Articolo 1 della Legge 21 novembre 1957, n. 1152
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27 dicembre 1957
Art. 1. Articolo unico.

Dopo il secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638 , convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3049 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Si provvede altresi' alle momentanee deficienze di valuta estera per il finanziamento delle navi nei casi in cui debbano spostarsi immediatamente e senza preavviso con l'istituzione, presso una.
Direzione di commissariato militare marittimo, di un fondo di rotazione in valuta estera nei seguenti limiti massimi di importo:

Dollari U.S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 Lire sterline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 Franchi francesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.000

Tale fondo sara' reintegrato con l'osservanza delle norme contenute nella legge 3 marzo 1951, n. 193 ".

Entrata in vigore il 27 dicembre 1957