Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/06/2025, n. 2486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2486 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 7485/2024 R.G., avente ad oggetto: Opposizione
all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
PROMOSSA DA
IN PROPRIO E N.Q. DI LEG. RAPPR. DELLA Parte_1 [...]
, cod. fisc. , con il patrocinio dell'Avv.to CP_1 C.F._1
PLATANIA GIUSEPPE,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to MAZZAFERRI SUSANNA, elettivamente CP_2 domiciliato/a presso lo Studio sito in Via Ciro il Grande 21 null 00144 Roma
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa alla luce delle conclusioni delle parti, con rassegnate con note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. cit..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale, secondo l'orientamento consolidato del Supremo Collegio, si verifica allorquando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto tra le parti, per essere sopravvenute nel corso del procedimento circostanze nuove (cfr., ex multis, Cass.4079/84; Cass.
Seconda Sezione Civile – Lavoro
3970/78), ovvero allorquando, pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono tuttavia intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronunzia (cfr.
Cass. 3279/79; Cass 1264/78).
Nel caso di specie, l' ha dichiarato l'annullamento dei titoli opposti, CP_3
senza, peraltro, contestare la fondatezza di quanto reclamato in ricorso ovvero dimostrare la legittimità del proprio operato. Anzi, l'annullamento del titolo deriva proprio dalla verifica e dal riconoscimento dell'avvenuto pagamento degli importi, la cui ritenuta (erronea) omissione aveva determinato l'emissione del titolo, peraltro con palese violazione dell'art. 14 l. 689/1981.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Per quanto concerne la richiesta formulata da parte ricorrente di condanna dell'Istituto
al pagamento delle spese processuali, in forza del principio della soccombenza virtuale,
va riconosciuto, per le ragioni che precedono, che l'opposizione è fondata.
Si consideri oltretutto che avrebbe dovuto verificare la sussistenza di tutti i CP_2
presupposti di legge, per i titoli oggetto di domanda, prima della loro emissione e notifica.
Le spese devono quindi seguire la soccombenza.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
CONDANNA l' al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente, CP_2
che liquida in €.1769, oltre IVA, CP, rimborso forfettario al 15%, CU, come per legge.
Così depositato, in Catania, 11/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Mario Fiorentino)
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