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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 30/12/2024, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE di IMPERIA
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1208 del Ruolo Generale per l'anno 2023, assunta in decisione all'udienza del 15 novembre 2024 ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. e vertente
TRA
La Società Parte_1
(C.F.-P. IVA corrente in , Strada
[...] P.IVA_1 Parte_1
Vicinale della Scevola n. 1, in persona del legale rappresentante p.t. Sig.
[...]
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Filippo CP_1
Marazzi (CF: - C.F._1
presso il cui studio elettivamente Email_1 domicilia in Stradella (PV), P.le Trieste 28;
Opponente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. Sig. , corrente in Sanremo (IM), 18038, CP_3
Corso Mombello n. 50, P. IVA: , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Giuseppe Mascolo (CF: ; C.F._2
giusta procura in atti, presso il cui Email_2 studio elettivamente domicilia in Sanremo (IM), Via V. Gioberti n. 12;
Opposta
CONCLUSIONI:
Per Parte opponente: “PRELIMINARMENTE E/O PREGIUDIZIALMENTE: Voglia il Tribunale Ill.mo rigettare le eccezioni di inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione per nullità della procura alle liti e di inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione per difetto dell'iscrizione della causa a ruolo perché infondate per i motivi esposti in narrativa.
NEL MERITO: Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, previa declaratoria di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1668 2° comma C.C. essendo i vizi dell'opera tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che il di nulla deve a Parte_1 Parte_1 CP_2
[...]
Spese rifuse”;
Per Parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Imperia, rigettata ogni contraria istanza e previa ogni meglio ritenuta declaratoria,
1) In via pregiudiziale e preliminare: accertata e dichiarata l'inesistenza della procura alle liti prodotta ed allegata agli atti dalla società
[...] poichè sottoscritta da soggetto privo dei poteri, Parte_1 dichiarare che il rapporto processuale si è instaurato con il difensore, Avv. Filippo Marazzi con Studio in Stradella, P.le Trieste n. 28, e per l'effetto condannare l'Avv. Filippo Marazzi al pagamento delle spese del presente giudizio;
2) Sempre in via pregiudiziale e preliminare: accertata e dichiarata la nullità della procura alle liti della società di Parte_1 [...] per carenza dei requisiti essenziali del mandato, dichiarare Parte_1 inammissibile e/o improcedibile la presente opposizione a decreto ingiuntivo;
3) Sempre in via pregiudiziale e preliminare: accertato e dichiarato il difetto dell'iscrizione a ruolo della causa per essere lo stesso eseguito da un difensore/soggetto terzo e privo dei poteri, dichiarare inammissibile e/o improcedibile la presente opposizione a decreto ingiuntivo;
4) In via principale e nel merito: accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 302/2023 del Tribunale di Imperia emesso dal Giudice Dott.ssa Paola Cappello in data 08.05.2023;
5) In via subordinata e nel merito: condannare la società opponente al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto ovvero della diversa somma meglio ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali maturati, rivalutazione monetaria dalla domanda fino all'effettivo soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite del presente giudizio e del procedimento monitorio e distrazione delle somme in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
302/2023 emesso da questo Tribunale in data 08-10/05/2023 con il quale si ingiungeva alla predetta società di pagare alla ricorrente la somma CP_2 di € 11.538,78 a titolo di corrispettivo per l'appalto avente ad oggetto l'installazione di un sistema di videocontrollo del circuito del motodromo, sito in Strada Vicinale della Scevola 1. A fondamento Parte_1 dell'opposizione, la società (d'ora innanzi breviter ) ha Parte_2 esposto la presenza di vizi tali da rendere l'opera inutilizzabile rispetto alla sua destinazione, volta al monitoraggio dell'attività di moto, auto e kart sul tracciato, allegando che le registrazioni trasmesse dalle telecamere a circuito chiuso durante le gare o le prove libere ossia durante l'utilizzo del motodromo presentavano continue interruzioni, impedendo alla società committente di poter disporre di riprese utili al controllo del circuito per la protezione dei piloti e alla ricostruzione dei fatti in caso di incidenti. Sulla base di tali difetti o vizi dell'opera, il ha svolto in via Parte_1 riconvenzionale domanda di risoluzione del contratto di appalto de quo, contestando in ogni caso che vi fosse un accordo tra le parti sul prezzo dell'impianto e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo ingiungente il pagamento a detta opponente della somma di € 11.538,78 di cui alla fattura del 6.3.2023. si è costituita, sollevando eccezioni pregiudiziali ed insistendo, nel CP_2 merito, per la conferma del decreto monitorio con rigetto dell'opposizione avversaria, oltre a domandare in via subordinata la condanna dell'opponente al pagamento del prezzo delle opere già eseguite secondo le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto ovvero la diversa somma meglio ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo.
In via pregiudiziale, la creditrice opposta ha eccepito l'inesistenza della procura alle liti, svolgendo tale rilievo per la prima volta all'udienza di escussione testi del 27.6.2024, sostenendo che tale sarebbe l'effetto della carenza di legittimazione processuale del Sig. Presidente del CP_1
Consiglio di Amministrazione della Parte_1
alla proposizione della presente opposizione, in quanto la visura camerale
[...] prodotta dalla in data 30.11.2023 (sub doc. 10 del fascicolo di parte CP_2 opposta) testualmente prevede che in caso di amministrazione collegiale, qual è quella per cui concretamente ha optato la secondo quanto Parte_1 indicato in visura, il Presidente del C.d.A. ha la rappresentanza della società verso i terzi e anche in giudizio, “previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione”, laddove, per contro, nel caso di specie, l'atto di citazione in opposizione risulta proposto dal Sig. quale legale CP_1 rappresentante del senza che sia stata prodotta in giudizio la Parte_1 previa necessaria delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione.
