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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 04/06/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5305/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, Sezione Prima, in composizione Collegiale, composto dai seguenti
Magistrati:
dott. Alina Rossato - Presidente rel.-
dott. Luisa Bettio - Giudice -
dott. Federica Di Paolo - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 5305/2023 R.G promossa con ricorso depositato in data
20/09/2023 da
, con l'avv. ALBERTIN LUCIA;
Parte_1
ricorrente nei confronti di
, non costituito;
Controparte_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni di parte ricorrente:
pagina 1 di 10 “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove
meglio creda con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando al competente ufficio dello stato civile le
annotazioni di legge;
2) affidare i figli minori e in via superesclusiva alla madre, con collocamento Per_1 Per_2 Per_3
presso la stessa nella sua abitazione e con facoltà per quest'ultima di prendere in autonomia tutte le
decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione per i figli, comprese quelle di maggior interesse
(ad es. residenza, sanitarie, passaporto), con divieto di espatrio dei minori senza il consenso della
madre;
3) disporre che il padre possa vedere i figli previo accordo con la madre, tenendo conto delle esigenze e
degli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi;
4) condannare il sig. a corrispondere alla signora entro il quinto giorno di ogni mese, CP_1 Pt_1
a decorrere dal mese di settembre 2023, un contributo al mantenimento dei figli minori nella misura di
euro 150,00 mensili per ciascun figlio, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50%
delle spese straordinarie scolastiche, sportive, ricreative, sociali e culturali per i figli, come da protocollo
in vigore presso il Tribunale di Padova, disponendo che la madre percepisca l'intero assegno unico per i
figli;
5) condannare il sig. all'integrale rifusione delle spese e delle competenze di lite, oltre accessori CP_1
come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.09.2023, la sig.ra , premettendo che: Parte_1
- contraeva matrimonio con il sig. il 26.12.2008 in MA, regolarmente Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ponte San Nicolò (PD);
- dalla loro unione nascevano i figli il 20.11.2009, l'11.11.2013, e Per_1 Per_2 Per_3
l'11.02.2020;
- dal momento del matrimonio il sig. lavorava per la Miorelli Service S.p.a. e CP_1
manteneva l'intero nucleo familiare, assumendo la gestione di tutti i profili economici per la pagina 2 di 10 famiglia;
la sig.ra accudiva i figli e si occupava della casa, contribuendo al menage Pt_1
domestico con i proventi di un lavoro part-time svolto fino al 2017, di cui il marito gestiva il guadagno, avendo l'uso del bancomat;
- a partire dal 2017 la ricorrente rimaneva a casa con i figli e il sig. andava per lunghi CP_1
periodi in MA (ove possiede immobili e ha depositi bancari, avendo anche ricevuto l'eredità dei genitori), prendendo aspettative o ferie dal lavoro, lasciando per mesi la moglie sola con i bambini in Italia, senza informarla sulle partenze e sui rientri;
- nel 2022 il portava con sé tutti i risparmi della famiglia in MA;
in sua assenza, CP_1
la sig.ra scopriva che il marito, che gestiva tutti i pagamenti senza informare la Pt_1
moglie, non aveva pagato per anni il canone di locazione della casa in cui risiedeva il nucleo,
pur disponendo delle risorse economiche per farlo (stipendio di 1.700,00 euro mensili, oltre a vari sussidi), circostanza per la quale la proprietaria dell'immobile avviava un procedimento di sfratto;
- allarmata per la situazione, la ricorrente parlava con il marito, che rifiutava di rendere ragione del proprio comportamento e di condividere con lei la gestione delle risorse economiche, dicendole che lui sarebbe tornato in MA, dove trasferiva parte dei propri effetti personali;
- sentitasi sola e abbandonata, la sig.ra cercava dunque un lavoro e trovava un Pt_1
impiego part-time che le consentisse di continuare ad occuparsi dei figli, presso una fabbrica dolciaria mediante una cooperativa sociale, percependo uno stipendio di circa 800,00 euro al mese;
