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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 10/11/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 79/2023 R.G.
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. NU De Gregorio Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in secondo grado iscritta al n. 79/2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza n. 65/2023 emessa dal Tribunale di Gela, pubblicata il 06.02.2023, promossa
DA in persona del Sindaco pro tempore (C.F.: , Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano D'Arma ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore nella via Cartesio n. 14 in Pt_1
- APPELLANTE -
CONTRO
(CF: ), (CF: CP_1 C.F._1 Parte_2
), (CF: ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(CF: ), elettivamente domiciliati Parte_4 C.F._4
presso lo studio del difensore avv. in via Aretusa n. 8 in Parte_4 Pt_1
- APPELLATI – E CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I.: Controparte_2
, (C.F.: , P.IVA_2 CP_3 C.F._5 Controparte_4
(C.F.: e (C.F.: ), C.F._6 CP_5 C.F._7
rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Cammalleri giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in alla Via Gioacchino Pt_1
Rossini n. 63
- APPELLATI -
E CONTRO
(C.F.: , (C.F.: Controparte_6 C.F._8 Parte_5
e (C.F.: CodiceFiscale_9 Parte_6
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._10 Parte_6
giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in via Erofilo n. 11 in Pt_1
- APPELLATI -
E CONTRO
, Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
, ,
[...] CP_11 CP_12 CP_13 CP_14
, ;
[...] Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17
, , ,
[...] Controparte_18 Controparte_19 Controparte_20
Controparte_21 CP_22 CP_23 CP_24
, , Controparte_25 Controparte_26 CP_27
, , ,
[...] Controparte_28 CP_29 Controparte_30
, , eredi CP_31 CP_32 Controparte_33 CP_34
, ,
[...] CP_31 CP_32 Controparte_33
, , Controparte_35 CP_36 Controparte_37 CP_38 , , CP_39 CP_40 Controparte_41 Controparte_42 [...]
, CP_43 Controparte_44 CP_45 Controparte_46
, , , , Controparte_47 CP_48 CP_49 Controparte_50
, , CP_51 CP_52 Controparte_53 Controparte_54
[...] Controparte_55 Controparte_56 CP_57
, ,
[...] Controparte_57 Controparte_58 Controparte_56
Controparte_59 Controparte_60 Controparte_60
, , , , Controparte_61 Controparte_62 Controparte_63 CP_64
, Controparte_65 Controparte_66 CP_67 CP_68
, ,
[...] Controparte_69 Controparte_70 CP_71
,
[...] Controparte_72 CP_72 [...]
, Controparte_73 CP_74 Controparte_75 CP_76
,
[...] Controparte_77 Controparte_78 Controparte_79
Controparte_80 Controparte_81 Controparte_82 CP_83
, ,
[...] Controparte_84 CP_85 Controparte_86 [...]
, , , CP_87 Controparte_88 Controparte_89 Controparte_90
, , Controparte_91 CP_92 Controparte_93
, , , CP_94 Controparte_95 CP_96
, , , Controparte_97 CP_98 CP_99 CP_100 CP_101
, , ,
[...] Controparte_102 Controparte_103 CP_104
, , , , CP_105 Controparte_106 CP_107 CP_108
, e CP_109 CP_110 Controparte_111
- APPELLATI CONTUMACI -
Oggetto: giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.
Conclusioni: come da atti di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti del presente giudizio possono essere così essere riassunti.
Con sentenza n. 346 del 2017, definitivamente passata in giudicato, il Tribunale di Gela ha condannato il al risarcimento, in favore dei soggetti Parte_1
di seguito indicati, del danno sostitutivo dell'indennità di esproprio nella misura di Euro 635.619.58, comprensiva di rivalutazione ed interessi fino all'effettivo ed integrale soddisfo, nonché al pagamento della ulteriore somma di complessivi
Euro 1.023.950,83 a titolo di indennità di occupazione dal giorno 11.05.1990 e fino al giorno 11.05.2017 - data di pubblicazione della sentenza - comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi legali, oltre spese legali distratte in favore del difensore.
, ed hanno notificato i precetti CP_1 Parte_2 Parte_3
al debitore e, con atto di pignoramento presso terzi notificato in Parte_1
data 02.05.2018 a quale tesoriere dell'Ente, ed in data CP_112
04.05.2018 al Comune esecutato, hanno instaurato la procedura esecutiva iscritta al n. 247/2018 R.G. Esecuzioni Mobiliari citando il a comparire Parte_1
avanti il Tribunale di Gela ed invitando a rendere la dichiarazione CP_112
di cui all'art. 547 c.p.c. ai creditori procedenti ed a specificare l'ammontare delle somme esistenti al netto di quelle dichiarate impignorabili ex art. 159 T.U.E.L. per il primo semestre 2018.
In data 16.05.2018 ha dichiarato che, in relazione al CP_112
pignoramento di cui alla procedura iscritta al n. 247/2018 R.G. Esecuzioni
Mobiliari, le somme vincolate a disposizione di giustizia, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà ex art. 546 c.p.c., erano di
2.510.313,87 Euro, salvo precisare che l'Ente esecutato aveva, in data
05.12.2017, adottato la delibera n. 279 con la quale aveva quantificato, per il primo semestre 2018, le somme impignorabili ai sensi dell'art. 159 T.U.E.L in complessivi Euro 22.456.564,01.
Nella predetta procedura esecutiva sono intervenuti i seguenti creditori: l'avv. creditore del della somma di Euro 77.548,72, Parte_4 Parte_1
creditrice del della somma di Euro 2.970,26, Parte_5 Parte_1
creditore del della somma di euro 12.484, Controparte_6 Parte_1
creditrice del della somma di euro 9.952.88, CP_110 Parte_1
creditore del della somma di euro 20.077.86, CP_109 Parte_1
creditore del della somma di euro 8.253,56, CP_72 Parte_1
creditore del della somma di euro Controparte_84 Parte_1
6.773,76, , , CP_74 Controparte_75 Controparte_76 [...]
, , , , CP_77 Controparte_78 Controparte_79 Controparte_80 CP_81
creditori del della somma di
[...] Controparte_82 Parte_1
euro 32.529,94, creditrice del della Controparte_14 Parte_1
somma di euro 6.405,96, creditore del della Controparte_15 Parte_1
somma di euro 3.307,00, creditrice del della Controparte_16 Parte_1
somma di euro 8.400,35, creditore del della CP_13 Parte_1
somma di euro 721,40, la creditrice del Controparte_73 Parte_1
della somma di euro 22.997,39 (rinuncia in data 4.12.2020), l'Avv.
[...]
UC NU creditore del della somma di euro Parte_1
1.840,00, creditore del della somma di euro CP_105 Parte_1
4.465,41, creditore del della somma di euro CP_104 Parte_1
3.770,00, creditore del della Parte_7 Parte_1
somma di euro 581,00, creditrice del Parte_8 Parte_1
della somma di euro 2.826,31, creditore del Parte_9 Parte_1
della somma di euro 334,82, creditore del Controparte_7 Parte_1
della somma di euro12.169,96; creditore del
[...] CP_72 Parte_1 della somma di euro 2.259,07, creditore del
[...] Controparte_8 Parte_1
della somma di euro 13.101,79, creditrice del
[...] CP_12 Parte_1
della somma di euro 14.753,88, creditrice del CP_9 Parte_1
della somma di euro 15.645,90, creditrice del Controparte_71 Parte_1
della somma di euro 5.605,79, creditore del
[...] CP_92 Parte_1
della somma di euro 13.436,14 (rinuncia in data 23.01.2020),
[...]
in persona del suo amministratore , creditore CP_25 CP_113
del della somma di euro 1.980,00 (rinuncia in data 21.12.2018), Parte_1
e creditori del Parte_10 Controparte_21 Parte_1
rispettivamente della somma di euro 3.938,00 ed euro 4.324,00, Controparte_28
creditrice del della somma di euro 4.897,00;
[...] Parte_1
creditrice del della somma di euro 9.952,88; CP_110 Parte_1
creditore del della somma di euro 3.142,00; CP_22 Parte_1 [...]
creditore del della somma di euro 10.157,00, CP_20 Parte_1
, creditore del della somma di euro 350,00; CP_23 Parte_1
creditore del della somma di euro 418,00; Parte_11 Parte_1
creditore del della somma di euro 796,81; CP_24 Parte_1
creditore del della somma di euro Parte_12 Parte_1
468,29; creditore del della somma di euro CP_29 Parte_1
3.689,00, (rinuncia in data 28.05.2019); , e CP_31 CP_32
creditori del della somma di CP_31 Controparte_33 Parte_1
4.757,50 euro;
l'Avv. creditore del della Controparte_69 Pt_1 Pt_1
somma di euro 1.341,00, che ha rinunciato in data 13.09.2019 dichiarando che in data 28.12.2018, con deliberazione n. 233/2018 del Commissario Straordinario per la gestione del è stata riconosciuta la debenza delle somme Parte_1
a alla successiva liquidazione delle stesse), creditrice del Controparte_102
della somma di Euro 5.920,57; , , Parte_1 CP_85 Controparte_86 e creditori del rispettivamente della somma di CP_114 Parte_1
euro 1.505,80, euro 3.353,57 ed euro 1.551,90; , Controparte_57 CP_57
classe 1970, ,
[...] Controparte_58 Controparte_56 CP_59
, classe 1961,
[...] Controparte_60 Controparte_60 CP_61
, , ,
[...] Controparte_62 Controparte_63 Parte_13 Parte_14
, classe 1963, ,
[...] Parte_15 Parte_13 Parte_16
creditori del della somma di euro 2.927,50; Parte_17 Parte_1
creditore del della somma di euro Controparte_56 Parte_1
1.001,25; creditore del della somma di Controparte_55 Parte_1
euro 6.695,25; , creditore del della Controparte_54 Parte_1
somma di euro 2.927,50; creditore del Controparte_53 Parte_1
della somma di euro 2.927,50; creditore del Controparte_46 Parte_1
della somma di euro 2.927,50, , creditore del CP_45 Parte_1
della somma di euro 2.927,50; creditore del Controparte_44 Parte_1
della somma di euro 11.315,75; la creditore del Controparte_2 Parte_1
della somma di euro 2.109,12; , , Parte_18 Parte_19
creditori del della somma di euro 3.942,47; Parte_1 Controparte_90
creditore del della somma di euro 18.371,41; l'avv. Giuseppina Parte_1
Li VE creditore del della somma di euro 1.702,70; Parte_1 [...]
creditore del della somma di Euro 4.018,00; CP_88 Parte_1
creditrice del della somma di euro 3.573,49, CP_43 Parte_1
e , creditore del rispettivamente CP_94 Parte_20 Parte_1
della somma di Euro 1.798,01 ed 1.300,00; creditrice del Controparte_42
della somma di euro 4.770,00; , creditore Parte_1 Controparte_19
del della somma di euro 32.221,52; , creditore Parte_1 Controparte_18
del della somma di euro 3.501,89; e Parte_1 CP_39 [...]
