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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2024, n. 18599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18599 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott. Marta Ienzi Presidente
- dott. Filomena Albano Giudice rel.
- dott. Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13646 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, avente ad oggetto separazione personale dei coniugi, vertente
TRA
- ( ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Cinzia Santagostino Baldi, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- ( ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Pierbiagio Tavaniello, giusta procura in atti;
-resistente-
NONCHE'
Il P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.11.2024 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, con pedissequo decreto di fissazione udienza, la RA adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto con il sig. Parte_1 [...]
matrimonio con rito concordatario in Lecce (LE) in data 18.10.2014 (trascritto nei registri CP_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2014, n. 289, p. 2, s. A), dal quale era nato il figlio
(14.04.2015); nel corso degli anni il matrimonio era entrato in una crisi irreversibile, Per_1 venendo meno l'affectio coniugalis nonché la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva fosse pronunciata la separazione personale delle parti,
l'affido condiviso del figlio minore e il suo collocamento presso la casa coniugale (sita in Per_1
Roma via Val Padana n.15, di proprietà del demanio), di cui chiedeva l'assegnazione, un contributo paterno per il mantenimento del figlio di € 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, aderendo alle domande di separazione e affidamento CP_1 condiviso del figlio minore e al suo collocamento presso la madre, contestava le ulteriori avverse prospettazioni chiedendo in particolare l'assegnazione a sé della casa coniugale, quale unico assegnatario dell'alloggio di servizio, si dichiarava disponibile ad un contributo paterno per il figlio di € 250 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con provvedimento del 20.06.2023 il Presidente f.f., sentite le parti e dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava ad entrambi i genitori il figlio minore , collocandolo presso la madre alla quale assegnava la casa familiare in Roma Per_1 viale Val Padana 15 scala C interno 3, disponeva la frequentazione padre figlio con le seguenti modalità: - a week-end alternati dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera;
- un pomeriggio infrasettimanale, vacanze pasquali ad anni alterni, ponti e festività civili o religiose ad anni alterni per le vacanze estive due settimane con il padre da concordare entro il 30 maggio, anche divise in due periodi;
il padre infine avrebbe corrisposto alla madre per il mantenimento del figlio la somma mensile di € 340, oltre alla metà delle spese straordinarie.
All'udienza del 06.12.2023 il GI, esaminati gli atti e lette le note scritte depositate con le quali entrambe le parti chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni, invitava le parti a precisare le conclusioni all'udienza del 16.10.2024.
Con note scritte depositate in data 15.10.2024 la RA rappresentava che, nelle more del Parte_1 giudizio, il canone di locazione dell'abitazione familiare era aumentato alla somma mensile di €
393,63 e, avuto riguardo della difficoltà di far fronte alle ulteriori ingenti spese, aveva assunto la decisione di trasferirsi presso EN (Liguria), chiedendo di essere autorizzata al predetto trasferimento.
Il GI, visto che il sig. non aveva preso posizione sul trasferimento, disponeva la CP_1 comparizione personale delle parti alla udienza del 19.11.2024.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, comparivano personalmente le parti, le quali, tenuto conto del superiore interesse del minore e dell'esigenza della madre di trasferirsi vicino alla famiglia d'origine ad EN (Liguria), concordavano un nuovo regime di frequentazione (almeno un fine settimana al mese di a Roma, portato dalla madre e riportato dal padre, anche tramite Per_1 persone delegate, con spese divise, ove possibile prevedendo l'accorpamento durante i ponti e le festività, e compensando altresì con una maggiore frequentazione del padre con il figlio durante il periodo estivo, di almeno 30 giorni nel periodo tra fine giugno e luglio), nonché le tempistiche del trasferimento di madre e figlio in EN, il quale si sarebbe dovuto operare preferibilmente entro la fine anno scolastico o, in caso di necessità, subito dopo le vacanze natalizie, disponendo infine, con riguardo alle statuizioni economiche, che il contributo paterno per il figlio sarebbe stato determinato in € 350 oltre al 50% delle spese straordinarie.
A questo punto il GI dato atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, la riservava al Collegio senza termini stante rinuncia.
Questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo status separativo nonché, avuto riguardo delle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 19.11.2024, sulle ulteriori domande riguardanti l'affidamento, la frequentazione e il mantenimento del figlio minore . Per_1
Domanda di separazione La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si
è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Affidamento e collocamento della prole
Le parti sono genitori di (9 anni), convivente con la madre nella casa familiare alla stessa Per_1 assegnata, sita in Roma viale Val Padana 15 scala C interno 3.
