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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 02/05/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3260/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3260/2023, avente per oggetto “divorzio – cessazione degli effetti civili”, promossa
DA
(C.F.: elettivamente domiciliato in Alghero, via XX Parte_1 C.F._1
Settembre, n. 68, presso lo studio dell'avv. Elisa Lombardo (C.F.: ), che lo C.F._2
rappresenta e difende giusta delega allegata al ricorso,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: elettivamente domiciliata in Sassari, via Controparte_1 C.F._3
Diaz, n. 10, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Carlo Satta (C.F.: ), che la C.F._4
rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. conclusioni congiunte a verbale del 22.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.12 ss., c.p.c., depositato il 19.12.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 davanti all'intestato Tribunale per ottenere la declaratoria di cessazione degli Controparte_1
pagina 1 di 6 effetti civili del matrimonio contratto in Villanova Monteleone in data 3.8.1991, nozze trascritte nei registri dello stato civile del medesimo Comune per l'anno 1991, atto n. 10, parte II, serie A.
Premesso che dall'unione matrimoniale erano nati due figli: , il 16.5.1999 ad Alghero e AD, il Per_1
24.8.2001 ad Alghero, ha rappresentato che i coniugi con atto notarile in data 21.3.1996 avevano acquistato un immobile sito in Alghero, via E. Costa, n. 5, adibito a casa coniugale.
Ha allegato che con decreto n. cronol. 2239/2019 del 28.2.2019 il Tribunale di Sassari aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni riportate in ricorso.
Ha riferito che i figli e AD avevano raggiunto l'autosufficienza economica, in quanto il primo Per_1 era stato assunto presso GLS Italia s.p.a. e la seconda, oltre a frequentare l'Università, svolgeva da tempo lavori stagionali, percependo -nei mesi in cui non lavorava- l'indennità di disoccupazione.
Dal punto di vista economico ha dichiarato di percepire una pensione netta pari ad € 889,48 mensili cui andava sottratta la somma di € 400,00, corrisposta a titolo di mantenimento ai figli per tredici mensilità, di aver lasciato l'immobile che conduceva in locazione, non avendo la possibilità di far fronte alle relative spese e di aver richiesto ospitalità presso l'abitazione della donna che da tempo frequentava, la quale però viveva in un monolocale di soli 45 mq unitamente ai propri figli.
Ha aggiunto che la resistente svolgeva stagionalmente attività lavorativa presso una struttura alberghiera in Alghero, percependo uno stipendio di circa € 1.400,00 mensili per sei mesi e l'indennità di disoccupazione per gli ulteriori sei mesi.
Essendo la sua situazione economica peggiorata rispetto al periodo della separazione ha richiesto la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della coniuge e la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore dei figli.
Ha concluso chiedendo:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i signori
e in Villanova Monteleone (SS) il giorno 03.08.1991, trascritto Parte_1 Controparte_1
negli atti di matrimonio al numero 10, Parte II, Serie A Ufficio del predetto Comune, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villanova Monteleone a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici;
2. revocare le disposizioni economiche relative al mantenimento dei figli - maggiorenni ed economicamente autosufficienti - disposte con decreto n° cronol. 2239/2019 del 28.02.2019 emesso nella causa iscritta al n° rg.4220/2018, di omologa della separazione consensuale,
3. revocare il provvedimento di assegnazione dell'immobile adibito a casa coniugale in favore della SI , sito in Alghero, via Costa n° 51, così come disposto con decreto n° Controparte_1
pagina 2 di 6 cronol. 2239/2019 del 28.02.2019 emesso nella causa iscritta al n° rg.4220/2018, di omologa della separazione consensuale;
4.Disporre in favore di l'assegnazione dell'immobile adibito a Parte_1
casa coniugale sito in Alghero, via Costa n° 51;
5.Disporre, altresì, lo scioglimento della comunione immobiliare relativamente all'immobile adibito a casa coniugale sito in Alghero (SS) vai Costa n° 51, distinto al NCEU del predetto Comune al foglio
62, particella 603, subalterno 53, superficie tota-le 94 mq;
6. In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sub. 2, disporre in capo a un assegno di Parte_1 mantenimento in favore dei figli per l'importo di €.200,00.
