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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/05/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4236/2024 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Verbale dell'udienza del 15/05/2025 ex art. 127-bis c.p.c. della causa iscritta al n. 4236/2024 R.G.L. tra
Parte_1
Controparte_1
All'udienza del 15/05/2025, alle ore 13,00, innanzi al dr. Alessandro D'Ancona, sono collegati tramite applicativo Microsoft Teams: per parte ricorrente l'avv. Velia Parte_1
Scarnecchia; per il resistente la funzionaria dr.ssa Daniela Bazzoni, ai sensi CP_1 dell'a c.p.c.. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti collegate. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. L'avv. Velia Scarnecchia si riporta al contenuto del ricorso, ne illustra il contenuto, insiste per l'accoglimento della domanda, decurtata dei 16 giorni indicati nella difesa del e del merito. Controparte_1
Conclude, pertanto, per l'accoglimento del ricorso con la precisazione di aderire al conteggio effettuato dalla controparte nella memoria difensiva di costituzione depositata il 10 marzo 2025 per la somma di euro 1.592,92, minore rispetto a quella indicata nel ricorso. Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi d'ufficio. L'avv. Daniela Bazzoni espone il contenuto della memoria difensiva di costituzione e conclude in conformità alla stessa. Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi d'ufficio. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il giudice, data lettura del verbale di udienza, si ritira in camera di consiglio per deliberare e, all'esito, decide la causa con l'allegato dispositivo di sentenza, riservando il deposito della motivazione nel termine di giorni sessanta ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c.. Bologna, 15/05/2025. Il giudice del lavoro dr. Alessandro D'Ancona R.G.L. N. 4236/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione lavoro e previdenza sociale Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, alla udienza del 15 maggio 2025 ha pronunziato sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nel procedimento sopra evidenziato, pendente tra:
Parte_1
(avv. ti Velia Scarnecchia e Andrea Dibitonto) ricorrente e
Controparte_1 bis c.p.c.) resistente e ha pubblicato la sentenza medesima mediante lettura del seguente dispositivo
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, dichiara che ha diritto a percepire la Parte_1
Retribuzione Professionale Docente in relazione agli incarichi di supplenza temporanea svolti dal 6 ottobre 2021 al 28 giugno 2022 presso l'I.C. “San Giovanni in Persiceto” di San Giovanni in Persiceto (BO), da calcolarsi al netto delle giornate in cui il medesimo ricorrente era assente per malattia, il tutto per una somma complessiva pari a Euro 1.592,92 (millecinquecentonovantadue/92). Condanna il al riconoscimento e al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente della predetta Retribuzione Professionale Docente, come sopra quantificata, oltre accessori come per legge. Condanna il alla rifusione delle Controparte_1 spese process te giudizio, liquidate in euro 1.030,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, spese da distrarsi. Letto l'art. 429, 1° comma, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione. Bologna, 15 maggio 2025.
Il giudice del lavoro dr. Alessandro D'Ancona
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Verbale dell'udienza del 15/05/2025 ex art. 127-bis c.p.c. della causa iscritta al n. 4236/2024 R.G.L. tra
Parte_1
Controparte_1
All'udienza del 15/05/2025, alle ore 13,00, innanzi al dr. Alessandro D'Ancona, sono collegati tramite applicativo Microsoft Teams: per parte ricorrente l'avv. Velia Parte_1
Scarnecchia; per il resistente la funzionaria dr.ssa Daniela Bazzoni, ai sensi CP_1 dell'a c.p.c.. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti collegate. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. L'avv. Velia Scarnecchia si riporta al contenuto del ricorso, ne illustra il contenuto, insiste per l'accoglimento della domanda, decurtata dei 16 giorni indicati nella difesa del e del merito. Controparte_1
Conclude, pertanto, per l'accoglimento del ricorso con la precisazione di aderire al conteggio effettuato dalla controparte nella memoria difensiva di costituzione depositata il 10 marzo 2025 per la somma di euro 1.592,92, minore rispetto a quella indicata nel ricorso. Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi d'ufficio. L'avv. Daniela Bazzoni espone il contenuto della memoria difensiva di costituzione e conclude in conformità alla stessa. Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi d'ufficio. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il giudice, data lettura del verbale di udienza, si ritira in camera di consiglio per deliberare e, all'esito, decide la causa con l'allegato dispositivo di sentenza, riservando il deposito della motivazione nel termine di giorni sessanta ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c.. Bologna, 15/05/2025. Il giudice del lavoro dr. Alessandro D'Ancona R.G.L. N. 4236/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione lavoro e previdenza sociale Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, alla udienza del 15 maggio 2025 ha pronunziato sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nel procedimento sopra evidenziato, pendente tra:
Parte_1
(avv. ti Velia Scarnecchia e Andrea Dibitonto) ricorrente e
Controparte_1 bis c.p.c.) resistente e ha pubblicato la sentenza medesima mediante lettura del seguente dispositivo
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, dichiara che ha diritto a percepire la Parte_1
Retribuzione Professionale Docente in relazione agli incarichi di supplenza temporanea svolti dal 6 ottobre 2021 al 28 giugno 2022 presso l'I.C. “San Giovanni in Persiceto” di San Giovanni in Persiceto (BO), da calcolarsi al netto delle giornate in cui il medesimo ricorrente era assente per malattia, il tutto per una somma complessiva pari a Euro 1.592,92 (millecinquecentonovantadue/92). Condanna il al riconoscimento e al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente della predetta Retribuzione Professionale Docente, come sopra quantificata, oltre accessori come per legge. Condanna il alla rifusione delle Controparte_1 spese process te giudizio, liquidate in euro 1.030,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, spese da distrarsi. Letto l'art. 429, 1° comma, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione. Bologna, 15 maggio 2025.
Il giudice del lavoro dr. Alessandro D'Ancona