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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/07/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 409/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza dell'11.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 409/2020 tra
(C.F. , nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rapp.to e difeso, dall'avv. Silvia Bosco, giusta procura in atti;
- ricorrente contro
con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Siracusa, C.so Gelone n. 90, presso sede Prov.le e rappresentato e difeso, sia congiuntamente CP_1
[... che disgiuntamente, giusta procura generale del 21 luglio 2015 (rep. n. 80974) per Notar di Roma, dall'Avv. Manlio GALEANO e dall'Avv. Lucio Cornelio VIGILANTI;
Per_1
-resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.2.2020 esponeva di aver lavorato come Parte_1 operatore addetto alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) all'interno degli impianti del Polo
Petrolchimico di Augusta e precisamente dal 9 agosto 1971 al 14 aprile 1982 presso lo stabilimento
Liquichimica Augusta e nel periodo successivo, fino alla cessazione del rapporto (dicembre 2004), alle dipendenze di – e , società che Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 si sono succedute nella proprietà dell'impianto. Il ricorrente deduceva che nel corso dell'intera attività lavorativa era stato esposto in via diretta e continua, per una durata giornaliera superiore alle otto ore, alle polveri di amianto, presenti nell'ambiente di lavoro, nelle valvole degli impianti, nei
1 tamponi interni delle valvole, nelle pareti e nelle coperture delle sale compressori e in buona parte della strumentazione tecnica e di sicurezza con la quale veniva giornalmente a contatto.
Rappresentava di aver presentato all' richiesta di certificazione di esposizione qualificata CP_5 all'amianto in data 25.6.2003, con esito negativo comunicato con raccomandata del 18.7.2005 e di aver promosso ricorso innanzi al Tribunale di Siracusa (r.g. n. 2380/2012) per il riconoscimento dei benefici previdenziali ex art. 13 l. n. 257 del 1992 e che, tuttavia, il ricorso – all'esito dell'istruttoria orale - veniva dichiarato improcedibile per carenza del propedeutico procedimento amministrativo.
Evidenziava di aver presentato, quindi, in data 31 maggio - 11 giugno 2028 istanza all' per il CP_1 riconoscimento dei benefici previdenziali e che, in mancanza di riscontro da parte dell' , CP_1 aveva proposto ricorso amministrativo dinnanzi al Comitato Provinciale e che nessuna CP_1 decisione era stata adottata.
Alla luce di tali premesse, il ricorrente conveniva innanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, l' al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni “accertare e CP_1 dichiarare che il ricorrente è stato esposto all'amianto nel periodo compreso tra il 9 agosto 1971 e il dicembre 2004 o, quantomeno, in subordine fino al completamento delle opere di bonifica ovvero, fino al diverso termine che fosse accertato in corso di giudizio, in ogni caso per un periodo ultradecennale, oltre la soglia di 100 ff/ll nella media delle otto ore lavorative, - per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente, ai benefici previdenziali di cui alla L. 257/92 e D.L. 269/03, convertito il L. 326/03 e succ. modificazioni e pertanto al diritto alla rivalutazione della prestazione pensionistica in godimento, al coefficiente 1,5, o in subordine 1,25, per i periodi di cui sopra, - per l'effetto, condannare ad adeguare la posizione contributiva del ricorrente con la CP_1 rivalutazione secondo il coefficiente 1,5, o in subordine 1,25,, per l'intero periodo di riconosciuta esposizione, nonché ad erogare le differenze sui ratei maturati e maturandi con ogni conseguenziale statuizione di legge. Il tutto oltre interessi sulle differenze relative ai ratei ma-turati e maturandi”.
Con memoria depositata in data 11.9.2020 si costituiva l' eccependo preliminarmente CP_1
l'improponibilità e l'improcedibilità per difetto di precedente domanda amministrativa e di ricorso amministrativo di impugnazione del diniego del beneficio. Eccepiva, inoltre, la decadenza dall'azione giudiziale ex art. 47 DPR 639/1970, come modificato dall'art. 38 d.l.98/2011, nonché la prescrizione del diritto e la decadenza ex lege 326/03 (art. 47) per non avere il ricorrente proposto domanda all' entro il 15.6.2005. CP_1
2 Nel merito, contestava la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda e, in subordine chiedeva il riconoscimento dei benefici richiesti con l'applicazione del coefficiente 1,25 introdotto dalla legge 326/03 .
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei verbali delle prove testimoniali assunte nel procedimento svolto tra le stesse parti e iscritto al n.r.g. 2380/2012 e con l'espletamento di CTU.
All'esito dell'udienza dell'11.3.2025, la prima innanzi allo scrivente magistrato – udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalla sola parte ricorrente – viene decisa mediante la presente sentenza.
*****
Preliminarmente ritiene il giudicante che la domanda è proponibile e procedibile, essendo documentati la presentazione a mezzo raccomandata datata 11.6.2018 della domanda amministrativa all' al fine di ottenere i benefici derivanti dalla esposizione all'amianto ex art. CP_1
13 co. 8 legge 257/92 e il successivo ricorso amministrativo al del Controparte_6
21.3.2019.
Va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda, formulata con riferimento alla decadenza di cui all'art. 47 D.P.R. 639/1970, come da ultimo modificato dall'art. 38 co. 1 lett. d) n.
1) D.L.
6.7.2011 n. 98, posto che dalla presentazione dell'istanza amministrativa non risulta decorso, alla data di presentazione del ricorso in giudizio (13.2.2020), il termine previsto dall'art. 47 co. 2 citato.