7. Con vittoria di competenze d'Avvocato, spese esenti se dovute e spese generali ex L.P. 15% oltre accessori di legge”.
La resistente si è costituita in data 24.4.2024 e -pur associandosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio - ha contestato che il ricorrente si trovi in una situazione di difficoltà economica e si è opposta alle sue richieste.
In particolare, ha affermato che, mentre il figlio aveva effettivamente raggiunto l'indipendenza Per_1
economica, la figlia AD non era economicamente autosufficiente, posto che era ancora impegnata negli studi universitari (quanto al lavoro svolto da quest'ultima nel 2023 ha precisato che si è trattato di un contratto di lavoro a chiamata dal quale la figlia ha conseguito un reddito di € 500,00 annui).
Ha concluso chiedendo:
“1. Ogni contraria istanza ed eccezione respinta.
2. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra il signor Parte_1
e la SI contratto a Villanova Monteleone il 03.08.1991, trascritto negli atti di CP_1 matrimonio al numero 10 PARTE II Serie A, ordinando l'ufficiale di stato civile del comune di
Villanova Monteleone a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza.
3. Porre a carico del signor il pagamento a titolo di Pt_1 mantenimento per la figlia AD, la somma di € 300,00 mensili oltre al pagamento nella misura del
50% delle spese d'istruzione e quelle mediche che verranno puntualmente concordate e documentate.
4. Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Alghero via Enrico Costa n° 51 identificata al foglio 62 particella 603, subalterno 53 a favore della SI nella quale vi Parte_2
rimarrà a vivere insieme ai figli.
5. Al fine conciliativo e in vista di un futuro scioglimento della comunione, la resistente propone al signor di riscattare la quota di sua proprietà concordando in corso di causa il prezzo di Pt_1 vendita e le modalità di pagamento”.
pagina 3 di 6 Dopo alcuni rinvii, disposti su richiesta delle parti al fine di definire bonariamente la vertenza, all'udienza del 22.4.2025 i coniugi sono comparsi personalmente davanti al Giudice relatore ed hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
«1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Parte_1
[C.F. ] e [C.F. a Villanova C.F._1 Controparte_1 C.F._5
Monteleone il 03.08.1991 trascritto agli atti di matrimonio di detto Comune al n 10 parte II serie A, ordinando alla cancelleria competente di provvedere alle comunicazioni di rito per la trascrizione del emanando provvedimento.
2. Dichiarare non dovuto alcun assegno divorzile ex art 5, comma 6, L.898/1970, da un coniuge a favore dell'altro, essendo gli stessi economicamente indipendenti.
3. Disporre la revoca delle disposizioni economiche relative al mantenimento dei figli - maggiorenni - disposte con decreto n° cronol. 2239/2019 del 28.02.2019 emesso nella causa iscritta al n° rg.4220/2018, di omologa della separazione consensuale per cui non sarà dovuto alcun contributo a carico del sig. per il mantenimento dei figli poiché sono economicamente Parte_1
autosufficiente.
4. Prendere atto della volontà dei signori e , quale condizione del Parte_1 Controparte_1
presente accordo di divorzio, di voler definire, come in effetti definiscono, i propri rapporti patrimoniali - con espressa dichiarazione di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo - mediante il trasferimento da parte del signor - dietro versamento da parte della Parte_1 sig.ra della complessiva somma di €.65.000,00 (sessantacinquemila/00) al Controparte_1
momento del rogito notarile che dovrà avvenire entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal deposito del provvedimento con cui viene disposto il divorzio e con costi, spese e tasse per l'atto notarile ed il trasferimento di proprietà a carico esclusivo della predetta - della propria quota di proprietà pari a ½ dei beni acquistati in costanza di matrimonio in forza del contratto di compravendita stipulato nanti il
Notaio in data 21.03.1996 [repertorio 126.376 raccolta 21.075] e per la Persona_2
precisione: appartamento posto al quarto piano (5 f.t) identificato al Foglio 62 Mappale 603 Sub 53,
Categoria A/2 Cl.1, Vani 5, Rendita Catastale € 632,66 , piano quarto f.t..; cantina identificata al
Foglio 62 Mappale 603 Subalterno 89 Categoria C/2 Classe 02 Rendita Catastale € 11,16, beni immobili ubicati nel Comune di Alghero nella via Enrico Costa n°51;
5. Disporre che l'emanando provvedimento di divorzio venga emesso con l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa di cui all'articolo 19 della legge 6.03.1987 n°74, e con le ulteriori agevolazioni tributarie previste dall'articolo 8 lettera F) della tariffa parte prima allegata al
pagina 4 di 6 D.P.R. 26.04.196 n°131, essendosi i coniugi determinati a definire ogni rapporto tra gli stessi pendente all'interno del procedimento divorzile».
