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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/01/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO II SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 22/01/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Monica Stocco,
viene chiamata la causa promossa da
(avv. CANNIZZO GIACOMO ) Parte_1
CONTRO
(avv. ) (avv. Controparte_1 Parte_2
TORRICELLI PIETRO LEVITO CARMELO ( ; ) C.F._1
(avv. ) (avv. ) CP_2 CP_3
sono presenti l'avv. Valerio Candela in sostituzione dell'avv. CANNIZZO GIACOMO e dell'avv. per Parte_1
l'avv. LEVITO CARMELO anche in sostituzione dell'avv. TORRICELLI
PIETRO e ( ; per C.F._1 Parte_2
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti difensivi
si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 17,40 si dà atto del fatto che il verbale viene riaperto ed il giudice, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies, della quale viene data lettura. il Giudice dott.ssa Monica Stocco R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Monica Stocco, all'udienza del 22/01/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3019 dell'anno 2024 del Ruolo Generale
degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. CANNIZZO GIACOMO e con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv.
CANNIZZO GIACOMO
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il Parte_2 C.F._3
patrocinio dell'avv. TORRICELLI PIETRO e dell'avv. LEVITO
CARMELO ( ; , elettivamente domiciliato in C.F._1
presso il difensore avv. TORRICELLI PIETRO
PARTE CONVENUTA (C.F. , Controparte_1 C.F._4
(C.F. ), (C.F. CP_2 P.IVA_1 CP_3
), P.IVA_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Cause relative alla validità o efficacia del contratto di compravendita immobiliare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione del 19.2.2024, Parte_1
conveniva in giudizio e , in Parte_2 Controparte_1
proprio e nella qualità di legali rappresentanti rispettivamente di e di , al fine di dichiarare l'inefficacia e/o la CP_3 CP_2
nullità e/o la risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data 21/06/2019, lamentando il mancato pagamento da parte di CP_2
del prezzo di vendita di € 1.000.000,00 entro il termine
[...]
prefissato del 31/12/2019, così come previsto dall'art. 3 del prefato contratto, e chiedeva la revoca ex art. 2901 c.c. dell'atto pubblico del trasferimento del bene immobile sito in San Giuseppe Jato C/da
Chiusa, piano terra, censito al catasto al foglio 5, part. 4224, da CP_2
a nonché dell'atto pubblico redatto dal Notaio
[...] CP_3
e relativo al trasferimento dell'immobile nel Persona_1
costituito trust, con condanna dei convenuti al risarcimento del danno anche ex art. 1226 c.c.
Con comparsa di risposta del 6.5.2024 si costituiva in giudizio
[...]
in proprio, contestando tutto quanto, ex adverso, allegato e Pt_2
domandato nei suoi confronti da parte attrice, sostenendo di essere stato illegittimamente e con colpa grave convenuto in giudizio, pur essendo del tutto estraneo ai fatti di causa, sia in proprio che nella qualità di Amministratore Unico di CP_3
Rappresentava, in particolare, di essere stato nominato amministratore giudiziario, con delibera assembleare dell'8.2.2021 - quindi in data successiva rispetto ai fatti contestati -, “in relazione ai sequestri preventivi intervenuti nell'ambito delle indagini preliminari disposte dalle Procure di Rovigo e di Palermo allo scopo di accertare i reati sottesi (anche) alla domanda oggi azionata in sede civile da
Parte attrice, onde tutelare, per quanto possibile, i patrimoni delle persone offese, tra cui l'odierna Parte attrice”.
In più, rappresentava che in date 11-23.9.2021 il Giudice del
Registro delle Imprese di Bologna avesse ordinato ex art. 2191 c.c.,
con effetti ex tunc, la cancellazione dal Registro delle Imprese presso la C.C.I.I.A. di Bologna dell'atto costitutivo di e che il CP_3
Registro delle Imprese avesse proceduto in data 14.9.2021 alla cancellazione di con conseguente perdita di capacità CP_3
giuridica e processuale attiva e/o passiva dell'ente.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 13.5.2024 veniva dichiarata la contumacia dei convenuti e CP_2 CP_3 CP_1
e confermata l'udienza del 17.7.2024 ex art. 183 c.p.c., le
[...] parti venivano inviate a dedurre sulla questione della legittimazione passiva delle società convenute.
Sicché, la causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza di data odierna.