Va infine osservato che il ricorrente, con riferimento al periodo d'interesse nel presente giudizio, ha presentato istanza all' per il rilascio di certificazione della esposizione al rischio amianto, ai CP_5 sensi della l. 257/92 e successive modifiche, in data 25.6.2003 (vd. doc. 4 di parte ricorrente).
E' infondata pertanto l'eccezione di decadenza formulata con riguardo al termine previsto dall'art. 47 D.L. 269/2003, conv. con modificazioni in L. 326/03, che al co. 5 recita: “5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall' prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla CP_5
Sede di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del CP_5 decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici”.
Tale termine tuttavia riguarda esclusivamente i lavoratori ai quali si applica il nuovo regime del DL
269/03 che ha ridotto a 1,25 il coefficiente di rivalutazione già fissato nel valore di 1,5 e quindi non riguarda il ricorrente, avendo egli avviato l'azione amministrativa per il riconoscimento dei benefici entro il 25.6.2003, come di evince dall' istanza inoltrata all' il 19.3.2003. CP_5
Deve infatti farsi riferimento ai principi già ripetutamente affermati dalla Corte di Cassazione (cfr. ex plurimis Cass. n. 15679/2006, Cass. n. 15008/2005, Cass. n. 21862/2004, Cass. n. 21257/2004,
3 Cass.n. 8649/2012), nonché da diverse pronunce di questo Tribunale - secondo cui “in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132, che - con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.L. 30 settembre
2003, n. 269, art.47, comma 1 (convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326) - ha fatto salva l'applicabilità della precedente disciplina, prevista dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano avanzato domanda di riconoscimento all' od ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro al medesima data, CP_5 va interpretato nel senso che;
a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione;
b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva”.
Pronunciando in ordine ai dubbi di legittimità costituzionale sollevati in relazione alla predetta normativa, così come interpretata dal “diritto vivente” della Corte di cassazione, la Corte costituzionale, con sentenza n. 376 del 2008, ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto della L. 24 dicembre 2003, n.350, art. 3, comma 132 e del
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n.
326, censurati in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui escludono dall'applicazione della disciplina di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8 - previgente a quella introdotta dall'art. 47 citato per le malattie professionali derivanti dall'esposizione ultradecennale all'amianto - coloro che, prima del 2 ottobre 2003, non avessero presentato domanda amministrativa di riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 13, comma 8, suddetto, osservando che non si può condividere l'assunto secondo cui il fatto di aver subordinato l'attribuzione dell'originario regime, più favorevole, alla presentazione di una domanda amministrativa, effettuata entro una data ricadente in un periodo in cui essa non era obbligatoriamente prevista, costituisca la retroattiva - e quindi irragionevole - imposizione di un onere. Il legislatore ha, infatti, dettato la disciplina transitoria inerente al passaggio da un regime ad un altro e, considerando che ciò comportava un trattamento meno favorevole, ha voluto far salve alcune situazioni ritenute meritevoli di tutela, introducendo disposizioni derogatorie, tra le quali quella relativa a chi avesse precedentemente presentato domanda amministrativa per ottenere il beneficio: e l'inammissibilità della questione consegue al rilievo che “va riconosciuta al legislatore ampia discrezionalità, salvo il limite della palese irragionevolezza, nella fissazione delle norme di carattere transitorio dettate per agevolare il passaggio da un regime ad un altro, tanto più ove si tratti di disciplina di carattere derogatorio comportante scelte connesse all'individuazione delle categorie dei beneficiari delle prestazioni di carattere previdenziale”.
4 Deve poi essere rigettata l'eccezione di prescrizione del credito.
Al riguardo, deve richiamarsi l'orientamento espresso da questo Tribunale secondo cui “va osservato che, ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. La norma nel fissare la decorrenza della prescrizione fa riferimento alla possibilità legale di fare valere il diritto (C. 2387/2004; C. 7645/1994) e, quindi, alle eventuali cause impeditive di ordine giuridico all'esercizio dello stesso. L'art. 13, comma 8 della L 257/1992, nella sua formulazione originaria, ha espressamente previsto “Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall' esposizione all'amianto gestita dall' e' moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il CP_5 coefficiente di 1,5”. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è consolidata circa configurabilità del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un autonomo diritto rispetto al diritto a pensione, che sorge in conseguenza del fatto della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente, in un certo qual modo, natura risarcitoria, e ciò perché nel sistema assicurativo-previdenziale, la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità, potendo spiegare effetti molteplici, anche successivamente alla data del pensionamento, e costituire oggetto di autonomo accertamento. In altri termini, non si è in presenza di una prestazione previdenziale a sé stante ovvero di una pretesa all'esatto adempimento di una prestazione previdenziale (pensione) riconosciuta solo in parte, ma di una situazione giuridica ricollegabile ad un “fatto” in relazione al quale viene ad essere determinato – in via meramente consequenziale – con la maggiorazione, il contenuto del diritto alla pensione.
Il successivo art. 47, comma 3, del D.L. 269/2003, tuttavia, ha ulteriormente precisato che i predetti benefici sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno” ed ha altresì introdotto, a pena di decadenza, l'obbligo di presentazione della domanda all' per accertare e certificare la sussistenza e la durata CP_5 dell'esposizione ad amianto (cfr. art. 47, comma 4, D.L. 269/2003). In particolare, il quarto comma della citata disposizione espressamente prevede “La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall' ”, rimandando al successivo CP_5 decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di attuazione della norma. Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 27 ottobre 2004, dando attuazione all'art. 47 del D.L. 30 settembre 2003 n.