La causa è stata, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970, per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine di ininterrotta separazione dall'udienza di comparizione personale dei coniugi nel procedimento di separazione e considerato che è manifesta, oltre che pacifica, l'impossibilità di ricostituire tra i coniugi l'originaria comunione di vita materiale e spirituale.
In accoglimento del ricorso, va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Villanova Monteleone in data 3.8.1991, nozze trascritte nei registri dello stato civile del medesimo
Comune per l'anno 1991, atto n. 10, parte II, serie A.
Quanto ai provvedimenti accessori, deve essere disposta la conferma dell'accordo raggiunto dalle parti nell'udienza del 22.4.2024, come sopra riportato, in quanto non contrario a norme imperative ed all'ordine pubblico, anche con riferimento al previsto trasferimento immobiliare.
Il Collegio prende atto che tale trasferimento è stato previsto all'interno di un accordo per la definizione della crisi coniugale e che le parti, qualora sussistano i requisiti, potranno usufruire degli invocati benefici di legge.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Villanova Monteleone in data
3.8.1991, nozze trascritte nei registri dello stato civile del medesimo Comune per l'anno 1991, atto n. 10, parte II, serie A tra , nato ad [...] il [...], C.F.: Parte_1
e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_2
28.9.1967, C.F.: , alle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza C.F._5
del 22.4.2025 sopra riportate da intendersi quivi integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villanova
Monteleone per l'annotazione della presente sentenza.
- Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari il 29 aprile 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente
pagina 5 di 6 Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3260/2023, avente per oggetto “divorzio – cessazione degli effetti civili”, promossa
DA
(C.F.: elettivamente domiciliato in Alghero, via XX Parte_1 C.F._1
Settembre, n. 68, presso lo studio dell'avv. Elisa Lombardo (C.F.: ), che lo C.F._2
rappresenta e difende giusta delega allegata al ricorso,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: elettivamente domiciliata in Sassari, via Controparte_1 C.F._3
Diaz, n. 10, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Carlo Satta (C.F.: ), che la C.F._4
rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. conclusioni congiunte a verbale del 22.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.12 ss., c.p.c., depositato il 19.12.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 davanti all'intestato Tribunale per ottenere la declaratoria di cessazione degli Controparte_1
pagina 1 di 6 effetti civili del matrimonio contratto in Villanova Monteleone in data 3.8.1991, nozze trascritte nei registri dello stato civile del medesimo Comune per l'anno 1991, atto n. 10, parte II, serie A.
Premesso che dall'unione matrimoniale erano nati due figli: , il 16.5.1999 ad Alghero e AD, il Per_1
24.8.2001 ad Alghero, ha rappresentato che i coniugi con atto notarile in data 21.3.1996 avevano acquistato un immobile sito in Alghero, via E. Costa, n. 5, adibito a casa coniugale.
Ha allegato che con decreto n. cronol. 2239/2019 del 28.2.2019 il Tribunale di Sassari aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni riportate in ricorso.
Ha riferito che i figli e AD avevano raggiunto l'autosufficienza economica, in quanto il primo Per_1 era stato assunto presso GLS Italia s.p.a. e la seconda, oltre a frequentare l'Università, svolgeva da tempo lavori stagionali, percependo -nei mesi in cui non lavorava- l'indennità di disoccupazione.
Dal punto di vista economico ha dichiarato di percepire una pensione netta pari ad € 889,48 mensili cui andava sottratta la somma di € 400,00, corrisposta a titolo di mantenimento ai figli per tredici mensilità, di aver lasciato l'immobile che conduceva in locazione, non avendo la possibilità di far fronte alle relative spese e di aver richiesto ospitalità presso l'abitazione della donna che da tempo frequentava, la quale però viveva in un monolocale di soli 45 mq unitamente ai propri figli.