Non vi sono ragioni per derogare al regime legale dell'affido condiviso -regime privilegiato per il corretto sviluppo e crescita del figlio. Spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la relativa istruzione, Parte_2 educazione e salute- da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
Il Collegio dispone che il figlio sia collocato presso il domicilio della madre, e, preso atto Per_1 dell'accordo in ordine tra le parti in merito al trasferimento di mare e figlio ad EN (Liguria), regola la frequentazione del figlio con il padre con le seguenti modalità e con la dovuta elasticità: almeno un fine settimana al mese a Roma, con accompagnamento da parte della madre e/o riaccompagnamento presso l'abitazione materna da parte del padre, in entrambi i casi anche tramite persone delegate, con spese divise in capo ad entrambi i genitori, ove possibile prevedendo l'accorpamento dei periodi durante i ponti e le festività nazionali e locali;
vacanze natalizie divise a metà, vacanze pasquali ad anni alterni;
ponti e festività civili o religiose ad anni alterni tra i genitori;
durante le vacanze estive, compensando con una maggiore frequentazione del padre con il figlio, almeno 30 giorni nel periodo tra fine giugno e luglio, fermo il resto.
Con riguardo al trasferimento della RA e del figlio in località EN Parte_1 Per_1
(Liguria), il Tribunale, aderendo alle conclusioni rassegnate dalle parti, dispone che lo stesso dovrà avvenire preferibilmente per la fine dell'anno scolastico o, in caso di necessità, subito dopo le vacanze natalizie.
Assegnazione della casa familiare
Nelle more del trasferimento di parte ricorrente e del figlio ad EN deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale sita in Roma viale Val Padana 15 scala C interno 3, alla RA
, in quanto genitore collocatario del figlio. Parte_1
Invero, l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale ha lo scopo di preservare la continuità delle abitudini domestiche dei figli nell'immobile costituente l'habitat familiare, al fine di non far gravare sui figli stessi il trauma dello sradicamento dal luogo in cui si svolgeva la loro esistenza.
Contributo al mantenimento del figlio minore Per_1
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore. La RA -come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio in atti e dalla Parte_1 documentazione fiscale depositata- svolge la professione di libero professionista, consulente aziendale, dichiarando un reddito mensile netto di € 900/1.000 mensili.
Di contro, invece, il sig. -come risulta dalla documentazione in atti- è militare dell'Esercito CP_1
Italiano percependo un reddito mensile netto di € 2.200/2.300.
Ciò premesso, considerato altresì il dovere dei genitori di attivarsi al fine di provvedere in modo adeguato al mantenimento del figlio minore, convivente e collocato presso la madre, la quale provvede prevalentemente a tutte le sue esigenze e necessità, avuto riguardo della distanza geografica e dei tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore, appare equo determinare l'entità del contributo perequativo paterno per il mantenimento di in € 350, da corrispondere alla madre Per_1 presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie in base al protocollo del tribunale di Roma del 17.12.2014.
L'assegno è così determinato, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, considerando i redditi del padre, l'età del figlio e le spese connesse all'età. Occorre, infine, precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili, sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Richiamando il protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il
Collegio evidenzia che tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo spesa consequenziale alla scelta della scuola o acquisto farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
Spese di giudizio
In considerazione delle ragioni della decisione e della materia trattata deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni altra istanza, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi ( ), Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...], e ( ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2 di Lecce (LE) il 09.11.1986, i quali hanno contratto matrimonio in Lecce (LE) in data 18.10.2014;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lecce (LE) di procedere alle annotazioni di legge
(anno 2014, n. 289, p. 2, s. A);
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità Per_1 genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso, disponendone il collocamento presso la madre, - dà atto dell'accordo delle parti in ordine al trasferimento di madre e figlio ad
EN;
- assegna la casa familiare sita in Roma viale Val Padana 15 scala C interno 3 alla RA;
Parte_1
- dispone che il padre tenga con sé il figlio minore come in motivazione;
- determina in € 350 il contributo mensile dovuto dal sig. per il mantenimento del figlio, CP_1 da corrispondere alla RA presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con Parte_1 adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che entrambi i genitori contribuiscano al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto indicato in motivazione;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22.11.2024
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott. Marta Ienzi Presidente
- dott. Filomena Albano Giudice rel.
