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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/11/2025, n. 4421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4421 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 4361/2022
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4361/2022 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Marzia La Brocca, in virtù di procura in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Cosimo Pio Di Benedetto, in virtù di mandato in atti RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 30.10.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.G. n. 4361/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.5.2022 [nata a [...] in Parte_1 data 9.2.1983 (C.F. )], premesso di aver contratto C.F._1 matrimonio con [nato a [...] in data [...] (CF: Controparte_1
)] in data 18.8.2012 in Pontecagnano Faiano (SA) e che C.F._2 dall'unione era nata la figlia (16.12.2015), chiedeva pronunciarsi la Per_1 separazione dal coniuge con addebito al resistente.
La ricorrente domandava inoltre: 1) l'affido esclusivo della figlia minore con collocamento presso di sé; 2) l'assegnazione della casa familiare;
3) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento euro 1.000,00 per sé e per la minore oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie per la figlia.
si costituiva aderendo alla domanda di separazione personale. Controparte_1
Chiedeva inoltre: 1) il rigetto della domanda di addebito;
2) l'affidamento congiunto della figlia minore con collocamento presso di se;
3) in caso di collocamento della minore presso la madre, la disciplina del proprio diritto di visita;
4) la previsione a suo carico di un assegno di mantenimento solo in favore della minore.
All'esito dell'udienza presidenziale venivano emessi i provvedimenti provvisori con ordinanza del 4.10.2022 ed il giudizio proseguiva.
Espletata una CTU onde valutare le competenze genitoriali delle parti ed effettuati accertamenti patrimoniali tramite la Guardia di Finanza, alla udienza del giorno
11.3.2025 il G.I. effettuava l'ascolto della minore.
All'udienza del 30.10.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti davano atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione
(depositato con le note del 29.10.2025) nei seguenti termini:
“ 1) i coniugi vivranno liberi di fissare dove credono la loro dimora;
2) la figli sarà affidata in maniera congiunta ad entrambi i genitori Persona_2 continuando a vivere con la madre presso l'abitazione di quest'ultima, o altra dimora consona alle loro esigenze, garantendo i tempi di permanenza della stessa con il padre;
2 Proc. R.G. n. 4361/2022
3) il sig. si impegna a versare quale mantenimento per la figlia Controparte_1
la somma di € 250,00 mensili, oltre a contribuire al pagamento delle spese Per_1 straordinarie nella misura del 50%;
4) i tempi di permanenza della minorenne con il padre restano gli stessi disposti dal Giudice, ossia il sig vedrà la figlia minor il martedì ed Controparte_1 Per_1 il giovedì dalle ore 18:30 alle 21:00 e a fine settimana alterni dalle ore 11:00 del sabato sino alle ore 19:00 della domenica con pernottamento da effettuarsi presso la residenza della nonna paterna della minore;
la minor nel mese di agosto Per_1 resterà per sette giorni consecutivi con la madre e per sette con il padre (ore 10:30
– 20:00) in periodi che verranno concordati dalle parti entro il 30.6.2024; durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore, alternandosi i genitori di anno in anno;
la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro, alternandosi i genitori di anno in anno;
il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno la minore – in assenza d un accordo per un festeggiamento congiunto – consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; il minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
5) Durante la permanenza della minore con il padre, lo stesso si impegnerà ad assisterla nello svolgimento dei compiti scolastici e nelle attività extrascolastiche, accompagnandola alle attività ludiche e/o sportive che la stessa deciderà di svolgere
- Ogni spesa extra legata alle esigenze relative alla figlia (a titolo Per_1 esemplificativo: acquisto di medicine, visite specialistiche, spese per l'istruzione, spese sportive ecc.) dovrà essere affrontata congiuntamente e nella misura del 50% tra le parti”.
3 Proc. R.G. n. 4361/2022
Alla medesima udienza la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio per la decisione
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Il Tribunale evidenzia che le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne.
Ritiene, pertanto, di poter recepire interamente gli accordi raggiunti dai coniugi e di porli a base della presente decisione.
Tenuto conto degli accordi delle parti, le spese di lite, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- DICHIARA la separazione dei coniugi [nata a [...] Parte_1
(SA) il 09.02.1983 (C.F. )] e [nato a C.F._1 Controparte_1
4 Proc. R.G. n. 4361/2022
PA (SA) il 10.07.1986 (C.F. )]; C.F._2
- recepisce le condizioni concordate tra le parti depositate telematicamente in data
29.10.2025 ed integralmente riportate in motivazione;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett.