Ha aggiunto che la resistente svolgeva stagionalmente attività lavorativa presso una struttura alberghiera in Alghero, percependo uno stipendio di circa € 1.400,00 mensili per sei mesi e l'indennità di disoccupazione per gli ulteriori sei mesi.
Essendo la sua situazione economica peggiorata rispetto al periodo della separazione ha richiesto la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della coniuge e la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore dei figli.
Ha concluso chiedendo:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i signori
e in Villanova Monteleone (SS) il giorno 03.08.1991, trascritto Parte_1 Controparte_1
negli atti di matrimonio al numero 10, Parte II, Serie A Ufficio del predetto Comune, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villanova Monteleone a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici;
2. revocare le disposizioni economiche relative al mantenimento dei figli - maggiorenni ed economicamente autosufficienti - disposte con decreto n° cronol. 2239/2019 del 28.02.2019 emesso nella causa iscritta al n° rg.4220/2018, di omologa della separazione consensuale,
3. revocare il provvedimento di assegnazione dell'immobile adibito a casa coniugale in favore della SI , sito in Alghero, via Costa n° 51, così come disposto con decreto n° Controparte_1
pagina 2 di 6 cronol. 2239/2019 del 28.02.2019 emesso nella causa iscritta al n° rg.4220/2018, di omologa della separazione consensuale;
4.Disporre in favore di l'assegnazione dell'immobile adibito a Parte_1
casa coniugale sito in Alghero, via Costa n° 51;
5.Disporre, altresì, lo scioglimento della comunione immobiliare relativamente all'immobile adibito a casa coniugale sito in Alghero (SS) vai Costa n° 51, distinto al NCEU del predetto Comune al foglio
62, particella 603, subalterno 53, superficie tota-le 94 mq;
6. In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sub. 2, disporre in capo a un assegno di Parte_1 mantenimento in favore dei figli per l'importo di €.200,00.
7. Con vittoria di competenze d'Avvocato, spese esenti se dovute e spese generali ex L.P. 15% oltre accessori di legge”.
La resistente si è costituita in data 24.4.2024 e -pur associandosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio - ha contestato che il ricorrente si trovi in una situazione di difficoltà economica e si è opposta alle sue richieste.
In particolare, ha affermato che, mentre il figlio aveva effettivamente raggiunto l'indipendenza Per_1
economica, la figlia AD non era economicamente autosufficiente, posto che era ancora impegnata negli studi universitari (quanto al lavoro svolto da quest'ultima nel 2023 ha precisato che si è trattato di un contratto di lavoro a chiamata dal quale la figlia ha conseguito un reddito di € 500,00 annui).
Ha concluso chiedendo:
“1. Ogni contraria istanza ed eccezione respinta.
2. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra il signor Parte_1
e la SI contratto a Villanova Monteleone il 03.08.1991, trascritto negli atti di CP_1 matrimonio al numero 10 PARTE II Serie A, ordinando l'ufficiale di stato civile del comune di
Villanova Monteleone a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza.
3. Porre a carico del signor il pagamento a titolo di Pt_1 mantenimento per la figlia AD, la somma di € 300,00 mensili oltre al pagamento nella misura del
50% delle spese d'istruzione e quelle mediche che verranno puntualmente concordate e documentate.
4. Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Alghero via Enrico Costa n° 51 identificata al foglio 62 particella 603, subalterno 53 a favore della SI nella quale vi Parte_2
rimarrà a vivere insieme ai figli.
5. Al fine conciliativo e in vista di un futuro scioglimento della comunione, la resistente propone al signor di riscattare la quota di sua proprietà concordando in corso di causa il prezzo di Pt_1 vendita e le modalità di pagamento”.
pagina 3 di 6 Dopo alcuni rinvii, disposti su richiesta delle parti al fine di definire bonariamente la vertenza, all'udienza del 22.4.2025 i coniugi sono comparsi personalmente davanti al Giudice relatore ed hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
«1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Parte_1
[C.F. ] e [C.F. a Villanova C.F._1 Controparte_1 C.F._5
Monteleone il 03.08.1991 trascritto agli atti di matrimonio di detto Comune al n 10 parte II serie A, ordinando alla cancelleria competente di provvedere alle comunicazioni di rito per la trascrizione del emanando provvedimento.