269 ha successivamente disciplinato “le condizioni e le modalità” attraverso cui i lavoratori, che
5 alla data del 2 ottobre 2003 sono stati esposti ad amianto in misura qualificata, possono esercitare il diritto alla rivalutazione contributiva, disponendo che il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali è subordinato, a pena di decadenza, alla presentazione della domanda all' CP_5 entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto (successivamente prorogato al 15 giugno 2005).
Il successivo articolo 3 del D.M. ha stabilito la procedura per la presentazione della domanda all' , prevedendo che “La certificazione della sussistenza e della durata dell'esposizione CP_5 all'amianto deve essere rilasciata dall' entro un anno dalla conclusione dell'accertamento CP_5 tecnico (comma 8)” e che “Il lavoratore in possesso della certificazione rilasciata dall' CP_5 presenta domanda di pensione all'ente previdenziale di appartenenza, che provvede a liquidare il trattamento pensionistico con i benefici di cui al presente decreto (comma 10)”.
E' evidente, pertanto, che l'esercizio del diritto alla rivalutazione contributiva nei confronti dell'ente previdenziale è subordinato al possesso della certificazione rilasciata dall' , che CP_5 attesta il superamento dell'esposizione ai limiti normativamente previsti. Infatti, tranne il caso in cui il lavoratore abbia contratto una malattia professionale a causa dell'esposizione ad amianto ovvero che in suo favore il datore di lavoro sia tenuto al pagamento del premio supplementare contro l'asbestosi ai sensi dell'art. 153 del TU 1124/65 – casi in cui l'esposizione ad amianto è in re ipsa e non necessita di alcuna certificazione – il ricorrente per ottenere il beneficio da parte dell'ente previdenziale deve essere in possesso della certificazione rilasciata dall' che attesta CP_5 la sussistenza e la durata dell'esposizione. In particolare, per quanto riguarda i lavoratori per i quali le aziende non hanno pagato il premio supplementare contro l'asbestosi, ma sono stati, comunque, esposti all'amianto, l' , acquisisce dal lavoratore l'apposita domanda e la CP_5 documentazione a sostegno, sottopone l'intera pratica, integrandola con tutti gli elementi di valutazione in suo possesso, raccolti, ove necessario, anche attraverso accertamenti ispettivi, all'esame della “Consulenza Tecnica Rischi Professionali” regionale. A quest'ultima, spetta il compito di esprimere un parere che “fotografi” in sintesi, la situazione ambientale dell'azienda, in base a come si è sviluppata negli anni, individuando analiticamente i reparti e/o gli ambienti di lavoro, le attività e le mansioni a rischio di esposizione all'amianto ed i relativi limiti temporali. La sede dell' una volta ricevuta in restituzione la pratica con il parere della “Consulenza CP_5
Tecnica Rischi Professionali”, esamina, alla luce delle conclusioni del parere stesso, il curriculum professionale di ogni singolo lavoratore richiedente la dichiarazione per individuare se lo stesso sia stato esposto all'amianto e, in caso positivo, in relazione a quali mansioni, in quali reparti e per quali periodi.
6 Al riguardo, occorre precisare che l'opportunità di affidare all' sia l'incarico CP_5 dell'accertamento del rischio di esposizione all'amianto per ogni lavoratore che ne facesse motivata richiesta sia l'incarico del rilascio dell'attestazione dei periodi di esposizione, da valere ai fini pensionistici, nasce da un approfondito esame svolto nell'anno 1995, tra l' CP_1 congiuntamente al Ministero del Lavoro, all' ed alle parti sociali interessate, al fine di CP_5 delineare un quadro normativo di riferimento certo ed univoco per l'applicazione del beneficio della maggiorazione contributiva, con particolare riguardo alla difficoltà sorta, in alcune realtà aziendali complesse, di reperire riscontri oggettivi dell'effettivo periodo di esposizione all'amianto riferito al singolo lavoratore.
Dall'impianto normativo indicato e dai lavori preparatori che hanno condotto alla formulazione della vigente normativa emerge, pertanto, un limite legale all'esercizio del diritto alla rivalutazione contributiva, costituito dal rilascio della certificazione da parte dell' , non riconducibile ad un CP_5 mero impedimento soggettivo o di fatto irrilevante ai fini della decorrenza della prescrizione, ma determina una causa impeditiva di ordine giuridico all'esercizio del diritto stesso nei confronti dell' giacché solo il possesso della certificazione rilasciata dall' consente al lavoratore CP_1 CP_5 di presentare la domanda di pensione all'ente previdenziale di appartenenza, che provvede a liquidare il trattamento pensionistico con i benefici di cui al citato decreto. Avuto riguardo alle considerazioni che precedono, deve, pertanto, concludersi che il mancato rilascio della certificazione costituisce, ai sensi della vigente normativa, un limite legale per l'esercizio del CP_5 diritto nei confronti dell' precludendo la decorrenza del termine di prescrizione, ai sensi CP_1 dell'art. 2935 c.c., quantomeno prima del decorso dell'anno dalla presentazione della domanda di certificazione”.
Nel caso in esame l' ha denegato la certificazione con la comunicazione del 18.7.2005; il CP_5 ricorrente ha proposto ricorso giurisdizionale in data 8.2012, così interrompendo il decorso del termine di prescrizione – che non ha ricominciato a decorrere fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva del giudizio n. 251 del 30.3.2017 ex art. 2945, comma secondo c.c. - e ha poi presentato domanda amministrativa all' in data 11.6.2018, quindi prima del decorso del CP_1 termine decennale di prescrizione.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
All'esito delle prove testimoniali – come acquisite con provvedimento del 15.6.2021- e tenuto conto della documentazione in atti, il CTU ha confermato che nell'ambiente di lavoro ove il ricorrente ha prestato la sua attività il ricorrente – ricostruito sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo e acquisite con le testimonianze assunte e sulla base della relazione CP_7
l'amianto, pur non essendo utilizzato come materia prima, era diffusamente impiegato “in varie
7 forme dall'inizio delle attività produttive”: l'amianto era utilizzato per la coibentazione di tubazioni, macchinari e apparecchiature varie, sotto forma di trecce utilizzate per il rivestimento di collettori, di guarnizioni e di indumenti protettivi per il calore.
