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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Roma, Quinta Sezione Civile, Dr. Luigi
Cavallo, all'udienza del 4 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG 37042/20, e avente ad oggetto “Affitto azienda” e vertente
TRA
Tribunale di Roma in persona del Parte_1 CP_1
Curatore, Avv. Giuseppe Vona, elettivamente domiciliata in Roma,
Via Carlo Poma 4, presso lo Studio dell'Avv. Eleuterio Zuena, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t. Controparte_2 CP_3
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Castani 82, presso lo
Studio dell'Avv. Marco Vilone, che la rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il n. 841 Parte_1
Tribunale di Roma esponeva che, con atto in data 15 CP_1
febbraio 2017, la aveva affittato un ramo della propria CP_1 azienda alla costituente un polo di competenze Controparte_2
per la gestione completa di applicazioni e tecnologia avanzata nei settori di banche e telecomunicazioni clienti privati.
La scrittura era stata integrata con un addendum del 31 marzo 2017, ricognitivo del precedente atto e avente ad oggetto il subentro dell'affittuario in ulteriori contratti della CP_1
Rilevava come il corrispettivo stabilito per l'affitto era di euro
15.000,00 mensili, oltre IVA, ma che la non aveva versato alcun CP_2
canone di affitto, evidenziando poi che, dichiarato il fallimento della da parte del Tribunale di Roma, la procedura aveva CP_1
comunicato la volontà di volersi avvalere della clausola di risoluzione del contratto prevista ex art. 6, ritenendo in ogni caso risolto l'accordo per grave inadempimento dell'affittuario.
Richiamava il precedente procedimento cautelare svolto fra le parti, nel quale era emerso come “non vi è più” il ramo d'azienda concesso in affitto, oltre che il bonifico di euro 50.000,00 effettuato dalla CP_1
in favore di in data 20 aprile 2017, a titolo di anticipo CP_2
contrattuale.
Evidenziava la nullità del contratto di affitto di azienda per violazione dell'art. 2479, secondo comma, n. 5 c.c., non avendo l'amministratore unico della i poteri per sottoscriverlo, in assenza di delibera dei CP_1
soci, oltre che la risoluzione dell'accordo ex artt. 1456 c.c. e 6 del contratto.
Deduceva poi, in ogni caso, la risoluzione dell'accordo per grave inadempimento di controparte, che non aveva pagato i canoni dal marzo 2017, oltre che l'obbligo, in capo alla convenuta, di restituzione della somma di euro 50.000,00 versata a titolo di anticipo contrattuale in assenza di qualsiasi previsione contrattuale. Concludeva pertanto richiedendo la declaratoria di nullità del contratto di affitto di azienda, o, in via gradata la sua risoluzione, con condanna della al risarcimento dei danni, per euro 1.605.000,00, oltre che CP_2
alla restituzione dell'importo di euro 50.000,00 ex art. 2033 c.c.
Si costituiva la che richiamava il contratto Controparte_2
stipulato con parte attrice e la sussistenza di debiti ulteriori rispetto a quelli riferiti al momento della concessione in affitto, la decisione di pervenire ad un addendum al fine di affidarle anche il ramo d'azienda relativo al cliente il versamento di euro 50.000,00 a titolo di Per_1
anticipo contrattuale da parte di al fine di anticipare una parte CP_1
degli esborsi sostenuti da , verso fornitori e dipendenti. CP_2
Evidenziava poi l'avvenuta retrocessione del ramo d'azienda avente ad oggetto la a le controversie insorte coi dipendenti Per_1 CP_1
della commessa il recesso di altri clienti, le comunicazioni Per_1
inviate a controparte, i danni subiti in conseguenza della sua condotta, il successivo fallimento di e il procedimento cautelare concluso CP_1
innanzi al Tribunale di Roma.
Contestava pertanto gli assunti attorei, anche in relazione alla prospettata nullità del contratto, alla risoluzione di diritto dello stesso, oltre che alla risoluzione per inadempimento;
rilevava la correttezza del proprio operato, avuto riguardo alla dinamica che aveva caratterizzato l'accordo e alle inadempienze di controparte, e concludeva richiedendo il rigetto delle domande attrici e, in via subordinata, previo accertamento del proprio diritto all'equo indennizzo ex art. 79 L.F., la compensazione di quanto riconosciuto al con il proprio credito. Parte_1
Disposto il mutamento del rito e fissata udienza ex art. 420 c.p.c., veniva espletata CTU volta alla determinazione del valore del ramo d'azienda oggetto di contratto, in riferimento sia alla data di conclusione di quest'ultimo che a quella di recesso della Curatela, con estensione al 31 dicembre 2018, e indicazione dei pagamenti effettuati dalla resistente e riferiti all'accordo.
