Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/03/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4415/2024 R.G.A.C.
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 25/03/2025, alle ore 13.45, nella SECONDA SEZIONE civile del Tribunale di Bo- logna, all'udienza del Giudice dott. Pierangela Congiu, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
CP_1
- CONVENUTO
Sono presenti: per parte attrice l'Avv. PLATTO ARMANDO, oggi sostituito dall'Avv. Giulia Marconi;
per parte convenuta l'Avv. GUIDUCCI ELENA, sostituita oggi dall'Avv. Antonio Della Pietra.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni indicate nelle note conclusive autorizzate.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Ad ore 14.20 , all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 4415/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA CRETA 72 25124 BRESCIA Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. PLATTO ARMANDO (c.f.: ) e dell'Avv. AN- C.F._1
DREA CARACO' dai quali sono rappr.ti e difesi in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
- ATTRICE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA MURRI N. 48 40100 BOLO- CP_1 P.IVA_2
GNA presso lo studio dell'Avv. GUIDUCCI ELENA (c.f.: dalla quale è C.F._2
rappr.ta e difesa in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
CONCLUSIONI:
L'opponente così conclude:
“In via principale: previe tutte le declaratorie del caso, accertate e dichiarate le ragioni dell'attrice opponente nei confronti di , stante l'evidente errore di lettura dei contatori e di CP_1
elaborazione dei consumi di gas naturale rispetto ai dati inequivocabili già noti a controparte;
per
l'effetto annullarsi ovvero revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, riducendo le eventuali pretese creditorie dell'opposta nei limiti del dovuto e del provato.
In ogni caso: Con il favore di spese, e compensi professionali d'avvocato con l'aggiunta di Iva e
Cpa, rimborso forfettario come per legge. Clausola di provvisoria esecutorietà come per legge.
In via istruttoria: Ammettersi prove orali per testi sulle circostanze indicate nella premessa in fatto da considerare qui trascritte quali capitoli di prova premessa la dicitura “vero che”. Si indicano quali testi il signor e la Sig.ra ed il Sig. con la ri- Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
serva di indicarne altri in apposita memoria istruttoria.
2
Ammettersi CTU tecnica sul contatore volumetrico e sul PTZ installati presso la sede operativa di in Sarezzo via Antonini nr. 72 al fine di verificare la corrispondenza dei dati riportati Parte_1
sugli stessi con i consumi fatturati dalla convenuta opposta”.
L'opposta così conclude:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, ogni diversa istanza, azione o eccezione disattese:
In via principale: accertare, per i motivi esposti in narrativa, che l'infondatezza CP_1 dell'opposizione proposta da parte di e, per l'effetto, voglia confermare il Decreto Parte_1
ingiuntivo n. 549/2024 emesso dal Tribunale di Bologna;
In via subordinata: nella denegata e affatto creduta ipotesi in cui il Giudice adito accertasse la fondatezza, anche parziale dell'opposizione, previa revoca del Decreto ingiuntivo n. 549/2024 emesso dal Tribunale di Bologna e previo accertamento del credito, voglia condannare Pt_2 al pagamento in favore di , per le ragioni di cui in narrativa, per l'importo di
[...] CP_1
€ 33.742,77 oltre interessi dal dovuto al saldo o, in subordine, nella differente misura che verrà ac- certata in corso di causa.
Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio e conferma delle spese relative alla precedente fase monitoria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società opponeva il decreto ingiuntivo n. 549/2024 emesso dal Tribunale di Parte_1
Bologna in data 12.02.2024, nell'ambito del proc. R.G. n. 1191/2024 promosso dalla società
[...]
con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'opposta, della somma di CP_1
€ 33.742,49 (oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione) quale importo dovuto per il mancato pagamento di alcune fatture emesse a fronte della fornitura di gas.