, creditori del della somma di euro 156.500,00, CP_41 Parte_1 CP_103 creditore del della somma di euro 120.851,21 Controparte_103 Parte_1
(rinuncia in data 21.11 2019); creditore del CP_11 Parte_1
della somma di euro 3.844,95; , creditrice del della CP_107 Parte_1
somma di euro 24.341,96; (rinuncia in data 11.02.2020), CP_108
creditrice del della somma di euro 9.722,66; (rinuncia in data Parte_1
28.05.2020), l'Avv. Carlo Maria D'amato creditore del della Parte_1
somma di euro 5.642,68; (rinuncia in data 11.02.2020), la Controparte_93
creditrice del della somma di euro 800,00
[...] Parte_1
creditore del della somma di euro 2.679,03; Persona_1 Parte_1
, creditore del della somma Controparte_17 Parte_1
di euro 7.419,18; creditrice del della somma di CP_96 Parte_1
euro 222,40; creditrice del della somma di euro CP_98 Parte_1
1.011,98 l'Avv. C. Gelardi, creditore del della somma di euro Parte_1
598,00; creditore del della somma di euro CP_99 Parte_1
104,00; creditrice del della somma di euro Controparte_97 Parte_1
4.448,35; creditore del della somma di Parte_21 Parte_1
euro 660,70; , creditrice del della somma di Controparte_95 Parte_1
euro 4.277,38 (rinuncia in data 20.11.2020), creditrice del CP_38
della somma di euro 9.588; creditrice del Parte_1 CP_36
della somma di euro 7.515,37; , Parte_1 Controparte_115
creditrice del della somma di euro 6.311,44; Parte_1 Controparte_91
creditrice del della somma di euro 4.542,00 (rinuncia in data Pt_1 Pt_1
04.03.2020); creditori del CP_3 Controparte_4 Parte_22
rispettivamente della somma di euro 60.967,73, euro 62.626,13 Parte_1
ed euro 61.137,06; e creditori del Controparte_35 CP_116
rispettivamente della somma di euro 257,79 ed euro 4.018,00; Parte_1
l'Avv. Lucio Cristoforo Greco creditore del della somma di euro Parte_1 200,00; creditore del della somma di Controparte_111 Parte_1
euro 12.638,85, in persona del legale Controparte_26
rappresentante pro tempore SA SS, creditore del della Parte_1
somma di euro 627,32, ed infine creditore del Controparte_27 Parte_1
della somma di euro 1.893,28.
Con ricorso ritualmente notificato il ha proposto opposizione Parte_1
all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. deducendo la sussistenza di un danno grave e irreparabile e chiedendo, in particolare, l'immediata sospensione della procedura esecutiva;
costituitisi in giudizio unicamente i creditori procedenti Parte_4
, , ed , con ordinanza del
[...] CP_1 Parte_2 Parte_3
14.03.2019 il Giudice dell'Esecuzione ha sospeso il procedimento esecutivo mobiliare R.G. n. 247/2018 avendo accertato la sussistenza del vincolo di impignorabilità di cui all'art. 159 T.U.E.L sulle somme depositate presso la
Tesoreria, con conseguente accoglimento dell'istanza di sospensione avanzata dal opponente e fissazione del termine di 60 giorni per Parte_1
l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione ritualmente notificato al Controparte_117
, ed hanno incoato il giudizio CP_1 Parte_2 Parte_3
di merito in sede di cognizione ordinaria contestando l'inefficacia relativa della delibera di impignorabilità della Giunta Municipale n. 279 del 7 dicembre 2017 quale inevitabile conseguenza dei pagamenti disposti dal per Parte_1
titoli diversi da quelli vincolati ed in violazione dell'ordine cronologico delle fatture o delle richieste di pagamento equivalenti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.06.2019 il Pt_1
si è costituito da un lato eccependo, in via preliminare, il difetto del
[...]
contraddittorio per mancata notifica dell'atto di citazione ai creditori intervenuti nella procedura esecutiva e, dall'altro, chiedendo la declaratoria di nullità del pignoramento e la conseguente estinzione della procedura esecutiva, con svincolo delle somme pignorate.
Si sono altresì costituiti, nella qualità di creditori intervenuti nella procedura esecutiva, , , CP_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
i quali hanno contestato l'inosservanza, ad opera del Controparte_118 Pt_1
dell'ordine cronologico dei pagamenti con conseguente inefficacia relativa della delibera di impignorabilità della Giunta Municipale n. 279 del 7 dicembre 2017 adottata ai sensi dell'art. 159 T.U.E.L.; in data 12.09.2021 si è costituita inoltre la affermando che il proprio credito per sorte capitale era stato Controparte_2
soddisfatto dal mentre residuava da soddisfare il credito per Parte_1
spese processuali per complessivi Euro 2.109,12, del pari contestando la sussistenza del vincolo di impignorabilità, per aver il effettuato Parte_1
diversi pagamenti in data successiva rispetto ai crediti oggetto di pignoramento divenuti liquidi ed esigibili in data 16.10.2018, ed infine rilevando come l'Ente esecutato, in seguito all'accordo di mediazione intercorso con se stessa, aveva proceduto al pagamento del debito divenuto liquido ed esigibile in data
18.06.2020, previa delibera di Giunta di impegno di spesa del 12.06.2020, avendole versando la somma di Euro 34.000,00 in data 14.09.2020 a mezzo di mandato di pagamento n. 164 O.C. M. 00071760000001, in spregio all'ordine cronologico delle fatture o delle richieste di pagamento equivalenti.
Con ordinanza del 11.02.2021 il Giudice, accogliendo l'eccezione di difetto del contraddittorio, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei residui creditori intervenuti nella procedura esecutiva che non erano stati evocati in giudizio.
Indi il giudizio è stato definito con la sentenza n. 65 del 2023, pubblicata il 6 febbraio 2023, con la quale il Tribunale di Gela ha accolto le domande azionate dagli attori ed, in particolare, ha pronunciato il loro diritto a proseguire CP_1 l'esecuzione mobiliare ed a procedere al pignoramento presso terzi, evidenziando altresì la infondatezza dell'opposizione all'esecuzione spiegata dal Parte_1
il Tribunale ha asserito come, secondo l'orientamento dominante della
[...]
giurisprudenza di legittimità, “Nell'espropriazione presso terzi nei confronti degli enti locali territoriali è onere del creditore allegare i presupposti di inefficacia del vincolo di impignorabilità impresso ai crediti eventualmente accertati come effettivamente sussistenti verso il tesoriere;
pertanto, spetta al giudice dell'esecuzione verificare se le somme così accertate corrispondano o meno a quelle sulle quali è stato impresso il vincolo di indisponibilità ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159 e non incombe in prima battuta all'ente locale debitore esecutato l'onere di provare di non avere emesso mandati in violazione dell'ordine ivi previsto, ma al creditore procedente allegare fatti specifici a confutazione di tanto, solo allora attivandosi, per il principio di prossimità della prova, l'onere del debitore di provare che, ciononostante, quell'ordine ed ogni altro presupposto di efficacia del vincolo siano sussistenti”
(Cassazione, sentenza 19 Maggio 2021, n. 13676), salvo però rilevare che la stessa giurisprudenza, valorizzando il principio della vicinanza della prova, ha sostenuto che il creditore procedente nei confronti del che intenda far Pt_1
valere l'inefficacia del vincolo di impignorabilità opposto dall'ente locale “ha
l'onere di allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera, mentre (…) spetta all'Ente locale provare che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico” (Cassazione, sentenza 16 settembre 2008, n. 23727); in applicazione di tali principi, il Tribunale ha poi evidenziato che la Suprema
Corte, con la recente sentenza 13 novembre 2020, n. 25836, ha affermato che
“dinanzi ad impegni di spesa allegati dal creditore successivi al proprio credito, non soddisfatto per asserita esistenza del vincolo di indisponibilità sulle somme oggetto di richiesta di esecuzione forzata, l'onere della prova circa il rispetto in concreto sia del vincolo sia dell'ordine dei pagamenti spetta al , avendo Pt_1
in tal modo confermato il precedente orientamento secondo cui “In tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali avente a oggetto somme giacenti presso il tesoriere, qualora il giudice dichiari di ufficio la nullità del pignoramento, per aver accertato che lo stesso è caduto su somme destinate con delibera dell'organo esecutivo alle finalità di cui all'art. 159, secondo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il creditore procedente che intenda far valere
l'inefficacia del vincolo di destinazione per la sussistenza della condizione preclusiva dell'impignorabilità delle somme prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 2003 (consistente nell'emissione, dopo l'adozione della delibera indicata e la relativa notificazione al tesoriere dell'ente locale, di mandati per titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni d'impegno da parte dell'ente stesso) assolve l'onere della prova incombente su di lui adducendo circostanze di fatto dalle quali sia desumibile il sospetto della sussistenza dell'indicata condizione preclusiva”
(Cassazione, sentenza 26 marzo 2012, n. 4820: nel caso in esame era stata ritenuta sufficiente, a testimonianza del suddetto sospetto, l'allegazione, da parte del creditore, della copia degli impegni di spesa adottati dal in data Pt_1
successiva alla sussistenza del proprio credito vantato in giudizio, non potendo tale allegazione essere validamente contrastata dalla produzione di una mera certificazione proveniente da uno degli organi o uffici dell'ente, in quanto, nel processo civile, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge, nessuno può formare prove a proprio favore).