La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 4 febbraio 2025, con termini alle parti per il deposito di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare, per come emergente dalla documentazione in atti, che tra le parti del presente giudizio veniva stipulato, in data 15 febbraio 2017, un contratto in forza del quale concedeva in affitto ad il ramo CP_1 Controparte_2
d'azienda costituente il polo di competenza per la gestione completa di applicazioni mission critical e tecnologia avanzata nei settori banche e telecomunicazioni clienti privati, con progettazioni e realizzazione di soluzioni software specifiche per determinati ambiti;
la durata del contratto veniva indicata in trentasei mesi, a decorrere dal
1 marzo 2017, tacitamente rinnovabile per uguale periodo in caso di mancata disdetta;
il canone mensile veniva pattuito in euro 15.000,00 mensili, oltre IVA.
Con atto ricognitivo di contratto di affitto di ramo d'azienda in data 31 marzo 2017, le parti, richiamando l'accordo già stipulato, pattuivano il subentro della convenuta anche nei contratti stipulati con il cliente
Huawei, a decorrere dal 1 aprile 2017.
Ora, a fronte delle domande avanzate e delle diverse posizioni delle parti, non devono in primo luogo essere accolte le censure di nullità del contratto ex art. 2479, secondo comma, n. 5 c.c., per come tempestivamente formulate dal ricorrente. Parte_1
Sul punto, occorre infatti evidenziare che il contratto del febbraio
2017 non comprendeva i contratti con Huawei, successivamente oggetto dell'addendum del marzo successivo, così non dovendosi ritenere affittato, alla detta data, “l'attività esclusiva” svolta dalla
CP_1
Quanto poi al contenuto del citato atto ricognitivo, dalla documentazione in atti emerge che con comunicazione in data 29 giugno 2017, la recedeva dalla commessa con Controparte_2
il cliente che non aveva espresso il proprio gradimento e si Per_1
era rifiutata di accettare il passaggio della commessa in favore della resistente, provvedendo quindi a retrocedere a la CP_1
commessa in questione e i relativi rapporti di lavoro;
dalla successiva e mail della resistente in data 3 luglio 2017 ai dipendente addetti al ramo d'azienda emerge poi che la Per_1 Controparte_2
comunicava il recesso dal contratto con in conseguenza della CP_1
volontà di da ciò discendendo che “tutte le attività e tutti i Per_1
dipendenti impegnati sulle commesse tornano ad essere di Per_1
competenza a far data dal 30 giugno 2017”. CP_1
Ne deriva come, sulla base degli elementi introdotti in giudizio, alcuna sostanziale modifica dell'oggetto sociale della ricorrente risulta essersi verificato in conseguenza degli stipulati accordi, con conseguente rigetto dell'avanzata censura di nullità.
In riferimento invece alla prospettata risoluzione ipso iure dei contratti ex artt. 1456 c.c. e 6 dell'accordo del febbraio 2017, si deve innanzi tutto rilevare che il richiamato art. 6 del contratto, in tema di ritardo nel pagamento e clausola risolutiva espressa, prevede che, il mancato pagamento, anche non consecutivo di almeno due o più rate del canone, costituisce grave inadempimento, e comporterà la facoltà, in capo alla concedente affittante, di risolvere l'accordo, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previo l'invio di lettera raccomandata A.R.
Nel caso di specie, con la comunicazione in data 8 gennaio 2018, parte ricorrente, richiamando la previsione ex art. 6 e il mancato pagamento del canone da parte della resistente, dichiarava di risolvere per grave inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. lo stipulato contratto di affitto di ramo d'azienda, con richiesta di restituzione dello stesso.
Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che la pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell'inadempimento possa essere valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti (C.C. 29301/19); tuttavia, la Cassazione ha altresì evidenziato che l'agire dei contraenti va valutato, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell'inadempimento che del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione, sicchè, qualora il comportamento del debitore, pur integrando il fatto contemplato dalla suddetta clausola, appaia comunque conforme a quel criterio, non sussiste l'inadempimento, né i presupposti per invocare la risoluzione, dovendosi ricondurre tale verifica non al requisito soggettivo della colpa, ma a quello, oggettivo, della condotta inadempiente. (C.C. 8282/23).
