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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato, ai sensi degli artt. 436 – bis, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello n. 437/2024 R.g.l.; avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 52 dell'11.1.2024 avente ad oggetto: carta docenti promossa da:
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato presso i relativi Uffici in Bologna – appellante nei confronti di:
– appellata Controparte_1 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 20.3.2025, sentita la parte appellante e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. Luca Mascini, esaminati gli atti e i documenti di causa, rilevato: che parte appellante ha fatto pervenire una nota nella quale ha precisato, che
“nelle more, è venuto meno l'interesse a coltivare il presente gravame in capo all'Amministrazione de qua, che intende pertanto rinunciare agli atti del
1 giudizio”, non essendo stati notificati il ricorso in appello e il decreto di fissazione dell'odierna udienza;
che l'appellante, dunque, ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso in appello;
considerato:
che la rinuncia agli atti fatta in questa sede dalla parte appellante, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., non necessita di accettazione, non essendosi la controparte costituita in causa, e comporta l'estinzione del processo;
che l'estinzione del processo va dichiarata con sentenza dal Collegio, come previsto dall'art. 350, comma 5, c.p.c., disposizione che in relazione alla declaratoria di estinzione del giudizio fa rinvio alle forme indicate dall'art. 348, comma 3, c.p.c. (“L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza …2), disposizione cui rinvia l'art. 436 – bis c.p.c., con riferimento alla redazione della sentenza in forma sintetica;
che non occorre provvedere in ordine alle spese del grado, stante la mancata costituzione della controparte;
che in ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo: dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti e ne dispone la cancellazione del ruolo;
nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna il 20.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato, ai sensi degli artt. 436 – bis, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello n. 437/2024 R.g.l.; avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 52 dell'11.1.2024 avente ad oggetto: carta docenti promossa da:
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato presso i relativi Uffici in Bologna – appellante nei confronti di:
– appellata Controparte_1 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 20.3.2025, sentita la parte appellante e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. Luca Mascini, esaminati gli atti e i documenti di causa, rilevato: che parte appellante ha fatto pervenire una nota nella quale ha precisato, che
“nelle more, è venuto meno l'interesse a coltivare il presente gravame in capo all'Amministrazione de qua, che intende pertanto rinunciare agli atti del
1 giudizio”, non essendo stati notificati il ricorso in appello e il decreto di fissazione dell'odierna udienza;
che l'appellante, dunque, ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso in appello;
considerato:
che la rinuncia agli atti fatta in questa sede dalla parte appellante, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., non necessita di accettazione, non essendosi la controparte costituita in causa, e comporta l'estinzione del processo;
che l'estinzione del processo va dichiarata con sentenza dal Collegio, come previsto dall'art. 350, comma 5, c.p.c., disposizione che in relazione alla declaratoria di estinzione del giudizio fa rinvio alle forme indicate dall'art. 348, comma 3, c.p.c. (“L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza …2), disposizione cui rinvia l'art. 436 – bis c.p.c., con riferimento alla redazione della sentenza in forma sintetica;
che non occorre provvedere in ordine alle spese del grado, stante la mancata costituzione della controparte;
che in ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo: dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti e ne dispone la cancellazione del ruolo;
nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna il 20.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
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