Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/04/2025, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 7336/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n.
7336/2024 promossa da:
( ) rappresentato, Parte_1 P.IVA_1 difeso ed elettivamente domiciliato presso l'avv. LAURA DISTEFANO in Parte_1
[...] Pt_1
contro
( ) rappresentato, difeso ed elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato presso l'avv. UGO BLARASIN in CORSO ITALIA 157, Pt_1
A seguito della discussione orale all'udienza del 1° aprile 2025 il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies, co. III c.p.c., la seguente
SENTENZA
1. Deve dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal Parte_1
ai sensi dell'art. 650 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n. 404 emesso
[...] dall'intestato ufficio in data 13 febbraio 2024 per le motivazioni di seguito illustrate.
Come già chiarito nell'ordinanza del 10 marzo 2025, nell'ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto giudiziario qualificandosi come "incaricato al ritiro", senza
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alcun riferimento alle funzioni connesse all'incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata, la quale, per essere vinta, necessita di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il secondo comma (e non il quarto) dell'art. 139
c.p.c. (Cass. 24933/2017).
Nel caso in esame il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione ex art. 650 c.p.c. venne pacificamente notificato in data 7 marzo 2024 al in persona Parte_1 dell'amministratore pro tempore , presso il recapito dello studio professionale di CP_2 quest'ultimo in viale Raffaello Sanzio 60 in e, precisamente, “[…] a mani di Pt_1 [...]
, incaricato al ritiro […]” (cfr. doc. 6 di parte opponente). Tes_1
Ora, avuto riguardo alla fattispecie in esame ed al principio di diritto sopra riportato, deve ritenersi operante la presunzione legale della qualità dichiarata dal soggetto ricevente, con conseguente applicazione al caso di specie del co. II (e non del co. IV) dell'art. 139 c.p.c. – il che consente di ritenere valida la notificazione del provvedimento monitorio a suo tempo effettuata nei confronti dell'odierno opponente.
Non emergendo, poi, dagli atti alcuna persuasiva prova che possa utilmente vincere siffatta presunzione, è pur vero che il ha contestato nelle Parte_1 Pt_1 proprie difese anche la validità della notificazione del successivo pignoramento (risalente all'11 giugno
2024) e ciò onde affermare l'ammissibilità della presente opposizione ai sensi del co. III dell'art. 650
c.p.c.
Ebbene, in tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, la ratio dell'art. 650, co. III c.p.c., secondo cui il termine ultimo di ammissibilità decorre dal primo atto di esecuzione, va ravvisata nel fatto che la relativa notifica sia di per sé idonea a porre la parte (che assuma di non avere avuto conoscenza dell'ingiunzione per difetto di notifica) di venire a conoscenza della stessa, e ciò indipendentemente dalla nullità di cui sia affetto il pignoramento - sempreché la stessa non dipenda a sua volta da un vizio di notifica che impedisca alla parte di giungere alla cognizione dell'ingiunzione - giacché la parte non può più ignorare l'esistenza del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti (Cass. 2864/2006).
Tuttavia, il principio di cui sopra va pur sempre coordinato con quegli arresti giurisprudenziali che sottolineano come l'art. 650 c.p.c. preveda, al primo comma, il termine ordinario di quaranta giorni per la proposizione dell'opposizione tardiva - decorrente dalla conoscenza (comunque avuta) del decreto
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irregolarmente notificato -, e distintamente, al terzo comma, il termine di chiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione: il termine stabilito dal terzo comma non esclude l'operatività di quello previsto dal primo comma (Cass. 7560/2022; Cass. 11759/2011).
Ed allora, a prescindere dalla validità o meno della notificazione del pignoramento promosso dal creditore opposto, deve rilevarsi che, a fronte dell'allegata notificazione dell'atto di precetto susseguente alla formazione del titolo esecutivo in questa sede impugnato ex art. 650 c.p.c. dall'ente condominiale, non è dato evincersi – in assenza della produzione di tale atto come notificato all'opponente – una qualche invalidità della sua notificazione, tale da aver posto il plesso condominiale nella condizione di non poter già allora acquisire conoscenza del decreto ingiuntivo.
Pa In merito, il condominio di in si è limitato a svolgere Parte_1 Pt_1
apoditticamente le medesime considerazioni formulate in punto d'invalidità della notificazione del decreto ingiuntivo, il che non avvalora, di per sé, la tesi dell'invalidità/inefficacia della notifica del successivo precetto, avuto riguardo alle considerazioni sopra riportate, alla genericità delle eccezioni in merito svolte dallo stesso opponente ed in assenza della produzione della notifica di siffatto precetto – rispetto alla quale, quindi, ben può affermarsi che l'odierno opponente fosse per allora venuto a conoscenza dell'esistenza del provvedimento monitorio.
Se la notifica (in data 29 aprile 2024, per quanto evincibile dall'atto di pignoramento prodotto da parte opponente sub 7) del precetto è pertanto avvenuta a mani del portiere dello stabile di viale Raffaello
Sanzio 60 - il quale si sarebbe qualificato anche in questo caso quale addetto al ritiro, stando alla prospettazione attorea -, varrebbe, ancora una volta, la presunzione legale della qualità dichiarata dal soggetto che ha materialmente ricevuto la notifica dell'atto, con conseguente applicazione al caso di specie del co. II (e non del co. IV) dell'art. 139 c.p.c.: ben si può dedurre, quindi, che per mezzo della notificazione di quell'atto la parte opponente ebbe conoscenza per la prima volta – cioè, già in data 29 aprile 2024 - del decreto ingiuntivo e che, pertanto, l'opposizione in questa sede proposta (e notificata solamente in data 2 luglio 2024) è tardiva per mancato rispetto del termine di cui al combinato disposto degli artt. 641 e 650 c.p.c.
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2. Le spese di lite e di mediazione seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri per fasi di attivazione, studio, introduttiva e decisoria ai sensi del d.m. 10 marzo
2014, n. 55.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa,
1. dichiara l'inammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo proposta dal in;
Parte_1 Pt_1
2. condanna il condominio di in al pagamento in favore di Parte_1 Pt_1
delle spese di lite e di mediazione, che si liquidano in € 3.838,00 per Controparte_1
compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 3 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
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