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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 23/12/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 615/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 615/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASTRANGELO ACHILLE e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. FALCONE 3 SILVIpresso il difensore avv. MASTRANGELO ACHILLE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Controparte_1 C.F._1 ANDREOLI MANUELA ( ) VIA STATALE SUD 121 , elettivamente C.F._2 Pt_1 domiciliato in presso il difensore avv. GABRIELLA GENTILE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. C.F._3 ANDREOLI MANUELA ( ) VIA STATALE SUD 121 , elettivamente C.F._2 Pt_1 domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Giudice di pace di Atri ha con sentenza 113/18 accolto la domanda proposta da e LE IE contro il Ha ritenuto provata la domanda Parte_2 Parte_1
, ovvero che mentre percorreva la via comunale Gran Sasso alla guida della minicar Parte_2 della moglie vedeva deviata la sua traiettoria di marcia da un tombino presente sul ciglio destro della strada che era infossato rispetto all'asse stradale e continuava la marcia su un altro tombino dove subiva lo scoppio di un pneumatico e perdeva il controllo finendo contro un muretto. II CTU ha ritenuto la dinamica compatibile,anche se ha ipotizzato un concorso di colpa per velocità non adeguata allo stato dei luoghi, considerazione però non ritenuta ancorata a dati oggettivi dalla giudice che sul punto si è discostata dalle conclusioni peritali. Interpone appello il comune criticando la CTU che ha parimenti ascritto la colpa alla condotta di guida ed al fondo stradale mentre la colpa era stata solo del conducente.contesta che un dente di 3,5 cm sia idoneo a provocare lo scoppio di un pneumatico. Gli appellati si costituiscono difendendo la sentenza che si
è basata su una consulenza tecnica cinematica sulla dinamica del sinistro perfettamente logica ed in grado di rispondere esaustivamente ai quesiti della giudice di primo grado. La consulenza ha giustamente tenuto conto anche delle testimonianze raccolte. La giudice ha giustamente disatteso parzialmente le conclusioni del consulente tecnico dove non le ha ritenute ancorate a dati oggettivi. Il danno come chiesto è ancorato alla domanda, peraltro nemmeno specificamente contestata dal Le voci riconosciute si sono aggiunte in corso di causa, inequivocabilmente Pt_1 con radice nei fatti dedotti . Gli interessi legali sono stati giustamente riconosciuti essendosi trattato di debito di valore. Interpongono appello incidentale per la rivalutazione ingiustamente pretermessa. Condotta istruttoria con rinnovo della consulenza tecnica, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. In questo grado si è reiterata la consulenza tecnica di ufficio per valutare la fondatezza dei motivi di appello, basati essenzialmente sulla non congruenza delle conclusioni cui è giunto il primo esperto rispetto al materiale probatorio acquisito. Premette il consulente la dinamica del sinistro come risulta dagli atti;
la minicar guidata da percorreva Parte_2 alle 21.50 la Via gran Sasso nel comune di contrada Pianacce con direzione di marcia monti- Pt_1 mare. Giunto all' altezza del civico 27 la sua traiettoria di marcia venne deviata e causa di un tombino infossato presente sul ciglio destro della strada, tombino non segnalato e non visibile in quanto secondo parte attrice ricoperto da acqua piovana . A seguito di tale deviazione il veicolo proseguì la marcia su un secondo tombino situato nella corsia opposta, a poca distanza dell'altro, e subì lo scoppio dello pneumatico anteriore sinistro, con perdita di controllo del quadriciclo che finiva la corsa contro un muretto di cemento sito sulla destra della strada, subendo gravi danni. Due anni dopo il verificarsi dell'evento il limite su quel tratto di strada, largo 6,20 metri in pendenza ed a doppio senso di circolazione, fu portato a 30 chilometri l'ora. Non vi era segnaletica verticale, che fu posta dopo il sinistro. II CTU, servendosi dei programmi di geolocalizzazione, ha ricostruito con precisione il campo del sinistro dell'epoca. Nelle immagini del 2009 risulta evidente la condizione di degrado del manto stradale che insiste nell'area adiacente al tombino stesso. Successivamente il dislivello tra il manto stradale ed il tombino fu colmato. Analizzando la tipologia del danno il ctu conclude che se il mezzo avesse impegnato il tratto con il tombino a velocità adeguata il danno non si sarebbe verificato;
la posizione del primo tombino è incompatibile con lo sgonfiamento dello pagina 2 di 4 pneumatico anteriore sinistro;
e quindi lo pneumatico si è sgonfiato per l'impatto contro lo spigolo del marciapiede nei pressi del muro di recinzione dove poi il quadriciclo ha finito la corsa . La velocità tenuta era verosimilmente superiore ai 45 chilometri orari, quindi superiore a quella per cui un quadriciclo leggero è omologato. Come affermato da Cassazione, 31209/25, La responsabilità ex art. 2051 c.c. si fonda sulla relazione dell'evento lesivo con la natura intrinsecamente pericolosa del bene. Questa relazione sussiste «non solo allorquando il danno scaturisca quale effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima, purché vi sia comunque un nesso causale tra res ed evento. La caratterizzazione oggettiva della nozione di caso fortuito, tale da escludere il nesso causale tra res ed evento fondante la responsabilità del custode, del tutto diversa da quella tradizionale che lo identifica con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova base nell'orientamento giurisprudenziale (cfr., per es., Cass. ord. 1.2.2018, n. 2477) suggellato dal massimo consesso (S.U. ord. 30.6.2022 n. 20943), oltre che di recente ulteriormente ribadito (Cass. n. 11152/2023, cit.), per cui la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. riveste un carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la prova da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, sul custode gravando invece l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcun rilievo della diligenza o meno del custode (cfr. Cass. ord. 31.5.2023 n. 15447 e ancora Cass. n.