Il lavoratore svolgeva mansioni di “operatore d'impianto”, come emerso dall'istruttoria orale e si occupava fondamentalmente : A. della manutenzione ordinaria degli impianti di produzione;
B. della sostituzione dei bruciatori dei forni e C. delle attività di preparazione, consegna, controllo ed assistenza svolte nel corso degli interventi di manutenzione eseguiti dal personale intero o dalle ditte dell'indotto.
In tutte le suddette operazioni, come evidenziato dal CTU, “si è concretizzata l'esposizione del lavoratore al rischio amianto, sia attivamente (punti A e B) che passivamente (punti A-C), per lo svolgimento, da parte dello stesso e/o da manutentori da egli supervisionati a distanza ravvicinata, di operazioni che prevedevano la movimentazione, la manipolazione e la distruzione di materiali e manufatti contenenti amianto”. In particolare, il CTU sulla modalità dell'esposizione ha affermato che “il sig. ha svolto attività che lo hanno esposto all'inalazione di fibre di Parte_1 amianto aerodisperse sia attivamente (per la movimentazione, la manipolazione e la distruzione di coibentazioni e guarnizioni contenenti il materiale nocivo, ma anche per l'uso di guanti, grembiuli, bracciali e tute in tessuto contenente amianto), che passivamente (in occasione di interventi comportanti il rilascio nell'aria di fibre di amianto durante i quali il ricorrente si è trovato ad assistere a distanza ravvicinata, nonché nel corso delle quotidiane attività eseguite anche all'interno di ambienti chiusi o caratterizzati da insufficiente arieggiamento e dalla potenziale presenza di particelle nocive liberatesi a seguito di precedenti lavorazioni)”.
In relazione alla durata dell'esposizione e alla concentrazione della quantità di fibre/litro deve richiamarsi quanto affermato dal CTU secondo cui “il sig. , nei periodi Parte_1
09.08.1971-31.12.1985 e 01.01.1986- 31.12.1992, è stato esposto, in qualità di “Operatore
d'impianto” e presso lo stabilimento ex “Liquichimica Augusta S.p.A.” di Augusta (SR), alle concentrazioni medie annue di 0,29 fibre/cm3 (290 fibre/litro) e 0,17 fibre/cm3 (170 fibre/litro)” valori che superano il limite 0,10 fibre/cm3 (100 fibre/litro) imposto dal D.Lgs. 277/91.
Con riferimento, poi, al termine finale di esposizione, il CTU ha chiarito che “ per la valutazione dell'esposizione a rischio amianto si è adottato il termine ultimo del 31.12.1992 in quanto si ritiene che, a partire da tale data, l'applicazione congiunta delle misure di prevenzione e controllo imposte dal D.Lgs. 277/91 e dalla Legge 257/92 abbia garantito una migliore gestione del problema amianto riducendo progressivamente al minimo il rischio di esposizione dei lavoratori… una significativa diminuzione dei livelli di esposizione, ragionevolmente fino a scendere al di sotto delle
0,10 fibre/cm3 durante lo svolgimento di attività che prima concretizzavano concentrazioni doppie
8 o triple rispetto al limite di legge, si sia potuta ottenere gradualmente solo adottando le prescrizioni di entrambe le norme sopracitate in un arco temporale compreso tra l'11.09.1991 e il
31.12.1992. La data del 31.12.1992, tiene conto dell'emanazione del D.Lgs. 277/91 e della L.
257/92, ma anche dei tempi ragionevolmente necessari al recepimento, all'assimilazione e all'efficace attuazione dei necessari provvedimenti da parte del datore di lavoro”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU appaiono pienamente condivisibili, essendo adeguatamente supportate da motivazioni tecniche.
Va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente a godere dalla rivalutazione contributiva prevista dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257-92, per il coefficiente di 1,5 fissato dall'13 co. 8 L.
257/1992, nel testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 47 co. 1 D.L. 269/2003, convertito, con modificazioni, in L. 24.11.2003 n. 326 (Cass. N. 5866/17), per il periodo di anni 21 e mesi 3, fermo restando il limite massimo di rivalutazione (40 anni di contribuzione).
L' , in persona del legale rappresentante pro tempore, va pertanto condannato all'adeguamento CP_1 della posizione contributiva del ricorrente con l'applicazione del suddetto coefficiente per il periodo di esposizione suindicato.