- nel maggio 2023 il sig. si licenziava, dopo 25 anni, concludendo un accordo con il CP_1
datore di lavoro e percependo la liquidazione;
successivamente rifiutava le proposte di lavoro che riceveva, preferendo avere la Naspi, e rifiutando di condividere le risorse con la ricorrente;
- pur disponendo in MA di un patrimonio di oltre 600.000,00 euro, il sig. si CP_1
rifiutava di appianare i debiti;
pagina 3 di 10 - tali circostanze, nel contesto di un rapporto che da sempre è stato autoritario da parte del marito nei confronti della moglie, generavano un clima di tensione domestica, caratterizzato da agiti aggressivi del sig. verso la sig.ra che conduceva alla progressiva CP_1 Pt_1
intollerabilità della convivenza matrimoniale;
- la sera del 20.07.2023 il sig. dava uno schiaffo alla moglie e le sputava in faccia CP_1
davanti ai figli: la signora doveva richiedere l'intervento dei carabinieri, che le suggerivano di sporgere denuncia;
- il sig. nonostante le richieste della madre del minore, rifiutava di prestare il proprio CP_1
assenso per l'ottenimento della carta d'identità del figlio Per_3
- la sig.ra si rivolgeva al Servizio Sociale competente per territorio, che, dopo avere Pt_1
sentito entrambe le parti, offriva alla signora e ai bambini una soluzione abitativa, di proprietà di una Cooperativa (550,00 euro mensili, comprensivi di canone e spese condominiali), essendosi dimostrato il sig. non in grado di comprendere la gravità CP_1
delle proprie azioni e di prendere decisioni a tutela dei figli minori;
- nel colloquio con il Servizio Pubblico emergeva che per due anni il sig. aveva CP_1
ottenuto aiuti pubblici per il pagamento dell'affitto, ricevendo sul proprio conto 6.000,00 euro dal fondo sociale affitti, non utilizzati per saldare il debito;
- l'esecuzione dello sfratto del nucleo era previsto per il 28 settembre 2023 e i tentativi di trovare una soluzione coinvolgendo il resistente risultavano vani;
-da sempre la ricorrente si occupa in via esclusiva dei figli, senza alcuna fattiva collaborazione da parte del marito;
- dal 2022 il resistente non ha più contribuito al mantenimento dei figli, pur incamerando la metà dell'assegno unico;
- la retta dell'asilo di ammonta a 200,00 euro mensili;
la mensa della scuola di Per_3 Per_2
implica un esborso mensile di circa 110,00 euro al mese;
per andare a scuola fruisce di Per_1
un abbonamento dell'autobus di 37,00 euro al mese, oltre al costo della tessera;
pertanto, chiedeva:
pagina 4 di 10 “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove
meglio creda con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) disporre il regime di affidamento dei figli e che sarà ritenuto più rispondente Per_1 Per_2 Per_3
all'interesse dei minori, fissandone la residenza presso la madre;
3) disporre il regime di visite paterne che sarà ritenuto più rispondente all'interesse dei minori, previo
accordo con la madre;
4) condannare il sig. a corrispondere alla signora entro il quinto giorno di ogni mese, CP_1 Pt_1
a decorrere dal mese di settembre 2023, un contributo al mantenimento dei figli minori nella misura di
euro 200,00 mensili per ciascun figlio, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, contributo
annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche,
sportive, ricreative, sociali e culturali per i figli, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di
Padova, disponendo che la madre percepisca l'intero assegno unico per i figli;
5) condannare il sig. all'integrale rifusione delle spese e delle competenze di lite, oltre accessori CP_1
come per legge.”
A seguito del deposito di integrazione al ricorso, in data 11.10.2023, e di apposita istanza da parte della ricorrente, il Giudice fissava nuova udienza al 12.04.2024, rimettendo in termini la stessa per la notifica del ricorso ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Successivamente al rinvio dell'udienza già fissata per riassegnazione della causa, il
Giudice, verificata la regolarità della notifica, all'esito dell'udienza del 13.06.2024, alla quale partecipava solo parte ricorrente, si riservava.