Dopo avere chiarito la natura e la funzione dell'art. 159 T.U.E.L. e del vincolo di impignorabilità ivi divisato, il Tribunale è pervenuto all'affermazione della invalidità relativa della delibera n. 279 del 05.12.2017 per il fatto che il Pt_1
non aveva dato prova che, in occasione dei diversi pagamenti cui il
[...]
creditore aveva fatto riferimento per sostenere il mancato rispetto dei vincoli assunti con la predetta delibera, l'ordine richiesto dall'art. 159 T.U.E.L. non fosse stato violato, con la conseguenza che non poteva dirsi integrato il presupposto alla cui stregua predicare il vincolo della impignorabilità ed, in sostanza, confermare l'indisponibilità delle somme collocate presso il Tesoriere ai fini del soddisfacimento delle ragioni dei creditori procedenti: dopo avere affermato che
“in attuazione del principio della vicinanza della prova, il quale prevede che
l'onere della prova gravi sulla parte nella cui sfera si è prodotto
l'inadempimento ovvero che, per la sua posizione, si trova più vicina alla fonte di prova, spetta all'ente locale dimostrare che in occasione dei diversi pagamenti cui il creditore ha fatto riferimento l'ordine richiesto dal D.Lgs. n. 219 del 2000, art. 159, non è stato violato, ma rispettato..” , il Tribunale ha affermato che “Nel caso oggetto della presente decisione, in presenza della deduzione e della prova fornita dall'ente locale del fatto costitutivo del vincolo di impignorabilità, cioè dell'avvenuta adozione delle deliberazioni di quantificazione delle somme necessarie per gli scopi istituzionali e della loro notificazione al tesoriere, il creditore procedente, per quanto emerge dalla documentazione prodotta, ha contestato, tra l'altro, l'operatività del vincolo. Contrariamene a quanto sostenuto dall'opponente, l'onere di contestazione in capo all'opposto risulta assolto anche nell'ipotesi in cui non venissero dettagliatamente indicati i pagamenti che avrebbero determinato il venir meno del vincolo, ma semplicemente adducendo, così come è stato correttamente prospettato, circostanze di fatto dalle quali sia desumibile il sospetto della sussistenza dell'indicata condizione preclusiva, né tale allegazione è validamente contrastata dalla produzione di una mera certificazione proveniente da uno degli organi o uffici dell'ente, in quanto, nel processo civile, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge, nessuno può formare prove a proprio favore, tanto più che il giudice, specie a fronte dell'impossibilità per il creditore di fornire ulteriore prova, può disporre consulenza tecnica di ufficio…... Non avendo il Parte_1
fornito la prova della regolare emissione dei mandati di pagamento in
[...]
conformità alla delibera di impignorabilità della Giunta Municipale n. 279 del
7 dicembre 2017 ne va rigettata l'opposizione”, pervenendo a tale conclusione anche per il fatto che il non avendo ottemperato all'ordine di Parte_1
esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto con ordinanza del 19.10.2021, avente ad oggetto l'ostensione dell'ordine cronologico dei pagamenti effettuati, aveva corroborato “non solo il semplice sospetto ma l'inosservanza tout court dell'ordine cronologico dei pagamenti con conseguente inefficacia relativa della delibera di impignorabilità della Giunta Municipale n. 279 del 7 dicembre 2017 adottata ai sensi dell'art. 159 D.L.gs 267/2000”.
Il ha interposto appello avverso la sentenza n. 65 del 2023 Parte_1
emessa dal Tribunale di Gela facendo leva su tre motivi di impugnazione.
Con il primo motivo l'Ente appellante ha dedotto la nullità della sentenza n. 65 del 2023 in quanto resa da un G.O.T. al di fuori della competenza per valore tabellare spettante a quest'ultimo giusta decreto del Presidente del Tribunale di
Gela n. 8/2018 che fissa la competenza per valore delle controversie attribuibili ai G.O.T. nella misura massima di Euro 50.000,00: attesa la notevole rilevanza economica della controversia, ad avviso del la causa avrebbe Parte_1
dovuto essere assegnata ad una giudice togato pena, in mancanza, la violazione del principio cardine nel processo civile del Giudice naturale precostituito per legge e conseguente nullità del deciso reso in spregio a tale fondamentale principio. Con il secondo motivo di impugnazione l'Ente appellante ha eccepito la palese violazione dell'art. 159 T.U.E.L. e del vincolo di impignorabilità ivi divisato, sostenendo come dal chiaro tenore della delibera n. 279 del 05.12.2017 e dalle dichiarazioni ex art. 547 c.p.c. proferite dal si evincesse Pt_23
inequivocabilmente la indisponibilità delle somme ivi depositate, nel loro intero ammontare, al soddisfacimento delle ragioni creditorie in quanto vincolate per gli scopi indicati dalla suddetta norma: il ha spiegato nell'atto di appello Pt_1
come il denaro depositato presso il Tesoriere risultasse già vincolato al pagamento degli stipendi dei dipendenti, al pagamento dei mutui contratti con
Cassa Depositi e Prestiti ed al saldo delle prestazioni rese da fornitori in attuazione di servizi pubblici essenziali quali lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti, la pubblica illuminazione ed il servizio mensa.
Con il terzo motivo di doglianza l'Ente appellante ha censurato la sentenza nella parte relativa alla quantificazione delle spese di lite che esso era stato condannato a pagare: leggendo la comparsa conclusionale depositata dall'Ente si ricava come la lagnanza attenga al fatto che il Tribunale abbia incluso nella liquidazione delle spese legali anche la fase di trattazione ritenuta, a suo dire, non dovuta.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati Parte_4 CP_1
Parte_2 Parte_3 Controparte_2 CP_3 [...]
, , e CP_4 CP_5 Controparte_6 Parte_5 Parte_6
instando per il rigetto del gravame azionato dal e per
[...] Parte_1
la conferma della sentenza impugnata: Parte_4 CP_1
, e Parte_2 Parte_3 Controparte_6 Parte_5
hanno poi azionato appello incidentale avverso la sentenza Parte_6
n. 65 del 2023 in punto liquidazione delle spese di lite in favore del procuratore anticipatario, asserendo la violazione del D.M. 55/2014, come aggiornato dal successivo D.M. 147/2022, nella parte in cui il decidente non aveva ottemperato al disposto degli art. 17 e 615, comma secondo, c.p.c. e, di conseguenza, liquidato le spese in base al valore della causa di opposizione all'esecuzione determinato in base alla somma per la quale si è proceduto ad esecuzione, nel caso di specie al valore di Euro 2.510.313,87 pari all'importo pignorato presso la Tesoreria, instando per la richiesta di liquidazione delle spese di lite del giudizio di prime cure, come quantificate nella nota spese del 08.09.2022, in Euro 68.675,50 oltre accessori di legge.
Radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di rimessione della causa in decisione del 30 ottobre 2025.
Questi i fatti di causa, reputa la Corte di dovere disattendere l'appello azionato dal per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1
Infondata è la prima doglianza che ha ipotizzato la nullità radicale della sentenza n. 65 del 2023 per essere stata redatta da G.O.T. la cui competenza a decidere si arresta, giusta il contenuto del decreto del Presidente del Tribunale di Gela n.
8/2018, alle controversie il cui valore non supera l'importo di Euro 50 mila: la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha, con la sentenza n. 19660 del 03/10/2016, affermato che “Quando un giudice onorario, appartenente all'ufficio giudiziario, decida una causa in materia che, secondo la ripartizione tabellare, sia sottratta alla sua potestà decisoria, il provvedimento non è nullo (salvo che si tratti di procedimenti possessori o cautelari "ante causam", espressamente esclusi dall'art. 43 bis del r.d. n. 12 del 1941), in quanto la decisione assunta dal g.o.t. in violazione delle tabelle organizzative dell'ufficio non incide sulla composizione dell'ufficio giudiziario, né alcuna norma di legge prevede una siffatta nullità, configurandosi, invece, una semplice irregolarità”, di talché lo scostamento dalla disciplina interna di cui al provvedimento presidenziale sopra menzionato può al più essere sussunto nell'orbita delle mere irregolarità non inficianti il suo contenuto precettivo che deve nella presente sede essere ribadito.
Il secondo motivo di impugnazione concerne il cuore della controversia ed attiene alla esatta applicazione dell'art. 159 T.U.E.L. ed al vincolo di impignorabilità delle somme ivi menzionato la cui efficacia è stata nella presente sede contestata dagli appellati per il fatto che, a dire di questi ultimi, il aveva, Parte_1
dopo l'adozione della delibera n. 279 del 05.12.2017, effettuato pagamenti per titoli diversi da quelli vincolati ed in violazione dell'ordine cronologico delle fatture o delle richieste di pagamento equivalenti in favore di terzi titolari di crediti sorti successivamente a quelli oggetto della procedura esecutiva per cui è lite.
Ciò detto, la Corte osserva come la disciplina di cui all'art. 159 T.U.E.L. non sia finalizzata ad accordare un generale ed assoluto privilegio di impignorabilità al pubblico denaro, essendo piuttosto volta a garantire, in presenza di requisiti tassativamente enunciati, l'intangibilità di talune spese che, in ossequio al principio autonomistico accolto dall'art. 5 della Costituzione, sono giudicate dal
Legislatore meritevoli di particolare tutela in quanto coessenziali alla funzionalità
e all'esistenza stessa dell'Ente locale: in particolare, l'art. 159, nel prevedere il divieto di intraprendere procedure di esecuzione e di espropriazione forzata presso soggetti diversi dai tesorieri degli enti locali, stabilisce, al comma secondo, l'impignorabilità, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, delle sole somme di denaro di tali enti destinate al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti nei tre mesi successivi e al versamento dei connessi oneri previdenziali, al pagamento delle rate di mutui e prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso, ed infine all'espletamento dei servizi pubblici indispensabili;
tale elencazione deve ritenersi tassativa in quanto determina una deroga al principio generale dell'art. 2740 c.c. secondo cui, salve le limitazioni previste dalla legge, ogni debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
L'operatività di tali limiti all'esecuzione forzata è gradata, sotto l'aspetto della loro quantificazione, in relazione alle tipologie di spesa: per le retribuzioni dei dipendenti e il versamento dei connessi oneri previdenziali si prevede un vincolo temporale trimestrale che diventa semestrale per le rate di mutui e di prestiti obbligazionari, in modo da garantire la capacità dell'ente di ricorso al credito per soddisfare finalità pubbliche;
non si prevede, invece, alcun vincolo temporale in relazione alle spese attinenti all'espletamento dei servizi pubblici indispensabili, proprio a significare la più intensa protezione della specifica missione che l'Ente locale deve espletare nei confronti della comunità di riferimento.
L'opponibilità della impignorabilità delle somme presenti in tesoreria presuppone l'adozione, da parte dell'organo esecutivo dell'ente locale, di una delibera semestrale, da notificare al Tesoriere, con la quale si palesa la quantificazione preventiva delle somme necessarie alla realizzazione delle finalità pubbliche ritenute essenziali dal Legislatore: tale quantificazione deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, non potendo tradursi in statuizioni che sottopongano al vincolo d'impignorabilità importi eccedenti quelli necessari per l'attuazione delle suddette finalità o afferenti a prestazioni e servizi a esse estranee.