1.1. L'opponente, in particolare, rappresentava di aver ricevuto, nel mese di settembre 2022 una bolletta per complessivi € 68.646,22 sin da subito contestata in ragione del fatto che da sempre i suoi consumi erano contenuti nell'ordine di poche migliaia di euro, non essendo la sua utenza coin- volta nel ciclo produttivo, ma destinata unicamente al riscaldamento dei locali e al riscaldamento di acqua sanitaria. Evidenziava che, a seguito di svariati scambi di corrispondenza coinvolgenti anche il distributore locale ASVT, il quale dichiarava di aver proceduto a un riallineamento dei sistemi di misurazione dei contatori, in data 4 luglio 2023, inviava prospetto di ricalcolo e nota di credi- CP_1
to di € 36.891,76. Esponeva, tuttavia, di aver ricevuto poco tempo dopo, in data 13 luglio 2023, sol- lecito per il pagamento di una fattura ammontante ad € 6.772,98, mai recapitata da e, in data CP_1
19 luglio 2023, diffida per la somma di € 31.754,46, contestate con missiva del 20 luglio in ragione
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del fatto che le somme richieste erano del tutto ingiustificate e non corrispondenti agli effettivi con- sumi di gas;
per tali ragioni contestava la liquidità del credito azionato dall'opposta.
Rappresentava, quindi, di aver incaricato la società di stilare una relazione peritale Parte_3
relativamente ai consumi di gas nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 settembre
2022, la quale evidenziava che aveva indicato nei documenti di bollettazione valori di letture CP_1
al contatore non coerenti con quanto rilevato;
detta perizia veniva trasmessa ad e inoltrata al CP_1
distributore locale, il quale però confermava le letture già effettuate e ribadiva la correttezza delle bollette emesse.
Nel mese di febbraio 2024 l'opponente provvedeva a far certificare ad un tecnico di ASVT, il si- gnor , il proprio contatore, il quale evidenziava come quest'ultimo indicasse valori Testimone_1
inferiori a quelli fatturati a settembre 2022.
1.3. L'opponente, pertanto, concludeva chiedendo, in via preliminare, che venisse rigettata l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società Controparte_1
la quale si opponeva alle avverse deduzioni eccependone l'infondatezza.
2.1. In particolare, premetteva che, nell'ambito della somministrazione dell'energia elettrica del gas, esiste una separazione funzionale tra il soggetto che si occupa della vendita e del reperimento del gas naturale, il fornitore, e il soggetto che si occupa delle attività di trasporto della materia pri- ma e di misura dei consumi, il distributore locale, sulla base della quale il fornitore si limita a ese- guire la fatturazione sulla base dei dati consumo raccolti dal distributore locale.
Nel merito, invece, si opponeva alla eccezione di illiquidità del credito sollevata da controparte evidenziando che gli importi azionati con la procedura monitoria ammontavano € 31.754,46, corri- spondenti alla differenza tra la somma di € 68.646,22, originariamente fatturata, e la nota di credito di € 36.891,76 emessa a seguito dell'intervento in loco del distributore locale, più € 1.988,31, corri- spondenti alla differenza tra la somma di € 6.772,98 originariamente fatturata e la nota di credito di
€ 4.784,67 emessa su richiesta della stessa opponente a fronte di consumi prescritti poiché risalenti a oltre due anni addietro.
Contestava il valore probatorio della perizia prodotta da controparte, nonché la dichiarazione sui dati del contatore del Sig. : a sua detta, infatti, la prima era stata redatta sena con- Testimone_1
siderare i flussi di lettura rettificati e il riallineamento eseguito dal distributore locale (che aveva ri- scontrato un malfunzionamento del sistema di correzione) in conseguenza dei reclami sollevati dal- la società opponente;
la seconda, invece, non confutava la correttezza dei consumi fatturati, anzi, la confermava, poiché la lettura rilevata in data 25.07.2022 (203.571 Smc) era stata poi rettificata
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(207.114 Smc) e per effetto delle operazioni di riallineamento, il gruppo di misura era stato “riparti- to” dal valore di 155.591 Smc, sicché era corretto che alla data in cui il signor aveva ese- Tes_1
guito il controllo, il contatore recasse il valore di 179.539,99 Smc.
Si opponeva inoltre alla descrizione della destinazione funzionale della fornitura operata da con- troparte, la quale, contrariamente a quanto da quest'ultima asserito, non era limitata al riscaldamen- to dei locali e al riscaldamento di acqua sanitaria, ma finalizzata, come evincibile dalla “casella” barrata da in sede di sottoscrizione del contratto, anche ad usi industriali. Parte_1
2.2. L'opposta, pertanto, concludeva chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto delle avverse domande con conseguente conferma del decreto stesso. In ogni caso, chiedeva che controparte venisse condannata al pagamento della somma di €
33.742,77, o di quella diversa somma accertata in corso di causa, oltre ad interessi dal dovuto al saldo.