Quanto alle spese di lite, ritiene il giudicante che la complessità degli accertamenti resi necessari dalla posizione accertata in giudizio ne giustifichi l'integrale compensazione tra le parti. Le spese di
CTU, come liquidate con separato decreto, vanno invece poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.r.g. 409/2020:
- accoglie il ricorso proposto da nei confronti dell' e per l'effetto Parte_1 CP_1 dichiara il diritto del ricorrente di godere della rivalutazione contributiva prevista dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257-92, per il periodo complessivo di 21 anni e 4 mesi, con il coefficiente di 1,5 previsto dall'13 co. 8 L. 257/1992 ;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, all'adeguamento della CP_1 posizione contributiva del ricorrente con l'applicazione del suddetto coefficiente di rivalutazione per il periodo di esposizione suindicato;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Siracusa, 28/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza dell'11.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 409/2020 tra
(C.F. , nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rapp.to e difeso, dall'avv. Silvia Bosco, giusta procura in atti;
- ricorrente contro
con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Siracusa, C.so Gelone n. 90, presso sede Prov.le e rappresentato e difeso, sia congiuntamente CP_1
[... che disgiuntamente, giusta procura generale del 21 luglio 2015 (rep. n. 80974) per Notar di Roma, dall'Avv. Manlio GALEANO e dall'Avv. Lucio Cornelio VIGILANTI;
Per_1
-resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.2.2020 esponeva di aver lavorato come Parte_1 operatore addetto alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) all'interno degli impianti del Polo
Petrolchimico di Augusta e precisamente dal 9 agosto 1971 al 14 aprile 1982 presso lo stabilimento
Liquichimica Augusta e nel periodo successivo, fino alla cessazione del rapporto (dicembre 2004), alle dipendenze di – e , società che Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 si sono succedute nella proprietà dell'impianto. Il ricorrente deduceva che nel corso dell'intera attività lavorativa era stato esposto in via diretta e continua, per una durata giornaliera superiore alle otto ore, alle polveri di amianto, presenti nell'ambiente di lavoro, nelle valvole degli impianti, nei
1 tamponi interni delle valvole, nelle pareti e nelle coperture delle sale compressori e in buona parte della strumentazione tecnica e di sicurezza con la quale veniva giornalmente a contatto.
Rappresentava di aver presentato all' richiesta di certificazione di esposizione qualificata CP_5 all'amianto in data 25.6.2003, con esito negativo comunicato con raccomandata del 18.7.2005 e di aver promosso ricorso innanzi al Tribunale di Siracusa (r.g. n. 2380/2012) per il riconoscimento dei benefici previdenziali ex art. 13 l. n. 257 del 1992 e che, tuttavia, il ricorso – all'esito dell'istruttoria orale - veniva dichiarato improcedibile per carenza del propedeutico procedimento amministrativo.
Evidenziava di aver presentato, quindi, in data 31 maggio - 11 giugno 2028 istanza all' per il CP_1 riconoscimento dei benefici previdenziali e che, in mancanza di riscontro da parte dell' , CP_1 aveva proposto ricorso amministrativo dinnanzi al Comitato Provinciale e che nessuna CP_1 decisione era stata adottata.
Alla luce di tali premesse, il ricorrente conveniva innanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, l' al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni “accertare e CP_1 dichiarare che il ricorrente è stato esposto all'amianto nel periodo compreso tra il 9 agosto 1971 e il dicembre 2004 o, quantomeno, in subordine fino al completamento delle opere di bonifica ovvero, fino al diverso termine che fosse accertato in corso di giudizio, in ogni caso per un periodo ultradecennale, oltre la soglia di 100 ff/ll nella media delle otto ore lavorative, - per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente, ai benefici previdenziali di cui alla L. 257/92 e D.L. 269/03, convertito il L. 326/03 e succ. modificazioni e pertanto al diritto alla rivalutazione della prestazione pensionistica in godimento, al coefficiente 1,5, o in subordine 1,25, per i periodi di cui sopra, - per l'effetto, condannare ad adeguare la posizione contributiva del ricorrente con la CP_1 rivalutazione secondo il coefficiente 1,5, o in subordine 1,25,, per l'intero periodo di riconosciuta esposizione, nonché ad erogare le differenze sui ratei maturati e maturandi con ogni conseguenziale statuizione di legge. Il tutto oltre interessi sulle differenze relative ai ratei ma-turati e maturandi”.
Con memoria depositata in data 11.9.2020 si costituiva l' eccependo preliminarmente CP_1
l'improponibilità e l'improcedibilità per difetto di precedente domanda amministrativa e di ricorso amministrativo di impugnazione del diniego del beneficio. Eccepiva, inoltre, la decadenza dall'azione giudiziale ex art. 47 DPR 639/1970, come modificato dall'art. 38 d.l.98/2011, nonché la prescrizione del diritto e la decadenza ex lege 326/03 (art. 47) per non avere il ricorrente proposto domanda all' entro il 15.6.2005. CP_1
2 Nel merito, contestava la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda e, in subordine chiedeva il riconoscimento dei benefici richiesti con l'applicazione del coefficiente 1,25 introdotto dalla legge 326/03 .
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei verbali delle prove testimoniali assunte nel procedimento svolto tra le stesse parti e iscritto al n.r.g. 2380/2012 e con l'espletamento di CTU.
All'esito dell'udienza dell'11.3.2025, la prima innanzi allo scrivente magistrato – udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalla sola parte ricorrente – viene decisa mediante la presente sentenza.
*****
Preliminarmente ritiene il giudicante che la domanda è proponibile e procedibile, essendo documentati la presentazione a mezzo raccomandata datata 11.6.2018 della domanda amministrativa all' al fine di ottenere i benefici derivanti dalla esposizione all'amianto ex art. CP_1
13 co. 8 legge 257/92 e il successivo ricorso amministrativo al del Controparte_6
21.3.2019.
Va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda, formulata con riferimento alla decadenza di cui all'art. 47 D.P.R. 639/1970, come da ultimo modificato dall'art. 38 co. 1 lett. d) n.
1) D.L.
6.7.2011 n. 98, posto che dalla presentazione dell'istanza amministrativa non risulta decorso, alla data di presentazione del ricorso in giudizio (13.2.2020), il termine previsto dall'art. 47 co. 2 citato.