- dott. Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13646 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, avente ad oggetto separazione personale dei coniugi, vertente
TRA
- ( ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Cinzia Santagostino Baldi, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- ( ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Pierbiagio Tavaniello, giusta procura in atti;
-resistente-
NONCHE'
Il P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.11.2024 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, con pedissequo decreto di fissazione udienza, la RA adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto con il sig. Parte_1 [...]
matrimonio con rito concordatario in Lecce (LE) in data 18.10.2014 (trascritto nei registri CP_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2014, n. 289, p. 2, s. A), dal quale era nato il figlio
(14.04.2015); nel corso degli anni il matrimonio era entrato in una crisi irreversibile, Per_1 venendo meno l'affectio coniugalis nonché la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva fosse pronunciata la separazione personale delle parti,
l'affido condiviso del figlio minore e il suo collocamento presso la casa coniugale (sita in Per_1
Roma via Val Padana n.15, di proprietà del demanio), di cui chiedeva l'assegnazione, un contributo paterno per il mantenimento del figlio di € 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, aderendo alle domande di separazione e affidamento CP_1 condiviso del figlio minore e al suo collocamento presso la madre, contestava le ulteriori avverse prospettazioni chiedendo in particolare l'assegnazione a sé della casa coniugale, quale unico assegnatario dell'alloggio di servizio, si dichiarava disponibile ad un contributo paterno per il figlio di € 250 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con provvedimento del 20.06.2023 il Presidente f.f., sentite le parti e dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava ad entrambi i genitori il figlio minore , collocandolo presso la madre alla quale assegnava la casa familiare in Roma Per_1 viale Val Padana 15 scala C interno 3, disponeva la frequentazione padre figlio con le seguenti modalità: - a week-end alternati dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera;
- un pomeriggio infrasettimanale, vacanze pasquali ad anni alterni, ponti e festività civili o religiose ad anni alterni per le vacanze estive due settimane con il padre da concordare entro il 30 maggio, anche divise in due periodi;
il padre infine avrebbe corrisposto alla madre per il mantenimento del figlio la somma mensile di € 340, oltre alla metà delle spese straordinarie.
All'udienza del 06.12.2023 il GI, esaminati gli atti e lette le note scritte depositate con le quali entrambe le parti chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni, invitava le parti a precisare le conclusioni all'udienza del 16.10.2024.
Con note scritte depositate in data 15.10.2024 la RA rappresentava che, nelle more del Parte_1 giudizio, il canone di locazione dell'abitazione familiare era aumentato alla somma mensile di €
393,63 e, avuto riguardo della difficoltà di far fronte alle ulteriori ingenti spese, aveva assunto la decisione di trasferirsi presso EN (Liguria), chiedendo di essere autorizzata al predetto trasferimento.
Il GI, visto che il sig. non aveva preso posizione sul trasferimento, disponeva la CP_1 comparizione personale delle parti alla udienza del 19.11.2024.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, comparivano personalmente le parti, le quali, tenuto conto del superiore interesse del minore e dell'esigenza della madre di trasferirsi vicino alla famiglia d'origine ad EN (Liguria), concordavano un nuovo regime di frequentazione (almeno un fine settimana al mese di a Roma, portato dalla madre e riportato dal padre, anche tramite Per_1 persone delegate, con spese divise, ove possibile prevedendo l'accorpamento durante i ponti e le festività, e compensando altresì con una maggiore frequentazione del padre con il figlio durante il periodo estivo, di almeno 30 giorni nel periodo tra fine giugno e luglio), nonché le tempistiche del trasferimento di madre e figlio in EN, il quale si sarebbe dovuto operare preferibilmente entro la fine anno scolastico o, in caso di necessità, subito dopo le vacanze natalizie, disponendo infine, con riguardo alle statuizioni economiche, che il contributo paterno per il figlio sarebbe stato determinato in € 350 oltre al 50% delle spese straordinarie.
A questo punto il GI dato atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, la riservava al Collegio senza termini stante rinuncia.
Questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo status separativo nonché, avuto riguardo delle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 19.11.2024, sulle ulteriori domande riguardanti l'affidamento, la frequentazione e il mantenimento del figlio minore . Per_1
Domanda di separazione La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si
è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Affidamento e collocamento della prole
Le parti sono genitori di (9 anni), convivente con la madre nella casa familiare alla stessa Per_1 assegnata, sita in Roma viale Val Padana 15 scala C interno 3.