Quindi, con separata Ordinanza, emetteva i seguenti provvedimenti:
“- dichiara la contumacia di Controparte_1
- affida i minori ed in via super esclusiva alla madre Persona_4 Per_2 Per_3 Parte_1
con collocamento presso la stessa nella sua abitazione, con facoltà di prendere tutte le decisioni di
[...]
ordinaria e straordinaria amministrazione, comprese quelle di maggiore interesse (es. residenza,
sanitarie, passaporto);
- il padre potrà vedere i figli previo accordo con la madre, tenuto conto delle esigenze scolastiche ed
extrascolastiche degli stessi;
pagina 5 di 10 - dispone che il padre sig. versi entro il 5 di ogni mese alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di € 450 (€ 150 a figlio),
[...]
oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova
In via istruttoria:
Letto l'art. 213 cpc
Ordina all'Agenzia delle Entrate, Ufficio competente territorialmente, di esibire le dichiarazioni dei
redditi e/o i CUD degli ultimi tre anni del sig. , C.F. , nato Controparte_1 C.F._1
a Fes (MA) il 16.11.1974,
Ordina all'INPS di esibire l'estratto contributivo nonché attestazione relativa alla percezione
dell'indennità di disoccupazione o altro tipo di indennità a favore di C.F. Controparte_1
, nato a [...] il [...] C.F._1
Ordina a di esibire estratto conto corrente degli ultimi tre anni intestato a CP_2 CP_1
C.F. , nato a [...] il [...]
[...] C.F._1
Notifica a cura di parte istante per deposito fino al 15 ottobre 2024 Pt_2
Rinvia all'udienza del 14 novembre 2024 in trattazione scritta per esame della documentazione
Termine per note fino al 13 novembre 2024.”
Successivamente, parte ricorrente depositava documentazione integrativa e note autorizzate per l'udienza già fissata.
Quindi, all'esito dell'udienza cartolare del 14.11.2024, rinviava all'udienza dell'8.05.2025 in trattazione scritta per remissione della causa in decisione, con termini per pc e memorie ex art. 473 bis.28 c.p.c., nonché termine per note scritte in sostituzione di udienza fino al 7.05.2025.
***
Sullo status
Rilevato preliminarmente che entrambe le parti hanno cittadinanza italiana, come risultante dalle carte di identità depositate, il Collegio accoglie la domanda principale di separazione personale dei coniugi, risultandone i requisiti previsti dalla legge.
pagina 6 di 10 Dalle dichiarazioni della ricorrente in udienza, nonché dal contegno processuale del resistente, rimasto contumace, risulta evidente in modo inequivocabile che non è possibile la ripresa della convivenza tra le parti, di fatto già cessata da fine settembre 2023.
All'udienza del 12.06.2024 la sig.ra ha, infatti, dichiarato che a fine Parte_1
settembre 2023, prima di subire lo sfratto, il marito ha lasciato la famiglia. La ricorrente ha,
altresì, affermato di non averlo più sentito né visto;
lo stesso ha riferito alla figlia di trovarsi in
MA.
Sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale
Dalle risultanze processuali e dalle dichiarazioni della ricorrente in udienza è emerso, in assenza di controdeduzioni del resistente, rimasto contumace, che il padre si disinteressa dei figli, non avendoli più visti da settembre 2023, quando si è allontanato dalla casa familiare, ad eccezione di alcune volte nel mese di marzo 2024, nell'estate del medesimo anno e nel marzo
2025, né provvede al loro mantenimento;
solo occasionalmente sente la figlia più grande e ha fatto qualche versamento su sua esplicita richiesta, per un totale complessivo di 730,00 Euro
in 17 mesi, come riferito in comparsa conclusionale;
tuttavia non si interessa della situazione familiare e non ha mai comunicato i propri recapiti.
Pertanto, il Collegio ritiene conforme all'interesse preminente dei figli minori Persona_4
(nata il [...]), (nata l'[...]) e (nato l'[...]) confermare Per_2 Per_3
l'affidamento in via super esclusiva alla madre con collocamento Parte_1
presso la stessa nella sua abitazione, con facoltà di prendere tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, comprese quelle di maggiore interesse (es. residenza,
sanitarie, passaporto).