Una volta intervenuta la deliberazione di quantificazione, e sorto così il vincolo di impignorabilità, operano altre rigide condizioni, in quanto l'Ente locale non può distogliere le somme necessarie per l'espletamento delle funzioni essenziali utilizzandole per altre finalità, mediante l'emissione di mandati a titoli differenti, se non nel rispetto di un rigoroso ordine cronologico: sul punto, come riportato dalla difesa di parte appellata, è intervenuta la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 211 del 2003, ha affermato che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma secondo dell'art. 159
T.U.E.L. non opera qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, senza seguire l'ordine delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso;
l'impignorabilità delle somme, pertanto, opera allorquando il saldo attivo presso l'istituto tesoriere sia di ammontare inferiore o eguale all'entità delle somme quantificate con la delibera semestrale dell'ente locale.
Il sistema, in definitiva, mira a garantire l'espletamento, ad opera delle pubbliche amministrazioni, delle finalità pubblicistiche cui esse sono destinate senza che ciò debba dare luogo all'eccessiva compressione della tutela dei diritti soggettivi delle controparti negoziali o di chi subisce un illecito dall'esercizio dei pubblici poteri o dall'azione amministrativa.
La difesa di parte appellata, senza che sulle specifiche circostanze di seguito palesate il odierno appellante abbia contestato alcunché, ha evidenziato Pt_1
come il abbia effettuato sin dal 2018 esborsi non rispettando Parte_1
l'ordine cronologico delle richieste di pagamento sì da avere reso inefficaci tutte le delibere di impignorabilità ex art. 159 T.U.E.L. nei confronti dei creditori procedenti ed intervenuti: nella fattispecie in esame l'onere di allegazione a carico dei creditori volto a rendere non operativo il vincolo di impignorabilità delle somme giacenti presso la tesoreria del appellante è stato Pt_1
soddisfatto in quanto dagli atti di causa sono emersi fatti che hanno evidenziato ben più che il sospetto del verificarsi dell'indicata condizione preclusiva della violazione dell'ordine cronologico dei pagamenti, quali l'adozione delle Determinazioni Dirigenziali n. 68 del 23 gennaio 2018, n. 189 del 16 febbraio
2018 e n. 465 del 23 aprile 2018 con le quali sono stati liquidati da parte dell'Ente titoli formatisi in data successiva a quelli azionati nella presente sede nonché sono state saldate fatture relative al mantenimento del manto erboso dello Stadio
all'epoca dei fatti in disuso, non rientranti tra le finalità sottese Persona_2
al più volte menzionato art. 159.
Sotto altro profilo, la Corte reputa che il appellante non abbia assolto Pt_1
all'onere probatorio sullo stesso gravante in relazione al rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti, non avendo il non solo omesso di fornire Pt_1
alcuna prova a tal riguardo, ma neppure inteso ottemperare all'ordine di produzione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. formulato dal Giudice di primo grado con l'ordinanza emessa in data 19 ottobre 2021 in relazione alla produzione di detto documento: su richiesta dei creditori procedenti e di alcuni intervenuti infatti il
Tribunale aveva ordinato al l'esibizione in giudizio dell'ordine Parte_1
cronologico dei pagamenti in generale e dei mandati di pagamento eseguiti nei confronti della creditrice intervenuta, senza che a tale ordine Controparte_2
fosse poi seguita la produzione di quanto richiesto, ad eccezione del messaggio inviato dal al proprio legale a mezzo p.e.c. con il quale l' ha Pt_1 Pt_24
candidamente affermato che a causa delle ridotte risorse umane del settore
Bilancio non era possibile ottemperare alla richiesta del Tribunale.
La evidente mancata allegazione ad opera del appellante della prova del Pt_1
rispetto dell'ordine dei pagamento è stata viepiù corroborata dalle affermazioni contenute alla pagina 15 dell'atto di appello dell'Ente laddove si è sostenuto che
“Attualmente l'Ente non dispone di un software che permetta di ordinare le fatture in ordine cronologico e liquidarle questo perché le fatture pervengono ai vari Settori responsabili delle risorse assegnate (PEG) e provvedono in autonomia a fare le liquidazioni. Quindi il Settore che termina prima i controlli trasmette le fatture al bilancio”: come correttamente sostenuto dalla difesa degli appellati, tale ultima dichiarazione costituisce confessione giudiziale circa la consapevolezza da parte dell'Ente del mancato rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti di cui all'art. 159 T.U.E.L. e la consapevolezza di non poter assolvere l'onere probatorio che la legge pone a suo carico al fine di consentire l'indisponibilità delle somme giacenti in tesoreria.
In definitiva, stante il mancato rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti diversi da quelli vincolati, devesi confermare la dichiarata inefficacia del vincolo di impignorabilità che il ha inteso opporre, con conseguente Parte_1
affermazione del diritto dei creditori a procedere all'incoato pignoramento presso terzi.
Il terzo motivo di impugnazione fatto valere dal appellante, concernente Pt_1
la quantificazione delle spese di lite poste a suo carico, può essere vagliato congiuntamente all'appello incidentale che gli appellati Parte_4
, , , , CP_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_6 Parte_5
e hanno del pari proposto con riguardo alla
[...] Parte_6
quantificazione delle spese di lite liquidate in loro favore: l'appello del Pt_1
si palesa anche sotto tale profilo infondato, non sussistendo motivo alcuno che possa corroborare la mancata liquidazione della fase istruttoria relativa al giudizio di primo grado, avendo le parti di causa fattivamente partecipato all'incombente istruttorio disposto dal Tribunale a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. inoltrato al giusta ordinanza del Parte_1
19.10.2021 ed avendo in tal modo contribuito alla formazione della prova secondo quanto previsto dall'art. 4, comma quinto, del noto D.M. n. 55 del 2014.
Va al contrario accolto l'appello incidentale degli appellati Parte_4
, ed , i quali hanno pignorato CP_1 Parte_2 Parte_3 al Comune somme di oltre un milione e mezzo di Euro, sia pur con le precisazioni di seguito evidenziate.
A fondamento dell'appello incidentale Parte_4 CP_1
ed hanno richiamato sia l'art. 17 c.p.c. a Parte_2 Parte_3
mente del quale “il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede” sia la giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione secondo la quale “il valore della causa di opposizione all'esecuzione iniziata ex art. 615, comma secondo, cod. proc. civ., si determina in base alla somma per la quale si è proceduto ad esecuzione” (Cassazione, sentenze 23/08/2013, n. 19488 e 27/06/2018, n. 16920): sia pur con la precisazione che, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con le sentenze n. 38370 del 3 dicembre 2021, n. 35878 del 6 dicembre 2022 e n. 7342 del 19 marzo 2025, ai fini della liquidazione delle spese occorre fare riferimento all'importo dei crediti fatti valere dai singoli creditori procedenti o dal gruppo di essi che agisce cumulativamente e non all'intero ammontare della somma oggetto di espropriazione mobiliare, attenendo le sentenze richiamate dalla difesa degli appellati all'individuazione del valore della causa unicamente ai fini della CP_1
determinazione della relativa competenza, la Corte concorda con il rilievo fatto valere dai predetti appellati e, considerato l'ammontare del credito pignorato spettante loro, reputa doversi applicare, ai fini della liquidazione delle spese in favore dei in prime cure, i parametri in uso avanti al Tribunale di cui alle CP_1
cause di valore che va da Euro 1.000.001,00 a Euro 2.000.000,00, parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria, stante il mancato deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. vecchio conio, che conducono alla liquidazione finale di Euro 31.118,00 (Euro 5.704,00 per la fase di studio, Euro 3.764,00 per la fase introduttiva, Euro 11.730,00 per la fase istruttoria ed Euro 9.920,00 per la fase decisoria) in luogo di quella pari ad 25.202,40.
Va disatteso l'appello incidentale azionato dagli appellati , Controparte_6
e i quali hanno pignorato al Parte_5 Parte_6 Pt_1
somme rientranti nello scaglione di valore dei procedimenti avanti al Tribunale che va da Euro 26.001,00 a Euro 52.000,00: la liquidazione delle spese disposta in primo grado in loro favore va pertanto confermata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno addossate al nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo ai parametri Parte_1
medi dei procedimenti svolti avanti alla Corte d'Appello per il valore dei crediti azionati dai singoli gruppi di creditori odierni appellati nella fase esecutiva, con esclusione della fase istruttoria: per gli appellati si ha riguardo allo CP_1
scaglione che va da Euro 1.000.001,00 a Euro 2.000.000,00, per gli appellati
, e si ha riguardo allo Controparte_6 Parte_5 Parte_6
scaglione che va da Euro 26.001,00 a Euro 52.000,00, mentre per gli appellati
, , si ha riguardo Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
allo scaglione che va da Euro 52.001,00 a Euro 260.000,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Unica Civile, così provvede:
1. Rigetta l'appello azionato dal avverso la sentenza n. 65 Parte_1
del 2023 emessa dal Tribunale di Gela;
2. In accoglimento dell'appello incidentale azionato da Parte_4
, , avverso la sentenza n. CP_1 Parte_2 Parte_3
65 del 2023 emessa dal Tribunale di Gela, condanna il alla Parte_1
refusione delle spese sostenute da Parte_4 CP_1
, in primo grado, spese che si liquidano Parte_2 Parte_3
in Euro 31.118,00 (Euro 5.704,00 per la fase di studio, Euro 3.764,00 per la fase introduttiva, Euro 11.730,00 per la fase istruttoria ed Euro 9.920,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a.
e c.p.a. come per legge, spese da distrarre in favore dell'avv. Parte_4
in quanto dichiaratosi anticipatario;
[...]
3. Rigetta l'appello incidentale azionato da , Controparte_6 Parte_5
e avverso la sentenza n. 65 del 2023 emessa
[...] Parte_6
dal Tribunale di Gela;
4. Condanna il al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1
, Parte_4 CP_1 Parte_2 Parte_3
spese liquidate in Euro 24.064,00 (di cui Euro 7.418,00 per la fase di studio,
Euro 4.313,00 per la fase introduttiva ed Euro 12.333,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge, spese da distrarre in favore dell'avv. in quanto Parte_4
dichiaratosi anticipatario;
5. Condanna il al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1
, , spese Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
liquidate in Euro 14.239,00 (di cui Euro 4.389,00 per la fase di studio, Euro
2.552,00 per la fase introduttiva ed Euro 7.298,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge spese da distrarre in favore dell'avv. Giuseppe Cammalleri in quanto dichiaratosi anticipatario;
6. Condanna il al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1
, e spese Controparte_6 Parte_5 Parte_6
liquidate in Euro 6.946,00 (di cui Euro 2.058,00 per la fase di studio, Euro
1.418,00 per la fase introduttiva ed Euro 3.470,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge, spese da distrarre in favore dell'avv. in quanto Parte_6
dichiaratosi anticipatario;
7. Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Parte_1
pari a quello previsto per l'appello a norma dell'art. 13, comma 1-bis,
D.P.R. n. 115/2002.