Va infine osservato che il ricorrente, con riferimento al periodo d'interesse nel presente giudizio, ha presentato istanza all' per il rilascio di certificazione della esposizione al rischio amianto, ai CP_5 sensi della l. 257/92 e successive modifiche, in data 25.6.2003 (vd. doc. 4 di parte ricorrente).
E' infondata pertanto l'eccezione di decadenza formulata con riguardo al termine previsto dall'art. 47 D.L. 269/2003, conv. con modificazioni in L. 326/03, che al co. 5 recita: “5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall' prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla CP_5
Sede di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del CP_5 decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici”.
Tale termine tuttavia riguarda esclusivamente i lavoratori ai quali si applica il nuovo regime del DL
269/03 che ha ridotto a 1,25 il coefficiente di rivalutazione già fissato nel valore di 1,5 e quindi non riguarda il ricorrente, avendo egli avviato l'azione amministrativa per il riconoscimento dei benefici entro il 25.6.2003, come di evince dall' istanza inoltrata all' il 19.3.2003. CP_5
Deve infatti farsi riferimento ai principi già ripetutamente affermati dalla Corte di Cassazione (cfr. ex plurimis Cass. n. 15679/2006, Cass. n. 15008/2005, Cass. n. 21862/2004, Cass. n. 21257/2004,
3 Cass.n. 8649/2012), nonché da diverse pronunce di questo Tribunale - secondo cui “in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132, che - con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.L. 30 settembre
2003, n. 269, art.47, comma 1 (convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326) - ha fatto salva l'applicabilità della precedente disciplina, prevista dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano avanzato domanda di riconoscimento all' od ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro al medesima data, CP_5 va interpretato nel senso che;
a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione;
b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva”.
Pronunciando in ordine ai dubbi di legittimità costituzionale sollevati in relazione alla predetta normativa, così come interpretata dal “diritto vivente” della Corte di cassazione, la Corte costituzionale, con sentenza n. 376 del 2008, ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto della L. 24 dicembre 2003, n.350, art. 3, comma 132 e del
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n.
326, censurati in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui escludono dall'applicazione della disciplina di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8 - previgente a quella introdotta dall'art. 47 citato per le malattie professionali derivanti dall'esposizione ultradecennale all'amianto - coloro che, prima del 2 ottobre 2003, non avessero presentato domanda amministrativa di riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 13, comma 8, suddetto, osservando che non si può condividere l'assunto secondo cui il fatto di aver subordinato l'attribuzione dell'originario regime, più favorevole, alla presentazione di una domanda amministrativa, effettuata entro una data ricadente in un periodo in cui essa non era obbligatoriamente prevista, costituisca la retroattiva - e quindi irragionevole - imposizione di un onere. Il legislatore ha, infatti, dettato la disciplina transitoria inerente al passaggio da un regime ad un altro e, considerando che ciò comportava un trattamento meno favorevole, ha voluto far salve alcune situazioni ritenute meritevoli di tutela, introducendo disposizioni derogatorie, tra le quali quella relativa a chi avesse precedentemente presentato domanda amministrativa per ottenere il beneficio: e l'inammissibilità della questione consegue al rilievo che “va riconosciuta al legislatore ampia discrezionalità, salvo il limite della palese irragionevolezza, nella fissazione delle norme di carattere transitorio dettate per agevolare il passaggio da un regime ad un altro, tanto più ove si tratti di disciplina di carattere derogatorio comportante scelte connesse all'individuazione delle categorie dei beneficiari delle prestazioni di carattere previdenziale”.
4 Deve poi essere rigettata l'eccezione di prescrizione del credito.
Al riguardo, deve richiamarsi l'orientamento espresso da questo Tribunale secondo cui “va osservato che, ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. La norma nel fissare la decorrenza della prescrizione fa riferimento alla possibilità legale di fare valere il diritto (C. 2387/2004; C. 7645/1994) e, quindi, alle eventuali cause impeditive di ordine giuridico all'esercizio dello stesso. L'art. 13, comma 8 della L 257/1992, nella sua formulazione originaria, ha espressamente previsto “Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall' esposizione all'amianto gestita dall' e' moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il CP_5 coefficiente di 1,5”. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è consolidata circa configurabilità del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un autonomo diritto rispetto al diritto a pensione, che sorge in conseguenza del fatto della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente, in un certo qual modo, natura risarcitoria, e ciò perché nel sistema assicurativo-previdenziale, la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità, potendo spiegare effetti molteplici, anche successivamente alla data del pensionamento, e costituire oggetto di autonomo accertamento. In altri termini, non si è in presenza di una prestazione previdenziale a sé stante ovvero di una pretesa all'esatto adempimento di una prestazione previdenziale (pensione) riconosciuta solo in parte, ma di una situazione giuridica ricollegabile ad un “fatto” in relazione al quale viene ad essere determinato – in via meramente consequenziale – con la maggiorazione, il contenuto del diritto alla pensione.
Il successivo art. 47, comma 3, del D.L. 269/2003, tuttavia, ha ulteriormente precisato che i predetti benefici sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno” ed ha altresì introdotto, a pena di decadenza, l'obbligo di presentazione della domanda all' per accertare e certificare la sussistenza e la durata CP_5 dell'esposizione ad amianto (cfr. art. 47, comma 4, D.L. 269/2003). In particolare, il quarto comma della citata disposizione espressamente prevede “La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall' ”, rimandando al successivo CP_5 decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di attuazione della norma. Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 27 ottobre 2004, dando attuazione all'art. 47 del D.L. 30 settembre 2003 n.