Alla regola dell'affidamento condiviso può, invero, derogarsi ove esso risulti contrario all'interesse dei minori. A tal proposito, la Suprema Corte afferma che “integrano
comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori
responsabilità conseguenti a un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento
dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi
pagina 7 di 10 casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, a un
provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. civ., 17 dicembre 2009, n° 26587)
Con riguardo alle modalità di visita del genitore non affidatario, a conferma dei provvedimenti provvisori, come richiesto dalla madre, si dispone che il padre potrà vedere i figli previo accordo con la madre, tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche degli stessi.
Sul contributo al mantenimento della prole minore.
La sig.ra ha dichiarato di lavorare per una cooperativa, con contratto a tempo Parte_1
indeterminato, e di percepire uno stipendio di circa € 1100 mensili lordi oltre a tredicesima
(docc. 13, 14 e 22); ha, inoltre, dichiarato di percepire la metà dell'assegno unico ammontante ad € 347 mensili e di corrispondere il canone di locazione per la casa familiare di € 550
mensili.
Quanto alle entrate del sig. , dalla documentazione depositata a seguito Controparte_1
di ordine di esibizione, emerge che lo stesso per l'anno d'imposta 2024 non ha presentato dichiarazione dei redditi e, a decorrere dal 28.5.2023, percepisce regolarmente la Naspi, con importo netto mensile nell'ultimo anno di circa 750/800 Euro, scadenza a febbraio 2025 (Euro
12.218,15 per il periodo dal 1.01.2024 al 31.08.2024, come da documenti depositati dalla ricorrente il 15.10.2024 e dalla movimentazione del conto corrente intestato al CP_2
resistente depositato il 15.11.2024).
Dagli estratti del conto corrente intestato al sig. depositato il 15.11.2024 da CP_1 CP_2
si evince che il medesimo ha effettuato ingenti prelievi periodici dal conto (Euro 4000 il
23.03.2024; Euro 3.300 il 25.03.2024; Euro 500 il 26.08.2024; Euro 2000 il 14.09.2024; Euro 1370 il
14.09.2024), ove continuano ad essere versate le somme relative all'assegno unico per i figli.
Risulta esistente anche un conto corrente in MA intestato al resistente (doc. 17).
Considerati i redditi e le capacità reddituali delle parti, non essendo disponibili informazioni sull'attuale occupazione lavorativa del resistente contumace, in assenza di allegazioni contrarie, tenuto conto delle presumibili esigenze dei figli nonché dei compiti di cura e pagina 8 di 10 domestici gravanti sulla madre, il Collegio ritiene congruo confermare che il padre, sig.
, versi entro il 5 di ogni mese alla sig.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di € 450 (€ 150 a figlio), oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova.
Sulle spese processuali
Stante la soccombenza del resistente, le spese di lite, liquidate come da dispositivo in applicazione dell'art. 5 del D.M. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile del procedimento, dei valori minimi ivi previsti relativi a tutte le fasi,
in ragione della scarsa complessità delle questioni trattate, devono essere poste a suo carico
(cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13498 del 29/05/2018: “poiché, ai fini della distribuzione
dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver
dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in
giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima
lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di PONTE SAN NICOLO' (PD) di annotare la presente sentenza nei registri (atto di matrimonio Parte II Serie C Anno
2013 n°1);
3) affida i minori , d n via super esclusiva alla madre Persona_4 Per_2 Per_3 [...]
con collocamento presso la stessa nella sua abitazione, con facoltà di Parte_1
prendere tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, comprese quelle di maggiore interesse (es. residenza, sanitarie, passaporto);
pagina 9 di 10 4) dispone che il padre possa vedere i figli previo accordo con la madre, tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche degli stessi;
5) dispone che il padre sig. versi entro il 5 di ogni mese alla sig.ra Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma Parte_1
complessiva di € 450 (€ 150 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo di Padova.
Condanna alla refusione delle spese di lite in favore dello Stato, che si Controparte_1
liquidano in € 3809, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge
Padova, 4.6.2025
Il Presidente rel.
