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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 3319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3319 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 6085/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. PATANELLA SILVANA Parte_1
e dall'avv. PATANELLA VITO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori predetti in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI
PALERMO ed elettivamente domiciliato presso i suoi Uffici in PALERMO, VIA
VILLAREALE 6
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA
DELLO STATO DI PALERMO ed elettivamente domiciliato presso i suoi Uffici in PALERMO, VIA VILLAREALE 6
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI
PALERMO ed elettivamente domiciliato presso i suoi Uffici in PALERMO, VIA
VILLAREALE 6
FORMEZ PA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO ed elettivamente domiciliato presso i suoi Uffici in PALERMO, VIA VILLAREALE 6 - resistenti -
e nei confronti degli iscritti nella graduatoria conclusiva del concorso RIPAM, indetto con bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 50 del 30.6.2020 e n 60 del
30.7.2021
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 28/05/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara illegittima la cancellazione della ricorrente dalla graduatoria del concorso RIPAM, Parte_1
indetto con bando di concorso pubblicato sulla Gazz. Uff. n 50 del 30.6.2020 e n
60 del 30.7.2021, in cui è utilmente collocata al posto 1813, e dichiara che la stessa ricorrente aveva il diritto a essere convocata per lo scorrimento della graduatoria il 17.10.2022, in relazione, tra gli altri, a sei posti presso la e Controparte_4
a essere ivi assunta in servizio con mansioni di Area 3 – F1.
Condanna il alla corresponsione in favore di Controparte_1
, a titolo di risarcimento del danno, delle differenze retributive Parte_1
fra l'Area 2 – F4, di cui svolge le mansioni, e l'Area 3 – F1 in cui aveva diritto a essere inquadrata a seguito della convocazione per lo scorrimento della predetta graduatoria, dal 17.10.2022 sino alla data dell'effettivo inquadramento, che quantifica sino al 13.10.2024 in complessivi € 3.016,99, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, condannando l'Amministrazione predetta a corrispondere le successive differenze retributive (incluse quelle per 13° mensilità
e indennità di ferie) sino alla data dell'inquadramento come sopra disposto, oltre interessi legali dalle date delle scadenze dei crediti sino al saldo effettivo. Condanna le parti convenute in solido fra loro alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. PATANELLA
SILVANA e dell'avv. PATANELLA VITO, antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/05/2023 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio deducendo: “Con ricorso ex art. 700 cpc, Controparte_1
depositato il 03.03.2023, la ricorrente Dott.ssa adiva il Giudice del Lavoro Parte_1
affinché dichiarasse il suo diritto alla scelta tra i sei posti resisi disponibili presso il
[...]
con sede Palermo nell'ambito della procedura concorsuale indetta con il Decreto CP_1
Interministeriale del 16.05.2018 con cui il costituiva la Controparte_5
“ Controparte_6
e detta Commissione pubblicava il bando di concorso sulla Gazz. Uff. n 50 del
[...]
30.6.2020 e n 60 del 30.7.2021 per “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatre'- poi elevati a 2736 – posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni.”.
Fissata l'udienza di comparizione davanti il G.L. Dott. Dante Martino si costituiva l'Avvocatura di Stato per le parti resistenti ed introitata la causa per la decisione, veniva resa ordinanza il 14.04.2023 con la quale il Sig. Giudice Dott. Dante Martino così decideva: “…il ricorso va respinto poiché, a prescindere dal riscontro della sussistenza del requisito del fumus boni iuris, difetta quello parimenti indispensabile del "pregiudizio imminente ed irreparabile”.
Oggi, pertanto, l'istante avendo interesse alla decisione nel merito con il presente ricorso ordinario intende proseguire nelle sue domande alle quali si premettono i seguenti:
La ricorrente Dott.ssa già dipendente del presso la Parte_1 Controparte_1
(Assistente Economico Finanziario di Area II - F4), ha partecipato al Controparte_4
concorso su indicato collocandosi utilmente in graduatoria nella posizione n. 1813 quale vincitrice dello stesso. All'esito delle prime assegnazioni dei vincitori la dott.ssa era stata destinata al Pt_1
sede di Roma. Controparte_2
Pertanto, veniva convocata per la sottoscrizione del contratto di lavoro in data 01.04.2022 presso il MEF. Ma per sopravvenuti, seri e certificati motivi familiari (malattia del padre) la Pt_1
comunicava la sua impossibilità a presenziare per il cui motivo l'Amministrazione la riconvocava per la ravvicinata data del 05.05.2022, ma anche in detta data la ricorrente era impossibilitata a prendere servizio e stavolta proprio per la morte del di Lei padre che la costringeva a rimanere presso la sede di Palermo.
Benché comunicato per tempo e via pec la sua impossibilità a prendere servizio stavolta il tramite il RM non le consentiva di accedere alla piattaforma telematica per la scelta CP_1
della sede lavorativa così espungendola, di fatto, immotivatamente ed illegittimamente, senza mai adottare apposito provvedimento di eventuale decadenza dalla procedura concorsuale.