D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pontecagnano
Faiano (SA);
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 03.11.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
5
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4361/2022 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Marzia La Brocca, in virtù di procura in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Cosimo Pio Di Benedetto, in virtù di mandato in atti RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 30.10.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.G. n. 4361/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.5.2022 [nata a [...] in Parte_1 data 9.2.1983 (C.F. )], premesso di aver contratto C.F._1 matrimonio con [nato a [...] in data [...] (CF: Controparte_1
)] in data 18.8.2012 in Pontecagnano Faiano (SA) e che C.F._2 dall'unione era nata la figlia (16.12.2015), chiedeva pronunciarsi la Per_1 separazione dal coniuge con addebito al resistente.
La ricorrente domandava inoltre: 1) l'affido esclusivo della figlia minore con collocamento presso di sé; 2) l'assegnazione della casa familiare;
3) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento euro 1.000,00 per sé e per la minore oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie per la figlia.
si costituiva aderendo alla domanda di separazione personale. Controparte_1
Chiedeva inoltre: 1) il rigetto della domanda di addebito;
2) l'affidamento congiunto della figlia minore con collocamento presso di se;
3) in caso di collocamento della minore presso la madre, la disciplina del proprio diritto di visita;
4) la previsione a suo carico di un assegno di mantenimento solo in favore della minore.
All'esito dell'udienza presidenziale venivano emessi i provvedimenti provvisori con ordinanza del 4.10.2022 ed il giudizio proseguiva.
Espletata una CTU onde valutare le competenze genitoriali delle parti ed effettuati accertamenti patrimoniali tramite la Guardia di Finanza, alla udienza del giorno
11.3.2025 il G.I. effettuava l'ascolto della minore.
All'udienza del 30.10.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti davano atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione
(depositato con le note del 29.10.2025) nei seguenti termini:
“ 1) i coniugi vivranno liberi di fissare dove credono la loro dimora;
2) la figli sarà affidata in maniera congiunta ad entrambi i genitori Persona_2 continuando a vivere con la madre presso l'abitazione di quest'ultima, o altra dimora consona alle loro esigenze, garantendo i tempi di permanenza della stessa con il padre;
2 Proc. R.G. n. 4361/2022
3) il sig. si impegna a versare quale mantenimento per la figlia Controparte_1
la somma di € 250,00 mensili, oltre a contribuire al pagamento delle spese Per_1 straordinarie nella misura del 50%;
4) i tempi di permanenza della minorenne con il padre restano gli stessi disposti dal Giudice, ossia il sig vedrà la figlia minor il martedì ed Controparte_1 Per_1 il giovedì dalle ore 18:30 alle 21:00 e a fine settimana alterni dalle ore 11:00 del sabato sino alle ore 19:00 della domenica con pernottamento da effettuarsi presso la residenza della nonna paterna della minore;
la minor nel mese di agosto Per_1 resterà per sette giorni consecutivi con la madre e per sette con il padre (ore 10:30
– 20:00) in periodi che verranno concordati dalle parti entro il 30.6.2024; durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore, alternandosi i genitori di anno in anno;
la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro, alternandosi i genitori di anno in anno;
il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno la minore – in assenza d un accordo per un festeggiamento congiunto – consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; il minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
5) Durante la permanenza della minore con il padre, lo stesso si impegnerà ad assisterla nello svolgimento dei compiti scolastici e nelle attività extrascolastiche, accompagnandola alle attività ludiche e/o sportive che la stessa deciderà di svolgere
- Ogni spesa extra legata alle esigenze relative alla figlia (a titolo Per_1 esemplificativo: acquisto di medicine, visite specialistiche, spese per l'istruzione, spese sportive ecc.) dovrà essere affrontata congiuntamente e nella misura del 50% tra le parti”.
3 Proc. R.G. n. 4361/2022
Alla medesima udienza la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio per la decisione
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Il Tribunale evidenzia che le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne.
Ritiene, pertanto, di poter recepire interamente gli accordi raggiunti dai coniugi e di porli a base della presente decisione.
Tenuto conto degli accordi delle parti, le spese di lite, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- DICHIARA la separazione dei coniugi [nata a [...] Parte_1
(SA) il 09.02.1983 (C.F. )] e [nato a C.F._1 Controparte_1
4 Proc. R.G. n. 4361/2022
PA (SA) il 10.07.1986 (C.F. )]; C.F._2
- recepisce le condizioni concordate tra le parti depositate telematicamente in data
29.10.2025 ed integralmente riportate in motivazione;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett.
D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pontecagnano
Faiano (SA);
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 03.11.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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