Caltanissetta, 7 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Roberto Rezzonico
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. NU De Gregorio Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in secondo grado iscritta al n. 79/2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza n. 65/2023 emessa dal Tribunale di Gela, pubblicata il 06.02.2023, promossa
DA in persona del Sindaco pro tempore (C.F.: , Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano D'Arma ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore nella via Cartesio n. 14 in Pt_1
- APPELLANTE -
CONTRO
(CF: ), (CF: CP_1 C.F._1 Parte_2
), (CF: ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(CF: ), elettivamente domiciliati Parte_4 C.F._4
presso lo studio del difensore avv. in via Aretusa n. 8 in Parte_4 Pt_1
- APPELLATI – E CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I.: Controparte_2
, (C.F.: , P.IVA_2 CP_3 C.F._5 Controparte_4
(C.F.: e (C.F.: ), C.F._6 CP_5 C.F._7
rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Cammalleri giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in alla Via Gioacchino Pt_1
Rossini n. 63
- APPELLATI -
E CONTRO
(C.F.: , (C.F.: Controparte_6 C.F._8 Parte_5
e (C.F.: CodiceFiscale_9 Parte_6
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._10 Parte_6
giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in via Erofilo n. 11 in Pt_1
- APPELLATI -
E CONTRO
, Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
, ,
[...] CP_11 CP_12 CP_13 CP_14
, ;
[...] Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17
, , ,
[...] Controparte_18 Controparte_19 Controparte_20
Controparte_21 CP_22 CP_23 CP_24
, , Controparte_25 Controparte_26 CP_27
, , ,
[...] Controparte_28 CP_29 Controparte_30
, , eredi CP_31 CP_32 Controparte_33 CP_34
, ,
[...] CP_31 CP_32 Controparte_33
, , Controparte_35 CP_36 Controparte_37 CP_38 , , CP_39 CP_40 Controparte_41 Controparte_42 [...]
, CP_43 Controparte_44 CP_45 Controparte_46
, , , , Controparte_47 CP_48 CP_49 Controparte_50
, , CP_51 CP_52 Controparte_53 Controparte_54
[...] Controparte_55 Controparte_56 CP_57
, ,
[...] Controparte_57 Controparte_58 Controparte_56
Controparte_59 Controparte_60 Controparte_60
, , , , Controparte_61 Controparte_62 Controparte_63 CP_64
, Controparte_65 Controparte_66 CP_67 CP_68
, ,
[...] Controparte_69 Controparte_70 CP_71
,
[...] Controparte_72 CP_72 [...]
, Controparte_73 CP_74 Controparte_75 CP_76
,
[...] Controparte_77 Controparte_78 Controparte_79
Controparte_80 Controparte_81 Controparte_82 CP_83
, ,
[...] Controparte_84 CP_85 Controparte_86 [...]
, , , CP_87 Controparte_88 Controparte_89 Controparte_90
, , Controparte_91 CP_92 Controparte_93
, , , CP_94 Controparte_95 CP_96
, , , Controparte_97 CP_98 CP_99 CP_100 CP_101
, , ,
[...] Controparte_102 Controparte_103 CP_104
, , , , CP_105 Controparte_106 CP_107 CP_108
, e CP_109 CP_110 Controparte_111
- APPELLATI CONTUMACI -
Oggetto: giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.
Conclusioni: come da atti di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti del presente giudizio possono essere così essere riassunti.
Con sentenza n. 346 del 2017, definitivamente passata in giudicato, il Tribunale di Gela ha condannato il al risarcimento, in favore dei soggetti Parte_1
di seguito indicati, del danno sostitutivo dell'indennità di esproprio nella misura di Euro 635.619.58, comprensiva di rivalutazione ed interessi fino all'effettivo ed integrale soddisfo, nonché al pagamento della ulteriore somma di complessivi
Euro 1.023.950,83 a titolo di indennità di occupazione dal giorno 11.05.1990 e fino al giorno 11.05.2017 - data di pubblicazione della sentenza - comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi legali, oltre spese legali distratte in favore del difensore.
, ed hanno notificato i precetti CP_1 Parte_2 Parte_3
al debitore e, con atto di pignoramento presso terzi notificato in Parte_1
data 02.05.2018 a quale tesoriere dell'Ente, ed in data CP_112
04.05.2018 al Comune esecutato, hanno instaurato la procedura esecutiva iscritta al n. 247/2018 R.G. Esecuzioni Mobiliari citando il a comparire Parte_1
avanti il Tribunale di Gela ed invitando a rendere la dichiarazione CP_112
di cui all'art. 547 c.p.c. ai creditori procedenti ed a specificare l'ammontare delle somme esistenti al netto di quelle dichiarate impignorabili ex art. 159 T.U.E.L. per il primo semestre 2018.
In data 16.05.2018 ha dichiarato che, in relazione al CP_112
pignoramento di cui alla procedura iscritta al n. 247/2018 R.G. Esecuzioni
Mobiliari, le somme vincolate a disposizione di giustizia, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà ex art. 546 c.p.c., erano di
2.510.313,87 Euro, salvo precisare che l'Ente esecutato aveva, in data
05.12.2017, adottato la delibera n. 279 con la quale aveva quantificato, per il primo semestre 2018, le somme impignorabili ai sensi dell'art. 159 T.U.E.L in complessivi Euro 22.456.564,01.
Nella predetta procedura esecutiva sono intervenuti i seguenti creditori: l'avv. creditore del della somma di Euro 77.548,72, Parte_4 Parte_1
creditrice del della somma di Euro 2.970,26, Parte_5 Parte_1
creditore del della somma di euro 12.484, Controparte_6 Parte_1
creditrice del della somma di euro 9.952.88, CP_110 Parte_1
creditore del della somma di euro 20.077.86, CP_109 Parte_1
creditore del della somma di euro 8.253,56, CP_72 Parte_1
creditore del della somma di euro Controparte_84 Parte_1
6.773,76, , , CP_74 Controparte_75 Controparte_76 [...]
, , , , CP_77 Controparte_78 Controparte_79 Controparte_80 CP_81
creditori del della somma di
[...] Controparte_82 Parte_1
euro 32.529,94, creditrice del della Controparte_14 Parte_1
somma di euro 6.405,96, creditore del della Controparte_15 Parte_1
somma di euro 3.307,00, creditrice del della Controparte_16 Parte_1
somma di euro 8.400,35, creditore del della CP_13 Parte_1
somma di euro 721,40, la creditrice del Controparte_73 Parte_1
della somma di euro 22.997,39 (rinuncia in data 4.12.2020), l'Avv.
[...]
UC NU creditore del della somma di euro Parte_1
1.840,00, creditore del della somma di euro CP_105 Parte_1
4.465,41, creditore del della somma di euro CP_104 Parte_1
3.770,00, creditore del della Parte_7 Parte_1
somma di euro 581,00, creditrice del Parte_8 Parte_1
della somma di euro 2.826,31, creditore del Parte_9 Parte_1
della somma di euro 334,82, creditore del Controparte_7 Parte_1
della somma di euro12.169,96; creditore del
[...] CP_72 Parte_1 della somma di euro 2.259,07, creditore del
[...] Controparte_8 Parte_1
della somma di euro 13.101,79, creditrice del
[...] CP_12 Parte_1
della somma di euro 14.753,88, creditrice del CP_9 Parte_1
della somma di euro 15.645,90, creditrice del Controparte_71 Parte_1
della somma di euro 5.605,79, creditore del
[...] CP_92 Parte_1
della somma di euro 13.436,14 (rinuncia in data 23.01.2020),
[...]
in persona del suo amministratore , creditore CP_25 CP_113
del della somma di euro 1.980,00 (rinuncia in data 21.12.2018), Parte_1
e creditori del Parte_10 Controparte_21 Parte_1
rispettivamente della somma di euro 3.938,00 ed euro 4.324,00, Controparte_28
creditrice del della somma di euro 4.897,00;
[...] Parte_1
creditrice del della somma di euro 9.952,88; CP_110 Parte_1
creditore del della somma di euro 3.142,00; CP_22 Parte_1 [...]
creditore del della somma di euro 10.157,00, CP_20 Parte_1
, creditore del della somma di euro 350,00; CP_23 Parte_1
creditore del della somma di euro 418,00; Parte_11 Parte_1
creditore del della somma di euro 796,81; CP_24 Parte_1
creditore del della somma di euro Parte_12 Parte_1
468,29; creditore del della somma di euro CP_29 Parte_1
3.689,00, (rinuncia in data 28.05.2019); , e CP_31 CP_32
creditori del della somma di CP_31 Controparte_33 Parte_1
4.757,50 euro;
l'Avv. creditore del della Controparte_69 Pt_1 Pt_1
somma di euro 1.341,00, che ha rinunciato in data 13.09.2019 dichiarando che in data 28.12.2018, con deliberazione n. 233/2018 del Commissario Straordinario per la gestione del è stata riconosciuta la debenza delle somme Parte_1
a alla successiva liquidazione delle stesse), creditrice del Controparte_102
della somma di Euro 5.920,57; , , Parte_1 CP_85 Controparte_86 e creditori del rispettivamente della somma di CP_114 Parte_1
euro 1.505,80, euro 3.353,57 ed euro 1.551,90; , Controparte_57 CP_57
classe 1970, ,
[...] Controparte_58 Controparte_56 CP_59
, classe 1961,
[...] Controparte_60 Controparte_60 CP_61
, , ,
[...] Controparte_62 Controparte_63 Parte_13 Parte_14
, classe 1963, ,
[...] Parte_15 Parte_13 Parte_16
creditori del della somma di euro 2.927,50; Parte_17 Parte_1
creditore del della somma di euro Controparte_56 Parte_1
1.001,25; creditore del della somma di Controparte_55 Parte_1
euro 6.695,25; , creditore del della Controparte_54 Parte_1
somma di euro 2.927,50; creditore del Controparte_53 Parte_1
della somma di euro 2.927,50; creditore del Controparte_46 Parte_1
della somma di euro 2.927,50, , creditore del CP_45 Parte_1
della somma di euro 2.927,50; creditore del Controparte_44 Parte_1
della somma di euro 11.315,75; la creditore del Controparte_2 Parte_1
della somma di euro 2.109,12; , , Parte_18 Parte_19
creditori del della somma di euro 3.942,47; Parte_1 Controparte_90
creditore del della somma di euro 18.371,41; l'avv. Giuseppina Parte_1
Li VE creditore del della somma di euro 1.702,70; Parte_1 [...]
creditore del della somma di Euro 4.018,00; CP_88 Parte_1
creditrice del della somma di euro 3.573,49, CP_43 Parte_1
e , creditore del rispettivamente CP_94 Parte_20 Parte_1
della somma di Euro 1.798,01 ed 1.300,00; creditrice del Controparte_42
della somma di euro 4.770,00; , creditore Parte_1 Controparte_19
del della somma di euro 32.221,52; , creditore Parte_1 Controparte_18
del della somma di euro 3.501,89; e Parte_1 CP_39 [...]