Dott.Alina Rossato
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, Sezione Prima, in composizione Collegiale, composto dai seguenti
Magistrati:
dott. Alina Rossato - Presidente rel.-
dott. Luisa Bettio - Giudice -
dott. Federica Di Paolo - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 5305/2023 R.G promossa con ricorso depositato in data
20/09/2023 da
, con l'avv. ALBERTIN LUCIA;
Parte_1
ricorrente nei confronti di
, non costituito;
Controparte_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni di parte ricorrente:
pagina 1 di 10 “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove
meglio creda con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando al competente ufficio dello stato civile le
annotazioni di legge;
2) affidare i figli minori e in via superesclusiva alla madre, con collocamento Per_1 Per_2 Per_3
presso la stessa nella sua abitazione e con facoltà per quest'ultima di prendere in autonomia tutte le
decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione per i figli, comprese quelle di maggior interesse
(ad es. residenza, sanitarie, passaporto), con divieto di espatrio dei minori senza il consenso della
madre;
3) disporre che il padre possa vedere i figli previo accordo con la madre, tenendo conto delle esigenze e
degli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi;
4) condannare il sig. a corrispondere alla signora entro il quinto giorno di ogni mese, CP_1 Pt_1
a decorrere dal mese di settembre 2023, un contributo al mantenimento dei figli minori nella misura di
euro 150,00 mensili per ciascun figlio, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50%
delle spese straordinarie scolastiche, sportive, ricreative, sociali e culturali per i figli, come da protocollo
in vigore presso il Tribunale di Padova, disponendo che la madre percepisca l'intero assegno unico per i
figli;
5) condannare il sig. all'integrale rifusione delle spese e delle competenze di lite, oltre accessori CP_1
come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.09.2023, la sig.ra , premettendo che: Parte_1
- contraeva matrimonio con il sig. il 26.12.2008 in MA, regolarmente Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ponte San Nicolò (PD);
- dalla loro unione nascevano i figli il 20.11.2009, l'11.11.2013, e Per_1 Per_2 Per_3
l'11.02.2020;
- dal momento del matrimonio il sig. lavorava per la Miorelli Service S.p.a. e CP_1
manteneva l'intero nucleo familiare, assumendo la gestione di tutti i profili economici per la pagina 2 di 10 famiglia;
la sig.ra accudiva i figli e si occupava della casa, contribuendo al menage Pt_1
domestico con i proventi di un lavoro part-time svolto fino al 2017, di cui il marito gestiva il guadagno, avendo l'uso del bancomat;
- a partire dal 2017 la ricorrente rimaneva a casa con i figli e il sig. andava per lunghi CP_1
periodi in MA (ove possiede immobili e ha depositi bancari, avendo anche ricevuto l'eredità dei genitori), prendendo aspettative o ferie dal lavoro, lasciando per mesi la moglie sola con i bambini in Italia, senza informarla sulle partenze e sui rientri;
- nel 2022 il portava con sé tutti i risparmi della famiglia in MA;
in sua assenza, CP_1
la sig.ra scopriva che il marito, che gestiva tutti i pagamenti senza informare la Pt_1
moglie, non aveva pagato per anni il canone di locazione della casa in cui risiedeva il nucleo,
pur disponendo delle risorse economiche per farlo (stipendio di 1.700,00 euro mensili, oltre a vari sussidi), circostanza per la quale la proprietaria dell'immobile avviava un procedimento di sfratto;
- allarmata per la situazione, la ricorrente parlava con il marito, che rifiutava di rendere ragione del proprio comportamento e di condividere con lei la gestione delle risorse economiche, dicendole che lui sarebbe tornato in MA, dove trasferiva parte dei propri effetti personali;
- sentitasi sola e abbandonata, la sig.ra cercava dunque un lavoro e trovava un Pt_1
impiego part-time che le consentisse di continuare ad occuparsi dei figli, presso una fabbrica dolciaria mediante una cooperativa sociale, percependo uno stipendio di circa 800,00 euro al mese;