11152/2023 nonché S.U. 20943/2022).
Pertanto, nella fattispecie di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. la colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 c.c.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è certamente estranea alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la condotta del danneggiato stesso produrre quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la res (Cass. ord.31.3.2025 n. 8449) .
Ora, condividendosi l'esame del perito, che con motivazioni tecnicamente inoppugnabili ha dimostrato che il mezzo viaggiava a velocità superiore rispetto a quella per cui è omologato, e che quindi lo scoppio dello pneumatico non è stato causato dal transito sui due tombini, ma dall'impatto sullo spigolo del marciapiede prossimo al muro di recinzione dove il mezzo ha terminato la corsa;
rilevato che lo sbandamento sul primo tombino, rettangolare ed a grate, è avvenuto esclusivamente perché il quadriciclo vi è passato a velocità eccessiva;
ne consegue che non può ascriversi alcun nesso di causalità ai tombini, infossati e privi di segnalazione, che avrebbero causato inopinatamente lo scoppio dello pneumatico da cui è derivata la perdita di controllo del mezzo che si è andato a sfasciare contro il muro di recinzione;
viceversa è stato appurato che il mezzo, a velocità superiore rispetto a quella per cui è stato omologato, in tratto di strada irrorato da pioggia, ha perso il controllo su un tombino che non sarebbe stato insidioso a velocità normale ed ha avuto il pneumatico scoppiato contro lo spigolo sinistro del marciapiede, che tutto può essere considerato fuorché insidia;
e quindi l'urto non si è avuto per lo scoppio dello pagina 3 di 4 pneumatico ma per la perdita di controllo del mezzo dovuta alla velocità eccessiva che quindi ha reso impossibile il controllo sul tombino a grate;
ininfluente il fatto che il sono Pt_1 successivamente ha ridotto la velocità a 30 chilometri all'ora, in quanto l'appellato è transitato ad una velocità per cui il quadriciclo non è omologato, accettando quindi il rischio che a quella velocità il quadriciclo fosse non controllabile, e rendendosi pertanto unica causa del sinistro;
una volta appurato che lo scoppio del pneumatico non è stato causato dai tombini al centro della strada.
Questa ricostruzione è avvalorata da quanto hanno dichiarato i testi, che hanno riferito di una strada che pareva ghiacciata per quanto fosse intrisa di pioggia;
strada quindi che senza i tombini sarebbe stata in condizioni ben peggiori, e che non può essere considerata causa del sinistro una volta escluso che il pneumatico scoppiò a causa del tombino, con un dente di rientranza, al centro della strada;
e quindi la perdita di controllo fu inequivocabilmente dovuta esclusivamente alla velocità inadeguata non solo alle condizioni concrete della strada ma anche alle condizioni tecniche del mezzo. Ne deriva pertanto che l'appello deve essere accolto, con vittoria del delle spese Pt_1 del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello, rigetta la domanda degli appellati, che condanna alle spese del doppio grado di giudizio, che liquida quanto al primo grado in euro 5.077 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate;
e per il presente grado in euro
5.077 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate;
per entrambi i gradi oltre il 15 per cento rimborso forfettario .