In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità delle domande spiegate da parte attrice nei confronti di CP_3
Ed infatti, è documentalmente provato che l'attrice ha introdotto il presente giudizio con atto di citazione notificato in data 5.3.2024 a dopo che lo stesso ente è stato cancellato dal registro CP_3
delle imprese in data 14.9.2021 (cfr. visura storica all.to n. 6
fascicolo di parte di . Parte_2
Va rilevato che la cancellazione dal registro delle imprese ha determinato l'estinzione della società convenuta, con conseguente perdita della capacità di stare in giudizio della stessa.
Sul punto, si ricorda il pacifico e condivisibile orientamento della
Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “La cancellazione di una società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente e,
quindi, la cessazione della sua capacità processuale, il cui difetto originario è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità e comporta, in quest'ultimo caso, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione (Cass. 21188/2014). Infatti, come
è stato affermato dalle Sezioni Unite (Cass., SU, 12 marzo 2013 n.
6070), la cancellazione delle società (di persone o di capitali) dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società stessa, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo” (cfr. Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-05-2018, n.
13136).
Ed in particolare, “la cancellazione dal registro delle imprese avvenuta in data successiva alla entrata in vigore dell'art. 4 del
D.Lgs. n. 6 del 2003 - che ha attribuito a tale adempimento efficacia costitutiva - determina la immediata estinzione della società,
indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici a essa facenti capo. E', pertanto, inammissibile il ricorso innanzi alla
Commissione tributaria provinciale proposto dal liquidatore di una società all'epoca del ricorso stesso già cancellata dal registro delle imprese. Facendo, nella specie, difetto la legittimatio ad causam, e attenendo quest'ultima alla regolare instaurazione del contraddittorio tale inammissibilità è rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del processo, con il solo limite del giudicato interno”. (cfr. Cass. civ.
Sez. VI - 5 Ordinanza, 24.07.2014, n. 16974).
Per tale motivo, vanno dichiarate inammissibili le azioni proposte da parte attrice nei confronti di CP_3
Nel merito, va osservato che con l'atto introduttivo del giudizio,
parte attrice ha dedotto di avere trasferito a , giusta atto di CP_2
compravendita contenuto nel verbale di asseverazione redatto dal
Notaio del 21.6.2019, l'immobile adibito per Persona_2
l'attività di produzione e commercializzazione di olive da mensa, sito in San Giuseppe Jato, C.da Chiusa, piano terra, censito al catasto al foglio 5 part. 4224, cat. D/8, dietro pagamento del prezzo di € 1.000.000,00 da corrispondersi entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di asseverazione.
Ha, altresì, rappresentato che a garanzia del pagamento, la società
avesse attivato polizza fideiussoria con la
[...]
, successivamente dichiarata fallita Parte_3
con sentenza del 25.9.2019 del Tribunale di Roma.
Posto l'inadempimento della società acquirente, con la presente azione, parte attrice ha adito l'autorità giudiziaria al fine di sentire dichiarare, in primo luogo, l'inefficacia del contratto di compravendita, la sua nullità o annullabilità, la sua risoluzione ed ottenere la restituzione dell'immobile oltre al risarcimento del danno patito.
Ciò premesso, va, in primo luogo, esaminata la domanda di inefficacia del contratto concluso fra l'attrice e la società . CP_2
La domanda va dichiarata infondata.
Ed invero, la clausola contenuta nell'art. 3 del verbale redatto dal
Notaio del 21.6.2019 non può essere interpretata Persona_2
quale condizione sospensiva dell'efficacia del regolamento negoziale voluto dalle parti.
Ed invero, il chiaro tenore letterale dell'art. 3, che recita “la parte venditrice, inoltre, rilascia per l'intero prezzo alla parte acquirente, ampia finale quietanza liberatoria, salvo il buon fine del predetto pagamento”, va riferita unicamente al rilascio della quietanza per l'adempimento dell'obbligo di versamento del prezzo e non indica in alcun modo il “buon fine” del pagamento quale condizione di efficacia del trasferimento concordato fra le parti.
Va, invece, ritenuta fondata la domanda di risoluzione del predetto contratto.
In punto di diritto, va ricordato che, nelle azioni contrattuali di adempimento, risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione
(art. 1453 c.c.), grava sull'attore esclusivamente l'onere di dimostrare il titolo da cui trae origine la sua pretesa e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute e di allegare il fatto d'inadempimento, gravando poi sul debitore convenuto l'onere di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte.