Ed invero esso RM, come pure i chiamati in giudizio, del tutto arbitrariamente CP_7
non hanno disposto la nuova convocazione per la data del 17.10.2022, data in cui furono immessi in servizio ulteriori 579 dipendenti, così che con suo atto di messa in mora e diffida a mezzo del patrocinio di altro legale in data 10.11.2022 chiedeva al RM di essere immessa in servizio nella nuova qualifica e presso il conseguente. CP_1
Nessuna risposta giungeva dal RM né dai oggi resistenti ed invece, in data 10 CP_7
febbraio 2023 apprendeva dal sito internet del di una nuova presa di servizio per la CP_6
data del 15 marzo 2023 e per ulteriori 579 unità addirittura oltre i 2736 vincitori e scelte tra coloro che pur non risultando vincitori di concorso si erano collocati utilmente in graduatoria.
Considerato, quindi, che 6 dei posti oggi disponibili sono allocati presso il Controparte_1
nella sede di Palermo – si veda posti 1, 8, 20, 21, 24 e 26 del file depositato in atti 579_FA
e che essi sono assolutamente consoni alla qualifica che deve ricoprire la CP_8
Dott.ssa uno di essi va a lei destinato in quanto vincitrice di concorso perché collocata al n. Pt_1
1813 della graduatoria”
Concludeva, quindi, chiedendo: “In accoglimento del presente ricorso, dire e dichiarare il diritto della ricorrente Dott.ssa utilmente collocata al posto 1813 della Parte_1
graduatoria, ad essere utilmente collocata nell'area Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo quale vincitrice di concorso e conseguentemente disporre la sua immissione in servizio;
Condannare, inoltre, il , nonché i resistenti tutti, ciascuno per le proprie Controparte_1
competenze, all'eventuale risarcimento danni per la mancata immissione in servizio della stessa
…”.
Si costituivano in giudizio le parti convenute chiedendo “In via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
In via preliminare, accertare e dichiarare la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi;
In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...]
, con conseguente estromissione dal Controparte_3
giudizio;
Nel merito, dichiarare inammissibile, o comunque rigettare l'avversario ricorso perché infondato;
In via subordinata, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite in qualità di dipendente del .” Controparte_1
Precisavano: “nella fattispecie de qua, sussistenti i presupposti per il rinvio (“gravi e documentati motivi”), il accoglieva l'istanza di Controparte_2
differimento della presa di servizio avanzata dalla dott.ssa , comunicando - a mezzo nota Pt_1
prot. n. 40579 del 25 marzo 2022 – la nuova data di assunzione, prevista per il giorno 5 maggio 2022, evidenziando “l'esigenza di questa Amministrazione di procedere al tempestivo reclutamento delle risorse selezionate”.
Successivamente, a mezzo comunicazione pec prot. n. 53529 del 26 aprile 2022 - ed ulteriore pec di sollecito prot. n. 55726 del 2 maggio 2022 - la dott.ssa richiedeva l'ulteriore Pt_1
differimento della propria assunzione, specificando in n. 4 mesi l'entità del periodo necessario - alla luce dell'intervenuto decesso del padre in data 5 aprile 2022 - a “sbrigare varie formalità che richiedono la mia presenza a Palermo”.
Nella medesima comunicazione la dott.ssa richiedeva, inoltre, di “valutare Pt_1
un'assegnazione temporanea presso la RTS di Palermo, considerato che in questo momento un trasferimento ad altra città non mi è possibile”. A mezzo nota prot. n. 56355 del 2 maggio 2022, il Controparte_2
comunicava alla dott.ssa il mancato accoglimento dell'istanza di differimento assunzione Pt_1
dalla stessa avanzata, non ritenendo - questa volta - sussistenti i presupposti per il rinvio e ribadendo la già evidenziata in precedenza “esigenza di questa Amministrazione di procedere al tempestivo reclutamento delle risorse selezionate” (conseguentemente confermando la data del 5 maggio 2022, già indicata nella nota prot. n. 40579 del 25 marzo 2023, ed avvisando che, in caso di mancata presentazione, la candidata sarebbe stata “considerata rinunciataria all'assunzione di che trattasi”).
Quanto alla irrituale istanza di assegnazione provvisoria avanzata dalla dott.ssa , la Pt_1
stessa veniva rigettata alla luce dell'evidente insussistenza dei presupposti di cui all'art. 42-bis del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nonché per chiare ragioni di coerenza con la precedente attività amministrativa descritta.
In data 5 maggio 2022, la dott.ssa non si presentava per l'assunzione in servizio presso Pt_1
il - Via XX Settembre n. 97 - Roma, e veniva – Controparte_2
dunque - considerata rinunciataria all'assunzione proposta dall'Amministrazione.
L'Amministrazione, successivamente, procedeva ad un primo scorrimento della graduatoria di merito (http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-unico-funzionari-amministrativi- aggiornamento-scorrimento-graduatoria). A questo primo scorrimento ne seguivano altri
(http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-unico-funzionari-amministrativi-avviso scorrimento-graduatoria).
La ricorrente, a seguito della mancata sottoscrizione del contratto di lavoro nella sede di servizio assegnatale, come detto, è stata tuttavia espunta dalla graduatoria e non è stata convocata ulteriormente allorquando si è proceduto allo scorrimento della graduatoria ad ottobre 2022”.