, creditori del della somma di euro 156.500,00, CP_41 Parte_1 CP_103 creditore del della somma di euro 120.851,21 Controparte_103 Parte_1
(rinuncia in data 21.11 2019); creditore del CP_11 Parte_1
della somma di euro 3.844,95; , creditrice del della CP_107 Parte_1
somma di euro 24.341,96; (rinuncia in data 11.02.2020), CP_108
creditrice del della somma di euro 9.722,66; (rinuncia in data Parte_1
28.05.2020), l'Avv. Carlo Maria D'amato creditore del della Parte_1
somma di euro 5.642,68; (rinuncia in data 11.02.2020), la Controparte_93
creditrice del della somma di euro 800,00
[...] Parte_1
creditore del della somma di euro 2.679,03; Persona_1 Parte_1
, creditore del della somma Controparte_17 Parte_1
di euro 7.419,18; creditrice del della somma di CP_96 Parte_1
euro 222,40; creditrice del della somma di euro CP_98 Parte_1
1.011,98 l'Avv. C. Gelardi, creditore del della somma di euro Parte_1
598,00; creditore del della somma di euro CP_99 Parte_1
104,00; creditrice del della somma di euro Controparte_97 Parte_1
4.448,35; creditore del della somma di Parte_21 Parte_1
euro 660,70; , creditrice del della somma di Controparte_95 Parte_1
euro 4.277,38 (rinuncia in data 20.11.2020), creditrice del CP_38
della somma di euro 9.588; creditrice del Parte_1 CP_36
della somma di euro 7.515,37; , Parte_1 Controparte_115
creditrice del della somma di euro 6.311,44; Parte_1 Controparte_91
creditrice del della somma di euro 4.542,00 (rinuncia in data Pt_1 Pt_1
04.03.2020); creditori del CP_3 Controparte_4 Parte_22
rispettivamente della somma di euro 60.967,73, euro 62.626,13 Parte_1
ed euro 61.137,06; e creditori del Controparte_35 CP_116
rispettivamente della somma di euro 257,79 ed euro 4.018,00; Parte_1
l'Avv. Lucio Cristoforo Greco creditore del della somma di euro Parte_1 200,00; creditore del della somma di Controparte_111 Parte_1
euro 12.638,85, in persona del legale Controparte_26
rappresentante pro tempore SA SS, creditore del della Parte_1
somma di euro 627,32, ed infine creditore del Controparte_27 Parte_1
della somma di euro 1.893,28.
Con ricorso ritualmente notificato il ha proposto opposizione Parte_1
all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. deducendo la sussistenza di un danno grave e irreparabile e chiedendo, in particolare, l'immediata sospensione della procedura esecutiva;
costituitisi in giudizio unicamente i creditori procedenti Parte_4
, , ed , con ordinanza del
[...] CP_1 Parte_2 Parte_3
14.03.2019 il Giudice dell'Esecuzione ha sospeso il procedimento esecutivo mobiliare R.G. n. 247/2018 avendo accertato la sussistenza del vincolo di impignorabilità di cui all'art. 159 T.U.E.L sulle somme depositate presso la
Tesoreria, con conseguente accoglimento dell'istanza di sospensione avanzata dal opponente e fissazione del termine di 60 giorni per Parte_1
l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione ritualmente notificato al Controparte_117
, ed hanno incoato il giudizio CP_1 Parte_2 Parte_3
di merito in sede di cognizione ordinaria contestando l'inefficacia relativa della delibera di impignorabilità della Giunta Municipale n. 279 del 7 dicembre 2017 quale inevitabile conseguenza dei pagamenti disposti dal per Parte_1
titoli diversi da quelli vincolati ed in violazione dell'ordine cronologico delle fatture o delle richieste di pagamento equivalenti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.06.2019 il Pt_1
si è costituito da un lato eccependo, in via preliminare, il difetto del
[...]
contraddittorio per mancata notifica dell'atto di citazione ai creditori intervenuti nella procedura esecutiva e, dall'altro, chiedendo la declaratoria di nullità del pignoramento e la conseguente estinzione della procedura esecutiva, con svincolo delle somme pignorate.
Si sono altresì costituiti, nella qualità di creditori intervenuti nella procedura esecutiva, , , CP_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
i quali hanno contestato l'inosservanza, ad opera del Controparte_118 Pt_1
dell'ordine cronologico dei pagamenti con conseguente inefficacia relativa della delibera di impignorabilità della Giunta Municipale n. 279 del 7 dicembre 2017 adottata ai sensi dell'art. 159 T.U.E.L.; in data 12.09.2021 si è costituita inoltre la affermando che il proprio credito per sorte capitale era stato Controparte_2
soddisfatto dal mentre residuava da soddisfare il credito per Parte_1
spese processuali per complessivi Euro 2.109,12, del pari contestando la sussistenza del vincolo di impignorabilità, per aver il effettuato Parte_1
diversi pagamenti in data successiva rispetto ai crediti oggetto di pignoramento divenuti liquidi ed esigibili in data 16.10.2018, ed infine rilevando come l'Ente esecutato, in seguito all'accordo di mediazione intercorso con se stessa, aveva proceduto al pagamento del debito divenuto liquido ed esigibile in data
18.06.2020, previa delibera di Giunta di impegno di spesa del 12.06.2020, avendole versando la somma di Euro 34.000,00 in data 14.09.2020 a mezzo di mandato di pagamento n. 164 O.C. M. 00071760000001, in spregio all'ordine cronologico delle fatture o delle richieste di pagamento equivalenti.
Con ordinanza del 11.02.2021 il Giudice, accogliendo l'eccezione di difetto del contraddittorio, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei residui creditori intervenuti nella procedura esecutiva che non erano stati evocati in giudizio.
Indi il giudizio è stato definito con la sentenza n. 65 del 2023, pubblicata il 6 febbraio 2023, con la quale il Tribunale di Gela ha accolto le domande azionate dagli attori ed, in particolare, ha pronunciato il loro diritto a proseguire CP_1 l'esecuzione mobiliare ed a procedere al pignoramento presso terzi, evidenziando altresì la infondatezza dell'opposizione all'esecuzione spiegata dal Parte_1
il Tribunale ha asserito come, secondo l'orientamento dominante della
[...]
giurisprudenza di legittimità, “Nell'espropriazione presso terzi nei confronti degli enti locali territoriali è onere del creditore allegare i presupposti di inefficacia del vincolo di impignorabilità impresso ai crediti eventualmente accertati come effettivamente sussistenti verso il tesoriere;
pertanto, spetta al giudice dell'esecuzione verificare se le somme così accertate corrispondano o meno a quelle sulle quali è stato impresso il vincolo di indisponibilità ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159 e non incombe in prima battuta all'ente locale debitore esecutato l'onere di provare di non avere emesso mandati in violazione dell'ordine ivi previsto, ma al creditore procedente allegare fatti specifici a confutazione di tanto, solo allora attivandosi, per il principio di prossimità della prova, l'onere del debitore di provare che, ciononostante, quell'ordine ed ogni altro presupposto di efficacia del vincolo siano sussistenti”
(Cassazione, sentenza 19 Maggio 2021, n. 13676), salvo però rilevare che la stessa giurisprudenza, valorizzando il principio della vicinanza della prova, ha sostenuto che il creditore procedente nei confronti del che intenda far Pt_1
valere l'inefficacia del vincolo di impignorabilità opposto dall'ente locale “ha
l'onere di allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera, mentre (…) spetta all'Ente locale provare che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico” (Cassazione, sentenza 16 settembre 2008, n. 23727); in applicazione di tali principi, il Tribunale ha poi evidenziato che la Suprema
Corte, con la recente sentenza 13 novembre 2020, n. 25836, ha affermato che
“dinanzi ad impegni di spesa allegati dal creditore successivi al proprio credito, non soddisfatto per asserita esistenza del vincolo di indisponibilità sulle somme oggetto di richiesta di esecuzione forzata, l'onere della prova circa il rispetto in concreto sia del vincolo sia dell'ordine dei pagamenti spetta al , avendo Pt_1
in tal modo confermato il precedente orientamento secondo cui “In tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali avente a oggetto somme giacenti presso il tesoriere, qualora il giudice dichiari di ufficio la nullità del pignoramento, per aver accertato che lo stesso è caduto su somme destinate con delibera dell'organo esecutivo alle finalità di cui all'art. 159, secondo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il creditore procedente che intenda far valere
l'inefficacia del vincolo di destinazione per la sussistenza della condizione preclusiva dell'impignorabilità delle somme prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 2003 (consistente nell'emissione, dopo l'adozione della delibera indicata e la relativa notificazione al tesoriere dell'ente locale, di mandati per titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni d'impegno da parte dell'ente stesso) assolve l'onere della prova incombente su di lui adducendo circostanze di fatto dalle quali sia desumibile il sospetto della sussistenza dell'indicata condizione preclusiva”
(Cassazione, sentenza 26 marzo 2012, n. 4820: nel caso in esame era stata ritenuta sufficiente, a testimonianza del suddetto sospetto, l'allegazione, da parte del creditore, della copia degli impegni di spesa adottati dal in data Pt_1
successiva alla sussistenza del proprio credito vantato in giudizio, non potendo tale allegazione essere validamente contrastata dalla produzione di una mera certificazione proveniente da uno degli organi o uffici dell'ente, in quanto, nel processo civile, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge, nessuno può formare prove a proprio favore).