Così per tutte, Corte di Cassazione n. 15659/2011: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (conf. Corte di Cassazione, n. 3373/2010; n.
9351/2007; Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 13533/2001).
Orbene, nel caso in esame, parte attrice ha soddisfatto il proprio onere probatorio, producendo in giudizio l'atto pubblico di asseverazione del 21.6.2019, e allegando l'inadempimento della società acquirente. La convenuta, scegliendo di non costituirsi in giudizio, non ha invece fornito la prova del proprio adempimento o dell'estinzione dell'obbligazione per causa diversa dall'adempimento, venendo meno all'onere della prova su di essa incombente.
Nessun dubbio sussiste, inoltre, sulla gravità dell'inadempimento denunciato, essendo stato dedotto il mancato integrale pagamento del corrispettivo convenuto nel contratto.
Pertanto, in accoglimento della domanda formulata dall'attrice, va pronunciata la risoluzione per grave inadempimento del contratto di compravendita concluso fra l'attrice e il 21.6.2019, con CP_2
obbligo di restituzione del bene oggetto del contratto in favore di parte attrice.
Vanno ritenute assorbite dall'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di e della domanda di CP_3
risoluzione, le domande di nullità e annullamento promosse da parte attrice.
Vanno, poi, rigettate le domande proposte nei confronti del dott.
in proprio, essendo stata adeguatamente dimostrata Parte_2
l'estraneità di costui rispetto ai fatti lamentati da parte attrice .
Ed infatti, risulta documentalmente provato che Parte_2
fosse stato nominato amministratore giudiziario delle partecipazioni societarie ed amministratore unico di in epoca CP_3
successiva ai fatti contestati da parte attrice. In particolare, parte attrice ha lamentato una condotta colpevole del convenuto rispetto all'atto di trasferimento degli immobili da parte del in favore della e dell'atto costitutivo del CP_2 CP_3
trust, avvenuti con atti pubblici rispettivamente del 10.1.2020 e del
30.1.2020.
Orbene, dalla documentazione allegata da parte convenuta, si evince che solo con il decreto del 21.1.2021 il Tribunale di Rovigo – Ufficio
Gip/Gup, disponendo il sequestro preventivo delle quote rappresentanti il 100% del capitale sociale di avesse CP_3
nominato Amministratore Giudiziario delle dette partecipazioni societarie il convenuto , la cui nomina ad amministratore unico Pt_2
veniva formalizzata in data 8.2.2021 (cfr. all.to 1-5 fascicolo del convenuto . Parte_2
Successivamente in data 28.12.2021, il Tribunale di Rovigo, ufficio
GIP, ha disposto la cessazione dell'amministrazione giudiziaria,
nominando quali custodi dei beni immobili già intestati a CP_3
(sottoposti a sequestro dal medesimo G.I.P.) le persone offese
[...]
(cfr. all.to 7 del fascicolo di . Testimone_1
Cosicché, in data 24.10.2023, non emergendo la necessità di assicurare l'amministrazione ai beni sottoposti a sequestro, il G.I.P. di Palermo ha revocato a l'incarico di Parte_2
Amministratore Giudiziario (cfr. all.to 8).
Per come rilevato dal convenuto, “detta nomina era da mettersi in relazione ai sequestri preventivi intervenuti nell'ambito di indagini preliminari disposte – tra le altre – dalle Procure di Rovigo e di Palermo al fine di accertare i reati sottesi (anche) alle domande oggi azionate in sede civile da Parte attrice. La nomina del dott. , Pt_2
dunque, aveva lo scopo di tutelare, per quanto possibile, i patrimoni delle persone offese, tra cui proprio l'odierna Parte attrice” (cfr. memoria del 20.11.2024).
Va ricordato che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (cfr. Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 2951 del 16.2.2016).
Applicando il detto principio alla presente controversia, si deve ritenere che le domande spiegate dall'attrice nei confronti di
[...]
meritano di essere rigettate, non essendo alcuna delle Pt_2
vicende indicate quali fatti costitutivi delle pretese fatte valere in atto di citazione riconducibile alla posizione giuridica o all'operato del convenuto.