Non si costituivano in giudizio, invece, i controinteressati, benché ritualmente citati, a seguito dell'ordinanza con cui veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico. Preliminarmente, deve osservarsi che la domanda di parte ricorrente è volta ad accertare il diritto della ricorrente a permanere nella graduatoria del concorso – in cui era stata utilmente collocata - e la condanna delle Amministrazioni al pagamento, a titolo risarcitorio, delle differenze retributive fra quanto percepito con l'inferiore inquadramento e quello che avrebbe ottenuto a seguito della sottoscrizione del contratto, quale vincitrice del concorso, e ciò radica la giurisdizione avanti al G.O.
Non può ritenersi fondata neppure l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, atteso che quest'ultimo risulta tra i firmatari del bando di concorso in oggetto.
Orbene, la ricorrente lamenta l'illegittimità del comportamento tenuto dalla P.A, che, a seguito del rifiuto dell'istanza di differimento dell'assunzione dalla stessa avanzata, l'aveva considerata rinunciataria in relazione a quell'assunzione e l'aveva poi illegittimamente estromessa dalla graduatoria e dalla possibilità di ottenere il conferimento di un incarico in occasione dei successivi scorrimenti della graduatoria di merito.
Il bando della procedura concorsuale di cui si discute - che si articolava attraverso una prova selettiva scritta, una prova orale e la valutazione dei titoli - al punto 12
“Scelta delle amministrazioni e assunzione in servizio” prevedeva “1. I candidati vincitori, a cui è data comunicazione dell'esito del concorso e dell'elenco delle sedi di lavoro rese note dalle amministrazioni interessate, sono assegnati alle amministrazioni di destinazione scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di graduatoria, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 e quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del presente bando.
2. I candidati devono, a pena di decadenza, manifestare la scelta dell'amministrazione di destinazione esclusivamente attraverso le modalità' che saranno indicate con successivo avviso sul sitohttp://riqualificazione.formez.it e sul sistema «Step-One 2019».
3. In sede di manifestazione delle preferenze i candidati vincitori trasmettono altresì il proprio curriculum vitae.
4. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari regime delle assunzioni. Resta fermo per i vincitori l'obbligo di permanere nella sede di prima destinazione per il periodo previsto dalla normativa vigente in materia.
5. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di eta' previsto dalla vigente normativa in materia”.
Nel successivo avviso di scelta delle amministrazioni del 17.10.2022 si legge “Si comunica che le amministrazioni indicate nell'elenco allegato hanno manifestato la necessità di procedere all'assunzione di personale mediante assegnazione degli idonei non vincitori del predetto concorso. Tenuto conto delle istanze giunte dalle amministrazioni per la sostituzione di vincitori rinunciatari, nonché delle richieste di attingimento, si procede allo scorrimento di n.
2.186 posizioni totali della graduatoria. A partire dalle ore 17,00 della data odierna (17 ottobre) e fino alle ore 23,59 del giorno 24 ottobre 2022 gli idonei collocati fino alla posizione 5.509, tenuto anche conto dell'aggiornamento dei punteggi pubblicato al seguente link, devono inviare la scelta dell'amministrazione di destinazione a pena di decadenza. I candidati interessati dal predetto scorrimento riceveranno comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato nella domanda di ammissione al concorso. La manifestazione dell'ordine di preferenza tra le amministrazioni avviene esclusivamente sul sistema Step One a cui si accede utilizzando le credenziali già in possesso. Si precisa che la preferenza deve essere espressa rispetto alle amministrazioni disponibili secondo l'ordine di priorità. Si raccomanda di verificare attentamente il possesso dei requisiti specifici di cui all'art. 2, comma 2 del bando di concorso. Una volta espressa la scelta è necessario procedere al corretto invio e il sistema rilascerà la ricevuta contenente l'elenco delle amministrazioni in ordine di preferenza. Per le sedi rese note dalle amministrazioni si rimanda al documento "Sedi territoriali per amministrazione", di seguito pubblicato, ed ai relativi allegati. Si informa che per le unità di personale da assegnare al , Controparte_1
400 posti sono destinati, ai sensi dell'art. 12 comma 1 sexies del D.L. n. 68 del 16 giugno
2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 5 agosto 2022, per gli adempimenti di monitoraggio e controllo del PNRR. Sul sistema Step One i candidati dovranno altresì caricare il proprio curriculum vitae ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3 del bando di concorso.
A riscontro dell'avvenuto inserimento delle informazioni richieste, i candidati dovranno conservare per ogni evenienza la ricevuta scaricata dal sistema Step One. A conclusione del termine fissato, RM PA provvederà a trasmettere gli elenchi alle amministrazioni per gli adempimenti di competenza. Si precisa che per le assunzioni relative alle richieste di attingimento per le
Amministrazioni restano fermi gli aspetti autorizzatori connessi al reclutamento del personale nonché le comunicazioni obbligatorie di espletamento delle procedure di mobilità di cui all'art. 34-bis del d. lgs. 165/2001.I candidati sono invitati a monitorare costantemente avvisi e/o altre informazioni che potrebbero essere pubblicate sul sistema Step One 2019 e sul sito ripam.formez.it”.