Teramo, 22 dicembre 2022 Il giudice Pietro Merletti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 615/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASTRANGELO ACHILLE e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. FALCONE 3 SILVIpresso il difensore avv. MASTRANGELO ACHILLE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Controparte_1 C.F._1 ANDREOLI MANUELA ( ) VIA STATALE SUD 121 , elettivamente C.F._2 Pt_1 domiciliato in presso il difensore avv. GABRIELLA GENTILE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. C.F._3 ANDREOLI MANUELA ( ) VIA STATALE SUD 121 , elettivamente C.F._2 Pt_1 domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Giudice di pace di Atri ha con sentenza 113/18 accolto la domanda proposta da e LE IE contro il Ha ritenuto provata la domanda Parte_2 Parte_1
, ovvero che mentre percorreva la via comunale Gran Sasso alla guida della minicar Parte_2 della moglie vedeva deviata la sua traiettoria di marcia da un tombino presente sul ciglio destro della strada che era infossato rispetto all'asse stradale e continuava la marcia su un altro tombino dove subiva lo scoppio di un pneumatico e perdeva il controllo finendo contro un muretto. II CTU ha ritenuto la dinamica compatibile,anche se ha ipotizzato un concorso di colpa per velocità non adeguata allo stato dei luoghi, considerazione però non ritenuta ancorata a dati oggettivi dalla giudice che sul punto si è discostata dalle conclusioni peritali. Interpone appello il comune criticando la CTU che ha parimenti ascritto la colpa alla condotta di guida ed al fondo stradale mentre la colpa era stata solo del conducente.contesta che un dente di 3,5 cm sia idoneo a provocare lo scoppio di un pneumatico. Gli appellati si costituiscono difendendo la sentenza che si
è basata su una consulenza tecnica cinematica sulla dinamica del sinistro perfettamente logica ed in grado di rispondere esaustivamente ai quesiti della giudice di primo grado. La consulenza ha giustamente tenuto conto anche delle testimonianze raccolte. La giudice ha giustamente disatteso parzialmente le conclusioni del consulente tecnico dove non le ha ritenute ancorate a dati oggettivi. Il danno come chiesto è ancorato alla domanda, peraltro nemmeno specificamente contestata dal Le voci riconosciute si sono aggiunte in corso di causa, inequivocabilmente Pt_1 con radice nei fatti dedotti . Gli interessi legali sono stati giustamente riconosciuti essendosi trattato di debito di valore. Interpongono appello incidentale per la rivalutazione ingiustamente pretermessa. Condotta istruttoria con rinnovo della consulenza tecnica, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. In questo grado si è reiterata la consulenza tecnica di ufficio per valutare la fondatezza dei motivi di appello, basati essenzialmente sulla non congruenza delle conclusioni cui è giunto il primo esperto rispetto al materiale probatorio acquisito. Premette il consulente la dinamica del sinistro come risulta dagli atti;
la minicar guidata da percorreva Parte_2 alle 21.50 la Via gran Sasso nel comune di contrada Pianacce con direzione di marcia monti- Pt_1 mare. Giunto all' altezza del civico 27 la sua traiettoria di marcia venne deviata e causa di un tombino infossato presente sul ciglio destro della strada, tombino non segnalato e non visibile in quanto secondo parte attrice ricoperto da acqua piovana . A seguito di tale deviazione il veicolo proseguì la marcia su un secondo tombino situato nella corsia opposta, a poca distanza dell'altro, e subì lo scoppio dello pneumatico anteriore sinistro, con perdita di controllo del quadriciclo che finiva la corsa contro un muretto di cemento sito sulla destra della strada, subendo gravi danni. Due anni dopo il verificarsi dell'evento il limite su quel tratto di strada, largo 6,20 metri in pendenza ed a doppio senso di circolazione, fu portato a 30 chilometri l'ora. Non vi era segnaletica verticale, che fu posta dopo il sinistro. II CTU, servendosi dei programmi di geolocalizzazione, ha ricostruito con precisione il campo del sinistro dell'epoca. Nelle immagini del 2009 risulta evidente la condizione di degrado del manto stradale che insiste nell'area adiacente al tombino stesso. Successivamente il dislivello tra il manto stradale ed il tombino fu colmato. Analizzando la tipologia del danno il ctu conclude che se il mezzo avesse impegnato il tratto con il tombino a velocità adeguata il danno non si sarebbe verificato;
la posizione del primo tombino è incompatibile con lo sgonfiamento dello pagina 2 di 4 pneumatico anteriore sinistro;
e quindi lo pneumatico si è sgonfiato per l'impatto contro lo spigolo del marciapiede nei pressi del muro di recinzione dove poi il quadriciclo ha finito la corsa . La velocità tenuta era verosimilmente superiore ai 45 chilometri orari, quindi superiore a quella per cui un quadriciclo leggero è omologato. Come affermato da Cassazione, 31209/25, La responsabilità ex art. 2051 c.c. si fonda sulla relazione dell'evento lesivo con la natura intrinsecamente pericolosa del bene. Questa relazione sussiste «non solo allorquando il danno scaturisca quale effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima, purché vi sia comunque un nesso causale tra res ed evento. La caratterizzazione oggettiva della nozione di caso fortuito, tale da escludere il nesso causale tra res ed evento fondante la responsabilità del custode, del tutto diversa da quella tradizionale che lo identifica con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova base nell'orientamento giurisprudenziale (cfr., per es., Cass. ord. 1.2.2018, n. 2477) suggellato dal massimo consesso (S.U. ord. 30.6.2022 n. 20943), oltre che di recente ulteriormente ribadito (Cass. n. 11152/2023, cit.), per cui la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. riveste un carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la prova da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, sul custode gravando invece l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcun rilievo della diligenza o meno del custode (cfr. Cass. ord. 31.5.2023 n. 15447 e ancora Cass. n.