Sul punto, avuto riguardo alle deduzioni della convenuta, per come poste a base della formulata eccezione di inadempimento, occorre evidenziare che, a fronte delle prospettate omissioni di controparte prima della stipula del contratto, con riferimento agli effettivi debiti preesistenti, la stessa ha dato atto che controparte le aveva CP_2
proposto di integrare il contratto di affitto includendo, immutato il canone di affitto, anche il ramo d'azienda relativo alla commessa giungendosi quindi all'addendum dell'originario accordo del Per_1
febbraio 2017; inoltre, in riferimento alla situazione debitoria riscontrata nei confronti di altri fornitori, come
[...]
o di alcuni dipendenti, la Controparte_4 medesima resistente ha dato atto che la tenendo fede agli CP_1
impegni assunti con il contratto di affitto, le aveva versato, in data 20 aprile 2017, l'importo di euro 50.000,00 a titolo di “anticipo contrattuale”.
A ciò deve aggiungersi che, per come dedotto dalla medesima
[...]
era stato il cliente a non esprimere il Controparte_2 Per_1
proprio gradimento in relazione al suo subentro nella commessa, determinando il recesso dal contratto di affitto in riferimento a tale cliente.
Deve quindi ritenersi come, pur a fronte della complessiva situazione debitoria riscontrata successivamente alla stipula dell'accordo del febbraio 2017, la condotta di sia stata in ogni caso improntata al CP_1
canone di buona fede, avendo stipulato l'addendum in riferimento ad un nuovo cliente, che solo per una propria decisione di non gradimento decideva di non avvalersi della resistente, o corrispondendo l'importo di euro 50.000,00.
Nè risultano introdotti idonei elementi al fine di ritenere dimostrati gli assunti della resistente circa il permesso, da parte di ed in suo CP_1
favore, di continuare a compensare gli importi anticipati con il canone di affitto, evidenziandosi ulteriormente sul punto che nulla di specifico risulta prodotto in relazione alle illustrate questioni riguardanti le commesse Lynx S.p.A. e BNL.
Peraltro, le premesse del contratto del febbraio 2017 espressamente evidenziano come la in quella sede, abbia chiarito che, “tenuto CP_1
conto delle problematiche operative e finanziarie manifestatesi nell'ultimo anno, non è più in grado di supportare gli oneri necessari per la produzione dell'attività d'impresa”, rischiando quindi di
“disperdere il valore rappresentato dal ramo d'azienda oggetto del presente contratto e rischia altresì di operare una pesante riduzione del personale dipendente attualmente impiegato”.
Deve quindi ritenersi, in ossequio ai principi di cui alla giurisprudenza citata, come, valutata la condotta di entrambe le parti secondo il principio di buona fede ed fronte della pattuita clausola risolutiva espressa, non risultino introdotti idonei elementi al fine di considerare, avuto riguardo al non contestato mancato pagamento dei canoni, conforme al richiamato principio la condotta della resistente, in quest'ottica, quindi, non utilmente valutabile ai fini dell'insussistenza dell'inadempimento e dei presupposti per invocare la risoluzione.
A ciò deve aggiungersi, a fronte delle ulteriori censure avanzate, come, nella comunicazione del 20 dicembre 2017 il Parte_1
richiedeva l'invio dei documenti giustificativi dei pagamenti dei canoni scaduti e il pagamento dei canoni da novembre 2017, specificando che “in difetto il contratto si intenderà risolto”, laddove nella successiva missiva dell'8 gennaio 2018, facendo seguito alla corrispondenza intercorsa, all'incontro fra le parti del 5 gennaio precedente e alla verifica che non aveva corrisposto Controparte_2
il canone di affitto, si avvaleva della disposizione ex art. 6 dell'accordo e dichiarava di risolvere, ex art. 1456 c.c., lo stesso.