269 ha successivamente disciplinato “le condizioni e le modalità” attraverso cui i lavoratori, che
5 alla data del 2 ottobre 2003 sono stati esposti ad amianto in misura qualificata, possono esercitare il diritto alla rivalutazione contributiva, disponendo che il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali è subordinato, a pena di decadenza, alla presentazione della domanda all' CP_5 entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto (successivamente prorogato al 15 giugno 2005).
Il successivo articolo 3 del D.M. ha stabilito la procedura per la presentazione della domanda all' , prevedendo che “La certificazione della sussistenza e della durata dell'esposizione CP_5 all'amianto deve essere rilasciata dall' entro un anno dalla conclusione dell'accertamento CP_5 tecnico (comma 8)” e che “Il lavoratore in possesso della certificazione rilasciata dall' CP_5 presenta domanda di pensione all'ente previdenziale di appartenenza, che provvede a liquidare il trattamento pensionistico con i benefici di cui al presente decreto (comma 10)”.
E' evidente, pertanto, che l'esercizio del diritto alla rivalutazione contributiva nei confronti dell'ente previdenziale è subordinato al possesso della certificazione rilasciata dall' , che CP_5 attesta il superamento dell'esposizione ai limiti normativamente previsti. Infatti, tranne il caso in cui il lavoratore abbia contratto una malattia professionale a causa dell'esposizione ad amianto ovvero che in suo favore il datore di lavoro sia tenuto al pagamento del premio supplementare contro l'asbestosi ai sensi dell'art. 153 del TU 1124/65 – casi in cui l'esposizione ad amianto è in re ipsa e non necessita di alcuna certificazione – il ricorrente per ottenere il beneficio da parte dell'ente previdenziale deve essere in possesso della certificazione rilasciata dall' che attesta CP_5 la sussistenza e la durata dell'esposizione. In particolare, per quanto riguarda i lavoratori per i quali le aziende non hanno pagato il premio supplementare contro l'asbestosi, ma sono stati, comunque, esposti all'amianto, l' , acquisisce dal lavoratore l'apposita domanda e la CP_5 documentazione a sostegno, sottopone l'intera pratica, integrandola con tutti gli elementi di valutazione in suo possesso, raccolti, ove necessario, anche attraverso accertamenti ispettivi, all'esame della “Consulenza Tecnica Rischi Professionali” regionale. A quest'ultima, spetta il compito di esprimere un parere che “fotografi” in sintesi, la situazione ambientale dell'azienda, in base a come si è sviluppata negli anni, individuando analiticamente i reparti e/o gli ambienti di lavoro, le attività e le mansioni a rischio di esposizione all'amianto ed i relativi limiti temporali. La sede dell' una volta ricevuta in restituzione la pratica con il parere della “Consulenza CP_5
Tecnica Rischi Professionali”, esamina, alla luce delle conclusioni del parere stesso, il curriculum professionale di ogni singolo lavoratore richiedente la dichiarazione per individuare se lo stesso sia stato esposto all'amianto e, in caso positivo, in relazione a quali mansioni, in quali reparti e per quali periodi.
6 Al riguardo, occorre precisare che l'opportunità di affidare all' sia l'incarico CP_5 dell'accertamento del rischio di esposizione all'amianto per ogni lavoratore che ne facesse motivata richiesta sia l'incarico del rilascio dell'attestazione dei periodi di esposizione, da valere ai fini pensionistici, nasce da un approfondito esame svolto nell'anno 1995, tra l' CP_1 congiuntamente al Ministero del Lavoro, all' ed alle parti sociali interessate, al fine di CP_5 delineare un quadro normativo di riferimento certo ed univoco per l'applicazione del beneficio della maggiorazione contributiva, con particolare riguardo alla difficoltà sorta, in alcune realtà aziendali complesse, di reperire riscontri oggettivi dell'effettivo periodo di esposizione all'amianto riferito al singolo lavoratore.
Dall'impianto normativo indicato e dai lavori preparatori che hanno condotto alla formulazione della vigente normativa emerge, pertanto, un limite legale all'esercizio del diritto alla rivalutazione contributiva, costituito dal rilascio della certificazione da parte dell' , non riconducibile ad un CP_5 mero impedimento soggettivo o di fatto irrilevante ai fini della decorrenza della prescrizione, ma determina una causa impeditiva di ordine giuridico all'esercizio del diritto stesso nei confronti dell' giacché solo il possesso della certificazione rilasciata dall' consente al lavoratore CP_1 CP_5 di presentare la domanda di pensione all'ente previdenziale di appartenenza, che provvede a liquidare il trattamento pensionistico con i benefici di cui al citato decreto. Avuto riguardo alle considerazioni che precedono, deve, pertanto, concludersi che il mancato rilascio della certificazione costituisce, ai sensi della vigente normativa, un limite legale per l'esercizio del CP_5 diritto nei confronti dell' precludendo la decorrenza del termine di prescrizione, ai sensi CP_1 dell'art. 2935 c.c., quantomeno prima del decorso dell'anno dalla presentazione della domanda di certificazione”.
Nel caso in esame l' ha denegato la certificazione con la comunicazione del 18.7.2005; il CP_5 ricorrente ha proposto ricorso giurisdizionale in data 8.2012, così interrompendo il decorso del termine di prescrizione – che non ha ricominciato a decorrere fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva del giudizio n. 251 del 30.3.2017 ex art. 2945, comma secondo c.c. - e ha poi presentato domanda amministrativa all' in data 11.6.2018, quindi prima del decorso del CP_1 termine decennale di prescrizione.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
All'esito delle prove testimoniali – come acquisite con provvedimento del 15.6.2021- e tenuto conto della documentazione in atti, il CTU ha confermato che nell'ambiente di lavoro ove il ricorrente ha prestato la sua attività il ricorrente – ricostruito sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo e acquisite con le testimonianze assunte e sulla base della relazione CP_7
l'amianto, pur non essendo utilizzato come materia prima, era diffusamente impiegato “in varie
7 forme dall'inizio delle attività produttive”: l'amianto era utilizzato per la coibentazione di tubazioni, macchinari e apparecchiature varie, sotto forma di trecce utilizzate per il rivestimento di collettori, di guarnizioni e di indumenti protettivi per il calore.