3. Concessa, con ordinanza del 4.12.2024, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oppo- sto, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
l'odierna udienza del 25 marzo 2025, con assegnazione di termine alle parti fino al 14 marzo 2025 per il deposito di note conclusive.
***
4. Tanto premesso in fatto, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
5. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la fase di opposizione a decreto ingiuntivo non si configura come un “giudizio autonomo”, bensì come “ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n. 927/2022), per cui spetta comunque alla parte opposta, attore sostanziale, secondo i principi generali in tema di onere probatorio, il compito di fornire piena prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa. (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, sent. n. 5071/2009).
Pertanto, nel caso di opposizione avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro chieste a fron- te dell'esecuzione di prestazioni, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costituti- vo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi. In particola- re, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risolu- zione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero (come nel caso di specie) per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo ter- mine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della con- troparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modifica- tivo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 13533 del 30/10/2001).
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5.1. Ciò posto, occorre osservare che, nel caso di specie, se da un lato non è controversa l'esistenza del rapporto contrattuale di fornitura di gas naturale intercorso tra le parti, espressamente riconosciuto dall'opponente, dall'altro l'opposta, attraverso l'instaurazione della procedura monito- ria, ha correttamente allegato l'inadempimento della società consistente nel manca- Parte_1
to pagamento di una serie di importi dovuti a titolo di controprestazione per l'erogazione del gas.
5.2. L'opponente, invece, ha allegato quale fatto modificativo della avversa pretesa creditoria l'erroneità dei consumi fatturati che, a sua detta, sarebbero di gran lunga superiori rispetto a quelli effettivi.
6. Sul tema, la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che “la rilevazione dei con- sumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ov- vero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass. civ., ord.
n. 18195/2021; cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. del 6.3.2019, n. 6562; cfr. Cass. civ., sez. III, sent. del
22.11.2016, n. 23699).
È l'applicazione di tali principi che rivela l'infondatezza dell'opposizione proposta da CP_2
[...]
[...
. Dal quadro documentale in atti è chiaramente ricostruibile la successione dei fatti che ha condotto alla quantificazione dell'importo di € 33.742,77 azionato in via monitoria dall'opposta: es- so deriva dalla addizione di € 31.754,46, residuanti dall'importo di € 68.646,22 di cui alla fattura n.
412208813917, poi epurata dell'importo di € 36.891,76 portato dalla nota di credito n.
412306948193, con € 1.988,31, corrispondenti alla differenza tra la somma di € 6.772,98 origina- riamente fatturata nella bolletta n. 412306946966 e lo storno di € 4.784,67 effettuato su richiesta della stessa opponente a fronte di consumi prescritti (docc. 21-22 parte opposta); tutte somme, que- ste, calcolate applicando ai consumi le tariffe previste dal contratto e non contestate dall'opponente.
Il credito risulta dunque liquido.
6.2. Ancora, dagli atti del giudizio emerge che la riduzione dell'importo di € 68.646,22 in €
31.754,46 è stata disposta da in conseguenza delle svariate contestazioni avanzate dalla oppo- CP_1
nente in merito alla sproporzione dei consumi, che hanno condotto, in data 24.07.2022, allo svolgi- mento, da parte dei tecnici del distributore locale, di accertamenti volti a verificare il regolare fun- zionamento del contattore (fatto non specificamente contestato da e, in ogni caso, Parte_1
provato in quanto attestato direttamente dal distributore, cfr. doc. 31 e 33 parte opposta). Nel corso
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delle operazioni veniva rilevato un malfunzionamento del sistema di correzione, sicché si provve- deva al riallineamento dei sistemi di misurazione e alla ridistribuzione dei consumi rilevati sul mi- suratore meccanico relativamente al periodo 12.03.2020-25.07.2022, cui faceva seguito, come det- to, l'emissione della nota di credito n. 412306948193 di importo € 36.891,76.
