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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/11/2024, n. 2559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2559 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Concetta
Belcastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4892 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto
“diritti della cittadinanza” vertente:
TRA nata l'[...] in [...] e domiciliata in Via Marecchiese n. 1642, Parte_1
Santarcangelo di Romagna (RN) Italia, cap. 47822; nata il Parte_2
17.09.1962 in Colombia ed ivi residente in [...]45#90-44 apto.1001 Barranquilla, cap. 080002; nata il [...] in [...] ed ivi residente in [...]45b#84-126 apto.305 Persona_1
Barranquilla, cap. 080002, in proprio nonché unitamente al padre in Controparte_1
nome e rappresentanza della figlia minore nata il [...] in Persona_2
Colombia; nata il [...] in [...] ed ivi residente in [...]Parte_3
53B#46-58 apto.173 Barranquilla, cap. 080002; nata il Parte_4
24/02/1996 in Colombia ed ivi residente in [...]2 Este #70a-41 apto 304, Bogotà, cap. 110221;
nata il [...] in [...] e residente in 5120 PL, Parte_5 C.F._1
Gainesville, FL 32607 (USA) nato il [...] in [...] ed ivi Parte_6
residente in [...]45#84-126 apto.305 Barranquilla, cap. 080020; nato il Parte_7
05/09/1946 in Colombia ed ivi residente in [...]75B #82-51, Barranquilla, cap. 080001, in proprio nonché unitamente alla madre in nome e rappresentanza Controparte_2
della figlia minore nata il [...] in [...]; Persona_3
1 tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Leopoldo Aperio Bella (C.F.
) in Roma, Via Oslavia n. 30, che li rappresenta e difende in virtù per la C.F._2
prima di procura in calce al presente atto su foglio separato e per gli altri di procure notarili colombiane debitamente legalizzate, apostillate e tradotte (docc. da 1 a 8).
-RICORRENTI-
E
, in persona del Ministro pro tempore, con sede legale in Roma, Controparte_3
Piazza del Viminale n. 1, C.F. , domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1
di Catanzaro, sita in via G. da Fiore, 34 – c.a.p. 88100.
- RESISTENTE-
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: Riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venisse dichiarato lo status di Controparte_3 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo cittadino italiano;
esponevano, altresì, che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di , nato il [...] da Persona_4
genitori italiani e , nel Comune di Morano Calabro, Provincia Persona_5 Persona_6
di OS (doc. n. 1), cittadino italiano poi emigrato in Colombia, ove decedeva senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 2);
Segnatamente (nei successivi certificati indicato anche con il nome di Persona_4 [...]
) non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Il Ministero degli Affari Esteri, Per_7
Dipartimento Amministrativo di Sicurezza della Repubblica della Colombia rendeva, infatti, certificato negativo di naturalizzazione del predetto (doc. n. 2).
Dall'unione tra e nasceva a Cienaga, Magdalena in Persona_4 Controparte_4
Colombia il 03.08.1903 (doc. n. 3), deceduto in data 31.12.1983 a Persona_8
Barranquilla, Colombia (doc. n. 4).
In data 22.02.1922 contraeva matrimonio a Cienaga, Magdalena - Persona_8
Colombia, con (doc. n. 5) e dalla loro unione nasceva il Persona_9
11.03.1928, a Santa Maria, Magdalena – Colombia, (doc. n. 6), il Persona_10
quale ivi decedeva in data 07.09.2003 (doc. n. 7). Dall'unione tra il predetto Persona_8
2 e nasceva il 24.12.1962 l'odierna ricorrente Per_9 Persona_11 Parte_8
a Barranquilla, Atlantico Colombia (doc. n. 8), la quale contraeva matrimonio a
[...]
Barranquilla, Atlantico in Colombia, il 05.04.1983, con (doc. n. 9) nato il Persona_12
02.01.1961 a Sabanalarga, Atlantico – Colombia (doc. n. 10) odierno ricorrente in quanto coniugato con cittadino italiano prima del 21 aprile 1983. Dall'unione tra i citati ricorrenti nascevano gli odierni ricorrenti nato a [...], Atlantico - Colombia, il Parte_9
15.06.1986 (doc. n. 11), nato a [...], Atlantico - Parte_10
Colombia, il 02.09.1989 (doc. n. 12), nato a [...], Atlantico Parte_11
- Colombia, il 21.01.1995 (doc. n. 13). contraeva matrimonio a Puerto Colombia, Atlantico – Parte_12
Colombia, con in data 15.12.2012 (doc. n. 14), e dalla loro unione Controparte_5
nasceva la minore odierna ricorrente nata a [...], Persona_13
Argentina, il 02.03.2020 (doc. n. 15).
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza Jure sanguinis deducendo che era cittadino italiano dalla nascita, e aveva trasmesso la cittadinanza italiana Persona_4 iure sanguinis a , che l'aveva a sua volta ai ricorrenti. Persona_8
Il si costitutiva in giudizio depositando il proprio atto e chiedendo la Controparte_3
compensazione delle relative spese in considerazione della sua veste di soggetto passivo in senso formale.
Il P.M. non si opponeva all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 19 novembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art.1, comma 36, della Legge n. 206/21 entrato in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lg n.13/2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Nel caso di specie l'avo è nato nel Comune di Morano Calabro, Provincia di OS, per cui il foro competente è il Tribunale adito.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Colombia.
3 Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza (" iure sanguinis "), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini”) confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza, come puntualmente formalizzato nella circolare n. K.28.1 dell'8 aprile 1991 del , che ha chiarito Controparte_3
come i discendenti di emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis anche se di derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo Per_4
, prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva il certificato
[...] negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso (doc. n. 2).
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere, come hanno fatto, ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Colombia, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Pt_13
4 L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunale Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Pt_14
giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Considerata la difficoltà di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il in ragione dell'impossibilità di entrare in contatto con tale Autorità, essendo stati Pt_13
bloccati, a monte, dallo stesso sistema di prenotazione, a causa della mancanza di date disponibili, tanto giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_3 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – definitivamente pronunciando così decide:
1)Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
, nata a [...], Colombia, il 24.12.1962; Parte_15
, nato a [...], Colombia, il 02.01.1961; Persona_12
, nato a [...], Colombia, il 21.01.1995; Controparte_6
, nato a [...], Colombia, il 02.09.1989; Parte_10
, nato a [...], Colombia, il 15.06.1986; Parte_9
nata a [...], Argentina, il 02.03.2020. Persona_13
2)Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_3
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3)Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 19 novembre 2024
Il Giudice
dott.ssa Maria Concetta Belcastro
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