2. Dichiarare non dovuto alcun assegno divorzile ex art 5, comma 6, L.898/1970, da un coniuge a favore dell'altro, essendo gli stessi economicamente indipendenti.
3. Disporre la revoca delle disposizioni economiche relative al mantenimento dei figli - maggiorenni - disposte con decreto n° cronol. 2239/2019 del 28.02.2019 emesso nella causa iscritta al n° rg.4220/2018, di omologa della separazione consensuale per cui non sarà dovuto alcun contributo a carico del sig. per il mantenimento dei figli poiché sono economicamente Parte_1
autosufficiente.
4. Prendere atto della volontà dei signori e , quale condizione del Parte_1 Controparte_1
presente accordo di divorzio, di voler definire, come in effetti definiscono, i propri rapporti patrimoniali - con espressa dichiarazione di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo - mediante il trasferimento da parte del signor - dietro versamento da parte della Parte_1 sig.ra della complessiva somma di €.65.000,00 (sessantacinquemila/00) al Controparte_1
momento del rogito notarile che dovrà avvenire entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal deposito del provvedimento con cui viene disposto il divorzio e con costi, spese e tasse per l'atto notarile ed il trasferimento di proprietà a carico esclusivo della predetta - della propria quota di proprietà pari a ½ dei beni acquistati in costanza di matrimonio in forza del contratto di compravendita stipulato nanti il
Notaio in data 21.03.1996 [repertorio 126.376 raccolta 21.075] e per la Persona_2
precisione: appartamento posto al quarto piano (5 f.t) identificato al Foglio 62 Mappale 603 Sub 53,
Categoria A/2 Cl.1, Vani 5, Rendita Catastale € 632,66 , piano quarto f.t..; cantina identificata al
Foglio 62 Mappale 603 Subalterno 89 Categoria C/2 Classe 02 Rendita Catastale € 11,16, beni immobili ubicati nel Comune di Alghero nella via Enrico Costa n°51;
5. Disporre che l'emanando provvedimento di divorzio venga emesso con l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa di cui all'articolo 19 della legge 6.03.1987 n°74, e con le ulteriori agevolazioni tributarie previste dall'articolo 8 lettera F) della tariffa parte prima allegata al
pagina 4 di 6 D.P.R. 26.04.196 n°131, essendosi i coniugi determinati a definire ogni rapporto tra gli stessi pendente all'interno del procedimento divorzile».
La causa è stata, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970, per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine di ininterrotta separazione dall'udienza di comparizione personale dei coniugi nel procedimento di separazione e considerato che è manifesta, oltre che pacifica, l'impossibilità di ricostituire tra i coniugi l'originaria comunione di vita materiale e spirituale.
In accoglimento del ricorso, va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Villanova Monteleone in data 3.8.1991, nozze trascritte nei registri dello stato civile del medesimo
Comune per l'anno 1991, atto n. 10, parte II, serie A.
Quanto ai provvedimenti accessori, deve essere disposta la conferma dell'accordo raggiunto dalle parti nell'udienza del 22.4.2024, come sopra riportato, in quanto non contrario a norme imperative ed all'ordine pubblico, anche con riferimento al previsto trasferimento immobiliare.
Il Collegio prende atto che tale trasferimento è stato previsto all'interno di un accordo per la definizione della crisi coniugale e che le parti, qualora sussistano i requisiti, potranno usufruire degli invocati benefici di legge.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Villanova Monteleone in data
3.8.1991, nozze trascritte nei registri dello stato civile del medesimo Comune per l'anno 1991, atto n. 10, parte II, serie A tra , nato ad [...] il [...], C.F.: Parte_1
e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_2
28.9.1967, C.F.: , alle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza C.F._5
del 22.4.2025 sopra riportate da intendersi quivi integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villanova
Monteleone per l'annotazione della presente sentenza.
- Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari il 29 aprile 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente
pagina 5 di 6 Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 6