- nel maggio 2023 il sig. si licenziava, dopo 25 anni, concludendo un accordo con il CP_1
datore di lavoro e percependo la liquidazione;
successivamente rifiutava le proposte di lavoro che riceveva, preferendo avere la Naspi, e rifiutando di condividere le risorse con la ricorrente;
- pur disponendo in MA di un patrimonio di oltre 600.000,00 euro, il sig. si CP_1
rifiutava di appianare i debiti;
pagina 3 di 10 - tali circostanze, nel contesto di un rapporto che da sempre è stato autoritario da parte del marito nei confronti della moglie, generavano un clima di tensione domestica, caratterizzato da agiti aggressivi del sig. verso la sig.ra che conduceva alla progressiva CP_1 Pt_1
intollerabilità della convivenza matrimoniale;
- la sera del 20.07.2023 il sig. dava uno schiaffo alla moglie e le sputava in faccia CP_1
davanti ai figli: la signora doveva richiedere l'intervento dei carabinieri, che le suggerivano di sporgere denuncia;
- il sig. nonostante le richieste della madre del minore, rifiutava di prestare il proprio CP_1
assenso per l'ottenimento della carta d'identità del figlio Per_3
- la sig.ra si rivolgeva al Servizio Sociale competente per territorio, che, dopo avere Pt_1
sentito entrambe le parti, offriva alla signora e ai bambini una soluzione abitativa, di proprietà di una Cooperativa (550,00 euro mensili, comprensivi di canone e spese condominiali), essendosi dimostrato il sig. non in grado di comprendere la gravità CP_1
delle proprie azioni e di prendere decisioni a tutela dei figli minori;
- nel colloquio con il Servizio Pubblico emergeva che per due anni il sig. aveva CP_1
ottenuto aiuti pubblici per il pagamento dell'affitto, ricevendo sul proprio conto 6.000,00 euro dal fondo sociale affitti, non utilizzati per saldare il debito;
- l'esecuzione dello sfratto del nucleo era previsto per il 28 settembre 2023 e i tentativi di trovare una soluzione coinvolgendo il resistente risultavano vani;
-da sempre la ricorrente si occupa in via esclusiva dei figli, senza alcuna fattiva collaborazione da parte del marito;
- dal 2022 il resistente non ha più contribuito al mantenimento dei figli, pur incamerando la metà dell'assegno unico;
- la retta dell'asilo di ammonta a 200,00 euro mensili;
la mensa della scuola di Per_3 Per_2
implica un esborso mensile di circa 110,00 euro al mese;
per andare a scuola fruisce di Per_1
un abbonamento dell'autobus di 37,00 euro al mese, oltre al costo della tessera;
pertanto, chiedeva:
pagina 4 di 10 “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove
meglio creda con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) disporre il regime di affidamento dei figli e che sarà ritenuto più rispondente Per_1 Per_2 Per_3
all'interesse dei minori, fissandone la residenza presso la madre;
3) disporre il regime di visite paterne che sarà ritenuto più rispondente all'interesse dei minori, previo
accordo con la madre;
4) condannare il sig. a corrispondere alla signora entro il quinto giorno di ogni mese, CP_1 Pt_1
a decorrere dal mese di settembre 2023, un contributo al mantenimento dei figli minori nella misura di
euro 200,00 mensili per ciascun figlio, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, contributo
annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche,
sportive, ricreative, sociali e culturali per i figli, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di
Padova, disponendo che la madre percepisca l'intero assegno unico per i figli;
5) condannare il sig. all'integrale rifusione delle spese e delle competenze di lite, oltre accessori CP_1
come per legge.”
A seguito del deposito di integrazione al ricorso, in data 11.10.2023, e di apposita istanza da parte della ricorrente, il Giudice fissava nuova udienza al 12.04.2024, rimettendo in termini la stessa per la notifica del ricorso ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Successivamente al rinvio dell'udienza già fissata per riassegnazione della causa, il
Giudice, verificata la regolarità della notifica, all'esito dell'udienza del 13.06.2024, alla quale partecipava solo parte ricorrente, si riservava.