Nella lettera di convocazione originaria, relativa all'assunzione quale vincitrice del concorso presso il MEF di Roma, inoltrata via P.E.C. alla ricorrente (in atti), veniva specificato, tra l'altro “per la stipulazione del suddetto contratto individuale di lavoro, dovrà presentarsi, munita di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, della presente lettera e del numero di codice fiscale, improrogabilmente, il giorno 1° aprile 2022, presso il Ministero - Via XX Settembre n. 97 – Roma - precisando Controparte_2 che, in caso contrario, verrà considerata rinunciataria all'assunzione di che trattasi. (…) Qualora la S. V. fosse impossibilitata, esclusivamente per gravi e documentati motivi, a presentarsi nel giorno e nell'ora suindicati per la stipulazione del contratto individuale di lavoro, è invitata a far pervenire, tempestivamente, specifica istanza con la motivazione dell'impedimento e la richiesta del differimento dell'assunzione, da inviarsi allo Scrivente agli indirizzi e allegando copia fotostatica non Email_1 Email_3
autenticata di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. L'Amministrazione si riserva la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rinvio.”.
Ed ancora, nel provvedimento di differimento della convocazione, recapitato alla ricorrente via PEC, l'Amministrazione comunicava: “Si fa riferimento all'istanza con la quale la S. V. – convocata per il giorno 1° aprile 2022 dallo Scrivente, con nota n. 35580 del 17 marzo 2022, per la stipulazione del contratto individuale di lavoro, quale vincitrice del concorso in oggetto, ha chiesto il differimento della suddetta data di assunzione delle funzioni. Al riguardo, considerata l'esigenza di questa Amministrazione di procedere al tempestivo reclutamento delle risorse selezionate, si comunica che la richiesta di differimento può essere accolta entro e non oltre la data del 5 maggio 2022. Pertanto, la S. V. è invitata a presentarsi il giorno
5 maggio 2022, presso il - Via XX Settembre n. 97 Controparte_2 – Roma - per la stipulazione del suddetto contratto individuale di lavoro, con le modalità di cui alla sopracitata nota n. 35580 del 17 marzo 2022, precisando che, in caso contrario, verrà considerata rinunciataria all'assunzione di che trattasi. Con successiva comunicazione, che sarà inoltrata all'indirizzo E-Mail della verranno fornite più precise Pt_2
indicazioni in ordine all'esatto orario ed all'Ufficio presso il quale Lei dovrà recarsi nella predetta data del 5 maggio 2022, per gli adempimenti connessi all'assunzione di che trattasi”.
Orbene, sia il bando che i successivi provvedimenti dell'Amministrazione si limitano a stabilire che l'interessato, che non assuma effettivamente servizio alla data indicata nella lettera di nomina, decade dal diritto all'assunzione, non già dall'iscrizione nella graduatoria nel posto posseduto.
Infatti, “la decadenza dal diritto all'assunzione deve essere correttamente intesa ai sensi dell'art. 1326 c.c. come inefficacia della eventuale accettazione della proposta di assunzione
(rivolta dall'amministrazione al vincitore conseguente all'inutile decorso del termine stabilito per la presa di servizio e dunque la mancata tempestiva adesione alla proposta di assunzione consente di coprire il posto riservato al vincitore della selezione mediante scorrimento della graduatoria).
Ne consegue che la decadenza del rinunciatario dal diritto all'assunzione prevista dal bando è circoscritta alla prima proposta di assunzione per i posti messi a concorso, non alle successive che, ove si rendano disponibili ulteriori posti dello stesso profilo, l'amministrazione potrà formulare previo scorrimento della graduatoria, nella quale dunque il vincitore rinunciatario ha interesse e titolo a permanere (TAR Abruzzo, sez. I, n. 125/2022).
In altre parole, la decadenza o la rinuncia all'assegnazione dell'interessato non determinano la cancellazione dalla graduatoria, nella quale il candidato permane nella posizione già posseduta, per successivi scorrimenti della medesima, non potendosi condividere sul punto quanto affermato con le ordinanze prodotte in atti dalle Amministrazioni resistenti, che non tengono conto della normativa, che non prevede la cancellazione della graduatoria, né prevede una distinzione fra graduatoria dei vincitori e graduatoria degli idonei, atteso che nel bando risulta prevista un'unica graduatoria, dalla quale sono stati individuati e nominati i vincitori e a cui si è poi attinto per scorrimento. Nel caso di specie, quindi, attesa la mancanza di normativa primaria e secondaria che preveda la cancellazione dalla graduatoria dei soggetti che rinuncino o decadano dall'assunzione, la ricorrente aveva diritto a essere convocata per lo scorrimento della graduatoria il 17.10.2022, in relazione, tra gli altri, a sei posti presso la di Palermo, presso la quale aveva diritto a essere assunta come CP_4
funzionario di Area 3 – F1.
All'illegittimo rifiuto dell'Amministrazione di convocazione e successiva assunzione della ricorrente consegue il diritto della lavoratrice all'integrale risarcimento del danno, pari alle differenze retributive fra quanto percepito per la qualifica in atto rivestita e quello che avrebbe ottenuto a seguito della sottoscrizione del contratto, quale vincitrice del concorso.
Le parti, su invito della giudice, hanno provveduto alla quantificazione delle differenze retributive dal 17.10.2022 al 13.10.2024; dette quantificazioni sono coincidenti quanto alle differenze di retribuzione, ma quella dell'Amministrazione non ha tenuto conto delle differenze relative alla 13° mensilità e alle ferie, sicché va utilizzato il conteggio predisposto dalla ricorrente.
Conclusivamente, vanno, dunque, emesse le statuizioni di cui in parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite, che seguono la soccombenza delle
Amministrazioni convenute e che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 14/07/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 28/05/2025.