Né appare rilevante, ai fini della prospettata insussistenza dell'interesse del , che nella citata comunicazione dell'8 Parte_1
gennaio 2018 parte ricorrente abbia anche comunicato il recesso immediato dal contratto di affitto, risultando la comunicazione in oggetto inserita nella medesima missiva in cui veniva, in primo luogo, richiamato l'art. 6 dell'accordo e la dichiarazione di risoluzione,
“ferma” la quale, per come espressamente ivi indicato, veniva successivamente comunicato il recesso. Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, deve quindi essere pronunciata la risoluzione, ex art. 6 dell'accordo ed ex art. 1456 c.c., del contratto di affitto di azienda, e del successivo atto ricognitivo, stipulati fra le parti del presente giudizio.
In ordine poi alla domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente, la stessa, nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, risulta fondata sul depauperamento conseguente alla gestione della , per CP_2
come accertato dal perito incaricato dal , richiedendosi Parte_1
quindi, a tale titolo, la somma di euro 1.065.000,00 corrispondente al valore dell'azienda al momento della sottoscrizione del contratto di affitto.
Con la memoria integrativa depositata in data 8 luglio 2021, a fronte del provvedimento di mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. emesso in data 20 aprile 2021, parte ricorrente ha richiesto, a titolo di risarcimento dei danni, la condanna della resistente al pagamento della somma di euro 315.000,00, pari ai canoni non versati.
Per come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa
("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (C.C. SS.UU. 12310/15).
Nel caso di specie, tuttavia, alcuna modifica della domanda risulta ritualmente avvenuta nei termini ex art. 183 c.p.c., nulla di specifico in tal senso risultando richiesto anche nella prodotta memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. ed essendo stata invece la richiesta in oggetto avanzata unicamente a seguito del provvedimento di mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. in data 20 aprile 2021.
La giurisprudenza della Suprema Corte, sul punto, ha chiarito che, in caso di mutamento del rito da ordinario a speciale rimangono ferme le preclusioni maturate alla stregua della disciplina del rito ordinario, posto che l'integrazione degli atti introduttivi mediante memorie e documenti ai sensi dell'art. 426 c.p.c. non comporta una regressione del processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi, ma serve esclusivamente a consentire alle parti di adeguare le difese alle regole del rito speciale. (C.C. 33178/18).
Ne consegue come l'eccezione di inammissibilità della domanda nuova, tempestivamente formulata da parte resistente nelle note scritte depositate in data 11 ottobre 2021, debba essere accolta.
Chiarito ciò, si deve evidenziare che la disposta CTU, espletata in primo luogo al fine di determinare il valore del ramo d'azienda oggetto di accordo, alla data degli atti del 2017 e del gennaio 2018, con estensione al 31 dicembre 2018, ha richiamato il contenuto del contratto di affitto del febbraio 2017 e del successivo atto ricognitivo del marzo 2017, evidenziando che oggetto del trasferimento erano stati i contratti in essere con 16 clienti, con cui erano attive complessivamente 37 commesse di prestazioni di servizi, i contratti di lavoro con 75 dipendenti, oltre che beni strumentali, non risultandovi invece inclusi beni immobili, crediti o debiti.
Al fine di operare la richiesta valutazione, il CTU ha poi specificato di aver utilizzato, oltre alla documentazione in atti, quella dallo stesso acquisita, in riferimento, fra l'altro, ai bilanci delle società e quella trasmessa ulteriormente dalle parti;
in quest'ottica, e pur a fronte delle difficoltà incontrate nel circoscrivere il perimetro del ramo d'azienda oggetto di valutazione, il consulente, illustrate le differenti metodologie, ha evidenziato di aver prescelto il metodo misto anglosassone, patrimoniale – reddituale, con stima autonoma dell'avviamento.
In particolare, sul punto, il CTU ha rilevato la correttezza della scelta della metodologia indicata sulla base delle caratteristiche proprie del ramo d'azienda affittato, in riferimento, ad esempio, a beni aziendali di esiguo valore, forza lavoro in possesso del know how necessario a garantire la prosecuzione del contratto di prestazioni di servizi a favore dei clienti, prevalenza della componente reddituale su quella patrimoniale, contratto triennale di locazione.
Sulla base quindi del metodo prescelto, ed effettuando le necessarie operazioni in tema di determinazione del patrimonio netto rettificato, del reddito medio prospettivo del ramo d'azienda, del tasso di congrua remunerazione e del reddito medio differenziale atteso, il CTU ha concluso per la valutazione del valore intrinseco, o capitale economico, del ramo d'azienda, alla data di stipula del contratto di affitto, in complessivi euro 184.790,00; alla data del recesso dell'8 gennaio 2018, risultando il ramo d'azienda praticamente dissolto, il suo valore è pari a zero, medesimo valore riscontrato dal CTU alla data del 31 dicembre 2018.