Quindi, con separata Ordinanza, emetteva i seguenti provvedimenti:
“- dichiara la contumacia di Controparte_1
- affida i minori ed in via super esclusiva alla madre Persona_4 Per_2 Per_3 Parte_1
con collocamento presso la stessa nella sua abitazione, con facoltà di prendere tutte le decisioni di
[...]
ordinaria e straordinaria amministrazione, comprese quelle di maggiore interesse (es. residenza,
sanitarie, passaporto);
- il padre potrà vedere i figli previo accordo con la madre, tenuto conto delle esigenze scolastiche ed
extrascolastiche degli stessi;
pagina 5 di 10 - dispone che il padre sig. versi entro il 5 di ogni mese alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di € 450 (€ 150 a figlio),
[...]
oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova
In via istruttoria:
Letto l'art. 213 cpc
Ordina all'Agenzia delle Entrate, Ufficio competente territorialmente, di esibire le dichiarazioni dei
redditi e/o i CUD degli ultimi tre anni del sig. , C.F. , nato Controparte_1 C.F._1
a Fes (MA) il 16.11.1974,
Ordina all'INPS di esibire l'estratto contributivo nonché attestazione relativa alla percezione
dell'indennità di disoccupazione o altro tipo di indennità a favore di C.F. Controparte_1
, nato a [...] il [...] C.F._1
Ordina a di esibire estratto conto corrente degli ultimi tre anni intestato a CP_2 CP_1
C.F. , nato a [...] il [...]
[...] C.F._1
Notifica a cura di parte istante per deposito fino al 15 ottobre 2024 Pt_2
Rinvia all'udienza del 14 novembre 2024 in trattazione scritta per esame della documentazione
Termine per note fino al 13 novembre 2024.”
Successivamente, parte ricorrente depositava documentazione integrativa e note autorizzate per l'udienza già fissata.
Quindi, all'esito dell'udienza cartolare del 14.11.2024, rinviava all'udienza dell'8.05.2025 in trattazione scritta per remissione della causa in decisione, con termini per pc e memorie ex art. 473 bis.28 c.p.c., nonché termine per note scritte in sostituzione di udienza fino al 7.05.2025.
***
Sullo status
Rilevato preliminarmente che entrambe le parti hanno cittadinanza italiana, come risultante dalle carte di identità depositate, il Collegio accoglie la domanda principale di separazione personale dei coniugi, risultandone i requisiti previsti dalla legge.
pagina 6 di 10 Dalle dichiarazioni della ricorrente in udienza, nonché dal contegno processuale del resistente, rimasto contumace, risulta evidente in modo inequivocabile che non è possibile la ripresa della convivenza tra le parti, di fatto già cessata da fine settembre 2023.
All'udienza del 12.06.2024 la sig.ra ha, infatti, dichiarato che a fine Parte_1
settembre 2023, prima di subire lo sfratto, il marito ha lasciato la famiglia. La ricorrente ha,
altresì, affermato di non averlo più sentito né visto;
lo stesso ha riferito alla figlia di trovarsi in
MA.
Sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale
Dalle risultanze processuali e dalle dichiarazioni della ricorrente in udienza è emerso, in assenza di controdeduzioni del resistente, rimasto contumace, che il padre si disinteressa dei figli, non avendoli più visti da settembre 2023, quando si è allontanato dalla casa familiare, ad eccezione di alcune volte nel mese di marzo 2024, nell'estate del medesimo anno e nel marzo
2025, né provvede al loro mantenimento;
solo occasionalmente sente la figlia più grande e ha fatto qualche versamento su sua esplicita richiesta, per un totale complessivo di 730,00 Euro
in 17 mesi, come riferito in comparsa conclusionale;
tuttavia non si interessa della situazione familiare e non ha mai comunicato i propri recapiti.
Pertanto, il Collegio ritiene conforme all'interesse preminente dei figli minori Persona_4
(nata il [...]), (nata l'[...]) e (nato l'[...]) confermare Per_2 Per_3
l'affidamento in via super esclusiva alla madre con collocamento Parte_1
presso la stessa nella sua abitazione, con facoltà di prendere tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, comprese quelle di maggiore interesse (es. residenza,
sanitarie, passaporto).