La Giudice
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 6085/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. PATANELLA SILVANA Parte_1
e dall'avv. PATANELLA VITO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori predetti in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI
PALERMO ed elettivamente domiciliato presso i suoi Uffici in PALERMO, VIA
VILLAREALE 6
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA
DELLO STATO DI PALERMO ed elettivamente domiciliato presso i suoi Uffici in PALERMO, VIA VILLAREALE 6
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI
PALERMO ed elettivamente domiciliato presso i suoi Uffici in PALERMO, VIA
VILLAREALE 6
FORMEZ PA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO ed elettivamente domiciliato presso i suoi Uffici in PALERMO, VIA VILLAREALE 6 - resistenti -
e nei confronti degli iscritti nella graduatoria conclusiva del concorso RIPAM, indetto con bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 50 del 30.6.2020 e n 60 del
30.7.2021
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 28/05/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara illegittima la cancellazione della ricorrente dalla graduatoria del concorso RIPAM, Parte_1
indetto con bando di concorso pubblicato sulla Gazz. Uff. n 50 del 30.6.2020 e n
60 del 30.7.2021, in cui è utilmente collocata al posto 1813, e dichiara che la stessa ricorrente aveva il diritto a essere convocata per lo scorrimento della graduatoria il 17.10.2022, in relazione, tra gli altri, a sei posti presso la e Controparte_4
a essere ivi assunta in servizio con mansioni di Area 3 – F1.
Condanna il alla corresponsione in favore di Controparte_1
, a titolo di risarcimento del danno, delle differenze retributive Parte_1
fra l'Area 2 – F4, di cui svolge le mansioni, e l'Area 3 – F1 in cui aveva diritto a essere inquadrata a seguito della convocazione per lo scorrimento della predetta graduatoria, dal 17.10.2022 sino alla data dell'effettivo inquadramento, che quantifica sino al 13.10.2024 in complessivi € 3.016,99, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, condannando l'Amministrazione predetta a corrispondere le successive differenze retributive (incluse quelle per 13° mensilità
e indennità di ferie) sino alla data dell'inquadramento come sopra disposto, oltre interessi legali dalle date delle scadenze dei crediti sino al saldo effettivo. Condanna le parti convenute in solido fra loro alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. PATANELLA
SILVANA e dell'avv. PATANELLA VITO, antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/05/2023 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio deducendo: “Con ricorso ex art. 700 cpc, Controparte_1
depositato il 03.03.2023, la ricorrente Dott.ssa adiva il Giudice del Lavoro Parte_1
affinché dichiarasse il suo diritto alla scelta tra i sei posti resisi disponibili presso il
[...]
con sede Palermo nell'ambito della procedura concorsuale indetta con il Decreto CP_1
Interministeriale del 16.05.2018 con cui il costituiva la Controparte_5
“ Controparte_6
e detta Commissione pubblicava il bando di concorso sulla Gazz. Uff. n 50 del
[...]
30.6.2020 e n 60 del 30.7.2021 per “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatre'- poi elevati a 2736 – posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni.”.
Fissata l'udienza di comparizione davanti il G.L. Dott. Dante Martino si costituiva l'Avvocatura di Stato per le parti resistenti ed introitata la causa per la decisione, veniva resa ordinanza il 14.04.2023 con la quale il Sig. Giudice Dott. Dante Martino così decideva: “…il ricorso va respinto poiché, a prescindere dal riscontro della sussistenza del requisito del fumus boni iuris, difetta quello parimenti indispensabile del "pregiudizio imminente ed irreparabile”.
Oggi, pertanto, l'istante avendo interesse alla decisione nel merito con il presente ricorso ordinario intende proseguire nelle sue domande alle quali si premettono i seguenti:
La ricorrente Dott.ssa già dipendente del presso la Parte_1 Controparte_1
(Assistente Economico Finanziario di Area II - F4), ha partecipato al Controparte_4
concorso su indicato collocandosi utilmente in graduatoria nella posizione n. 1813 quale vincitrice dello stesso. All'esito delle prime assegnazioni dei vincitori la dott.ssa era stata destinata al Pt_1
sede di Roma. Controparte_2
Pertanto, veniva convocata per la sottoscrizione del contratto di lavoro in data 01.04.2022 presso il MEF. Ma per sopravvenuti, seri e certificati motivi familiari (malattia del padre) la Pt_1
comunicava la sua impossibilità a presenziare per il cui motivo l'Amministrazione la riconvocava per la ravvicinata data del 05.05.2022, ma anche in detta data la ricorrente era impossibilitata a prendere servizio e stavolta proprio per la morte del di Lei padre che la costringeva a rimanere presso la sede di Palermo.
Benché comunicato per tempo e via pec la sua impossibilità a prendere servizio stavolta il tramite il RM non le consentiva di accedere alla piattaforma telematica per la scelta CP_1
della sede lavorativa così espungendola, di fatto, immotivatamente ed illegittimamente, senza mai adottare apposito provvedimento di eventuale decadenza dalla procedura concorsuale.
Ed invero esso RM, come pure i chiamati in giudizio, del tutto arbitrariamente CP_7
non hanno disposto la nuova convocazione per la data del 17.10.2022, data in cui furono immessi in servizio ulteriori 579 dipendenti, così che con suo atto di messa in mora e diffida a mezzo del patrocinio di altro legale in data 10.11.2022 chiedeva al RM di essere immessa in servizio nella nuova qualifica e presso il conseguente. CP_1
Nessuna risposta giungeva dal RM né dai oggi resistenti ed invece, in data 10 CP_7
febbraio 2023 apprendeva dal sito internet del di una nuova presa di servizio per la CP_6
data del 15 marzo 2023 e per ulteriori 579 unità addirittura oltre i 2736 vincitori e scelte tra coloro che pur non risultando vincitori di concorso si erano collocati utilmente in graduatoria.
Considerato, quindi, che 6 dei posti oggi disponibili sono allocati presso il Controparte_1
nella sede di Palermo – si veda posti 1, 8, 20, 21, 24 e 26 del file depositato in atti 579_FA
e che essi sono assolutamente consoni alla qualifica che deve ricoprire la CP_8
Dott.ssa uno di essi va a lei destinato in quanto vincitrice di concorso perché collocata al n. Pt_1
1813 della graduatoria”
Concludeva, quindi, chiedendo: “In accoglimento del presente ricorso, dire e dichiarare il diritto della ricorrente Dott.ssa utilmente collocata al posto 1813 della Parte_1
graduatoria, ad essere utilmente collocata nell'area Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo quale vincitrice di concorso e conseguentemente disporre la sua immissione in servizio;
Condannare, inoltre, il , nonché i resistenti tutti, ciascuno per le proprie Controparte_1
competenze, all'eventuale risarcimento danni per la mancata immissione in servizio della stessa
…”.
Si costituivano in giudizio le parti convenute chiedendo “In via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
In via preliminare, accertare e dichiarare la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi;
In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...]
, con conseguente estromissione dal Controparte_3
giudizio;
Nel merito, dichiarare inammissibile, o comunque rigettare l'avversario ricorso perché infondato;
In via subordinata, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite in qualità di dipendente del .” Controparte_1
Precisavano: “nella fattispecie de qua, sussistenti i presupposti per il rinvio (“gravi e documentati motivi”), il accoglieva l'istanza di Controparte_2
differimento della presa di servizio avanzata dalla dott.ssa , comunicando - a mezzo nota Pt_1
prot. n. 40579 del 25 marzo 2022 – la nuova data di assunzione, prevista per il giorno 5 maggio 2022, evidenziando “l'esigenza di questa Amministrazione di procedere al tempestivo reclutamento delle risorse selezionate”.
Successivamente, a mezzo comunicazione pec prot. n. 53529 del 26 aprile 2022 - ed ulteriore pec di sollecito prot. n. 55726 del 2 maggio 2022 - la dott.ssa richiedeva l'ulteriore Pt_1
differimento della propria assunzione, specificando in n. 4 mesi l'entità del periodo necessario - alla luce dell'intervenuto decesso del padre in data 5 aprile 2022 - a “sbrigare varie formalità che richiedono la mia presenza a Palermo”.
Nella medesima comunicazione la dott.ssa richiedeva, inoltre, di “valutare Pt_1
un'assegnazione temporanea presso la RTS di Palermo, considerato che in questo momento un trasferimento ad altra città non mi è possibile”. A mezzo nota prot. n. 56355 del 2 maggio 2022, il Controparte_2
comunicava alla dott.ssa il mancato accoglimento dell'istanza di differimento assunzione Pt_1
dalla stessa avanzata, non ritenendo - questa volta - sussistenti i presupposti per il rinvio e ribadendo la già evidenziata in precedenza “esigenza di questa Amministrazione di procedere al tempestivo reclutamento delle risorse selezionate” (conseguentemente confermando la data del 5 maggio 2022, già indicata nella nota prot. n. 40579 del 25 marzo 2023, ed avvisando che, in caso di mancata presentazione, la candidata sarebbe stata “considerata rinunciataria all'assunzione di che trattasi”).
Quanto alla irrituale istanza di assegnazione provvisoria avanzata dalla dott.ssa , la Pt_1
stessa veniva rigettata alla luce dell'evidente insussistenza dei presupposti di cui all'art. 42-bis del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nonché per chiare ragioni di coerenza con la precedente attività amministrativa descritta.
In data 5 maggio 2022, la dott.ssa non si presentava per l'assunzione in servizio presso Pt_1
il - Via XX Settembre n. 97 - Roma, e veniva – Controparte_2
dunque - considerata rinunciataria all'assunzione proposta dall'Amministrazione.
L'Amministrazione, successivamente, procedeva ad un primo scorrimento della graduatoria di merito (http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-unico-funzionari-amministrativi- aggiornamento-scorrimento-graduatoria). A questo primo scorrimento ne seguivano altri
(http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-unico-funzionari-amministrativi-avviso scorrimento-graduatoria).
La ricorrente, a seguito della mancata sottoscrizione del contratto di lavoro nella sede di servizio assegnatale, come detto, è stata tuttavia espunta dalla graduatoria e non è stata convocata ulteriormente allorquando si è proceduto allo scorrimento della graduatoria ad ottobre 2022”.
Non si costituivano in giudizio, invece, i controinteressati, benché ritualmente citati, a seguito dell'ordinanza con cui veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico. Preliminarmente, deve osservarsi che la domanda di parte ricorrente è volta ad accertare il diritto della ricorrente a permanere nella graduatoria del concorso – in cui era stata utilmente collocata - e la condanna delle Amministrazioni al pagamento, a titolo risarcitorio, delle differenze retributive fra quanto percepito con l'inferiore inquadramento e quello che avrebbe ottenuto a seguito della sottoscrizione del contratto, quale vincitrice del concorso, e ciò radica la giurisdizione avanti al G.O.
Non può ritenersi fondata neppure l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, atteso che quest'ultimo risulta tra i firmatari del bando di concorso in oggetto.
Orbene, la ricorrente lamenta l'illegittimità del comportamento tenuto dalla P.A, che, a seguito del rifiuto dell'istanza di differimento dell'assunzione dalla stessa avanzata, l'aveva considerata rinunciataria in relazione a quell'assunzione e l'aveva poi illegittimamente estromessa dalla graduatoria e dalla possibilità di ottenere il conferimento di un incarico in occasione dei successivi scorrimenti della graduatoria di merito.
Il bando della procedura concorsuale di cui si discute - che si articolava attraverso una prova selettiva scritta, una prova orale e la valutazione dei titoli - al punto 12
“Scelta delle amministrazioni e assunzione in servizio” prevedeva “1. I candidati vincitori, a cui è data comunicazione dell'esito del concorso e dell'elenco delle sedi di lavoro rese note dalle amministrazioni interessate, sono assegnati alle amministrazioni di destinazione scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di graduatoria, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 e quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del presente bando.
2. I candidati devono, a pena di decadenza, manifestare la scelta dell'amministrazione di destinazione esclusivamente attraverso le modalità' che saranno indicate con successivo avviso sul sitohttp://riqualificazione.formez.it e sul sistema «Step-One 2019».
3. In sede di manifestazione delle preferenze i candidati vincitori trasmettono altresì il proprio curriculum vitae.
4. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari regime delle assunzioni. Resta fermo per i vincitori l'obbligo di permanere nella sede di prima destinazione per il periodo previsto dalla normativa vigente in materia.
5. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di eta' previsto dalla vigente normativa in materia”.
Nel successivo avviso di scelta delle amministrazioni del 17.10.2022 si legge “Si comunica che le amministrazioni indicate nell'elenco allegato hanno manifestato la necessità di procedere all'assunzione di personale mediante assegnazione degli idonei non vincitori del predetto concorso. Tenuto conto delle istanze giunte dalle amministrazioni per la sostituzione di vincitori rinunciatari, nonché delle richieste di attingimento, si procede allo scorrimento di n.
2.186 posizioni totali della graduatoria. A partire dalle ore 17,00 della data odierna (17 ottobre) e fino alle ore 23,59 del giorno 24 ottobre 2022 gli idonei collocati fino alla posizione 5.509, tenuto anche conto dell'aggiornamento dei punteggi pubblicato al seguente link, devono inviare la scelta dell'amministrazione di destinazione a pena di decadenza. I candidati interessati dal predetto scorrimento riceveranno comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato nella domanda di ammissione al concorso. La manifestazione dell'ordine di preferenza tra le amministrazioni avviene esclusivamente sul sistema Step One a cui si accede utilizzando le credenziali già in possesso. Si precisa che la preferenza deve essere espressa rispetto alle amministrazioni disponibili secondo l'ordine di priorità. Si raccomanda di verificare attentamente il possesso dei requisiti specifici di cui all'art. 2, comma 2 del bando di concorso. Una volta espressa la scelta è necessario procedere al corretto invio e il sistema rilascerà la ricevuta contenente l'elenco delle amministrazioni in ordine di preferenza. Per le sedi rese note dalle amministrazioni si rimanda al documento "Sedi territoriali per amministrazione", di seguito pubblicato, ed ai relativi allegati. Si informa che per le unità di personale da assegnare al , Controparte_1
400 posti sono destinati, ai sensi dell'art. 12 comma 1 sexies del D.L. n. 68 del 16 giugno
2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 5 agosto 2022, per gli adempimenti di monitoraggio e controllo del PNRR. Sul sistema Step One i candidati dovranno altresì caricare il proprio curriculum vitae ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3 del bando di concorso.
A riscontro dell'avvenuto inserimento delle informazioni richieste, i candidati dovranno conservare per ogni evenienza la ricevuta scaricata dal sistema Step One. A conclusione del termine fissato, RM PA provvederà a trasmettere gli elenchi alle amministrazioni per gli adempimenti di competenza. Si precisa che per le assunzioni relative alle richieste di attingimento per le
Amministrazioni restano fermi gli aspetti autorizzatori connessi al reclutamento del personale nonché le comunicazioni obbligatorie di espletamento delle procedure di mobilità di cui all'art. 34-bis del d. lgs. 165/2001.I candidati sono invitati a monitorare costantemente avvisi e/o altre informazioni che potrebbero essere pubblicate sul sistema Step One 2019 e sul sito ripam.formez.it”.