Non vi sono ragioni per derogare al regime legale dell'affido condiviso -regime privilegiato per il corretto sviluppo e crescita del figlio. Spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la relativa istruzione, Parte_2 educazione e salute- da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
Il Collegio dispone che il figlio sia collocato presso il domicilio della madre, e, preso atto Per_1 dell'accordo in ordine tra le parti in merito al trasferimento di mare e figlio ad EN (Liguria), regola la frequentazione del figlio con il padre con le seguenti modalità e con la dovuta elasticità: almeno un fine settimana al mese a Roma, con accompagnamento da parte della madre e/o riaccompagnamento presso l'abitazione materna da parte del padre, in entrambi i casi anche tramite persone delegate, con spese divise in capo ad entrambi i genitori, ove possibile prevedendo l'accorpamento dei periodi durante i ponti e le festività nazionali e locali;
vacanze natalizie divise a metà, vacanze pasquali ad anni alterni;
ponti e festività civili o religiose ad anni alterni tra i genitori;
durante le vacanze estive, compensando con una maggiore frequentazione del padre con il figlio, almeno 30 giorni nel periodo tra fine giugno e luglio, fermo il resto.
Con riguardo al trasferimento della RA e del figlio in località EN Parte_1 Per_1
(Liguria), il Tribunale, aderendo alle conclusioni rassegnate dalle parti, dispone che lo stesso dovrà avvenire preferibilmente per la fine dell'anno scolastico o, in caso di necessità, subito dopo le vacanze natalizie.
Assegnazione della casa familiare
Nelle more del trasferimento di parte ricorrente e del figlio ad EN deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale sita in Roma viale Val Padana 15 scala C interno 3, alla RA
, in quanto genitore collocatario del figlio. Parte_1
Invero, l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale ha lo scopo di preservare la continuità delle abitudini domestiche dei figli nell'immobile costituente l'habitat familiare, al fine di non far gravare sui figli stessi il trauma dello sradicamento dal luogo in cui si svolgeva la loro esistenza.
Contributo al mantenimento del figlio minore Per_1
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore. La RA -come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio in atti e dalla Parte_1 documentazione fiscale depositata- svolge la professione di libero professionista, consulente aziendale, dichiarando un reddito mensile netto di € 900/1.000 mensili.
Di contro, invece, il sig. -come risulta dalla documentazione in atti- è militare dell'Esercito CP_1
Italiano percependo un reddito mensile netto di € 2.200/2.300.
Ciò premesso, considerato altresì il dovere dei genitori di attivarsi al fine di provvedere in modo adeguato al mantenimento del figlio minore, convivente e collocato presso la madre, la quale provvede prevalentemente a tutte le sue esigenze e necessità, avuto riguardo della distanza geografica e dei tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore, appare equo determinare l'entità del contributo perequativo paterno per il mantenimento di in € 350, da corrispondere alla madre Per_1 presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie in base al protocollo del tribunale di Roma del 17.12.2014.
L'assegno è così determinato, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, considerando i redditi del padre, l'età del figlio e le spese connesse all'età. Occorre, infine, precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili, sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Richiamando il protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il
Collegio evidenzia che tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo spesa consequenziale alla scelta della scuola o acquisto farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
Spese di giudizio
In considerazione delle ragioni della decisione e della materia trattata deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni altra istanza, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi ( ), Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...], e ( ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2 di Lecce (LE) il 09.11.1986, i quali hanno contratto matrimonio in Lecce (LE) in data 18.10.2014;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lecce (LE) di procedere alle annotazioni di legge
(anno 2014, n. 289, p. 2, s. A);
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità Per_1 genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso, disponendone il collocamento presso la madre, - dà atto dell'accordo delle parti in ordine al trasferimento di madre e figlio ad
EN;
- assegna la casa familiare sita in Roma viale Val Padana 15 scala C interno 3 alla RA;
Parte_1
- dispone che il padre tenga con sé il figlio minore come in motivazione;
- determina in € 350 il contributo mensile dovuto dal sig. per il mantenimento del figlio, CP_1 da corrispondere alla RA presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con Parte_1 adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che entrambi i genitori contribuiscano al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto indicato in motivazione;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22.11.2024
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi