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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/11/2025, n. 3601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3601 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11047/2025 V.G
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa AU MA Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.10.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Sardiello presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato a [...] cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Francesca Sardiello presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso in Muggiò (MI) il 09.05.1987 (Anno 1987 Numero 19 Parte II Serie A Ufficio 1) in comunione legale dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06.10.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1. in attesa di avere disponibilità economiche derivanti dal TFR del sig. e dalla polizza Alleanza CP_1 sottoscritta con finalità di risparmi, la sig.ra , in mancanza di migliore soluzione Pt_1 abitativa, potrà continuare a vivere con il sig. , nell'appartamento sito in Milano Viale A. CP_1
Doria 17 collegato al contratto di servizio di portierato di quest'ultimo, fino alla data di pensionamento dello stesso;
2. in considerazione del fatto che la sig.ra , per accordo tra i coniugi, ha rinunciato a reperire Pt_1 fino al 2021 un'attività lavorativa per supportare il coniuge nello svolgimento delle proprie mansioni di custode, il sig. si impegna sin d'ora a riconoscere alla sig.ra il CP_1 Pt_1 versamento della quota del 50% del TFR allo stesso spettante al termine del rapporto di lavoro. Nella Certificazione Unica 2025 il TFR è di € 44.461,15. Il sig. si impegna a versare alla CP_1 sig.ra la quota concordata entro 15 giorni dalla liquidazione del TFR;
Pt_1
3. il sig. corrisponderà alla sig.ra un assegno di mantenimento mensile di € 50,00, CP_1 Pt_1 somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di settembre (prima rivalutazione 01.11.2026);
4. il sig. riconosce inoltre alla sig.ra il 50% del valore di riscatto della polizza CP_1 Pt_1 risparmio Alleanza Assicurazioni n. 20898505 con scadenza al 23.02.2026, frutto di risparmi comuni, e provvederà a versare alla stessa il relativo importo a riscatto avvenuto. Il sig. di CP_1 impegna a versare quanto dovuto alla sig.ra entro 15 giorni dalla data in cui avrà la Pt_1 disponibilità del capitale;
5. i coniugi provvederanno all'estinzione del conto corrente bancario e del deposito titoli, cointestati ad entrambi, aperti presso Banco BPM, dividendo tra loro al 50% l'importo risultante dai rispettivi saldi, previa deduzione dell'importo di € 5.000,00 di competenza esclusiva della sig.ra , Pt_1 essendo tale importo stato versato dal fratello della stessa perché potesse far fronte ad eventuali spese per salute /funerarie relative alla famiglia di origine;
6. l'autovettura di proprietà del sig. rimarrà in capo allo stesso così come le relative spese e la CP_1 sig.ra potrà utilizzare la stessa per necessità fino alla fine della convivenza dei coniugi. Pt_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Muggiò (MI) il 09.05.1987);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza:
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Muggiò perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale. Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa AU MA Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG