Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2790/2020 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE 6^ CIVILE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2790/2020 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto risarcimento danni e vertente
TRA
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PILATO GIOVANNI
ATTORE
E
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. SERAO SALVATORE
CONVENUTO
NONCHE'
(C.F. ), n.q. di Impresa designata per il Controparte_2 P.IVA_1
F.G.V.S. Regione CAMPANIA, in persona dei legali rappresentanti p.t., con il patrocinio dell'avv. CRESCENZO ALFREDO
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132
c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
L'attore citava in giudizio e la Parte_1 Controparte_1 società n.q. di F.G.V.S. onde conseguire la condanna dei Controparte_2 convenuti al pagamento della somma di € 25.000,00 per le lesioni riportate in seguito al sinistro occorso in data 05.06.2015 in Pozzuoli (Na).
In particolare, deduceva che, nelle predette circostanze, il veicolo Ford Focus tg.
CS740SJ di sua proprietà percorreva via Campana in direzione Quarto allorquando veniva urtato dal veicolo Toyota Yaris tg. BJ702GE di CP_1 privo di copertura assicurativa il cui conducente, proveniente dal senso
[...] opposto di marcia, effettuando una manovra di sorpasso invadeva l'opposta corsia di marcia urtando l'auto dell'attore; che sul luogo del sinistro intervenivano la Polizia Municipale di Pozzuoli nonché il 118; che riportava lesioni personali e danni al veicolo;
che la responsabilità del sinistro è da attribuirsi alla colpa esclusiva del convenuto.
Si costituivano i convenuti i quali contestavano la fondatezza della domanda di cui ne chiedevano il rigetto.
Concessi i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c., ammessa la prova orale per testi, rinviata la causa per l'assunzione del mezzo istruttorio all'udienza del
24.10.2023 l'attore, stante l'assenza dello stesso, veniva dichiarato decaduto dalla prova e la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni. Mutato il giudicante, la causa veniva poi riservata a sentenza con la concessione dei termini ordinari per il deposito delle conclusioni e repliche delle parti.
La domanda deve essere respinta.
Atteso il mancato espletamento del mezzo istruttorio, la domanda risulta pertanto del tutto sfornita di prova, mancando appunto la dimostrazione, che incombeva all'attore, circa il fatto che l'incidente lamentato si sia verificato nel luogo, nella circostanza e secondo le modalità dedotte in citazione, e che sia possibile ravvisare una responsabilità dei convenuti.
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Da ciò ne consegue il rigetto della domanda, non avendo l'attore adempiuto all'onere di cui all'art. 2697 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue ex D.M. 147/2022.
PQM
il Tribunale di Napoli – Sezione 6^ Civile- definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
-rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
-condanna la parte attrice al pagamento in favore dei convenuti, delle spese del presente giudizio liquidate per ciascuno di essi in €. 1.700,00 oltre spese generali
15%, oltre I.V.A e CPA se dovute.
Così deciso in Napoli, oggi 10 gennaio 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa. Rita Nissim
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