Nella lettera di convocazione originaria, relativa all'assunzione quale vincitrice del concorso presso il MEF di Roma, inoltrata via P.E.C. alla ricorrente (in atti), veniva specificato, tra l'altro “per la stipulazione del suddetto contratto individuale di lavoro, dovrà presentarsi, munita di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, della presente lettera e del numero di codice fiscale, improrogabilmente, il giorno 1° aprile 2022, presso il Ministero - Via XX Settembre n. 97 – Roma - precisando Controparte_2 che, in caso contrario, verrà considerata rinunciataria all'assunzione di che trattasi. (…) Qualora la S. V. fosse impossibilitata, esclusivamente per gravi e documentati motivi, a presentarsi nel giorno e nell'ora suindicati per la stipulazione del contratto individuale di lavoro, è invitata a far pervenire, tempestivamente, specifica istanza con la motivazione dell'impedimento e la richiesta del differimento dell'assunzione, da inviarsi allo Scrivente agli indirizzi e allegando copia fotostatica non Email_1 Email_3
autenticata di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. L'Amministrazione si riserva la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rinvio.”.
Ed ancora, nel provvedimento di differimento della convocazione, recapitato alla ricorrente via PEC, l'Amministrazione comunicava: “Si fa riferimento all'istanza con la quale la S. V. – convocata per il giorno 1° aprile 2022 dallo Scrivente, con nota n. 35580 del 17 marzo 2022, per la stipulazione del contratto individuale di lavoro, quale vincitrice del concorso in oggetto, ha chiesto il differimento della suddetta data di assunzione delle funzioni. Al riguardo, considerata l'esigenza di questa Amministrazione di procedere al tempestivo reclutamento delle risorse selezionate, si comunica che la richiesta di differimento può essere accolta entro e non oltre la data del 5 maggio 2022. Pertanto, la S. V. è invitata a presentarsi il giorno
5 maggio 2022, presso il - Via XX Settembre n. 97 Controparte_2 – Roma - per la stipulazione del suddetto contratto individuale di lavoro, con le modalità di cui alla sopracitata nota n. 35580 del 17 marzo 2022, precisando che, in caso contrario, verrà considerata rinunciataria all'assunzione di che trattasi. Con successiva comunicazione, che sarà inoltrata all'indirizzo E-Mail della verranno fornite più precise Pt_2
indicazioni in ordine all'esatto orario ed all'Ufficio presso il quale Lei dovrà recarsi nella predetta data del 5 maggio 2022, per gli adempimenti connessi all'assunzione di che trattasi”.
Orbene, sia il bando che i successivi provvedimenti dell'Amministrazione si limitano a stabilire che l'interessato, che non assuma effettivamente servizio alla data indicata nella lettera di nomina, decade dal diritto all'assunzione, non già dall'iscrizione nella graduatoria nel posto posseduto.
Infatti, “la decadenza dal diritto all'assunzione deve essere correttamente intesa ai sensi dell'art. 1326 c.c. come inefficacia della eventuale accettazione della proposta di assunzione
(rivolta dall'amministrazione al vincitore conseguente all'inutile decorso del termine stabilito per la presa di servizio e dunque la mancata tempestiva adesione alla proposta di assunzione consente di coprire il posto riservato al vincitore della selezione mediante scorrimento della graduatoria).
Ne consegue che la decadenza del rinunciatario dal diritto all'assunzione prevista dal bando è circoscritta alla prima proposta di assunzione per i posti messi a concorso, non alle successive che, ove si rendano disponibili ulteriori posti dello stesso profilo, l'amministrazione potrà formulare previo scorrimento della graduatoria, nella quale dunque il vincitore rinunciatario ha interesse e titolo a permanere (TAR Abruzzo, sez. I, n. 125/2022).
In altre parole, la decadenza o la rinuncia all'assegnazione dell'interessato non determinano la cancellazione dalla graduatoria, nella quale il candidato permane nella posizione già posseduta, per successivi scorrimenti della medesima, non potendosi condividere sul punto quanto affermato con le ordinanze prodotte in atti dalle Amministrazioni resistenti, che non tengono conto della normativa, che non prevede la cancellazione della graduatoria, né prevede una distinzione fra graduatoria dei vincitori e graduatoria degli idonei, atteso che nel bando risulta prevista un'unica graduatoria, dalla quale sono stati individuati e nominati i vincitori e a cui si è poi attinto per scorrimento. Nel caso di specie, quindi, attesa la mancanza di normativa primaria e secondaria che preveda la cancellazione dalla graduatoria dei soggetti che rinuncino o decadano dall'assunzione, la ricorrente aveva diritto a essere convocata per lo scorrimento della graduatoria il 17.10.2022, in relazione, tra gli altri, a sei posti presso la di Palermo, presso la quale aveva diritto a essere assunta come CP_4
funzionario di Area 3 – F1.
All'illegittimo rifiuto dell'Amministrazione di convocazione e successiva assunzione della ricorrente consegue il diritto della lavoratrice all'integrale risarcimento del danno, pari alle differenze retributive fra quanto percepito per la qualifica in atto rivestita e quello che avrebbe ottenuto a seguito della sottoscrizione del contratto, quale vincitrice del concorso.
Le parti, su invito della giudice, hanno provveduto alla quantificazione delle differenze retributive dal 17.10.2022 al 13.10.2024; dette quantificazioni sono coincidenti quanto alle differenze di retribuzione, ma quella dell'Amministrazione non ha tenuto conto delle differenze relative alla 13° mensilità e alle ferie, sicché va utilizzato il conteggio predisposto dalla ricorrente.
Conclusivamente, vanno, dunque, emesse le statuizioni di cui in parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite, che seguono la soccombenza delle
Amministrazioni convenute e che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 14/07/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 28/05/2025.
La Giudice
Paola Marino