Il lavoratore svolgeva mansioni di “operatore d'impianto”, come emerso dall'istruttoria orale e si occupava fondamentalmente : A. della manutenzione ordinaria degli impianti di produzione;
B. della sostituzione dei bruciatori dei forni e C. delle attività di preparazione, consegna, controllo ed assistenza svolte nel corso degli interventi di manutenzione eseguiti dal personale intero o dalle ditte dell'indotto.
In tutte le suddette operazioni, come evidenziato dal CTU, “si è concretizzata l'esposizione del lavoratore al rischio amianto, sia attivamente (punti A e B) che passivamente (punti A-C), per lo svolgimento, da parte dello stesso e/o da manutentori da egli supervisionati a distanza ravvicinata, di operazioni che prevedevano la movimentazione, la manipolazione e la distruzione di materiali e manufatti contenenti amianto”. In particolare, il CTU sulla modalità dell'esposizione ha affermato che “il sig. ha svolto attività che lo hanno esposto all'inalazione di fibre di Parte_1 amianto aerodisperse sia attivamente (per la movimentazione, la manipolazione e la distruzione di coibentazioni e guarnizioni contenenti il materiale nocivo, ma anche per l'uso di guanti, grembiuli, bracciali e tute in tessuto contenente amianto), che passivamente (in occasione di interventi comportanti il rilascio nell'aria di fibre di amianto durante i quali il ricorrente si è trovato ad assistere a distanza ravvicinata, nonché nel corso delle quotidiane attività eseguite anche all'interno di ambienti chiusi o caratterizzati da insufficiente arieggiamento e dalla potenziale presenza di particelle nocive liberatesi a seguito di precedenti lavorazioni)”.
In relazione alla durata dell'esposizione e alla concentrazione della quantità di fibre/litro deve richiamarsi quanto affermato dal CTU secondo cui “il sig. , nei periodi Parte_1
09.08.1971-31.12.1985 e 01.01.1986- 31.12.1992, è stato esposto, in qualità di “Operatore
d'impianto” e presso lo stabilimento ex “Liquichimica Augusta S.p.A.” di Augusta (SR), alle concentrazioni medie annue di 0,29 fibre/cm3 (290 fibre/litro) e 0,17 fibre/cm3 (170 fibre/litro)” valori che superano il limite 0,10 fibre/cm3 (100 fibre/litro) imposto dal D.Lgs. 277/91.
Con riferimento, poi, al termine finale di esposizione, il CTU ha chiarito che “ per la valutazione dell'esposizione a rischio amianto si è adottato il termine ultimo del 31.12.1992 in quanto si ritiene che, a partire da tale data, l'applicazione congiunta delle misure di prevenzione e controllo imposte dal D.Lgs. 277/91 e dalla Legge 257/92 abbia garantito una migliore gestione del problema amianto riducendo progressivamente al minimo il rischio di esposizione dei lavoratori… una significativa diminuzione dei livelli di esposizione, ragionevolmente fino a scendere al di sotto delle
0,10 fibre/cm3 durante lo svolgimento di attività che prima concretizzavano concentrazioni doppie
8 o triple rispetto al limite di legge, si sia potuta ottenere gradualmente solo adottando le prescrizioni di entrambe le norme sopracitate in un arco temporale compreso tra l'11.09.1991 e il
31.12.1992. La data del 31.12.1992, tiene conto dell'emanazione del D.Lgs. 277/91 e della L.
257/92, ma anche dei tempi ragionevolmente necessari al recepimento, all'assimilazione e all'efficace attuazione dei necessari provvedimenti da parte del datore di lavoro”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU appaiono pienamente condivisibili, essendo adeguatamente supportate da motivazioni tecniche.
Va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente a godere dalla rivalutazione contributiva prevista dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257-92, per il coefficiente di 1,5 fissato dall'13 co. 8 L.
257/1992, nel testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 47 co. 1 D.L. 269/2003, convertito, con modificazioni, in L. 24.11.2003 n. 326 (Cass. N. 5866/17), per il periodo di anni 21 e mesi 3, fermo restando il limite massimo di rivalutazione (40 anni di contribuzione).
L' , in persona del legale rappresentante pro tempore, va pertanto condannato all'adeguamento CP_1 della posizione contributiva del ricorrente con l'applicazione del suddetto coefficiente per il periodo di esposizione suindicato.
Quanto alle spese di lite, ritiene il giudicante che la complessità degli accertamenti resi necessari dalla posizione accertata in giudizio ne giustifichi l'integrale compensazione tra le parti. Le spese di
CTU, come liquidate con separato decreto, vanno invece poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.r.g. 409/2020:
- accoglie il ricorso proposto da nei confronti dell' e per l'effetto Parte_1 CP_1 dichiara il diritto del ricorrente di godere della rivalutazione contributiva prevista dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257-92, per il periodo complessivo di 21 anni e 4 mesi, con il coefficiente di 1,5 previsto dall'13 co. 8 L. 257/1992 ;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, all'adeguamento della CP_1 posizione contributiva del ricorrente con l'applicazione del suddetto coefficiente di rivalutazione per il periodo di esposizione suindicato;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Siracusa, 28/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
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