Alla regola dell'affidamento condiviso può, invero, derogarsi ove esso risulti contrario all'interesse dei minori. A tal proposito, la Suprema Corte afferma che “integrano
comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori
responsabilità conseguenti a un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento
dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi
pagina 7 di 10 casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, a un
provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. civ., 17 dicembre 2009, n° 26587)
Con riguardo alle modalità di visita del genitore non affidatario, a conferma dei provvedimenti provvisori, come richiesto dalla madre, si dispone che il padre potrà vedere i figli previo accordo con la madre, tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche degli stessi.
Sul contributo al mantenimento della prole minore.
La sig.ra ha dichiarato di lavorare per una cooperativa, con contratto a tempo Parte_1
indeterminato, e di percepire uno stipendio di circa € 1100 mensili lordi oltre a tredicesima
(docc. 13, 14 e 22); ha, inoltre, dichiarato di percepire la metà dell'assegno unico ammontante ad € 347 mensili e di corrispondere il canone di locazione per la casa familiare di € 550
mensili.
Quanto alle entrate del sig. , dalla documentazione depositata a seguito Controparte_1
di ordine di esibizione, emerge che lo stesso per l'anno d'imposta 2024 non ha presentato dichiarazione dei redditi e, a decorrere dal 28.5.2023, percepisce regolarmente la Naspi, con importo netto mensile nell'ultimo anno di circa 750/800 Euro, scadenza a febbraio 2025 (Euro
12.218,15 per il periodo dal 1.01.2024 al 31.08.2024, come da documenti depositati dalla ricorrente il 15.10.2024 e dalla movimentazione del conto corrente intestato al CP_2
resistente depositato il 15.11.2024).
Dagli estratti del conto corrente intestato al sig. depositato il 15.11.2024 da CP_1 CP_2
si evince che il medesimo ha effettuato ingenti prelievi periodici dal conto (Euro 4000 il
23.03.2024; Euro 3.300 il 25.03.2024; Euro 500 il 26.08.2024; Euro 2000 il 14.09.2024; Euro 1370 il
14.09.2024), ove continuano ad essere versate le somme relative all'assegno unico per i figli.
Risulta esistente anche un conto corrente in MA intestato al resistente (doc. 17).
Considerati i redditi e le capacità reddituali delle parti, non essendo disponibili informazioni sull'attuale occupazione lavorativa del resistente contumace, in assenza di allegazioni contrarie, tenuto conto delle presumibili esigenze dei figli nonché dei compiti di cura e pagina 8 di 10 domestici gravanti sulla madre, il Collegio ritiene congruo confermare che il padre, sig.
, versi entro il 5 di ogni mese alla sig.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di € 450 (€ 150 a figlio), oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova.
Sulle spese processuali
Stante la soccombenza del resistente, le spese di lite, liquidate come da dispositivo in applicazione dell'art. 5 del D.M. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile del procedimento, dei valori minimi ivi previsti relativi a tutte le fasi,
in ragione della scarsa complessità delle questioni trattate, devono essere poste a suo carico
(cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13498 del 29/05/2018: “poiché, ai fini della distribuzione
dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver
dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in
giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima
lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di PONTE SAN NICOLO' (PD) di annotare la presente sentenza nei registri (atto di matrimonio Parte II Serie C Anno
2013 n°1);
3) affida i minori , d n via super esclusiva alla madre Persona_4 Per_2 Per_3 [...]
con collocamento presso la stessa nella sua abitazione, con facoltà di Parte_1
prendere tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, comprese quelle di maggiore interesse (es. residenza, sanitarie, passaporto);
pagina 9 di 10 4) dispone che il padre possa vedere i figli previo accordo con la madre, tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche degli stessi;
5) dispone che il padre sig. versi entro il 5 di ogni mese alla sig.ra Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma Parte_1
complessiva di € 450 (€ 150 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo di Padova.
Condanna alla refusione delle spese di lite in favore dello Stato, che si Controparte_1
liquidano in € 3809, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge
Padova, 4.6.2025
Il Presidente rel.
Dott.Alina Rossato
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