Dopo avere chiarito la natura e la funzione dell'art. 159 T.U.E.L. e del vincolo di impignorabilità ivi divisato, il Tribunale è pervenuto all'affermazione della invalidità relativa della delibera n. 279 del 05.12.2017 per il fatto che il Pt_1
non aveva dato prova che, in occasione dei diversi pagamenti cui il
[...]
creditore aveva fatto riferimento per sostenere il mancato rispetto dei vincoli assunti con la predetta delibera, l'ordine richiesto dall'art. 159 T.U.E.L. non fosse stato violato, con la conseguenza che non poteva dirsi integrato il presupposto alla cui stregua predicare il vincolo della impignorabilità ed, in sostanza, confermare l'indisponibilità delle somme collocate presso il Tesoriere ai fini del soddisfacimento delle ragioni dei creditori procedenti: dopo avere affermato che
“in attuazione del principio della vicinanza della prova, il quale prevede che
l'onere della prova gravi sulla parte nella cui sfera si è prodotto
l'inadempimento ovvero che, per la sua posizione, si trova più vicina alla fonte di prova, spetta all'ente locale dimostrare che in occasione dei diversi pagamenti cui il creditore ha fatto riferimento l'ordine richiesto dal D.Lgs. n. 219 del 2000, art. 159, non è stato violato, ma rispettato..” , il Tribunale ha affermato che “Nel caso oggetto della presente decisione, in presenza della deduzione e della prova fornita dall'ente locale del fatto costitutivo del vincolo di impignorabilità, cioè dell'avvenuta adozione delle deliberazioni di quantificazione delle somme necessarie per gli scopi istituzionali e della loro notificazione al tesoriere, il creditore procedente, per quanto emerge dalla documentazione prodotta, ha contestato, tra l'altro, l'operatività del vincolo. Contrariamene a quanto sostenuto dall'opponente, l'onere di contestazione in capo all'opposto risulta assolto anche nell'ipotesi in cui non venissero dettagliatamente indicati i pagamenti che avrebbero determinato il venir meno del vincolo, ma semplicemente adducendo, così come è stato correttamente prospettato, circostanze di fatto dalle quali sia desumibile il sospetto della sussistenza dell'indicata condizione preclusiva, né tale allegazione è validamente contrastata dalla produzione di una mera certificazione proveniente da uno degli organi o uffici dell'ente, in quanto, nel processo civile, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge, nessuno può formare prove a proprio favore, tanto più che il giudice, specie a fronte dell'impossibilità per il creditore di fornire ulteriore prova, può disporre consulenza tecnica di ufficio…... Non avendo il Parte_1
fornito la prova della regolare emissione dei mandati di pagamento in
[...]
conformità alla delibera di impignorabilità della Giunta Municipale n. 279 del
7 dicembre 2017 ne va rigettata l'opposizione”, pervenendo a tale conclusione anche per il fatto che il non avendo ottemperato all'ordine di Parte_1
esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto con ordinanza del 19.10.2021, avente ad oggetto l'ostensione dell'ordine cronologico dei pagamenti effettuati, aveva corroborato “non solo il semplice sospetto ma l'inosservanza tout court dell'ordine cronologico dei pagamenti con conseguente inefficacia relativa della delibera di impignorabilità della Giunta Municipale n. 279 del 7 dicembre 2017 adottata ai sensi dell'art. 159 D.L.gs 267/2000”.
Il ha interposto appello avverso la sentenza n. 65 del 2023 Parte_1
emessa dal Tribunale di Gela facendo leva su tre motivi di impugnazione.
Con il primo motivo l'Ente appellante ha dedotto la nullità della sentenza n. 65 del 2023 in quanto resa da un G.O.T. al di fuori della competenza per valore tabellare spettante a quest'ultimo giusta decreto del Presidente del Tribunale di
Gela n. 8/2018 che fissa la competenza per valore delle controversie attribuibili ai G.O.T. nella misura massima di Euro 50.000,00: attesa la notevole rilevanza economica della controversia, ad avviso del la causa avrebbe Parte_1
dovuto essere assegnata ad una giudice togato pena, in mancanza, la violazione del principio cardine nel processo civile del Giudice naturale precostituito per legge e conseguente nullità del deciso reso in spregio a tale fondamentale principio. Con il secondo motivo di impugnazione l'Ente appellante ha eccepito la palese violazione dell'art. 159 T.U.E.L. e del vincolo di impignorabilità ivi divisato, sostenendo come dal chiaro tenore della delibera n. 279 del 05.12.2017 e dalle dichiarazioni ex art. 547 c.p.c. proferite dal si evincesse Pt_23
inequivocabilmente la indisponibilità delle somme ivi depositate, nel loro intero ammontare, al soddisfacimento delle ragioni creditorie in quanto vincolate per gli scopi indicati dalla suddetta norma: il ha spiegato nell'atto di appello Pt_1
come il denaro depositato presso il Tesoriere risultasse già vincolato al pagamento degli stipendi dei dipendenti, al pagamento dei mutui contratti con
Cassa Depositi e Prestiti ed al saldo delle prestazioni rese da fornitori in attuazione di servizi pubblici essenziali quali lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti, la pubblica illuminazione ed il servizio mensa.
Con il terzo motivo di doglianza l'Ente appellante ha censurato la sentenza nella parte relativa alla quantificazione delle spese di lite che esso era stato condannato a pagare: leggendo la comparsa conclusionale depositata dall'Ente si ricava come la lagnanza attenga al fatto che il Tribunale abbia incluso nella liquidazione delle spese legali anche la fase di trattazione ritenuta, a suo dire, non dovuta.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati Parte_4 CP_1
Parte_2 Parte_3 Controparte_2 CP_3 [...]
, , e CP_4 CP_5 Controparte_6 Parte_5 Parte_6
instando per il rigetto del gravame azionato dal e per
[...] Parte_1
la conferma della sentenza impugnata: Parte_4 CP_1
, e Parte_2 Parte_3 Controparte_6 Parte_5
hanno poi azionato appello incidentale avverso la sentenza Parte_6
n. 65 del 2023 in punto liquidazione delle spese di lite in favore del procuratore anticipatario, asserendo la violazione del D.M. 55/2014, come aggiornato dal successivo D.M. 147/2022, nella parte in cui il decidente non aveva ottemperato al disposto degli art. 17 e 615, comma secondo, c.p.c. e, di conseguenza, liquidato le spese in base al valore della causa di opposizione all'esecuzione determinato in base alla somma per la quale si è proceduto ad esecuzione, nel caso di specie al valore di Euro 2.510.313,87 pari all'importo pignorato presso la Tesoreria, instando per la richiesta di liquidazione delle spese di lite del giudizio di prime cure, come quantificate nella nota spese del 08.09.2022, in Euro 68.675,50 oltre accessori di legge.
Radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di rimessione della causa in decisione del 30 ottobre 2025.
Questi i fatti di causa, reputa la Corte di dovere disattendere l'appello azionato dal per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1
Infondata è la prima doglianza che ha ipotizzato la nullità radicale della sentenza n. 65 del 2023 per essere stata redatta da G.O.T. la cui competenza a decidere si arresta, giusta il contenuto del decreto del Presidente del Tribunale di Gela n.
8/2018, alle controversie il cui valore non supera l'importo di Euro 50 mila: la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha, con la sentenza n. 19660 del 03/10/2016, affermato che “Quando un giudice onorario, appartenente all'ufficio giudiziario, decida una causa in materia che, secondo la ripartizione tabellare, sia sottratta alla sua potestà decisoria, il provvedimento non è nullo (salvo che si tratti di procedimenti possessori o cautelari "ante causam", espressamente esclusi dall'art. 43 bis del r.d. n. 12 del 1941), in quanto la decisione assunta dal g.o.t. in violazione delle tabelle organizzative dell'ufficio non incide sulla composizione dell'ufficio giudiziario, né alcuna norma di legge prevede una siffatta nullità, configurandosi, invece, una semplice irregolarità”, di talché lo scostamento dalla disciplina interna di cui al provvedimento presidenziale sopra menzionato può al più essere sussunto nell'orbita delle mere irregolarità non inficianti il suo contenuto precettivo che deve nella presente sede essere ribadito.
Il secondo motivo di impugnazione concerne il cuore della controversia ed attiene alla esatta applicazione dell'art. 159 T.U.E.L. ed al vincolo di impignorabilità delle somme ivi menzionato la cui efficacia è stata nella presente sede contestata dagli appellati per il fatto che, a dire di questi ultimi, il aveva, Parte_1
dopo l'adozione della delibera n. 279 del 05.12.2017, effettuato pagamenti per titoli diversi da quelli vincolati ed in violazione dell'ordine cronologico delle fatture o delle richieste di pagamento equivalenti in favore di terzi titolari di crediti sorti successivamente a quelli oggetto della procedura esecutiva per cui è lite.
Ciò detto, la Corte osserva come la disciplina di cui all'art. 159 T.U.E.L. non sia finalizzata ad accordare un generale ed assoluto privilegio di impignorabilità al pubblico denaro, essendo piuttosto volta a garantire, in presenza di requisiti tassativamente enunciati, l'intangibilità di talune spese che, in ossequio al principio autonomistico accolto dall'art. 5 della Costituzione, sono giudicate dal
Legislatore meritevoli di particolare tutela in quanto coessenziali alla funzionalità
e all'esistenza stessa dell'Ente locale: in particolare, l'art. 159, nel prevedere il divieto di intraprendere procedure di esecuzione e di espropriazione forzata presso soggetti diversi dai tesorieri degli enti locali, stabilisce, al comma secondo, l'impignorabilità, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, delle sole somme di denaro di tali enti destinate al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti nei tre mesi successivi e al versamento dei connessi oneri previdenziali, al pagamento delle rate di mutui e prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso, ed infine all'espletamento dei servizi pubblici indispensabili;
tale elencazione deve ritenersi tassativa in quanto determina una deroga al principio generale dell'art. 2740 c.c. secondo cui, salve le limitazioni previste dalla legge, ogni debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
L'operatività di tali limiti all'esecuzione forzata è gradata, sotto l'aspetto della loro quantificazione, in relazione alle tipologie di spesa: per le retribuzioni dei dipendenti e il versamento dei connessi oneri previdenziali si prevede un vincolo temporale trimestrale che diventa semestrale per le rate di mutui e di prestiti obbligazionari, in modo da garantire la capacità dell'ente di ricorso al credito per soddisfare finalità pubbliche;
non si prevede, invece, alcun vincolo temporale in relazione alle spese attinenti all'espletamento dei servizi pubblici indispensabili, proprio a significare la più intensa protezione della specifica missione che l'Ente locale deve espletare nei confronti della comunità di riferimento.
L'opponibilità della impignorabilità delle somme presenti in tesoreria presuppone l'adozione, da parte dell'organo esecutivo dell'ente locale, di una delibera semestrale, da notificare al Tesoriere, con la quale si palesa la quantificazione preventiva delle somme necessarie alla realizzazione delle finalità pubbliche ritenute essenziali dal Legislatore: tale quantificazione deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, non potendo tradursi in statuizioni che sottopongano al vincolo d'impignorabilità importi eccedenti quelli necessari per l'attuazione delle suddette finalità o afferenti a prestazioni e servizi a esse estranee.