In ultimo, va rigettata la domanda spiegata da parte attrice di risarcimento del danno subito per effetto delle vicende contrattuali oggetto del presente giudizio, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Va, infatti, rilevato che dalla documentazione prodotta emerge che l'attrice non ha mai perso la disponibilità materiale del bene oggetto della compravendita.
Va, inoltre, osservato che la mancata declaratoria della nullità dei contratti stipulati con sia stata determinata unicamente CP_3
dal fatto che la domanda è stata proposta nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva.
Da ciò deriva che nessun danno giuridicamente apprezzabile può
configurarsi come patito da parte attrice in conseguenza delle vicende negoziali rappresentate in atto di citazione.
Non sembra poi configurabile un danno di tipo non patrimoniale in conseguenza delle condotte penali descritte in atto di citazione e che,
secondo le tesi difensive di parte attrice, hanno coinvolto il legale rappresentante di Controparte_4
Va, infatti, rilevato che parte attrice non ha dimostrato, come era suo onere, che il convenuto abbia realizzato atti che, oltre ad essere qualificati in termini di inadempimento contrattuale, abbiano assunto rilievo penale.
Tale circostanza appare inoltre smentita dalla documentazione processuale prodotta dalla stessa parte attrice, atteso che tra i soggetti oggetto della richiesta di rinvio a giudizio del PM per i fatti per i quali l'attrice assume la qualità di persona offesa non figura
( cfr. avviso di fissazione dell'udienza Controparte_1
preliminare e richiesta di rinvio a giudizio prodotti in data
16.7.2024).
In considerazione dell'esito della lite e della contumacia di CP_1
in proprio sussistono i presupposti per ritenere irripetibili
[...]
le spese di lite sostenute da parte attrice per promuovere le domande nei confronti del convenuto contumace. Devono essere dichiarate irripetibili le spese di lite altresì sostenute per promuovere l'azione nei confronti di in CP_3
considerazione della rilevata carenza di legittimazione passiva di quest'ultima.
In applicazione del principio della soccombenza la convenuta CP_2
deve essere condannata a rifondere nei confronti di parte attrice
[...]
le spese di lite da questa sostenute per promuovere la domanda di risoluzione, che si liquidano, secondo le tabelle accluse al D.M.
55/2014 (valore della causa indeterminabile complessità media), in complessivi euro 10.860,00 per onorari di difesa, oltre spese vive pari a € 545,00, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al
15%.
In applicazione del principio della soccombenza, parte attrice deve essere condannata a rifondere nei confronti del convenuto
[...]
le spese di lite sostenute per resistere alle domande Pt_2
formulate nei suoi confronti che si liquidano, ai sensi del dm 55 del
2014, in complessivi euro 5.431,00 per onorari di difesa, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
In considerazione della manifesta infondatezza dell'azione proposta nei confronti del convenuto sussistono i presupposti Parte_2
oggettivi e soggettivi, per disporre, ai sensi dell'articolo 96, terzo comma, cpc, la condanna di parte attrice al pagamento nei confronti del predetto convenuto di un'ulteriore somma di denaro, che in via equitativa va quantificata nello stesso importo già liquidato a titolo di onorari per le spese di lite, pari ad euro 5.431,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
DICHIARA inammissibile l'azione proposta da Parte_1
nei confronti di
[...] CP_3
RIGETTA l'azione proposta da nei Parte_1
confronti di Parte_2
RIGETTA la domanda risarcitoria formulata in atto di citazione;
PRONUNCIA la risoluzione per grave inadempimento del contratto di compravendita concluso con atto pubblico del 21.6.2019,
registrato il 17.7.2019 e trascritto il 5.12.2019, e dispone la restituzione in favore dell'attrice del bene immobile oggetto del contratto;
DICHIARA irripetibili le spese di lite sostenute da parte attrice per promuovere le domande nei confronti di e Controparte_1
CP_3
NA a corrispondere in favore di CP_2 [...]
le spese di lite che si liquidano, ai sensi del dm 55 del Parte_1
2014, in complessivi €10.860,00 per onorari di difesa, oltre spese vive pari a € 545,00, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.;
NA a corrispondere in favore di Parte_1
le spese di lite che si liquidano, ai sensi del dm 55 Parte_2
del 2014, in complessivi euro 5431,00, per onorari di difesa, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% e al pagamento di un ulteriore importo pari ad € 5431,00 ai sensi dell'art. 96, III comma, cpc
Così deciso in Palermo, all'udienza del 22/01/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Monica Stocco, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.