Ritiene il Giudice che le conclusioni cui è pervenuto il consulente debbano essere condivise in quanto fondate su una completa ed approfondita disamina della documentazione fornita dalle parti e acquisita dal medesimo CTU;
inoltre il consulente ha adeguatamente evidenziato le ragioni poste a base della metodologia di indagine prescelta, motivando sulla non condivisione del metodo utilizzato invece dal consulente di parte attrice.
A ciò deve aggiungersi che il CTU ha risposto alle osservazioni pervenute dalle parti, confermando le conclusioni raggiunte, e specificando ulteriormente le ragioni della scelta della metodologia utilizzata nella disposta integrazione di consulenza.
Quanto poi agli ulteriori quesiti posti, il consulente ha evidenziato che, sulla base della documentazione in atti, la disgregazione del ramo d'azienda sia presumibilmente dovuta alla graduale perdita delle commesse in essere alla data di stipula del contratto di affitto e alle dimissioni della maggioranza dei dipendenti, laddove, in riferimento ai pagamenti effettuati dalla resistente, il CTU, richiamando la documentazione richiesta ed esaminata, ha dato atto di non averne riscontrati.
A ciò consegue che la domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente, tenuto conto del complesso delle considerazioni che precedono, debba essere accolta in riferimento all'importo individuato dal CTU e corrispondente alla valutazione del ramo d'azienda alla data del contratto di affitto, e quindi per euro 184.790,00, tenuto conto che, per come evidenziato, alla data del recesso del , e anche Parte_1
successivamente, il valore risultava pari a zero.
Né deve essere accolta l'avanzata eccezione riconvenzionale, formulata dalla resistente, riguardante il riconoscimento dell'equo indennizzo ex art. 79 L.F., tenuto conto, per come già evidenziato, che la comunicazione in data 8 gennaio 2018 prevedeva, in primo luogo, la manifestazione della volontà del di avvalersi della Parte_1
clausola risolutiva espressa ex art. 6 del contratto, con ciò configurandosi il recesso immediato dal medesimo accordo, di cui alla stessa missiva, solo conseguente alla declaratoria di risoluzione del contratto, “ferma” la quale, infatti, veniva comunicato.
Nulla infine deve essere riconosciuto in favore della ricorrente a titolo di ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c. in relazione alla somma di euro 50.000,00, tenuto conto, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione, di quanto sul punto dedotto dalla resistente, per come precedentemente illustrato, non oggetto di specifica e tempestiva contestazione;
deve quindi ritenersi che la somma in oggetto, sulla base degli elementi introdotti in giudizio e delle deduzioni formulate dalle parti, sia stata corrisposta dalla a fronte delle situazioni CP_1
debitorie riscontrate da successivamente al Controparte_2
perfezionamento degli accordi del 2017.
Alla luce delle conclusioni raggiunte, pertanto, accertata la risoluzione del contratto di affitto del ramo d'azienda in data 15 febbraio 2017, integrato con il successivo addendum in data 31 marzo 2017, ex artt.
1456 c.c. e 6 dell'accordo, la resistente deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro
184.790,00, a titolo di risarcimento del danno.
Le domande attoree devono, per il resto, essere rigettate.
Le spese di lite, avuto in ogni caso riguardo al complesso dei motivi della decisione e alla parziale soccombenza reciproca di entrambe le parti, vengono compensate per metà, ponendosi la rimanente metà, liquidata come in dispositivo, a carico della resistente ed in favore di parte ricorrente.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del
50% ciascuna.
PQM
Accertata la risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato in data 15 febbraio 2017, integrato con l'addendum in data
31 marzo 2017, ex artt. 1456 c.c. e 6 dell'accordo, condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di euro 184.790,00, a titolo di risarcimento dei danni;
rigetta per il resto le domande di parte ricorrente;
compensa per metà le spese di lite fra le parti e condanna parte resistente al pagamento della rimanente metà in favore della ricorrente, metà liquidata in complessivi euro 6.500,00, di cui
1.500,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva, euro 2.000,00 per la fase istruttoria ed euro 2.000,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge.
Spese CTU liquidate come da separato decreto e poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Roma, 4 febbraio 2025
IL GIUDICE