L'opponente, ricevuto prima un sollecito (in data 13.7.2023) e poi una diffida di pagamento (in data 19.7.2023) da parte di relativamente alla residua somma di € 31.754,46, rispondeva, tut- CP_1
tavia, contestando nuovamente il calcolo dei consumi e trasmettendo una perizia (doc. 19 parte op- ponente) eseguita dalla società che attestava l'esistenza di una minore quantità di con- Parte_3
sumi. riscontrava la missiva dell'opponente evidenziando che il distributore locale, dopo aver CP_1
preso visione della suddetta perizia e svolto gli opportuni controlli, aveva confermato “la redistri- buzione dei consumi eseguita avvenuta su misure certe rilevate in loco” (doc. 23 e 24 parte oppo- sta). In sede processuale, ha anche prodotto le fatture di trasporto del gas e la certificazione dei CP_1
consumi del distributore locale da quest'ultimo trasmesse all'opposta in data 8.2.2024 (doc. 34, 35,
39, 40 parte opposta).
6.3. Orbene, alla luce di quanto considerato, emerge che l'opponente ha continuato, anche a se- guito dell'intervento di riallineamento, a contestare il quantum dei consumi fatturati, senza tuttavia specificamente allegare, né comunque fornire adeguata prova circa l'esistenza di “fattori esterni al suo controllo che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto…” che abbiano determinato una eccessività dei consumi maggiore rispetto a quella già fatta oggetto di intervento manutentivo da parte del distributore locale e di conseguente nota di credito da parte di CP_1
6.3.1. Non è sufficiente a tale scopo la perizia eseguita dalla società né tanto meno Parte_3
la dichiarazione sui dati del contatore rilasciata dal Sig. (doc. 23 parte opponen- Testimone_1
te), di fatto unici documenti con cui l'opponente tenta di sostenere la persistente eccessività dei consumi anche successivamente all'intervento eseguito dai tecnici del distributore locale.
Se, da una parte, infatti, è noto che la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allega- zione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, dall'altro è evidente che il contenuto della dichiarazione sui dati del contatore rilasciata dal Sig. – e dunque Testimone_1
il fatto che alla data del 5.2.2024 il contatore recasse il valore di 179.539,99 Smc – non solo non è in grado di confutare la correttezza dei consumi fatturati, ma, al contrario, sembra riportare un dato di consumo plausibile se si considera che, come attestato dal distributore locale (doc. 31 parte oppo- sta), al momento dell'intervento del luglio 2023, il contatore è stato riaperto con un volume di
15.5591 Smc.
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6.3.2. Dal canto suo, invece, ha, come detto, dato prova della positiva esecuzione, operata CP_1
dai tecnici del distributore locale, dell'intervento di riallineamento del contatore (che ha condotto alla decurtazione di un importo superiore alla metà di quello originariamente fatturato) e, altresì, ha prodotto documentazione trasmessale dal distributore attestante la regolarità dei consumi;
regolari- tà, peraltro, da quest'ultimo specificamente confermata anche a fronte delle richieste di verifica avanzate dalla società opponente contestualmente alla trasmissione ad della perizia eseguita da CP_1
Parte_3
Tale documentazione, considerata la natura terza del distributore locale, che è soggetto preposto alla corretta erogazione di servizi pubblici quali, appunto, la fornitura di gas e di energia elettrica, possiede un rilievo probatorio senz'altro pregnante che, come tale, è in grado di orientare il convin- cimento nel senso della correttezza dei consumi fatturati, rendendo superflua l'ammissione dei capi- toli di prova orale dedotti dall'opponente (in ogni caso, tutti vertenti su fatti già provati documen- talmente o non contestati o irrilevanti).
7. L'opposizione di deve pertanto essere rigettata e il decreto ingiuntivo n. Parte_1
549/2024 confermato in ogni sua parte.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. n. 147/2022, con applicazione delle tariffe previste per lo scaglione da € 26.001,00 a €
52.000,00 nel valore medio per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria e nel valore minimo per la fase decisionale, in ragione della limitata attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e do- manda disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
549/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data 12.02.2024, nell'ambito del proc. R.G. n.
1191/2024 che, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653
c.p.c.;
- condanna la società a pagare, in favore di le spese processuali Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 6.164,00 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e
I.V.A.
Bologna, 25 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
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