTRO
la in persona del legale rappresentante Controparte_1
NO , con sede a Lampedusa e Linosa (AG), nella via Giuseppe Tomasi n. 36, CP_2
elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via Imera n. 50,
2 presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Accolla e Pier Luigi Cappello, dai quali è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti allegata agli atti di causa,
- opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per l'opponente: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 6 Febbraio 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 4 Febbraio
2025, riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo della lite, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per la società opposta: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 6 Febbraio 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 4 Febbraio
2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 18
Gennaio 2023, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mani il 26 Settembre 2022 il OR Parte_1
quale titolare dell'omonima ditta individuale, proponeva opposizione avverso il
[...]
decreto ingiuntivo n. 722/2022, emesso nei propri confronti dal Tribunale di Agrigento nelle date dei 29 Luglio 2022/2 Agosto 2022 su istanza della
[...] in persona del legale rappresentante NO . In Controparte_1 CP_2
particolare, con tale provvedimento, notificato a mezzo pec il 2 Agosto 2022, gli era stato intimato di pagare a quest'ultima la complessiva somma di € 18.980,96, oltre gli interessi calcolati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza di ciascuna delle sette fatture sulla cui base era stato richiesto sino all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento monitorio. Ciò a titolo di saldo dei suddetti documenti contabili, distinti dai nn. 141/a, 142/a,
143/a, 145/a, 34/a, 62/a e 63/a, rilasciati nei rispettivi riguardi tra il 21 Ottobre 2021 e il 21
Giugno 2022 a seguito dell'espletamento delle attività e della fornitura della merce ivi descritti.
All'uopo l'opponente eccepiva la carenza nel caso di specie dei presupposti di fatto e di diritto previsti dagli artt. 633 e 634 c.p.c. per ottenere la concessione di una ingiunzione di pagamento.
Contestando la mancanza nel fascicolo prodotto dalla prefata società nella fase sommaria sia di un contratto scritto idoneo a provare l'esistenza di un rapporto obbligatorio inter partes;
sia dell'estratto autentico delle scritture contabili. Affermava che, non era sufficiente produrre le
3 cennate fatture elettroniche in formato pdf. Obiettando, poi, nel merito che, non aveva mai incaricato la opposta di eseguire i lavori, né acquistato i materiali indicati nei documenti contabili in parola. In proposito evidenziava che, controparte non aveva allegato nel procedimento monitorio alcuna sua richiesta di fornitura, e/o delle bolle di consegna.
Osservando che, le attività per la realizzazione delle quali la convenuta reclamava il compenso avevano per oggetto la manutenzione di impianti appartenenti al Comune di Lampedusa.
Ragion per cui, non era comprensibile il motivo per il quale la stessa aveva emesso le fatture in questione. Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato l'attore chiedeva all'adita autorità giudiziaria, innanzitutto, di revocare, o, comunque, di dichiarare nullo il menzionato decreto ingiuntivo perché infondato, ingiusto e illegittimo. In ogni caso, di dichiarare che non doveva alcunché all'avversaria, essendo la pretesa creditoria in dibattito non provata.
La in persona del legale rappresentante Controparte_1
NO si costituiva nel presente giudizio depositando il 18 Gennaio 2023 il CP_2
proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo prendeva posizione con riguardo ai motivi sviluppati dall'istante per giustificare l'instaurazione della contesa.
Sostenendo che, con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, previsto dal D. Lgs.
n. 127/2015, la giurisprudenza prevalente riteneva che, la fattura elettronica era, di per sé, titolo idoneo per l'emissione di un provvedimento monitorio, senza la necessità di depositare i registri contabili. In forza delle ragioni articolate domandava al Tribunale di Agrigento, in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione della enunciata ingiunzione di pagamento.
Nel merito, di rigettare le richieste del OR , nella spiegata qualità, essendo Parte_1
infondate in fatto e in diritto. Quindi, di confermare il nominato decreto ingiuntivo, condannando l'opponente alla corresponsione in suo favore dell'ammontare ingiunto, oltre gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo, o di quello ritenuto equo dall'adita autorità giudiziaria.
Con ordinanza emessa il 31 Gennaio 2023 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del ricordato provvedimento monitorio, reiterata dal legale della società opposta nel corso dell'udienza svolta in tale giorno.
Il procedimento de quo veniva istruito sulla base della documentazione allegata dalle parti nei rispettivi fascicoli. Mediante ordinanza adottata il 6 Febbraio 2024 ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c. l'adita autorità giudiziaria dava atto che, queste ultime avevano precisato le conclusioni
4 come in epigrafe, riportandosi a quelle formulate nelle note scritte depositate il 30 Gennaio
2024 e il 5 Febbraio 2024. Indi, all'udienza odierna del 4 Febbraio 2025, dopo che i procuratori delle medesime hanno discusso la causa oralmente a norma dell'art. 281sexies c.p.c., il Giudice
la assume in decisione e, uscito dalla camera di consiglio in cui si è previamente ritirato, emette in pari data la relativa sentenza, della quale dà lettura in loro assenza.
2.- In diritto. L'opposizione proposta con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, volta a ottenere, fra l'altro, la revoca del decreto ingiuntivo n. 722/2022, emesso dal
Tribunale di Agrigento nelle date dei 29 Luglio 2022/2 Agosto 2022 contro l'opponente su istanza della società opposta è giuridicamente legittima e fondata con riguardo a una delle argomentazioni sviluppate per supportarla. Sicché, merita di essere accolta per quanto di ragione.