11152/2023 nonché S.U. 20943/2022).
Pertanto, nella fattispecie di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. la colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 c.c.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è certamente estranea alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la condotta del danneggiato stesso produrre quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la res (Cass. ord.31.3.2025 n. 8449) .
Ora, condividendosi l'esame del perito, che con motivazioni tecnicamente inoppugnabili ha dimostrato che il mezzo viaggiava a velocità superiore rispetto a quella per cui è omologato, e che quindi lo scoppio dello pneumatico non è stato causato dal transito sui due tombini, ma dall'impatto sullo spigolo del marciapiede prossimo al muro di recinzione dove il mezzo ha terminato la corsa;
rilevato che lo sbandamento sul primo tombino, rettangolare ed a grate, è avvenuto esclusivamente perché il quadriciclo vi è passato a velocità eccessiva;
ne consegue che non può ascriversi alcun nesso di causalità ai tombini, infossati e privi di segnalazione, che avrebbero causato inopinatamente lo scoppio dello pneumatico da cui è derivata la perdita di controllo del mezzo che si è andato a sfasciare contro il muro di recinzione;
viceversa è stato appurato che il mezzo, a velocità superiore rispetto a quella per cui è stato omologato, in tratto di strada irrorato da pioggia, ha perso il controllo su un tombino che non sarebbe stato insidioso a velocità normale ed ha avuto il pneumatico scoppiato contro lo spigolo sinistro del marciapiede, che tutto può essere considerato fuorché insidia;
e quindi l'urto non si è avuto per lo scoppio dello pagina 3 di 4 pneumatico ma per la perdita di controllo del mezzo dovuta alla velocità eccessiva che quindi ha reso impossibile il controllo sul tombino a grate;
ininfluente il fatto che il sono Pt_1 successivamente ha ridotto la velocità a 30 chilometri all'ora, in quanto l'appellato è transitato ad una velocità per cui il quadriciclo non è omologato, accettando quindi il rischio che a quella velocità il quadriciclo fosse non controllabile, e rendendosi pertanto unica causa del sinistro;
una volta appurato che lo scoppio del pneumatico non è stato causato dai tombini al centro della strada.
Questa ricostruzione è avvalorata da quanto hanno dichiarato i testi, che hanno riferito di una strada che pareva ghiacciata per quanto fosse intrisa di pioggia;
strada quindi che senza i tombini sarebbe stata in condizioni ben peggiori, e che non può essere considerata causa del sinistro una volta escluso che il pneumatico scoppiò a causa del tombino, con un dente di rientranza, al centro della strada;
e quindi la perdita di controllo fu inequivocabilmente dovuta esclusivamente alla velocità inadeguata non solo alle condizioni concrete della strada ma anche alle condizioni tecniche del mezzo. Ne deriva pertanto che l'appello deve essere accolto, con vittoria del delle spese Pt_1 del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello, rigetta la domanda degli appellati, che condanna alle spese del doppio grado di giudizio, che liquida quanto al primo grado in euro 5.077 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate;
e per il presente grado in euro
5.077 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate;
per entrambi i gradi oltre il 15 per cento rimborso forfettario .
Teramo, 22 dicembre 2022 Il giudice Pietro Merletti
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