Una volta intervenuta la deliberazione di quantificazione, e sorto così il vincolo di impignorabilità, operano altre rigide condizioni, in quanto l'Ente locale non può distogliere le somme necessarie per l'espletamento delle funzioni essenziali utilizzandole per altre finalità, mediante l'emissione di mandati a titoli differenti, se non nel rispetto di un rigoroso ordine cronologico: sul punto, come riportato dalla difesa di parte appellata, è intervenuta la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 211 del 2003, ha affermato che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma secondo dell'art. 159
T.U.E.L. non opera qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, senza seguire l'ordine delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso;
l'impignorabilità delle somme, pertanto, opera allorquando il saldo attivo presso l'istituto tesoriere sia di ammontare inferiore o eguale all'entità delle somme quantificate con la delibera semestrale dell'ente locale.
Il sistema, in definitiva, mira a garantire l'espletamento, ad opera delle pubbliche amministrazioni, delle finalità pubblicistiche cui esse sono destinate senza che ciò debba dare luogo all'eccessiva compressione della tutela dei diritti soggettivi delle controparti negoziali o di chi subisce un illecito dall'esercizio dei pubblici poteri o dall'azione amministrativa.
La difesa di parte appellata, senza che sulle specifiche circostanze di seguito palesate il odierno appellante abbia contestato alcunché, ha evidenziato Pt_1
come il abbia effettuato sin dal 2018 esborsi non rispettando Parte_1
l'ordine cronologico delle richieste di pagamento sì da avere reso inefficaci tutte le delibere di impignorabilità ex art. 159 T.U.E.L. nei confronti dei creditori procedenti ed intervenuti: nella fattispecie in esame l'onere di allegazione a carico dei creditori volto a rendere non operativo il vincolo di impignorabilità delle somme giacenti presso la tesoreria del appellante è stato Pt_1
soddisfatto in quanto dagli atti di causa sono emersi fatti che hanno evidenziato ben più che il sospetto del verificarsi dell'indicata condizione preclusiva della violazione dell'ordine cronologico dei pagamenti, quali l'adozione delle Determinazioni Dirigenziali n. 68 del 23 gennaio 2018, n. 189 del 16 febbraio
2018 e n. 465 del 23 aprile 2018 con le quali sono stati liquidati da parte dell'Ente titoli formatisi in data successiva a quelli azionati nella presente sede nonché sono state saldate fatture relative al mantenimento del manto erboso dello Stadio
all'epoca dei fatti in disuso, non rientranti tra le finalità sottese Persona_2
al più volte menzionato art. 159.
Sotto altro profilo, la Corte reputa che il appellante non abbia assolto Pt_1
all'onere probatorio sullo stesso gravante in relazione al rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti, non avendo il non solo omesso di fornire Pt_1
alcuna prova a tal riguardo, ma neppure inteso ottemperare all'ordine di produzione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. formulato dal Giudice di primo grado con l'ordinanza emessa in data 19 ottobre 2021 in relazione alla produzione di detto documento: su richiesta dei creditori procedenti e di alcuni intervenuti infatti il
Tribunale aveva ordinato al l'esibizione in giudizio dell'ordine Parte_1
cronologico dei pagamenti in generale e dei mandati di pagamento eseguiti nei confronti della creditrice intervenuta, senza che a tale ordine Controparte_2
fosse poi seguita la produzione di quanto richiesto, ad eccezione del messaggio inviato dal al proprio legale a mezzo p.e.c. con il quale l' ha Pt_1 Pt_24
candidamente affermato che a causa delle ridotte risorse umane del settore
Bilancio non era possibile ottemperare alla richiesta del Tribunale.
La evidente mancata allegazione ad opera del appellante della prova del Pt_1
rispetto dell'ordine dei pagamento è stata viepiù corroborata dalle affermazioni contenute alla pagina 15 dell'atto di appello dell'Ente laddove si è sostenuto che
“Attualmente l'Ente non dispone di un software che permetta di ordinare le fatture in ordine cronologico e liquidarle questo perché le fatture pervengono ai vari Settori responsabili delle risorse assegnate (PEG) e provvedono in autonomia a fare le liquidazioni. Quindi il Settore che termina prima i controlli trasmette le fatture al bilancio”: come correttamente sostenuto dalla difesa degli appellati, tale ultima dichiarazione costituisce confessione giudiziale circa la consapevolezza da parte dell'Ente del mancato rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti di cui all'art. 159 T.U.E.L. e la consapevolezza di non poter assolvere l'onere probatorio che la legge pone a suo carico al fine di consentire l'indisponibilità delle somme giacenti in tesoreria.
In definitiva, stante il mancato rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti diversi da quelli vincolati, devesi confermare la dichiarata inefficacia del vincolo di impignorabilità che il ha inteso opporre, con conseguente Parte_1
affermazione del diritto dei creditori a procedere all'incoato pignoramento presso terzi.
Il terzo motivo di impugnazione fatto valere dal appellante, concernente Pt_1
la quantificazione delle spese di lite poste a suo carico, può essere vagliato congiuntamente all'appello incidentale che gli appellati Parte_4
, , , , CP_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_6 Parte_5
e hanno del pari proposto con riguardo alla
[...] Parte_6
quantificazione delle spese di lite liquidate in loro favore: l'appello del Pt_1
si palesa anche sotto tale profilo infondato, non sussistendo motivo alcuno che possa corroborare la mancata liquidazione della fase istruttoria relativa al giudizio di primo grado, avendo le parti di causa fattivamente partecipato all'incombente istruttorio disposto dal Tribunale a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. inoltrato al giusta ordinanza del Parte_1
19.10.2021 ed avendo in tal modo contribuito alla formazione della prova secondo quanto previsto dall'art. 4, comma quinto, del noto D.M. n. 55 del 2014.
Va al contrario accolto l'appello incidentale degli appellati Parte_4
, ed , i quali hanno pignorato CP_1 Parte_2 Parte_3 al Comune somme di oltre un milione e mezzo di Euro, sia pur con le precisazioni di seguito evidenziate.
A fondamento dell'appello incidentale Parte_4 CP_1
ed hanno richiamato sia l'art. 17 c.p.c. a Parte_2 Parte_3
mente del quale “il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede” sia la giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione secondo la quale “il valore della causa di opposizione all'esecuzione iniziata ex art. 615, comma secondo, cod. proc. civ., si determina in base alla somma per la quale si è proceduto ad esecuzione” (Cassazione, sentenze 23/08/2013, n. 19488 e 27/06/2018, n. 16920): sia pur con la precisazione che, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con le sentenze n. 38370 del 3 dicembre 2021, n. 35878 del 6 dicembre 2022 e n. 7342 del 19 marzo 2025, ai fini della liquidazione delle spese occorre fare riferimento all'importo dei crediti fatti valere dai singoli creditori procedenti o dal gruppo di essi che agisce cumulativamente e non all'intero ammontare della somma oggetto di espropriazione mobiliare, attenendo le sentenze richiamate dalla difesa degli appellati all'individuazione del valore della causa unicamente ai fini della CP_1
determinazione della relativa competenza, la Corte concorda con il rilievo fatto valere dai predetti appellati e, considerato l'ammontare del credito pignorato spettante loro, reputa doversi applicare, ai fini della liquidazione delle spese in favore dei in prime cure, i parametri in uso avanti al Tribunale di cui alle CP_1
cause di valore che va da Euro 1.000.001,00 a Euro 2.000.000,00, parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria, stante il mancato deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. vecchio conio, che conducono alla liquidazione finale di Euro 31.118,00 (Euro 5.704,00 per la fase di studio, Euro 3.764,00 per la fase introduttiva, Euro 11.730,00 per la fase istruttoria ed Euro 9.920,00 per la fase decisoria) in luogo di quella pari ad 25.202,40.
Va disatteso l'appello incidentale azionato dagli appellati , Controparte_6
e i quali hanno pignorato al Parte_5 Parte_6 Pt_1
somme rientranti nello scaglione di valore dei procedimenti avanti al Tribunale che va da Euro 26.001,00 a Euro 52.000,00: la liquidazione delle spese disposta in primo grado in loro favore va pertanto confermata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno addossate al nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo ai parametri Parte_1
medi dei procedimenti svolti avanti alla Corte d'Appello per il valore dei crediti azionati dai singoli gruppi di creditori odierni appellati nella fase esecutiva, con esclusione della fase istruttoria: per gli appellati si ha riguardo allo CP_1
scaglione che va da Euro 1.000.001,00 a Euro 2.000.000,00, per gli appellati
, e si ha riguardo allo Controparte_6 Parte_5 Parte_6
scaglione che va da Euro 26.001,00 a Euro 52.000,00, mentre per gli appellati
, , si ha riguardo Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
allo scaglione che va da Euro 52.001,00 a Euro 260.000,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Unica Civile, così provvede:
1. Rigetta l'appello azionato dal avverso la sentenza n. 65 Parte_1
del 2023 emessa dal Tribunale di Gela;
2. In accoglimento dell'appello incidentale azionato da Parte_4
, , avverso la sentenza n. CP_1 Parte_2 Parte_3
65 del 2023 emessa dal Tribunale di Gela, condanna il alla Parte_1
refusione delle spese sostenute da Parte_4 CP_1
, in primo grado, spese che si liquidano Parte_2 Parte_3
in Euro 31.118,00 (Euro 5.704,00 per la fase di studio, Euro 3.764,00 per la fase introduttiva, Euro 11.730,00 per la fase istruttoria ed Euro 9.920,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a.
e c.p.a. come per legge, spese da distrarre in favore dell'avv. Parte_4
in quanto dichiaratosi anticipatario;
[...]
3. Rigetta l'appello incidentale azionato da , Controparte_6 Parte_5
e avverso la sentenza n. 65 del 2023 emessa
[...] Parte_6
dal Tribunale di Gela;
4. Condanna il al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1
, Parte_4 CP_1 Parte_2 Parte_3
spese liquidate in Euro 24.064,00 (di cui Euro 7.418,00 per la fase di studio,
Euro 4.313,00 per la fase introduttiva ed Euro 12.333,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge, spese da distrarre in favore dell'avv. in quanto Parte_4
dichiaratosi anticipatario;
5. Condanna il al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1
, , spese Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
liquidate in Euro 14.239,00 (di cui Euro 4.389,00 per la fase di studio, Euro
2.552,00 per la fase introduttiva ed Euro 7.298,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge spese da distrarre in favore dell'avv. Giuseppe Cammalleri in quanto dichiaratosi anticipatario;
6. Condanna il al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1
, e spese Controparte_6 Parte_5 Parte_6
liquidate in Euro 6.946,00 (di cui Euro 2.058,00 per la fase di studio, Euro
1.418,00 per la fase introduttiva ed Euro 3.470,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge, spese da distrarre in favore dell'avv. in quanto Parte_6
dichiaratosi anticipatario;
7. Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Parte_1
pari a quello previsto per l'appello a norma dell'art. 13, comma 1-bis,
D.P.R. n. 115/2002.
Caltanissetta, 7 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Roberto Rezzonico