Corredato dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità si palesa il secondo motivo dedotto dal OR quale titolare dell'omonima ditta Parte_1
individuale, per contrastare il predetto provvedimento monitorio. Per il suo tramite eccepisce di non avere mai incaricato la in persona del Controparte_1
legale rappresentante NO di eseguire i lavori, né di avere acquistato i CP_2
materiali indicati nelle fatture in forza delle quali è stata chiesta e ottenuta la cennata ingiunzione di pagamento. Rilevando che, la menzionata società non ha prodotto nella fase sommaria alcuna sua richiesta di fornitura della merce in discorso, e neanche delle bolle di consegna della stessa. L'opponente osserva, altresì, che le attività, per la realizzazione delle quali la opposta reclama il compenso controverso, hanno per oggetto la manutenzione di impianti appartenenti al Comune di Lampedusa. Di guisa che, non è comprensibile la ragione per cui essa ha emesso gli enunciati documenti contabili. Allo scopo di corroborare la decisione di valutare tale doglianza suscettibile di accoglimento è opportuno fornire alcune indispensabili delucidazioni. Invero, è onere di chi intende far valere un diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. In particolare, nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, in quanto attore in senso sostanziale, che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Mentre, è onere del debitore prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda di quest'ultimo, nonché dimostrare l'esistenza di un fatto estintivo dell'adempimento. E' ormai pacifico e consolidato il principio elaborato in materia dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui l'opposizione a decreto
5 ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr., così:
Cass. Civ., Sez. II, 16/05/2019 n. 13240). Ebbene, a fronte della obiezione superiormente riportata, articolata dall'attore, la convenuta non ha affatto dimostrato né l'esistenza inter partes di un rapporto di natura negoziale, in esecuzione del quale ha espletato i lavori e fornito la merce meglio descritta nelle fatture in discussione, né di avere adempiuto tali prestazioni a vantaggio del primo. Di conseguenza, nella ipotesi che ci occupa manca totalmente la prova del fatto costitutivo della posizione creditoria in argomento, che, come appena precisato, incombe sull'asserito creditore. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha codificato nel tempo un ulteriore insegnamento, al quale ha aderito quella di merito, in forza del quale si riconosce che:
“La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (cfr.: Cass., Sez. II, 12/01/2016 n. 299; conformi: Cass. Civ., Sez. II, 4/01/2022
n. 128; Cass., Sez. III, 28/06/2010 n. 15383; Cass., Sez. II, 28/04/2004 n. 8126). Tale principio
è applicabile pure quando si tratta di fatture elettroniche.
A ben guardare, sebbene il OR ha negato non solo di avere intrattenuto Parte_1 con la una relazione contrattuale, MA, Controparte_1
ANCHE, di averle commissionato la realizzazione delle attività di manutenzione e di altra natura e di avere acquistato la merce indicate nei ricordati documenti contabili. La richiamata società si è limitata a versare agli atti del procedimento de quo unicamente le fatture elettroniche in formato pdf in parola, già allegate nella fase monitoria, non fornendo nessun'altra prova, di tipo scritto od orale, attestante l'effettiva sussistenza del credito per cui è causa, a prescindere dalla diffida di pagamento del 29 Giugno 2022, inviata all'opponente in pari data a mezzo pec.
La medesima ha, quindi, affidato la dimostrazione della legittimità e della fondatezza della pretesa creditoria azionata con l'anzidetta ingiunzione di pagamento soltanto ai cennati documenti contabili di provenienza unilaterale. Questi, però, essendo stati puntualmente
6 contestati dall'attore in seno all'atto di citazione che ha incoato la contesa, sono inidonei a fornire dati certi relativi al rapporto di credito-debito che, sulla scorta della tesi sostenuta dalla opposta, è intercorso tra di loro. Pertanto, essi, avendo una portata meramente indiziaria, non sono sufficienti ad attestare l'asserito credito vantato dalla convenuta nei confronti dell'istante, in mancanza di ulteriori risultanze istruttorie.
Per confutare, poi, la valenza probatoria della circostanza, rilevata dalla
[...]
nella propria comparsa di costituzione e risposta per Controparte_1
suffragare la richiesta di corresponsione delle somme ingiunte, che nella Parte_1
spiegata qualità, una volta ricevutele, non ha contestato le fatture in dibattito, soccorre sempre l'indirizzo seguito dalla Suprema Corte di Cassazione. La medesima afferma che: “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si
svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi
generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire
gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a
decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi;
né è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la
difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento
al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza
e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (……)” (cfr.: Cass., Sez. III, 17/11/2003 n. 17371). Ebbene, gli elementi istruttori a disposizione non consentono di ritenere ricorrenti nel caso qui analizzato le condotte, anche omissive, appena descritte, specificamente individuate dalla giurisprudenza di legittimità come indicative della volontà dell'opponente, asserito debitore, di riconoscere, pur implicitamente, l'esistenza della posizione creditoria in argomento. Alla luce delle considerazioni e delle constatazioni che precedono non può revocarsi in dubbio che,
l'opposizione proposta dall'attore contro il menzionato provvedimento monitorio è giuridicamente legittima e fondata e va accolta. Il che comporta che, la enunciata ingiunzione di pagamento deve essere in questa sede revocata.
7 3.- Infine, per il principio della soccombenza, la Controparte_1
in persona del legale rappresentante NO deve essere condannata a
[...] CP_2 rifondere al OR , quale titolare dell'omonima ditta individuale, le spese del Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per spese, per diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.:
- revoca, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, il decreto ingiuntivo n. 722/2022,
emesso dal Tribunale di Agrigento nei confronti del OR quale titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, su istanza e nell'interesse della
[...]
in persona del legale rappresentante NO , notificato Controparte_1 CP_2
a mezzo pec il 2 Agosto 2022;
- infine, condanna la società opposta, come sopra rappresentata, a rifondere all'opponente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per spese, per diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Agrigento in data 4 Febbraio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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