Sul punto osserva il giudicante quanto segue.
E' pacifico che l'opposizione odierna sia stata introdotta senza la previa assunzione da parte del CdA di deliberazione con la quale il Consiglio abbia assunto l'iniziativa della gestione della vertenza giudiziale scaturente dal contratto di appalto con in quanto la società opponente, nella prima CP_2 difesa utile successiva all'udienza del 27.6.2024, in data 19.7.2024 ha depositato verbale di assemblea del consiglio di amministrazione nella riunione del 15.7.2024, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente, di sostanziale ratifica dell'operato del Presidente del C.d.A. Sig. CP_1
In tal senso va letta la produzione documentale dell'opponente, atteso che le espressioni utilizzate dal Consiglio sono inequivocamente dirette a ratificare il conferimento da parte del Presidente di procura alle liti all'Avv. Filippo Marazzi e l'operato del difensore medesimo, nonché, in via di priorità logica, ad attribuire al Presidente del C.d.A. i più ampi poteri di firma (oltre che parimenti di rappresentanza) in merito alla gestione della vertenza riguardante l'appalto intercorso con CP_2
Va pertanto reputata la delibera prodotta idonea a costituire ratifica della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo nell'interesse della società; ciò detto, il rilievo di “inesistenza” della procura al difensore, sollevato dalla parte opposta in ragione della qualità di falsus procurator dell'attore in opposizione, alla luce della giurisprudenza oggi prevalente non risulta fondato.
Ed infatti, le più risalenti pronunce della giurisprudenza di legittimità che avevano ravvisato, in ipotesi di azione promossa da soggetto carente dei poteri di rappresentanza sostanziale e processuale, una situazione di carenza di contraddittorio e di inammissibilità della domanda sono state assoggettate a ripensamento critico ad opera dell'orientamento oggi prevalente, che trovasi espresso con particolare chiarezza nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, nr. 34775/2021 pubblicata il 16/11/2021, la quale ha dato, viceversa, continuità all'indirizzo secondo cui “il difetto di legittimazione processuale della persona fisica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente (nella specie, per mancanza di autorizzazione preventiva alla proposizione dell'azione da parte dell'organo competente per statuto) può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato di effettiva rappresentanza dell'ente medesimo, il quale rappresenti la volontà, anche tacita, di ratificare l'operato del falsus procurator (Cass. 23274/2016, Cass. 5343/2015; Cass. 23670/2008; Cass. 2270/2006)”.
La Corte ha in particolare precisato che “la ratifica e la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli artt. 83 e 125 cod. proc. civ.”.
Nella anzidetta sentenza nr. 34775/2021, la Corte ha aderito al principio per cui “La procura alle liti rilasciata al difensore che sottoscrive l'atto da chi non ha la rappresentanza legale della persona giuridica non può quindi dirsi del tutto mancante, con conseguente insussistenza del fatto descritto dal comma secondo dell'art.125 c.p.c. (che presuppone un atto invalido), ma solo inefficace quanto alla legittimazione processuale della parte”.
In definitiva, alla stregua di tale orientamento - che qui si condivide – deve ritenersi che la procura rilasciata da soggetto privo della legittimazione processuale perché non titolare di poteri di rappresentanza sostanziale non è affetta da vizi strutturali che ne importino la nullità (ad. es. perché conferita a professionista non iscritto all'albo degli avvocati) ai sensi dell'art. 83 e 125 c.p.c., ma soltanto inefficace, perché inidonea a spiegare effetti, non potendo valere in confronto del soggetto indicato come rappresentato, dal che consegue che è possibile la ratifica retroattiva da parte del dominus oltre le decadenze processuali.
La citata sentenza dà conto che vi è altro orientamento giurisprudenziale ad avviso del quale “il disposto dell'art.1399 c.c. non opera nel campo processuale, ove invece il conferimento di una valida procura ad litem costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale (tanto che può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti fissati dall'art.125 cod.proc.civ.), sì che deve escludersi la possibilità di sanatoria con effetti retroattivi del vizio afferente la procura stessa”.
Tuttavia, conclude la Corte nella sentenza nr. 34775/2021 che “a fronte di tale orientamento (cfr. S.U. n.13431/14 e Cass. n.17697/13, riguardo al difetto di valida procura speciale per il ricorso o controricorso in cassazione), si evidenzia un indirizzo interpretativo, maggioritario (cfr. Cass. 2000/15031; Cass. 12494/2001; Cass.nn.20913 e 19164 del 2005; Cass.n.12088/06; Cass.n.21811/06; Cass.n.15304/07; Cass.n.23670/08; Cass.n.7529/09; Cass. n.5343/15; Cass. 23274/2016; Cass. 15156/2017; Cass. 27481/2018; Cass. 28824/2019; cfr. anche Cass. 17493/2019 e 7701/2021, non massimate), - al quale la Corte afferma doversi dare continuità – “secondo cui occorre distinguere la questione della validità della procura ad litem, sotto il profilo dello ius postulandi del procuratore (al quale si riferisce la disciplina dell'art.125 c.p.c.), da quella della capacità processuale, cui fa riferimento l'art.182 c.p.c., norma che (…) rende sanabile il difetto di legittimazione processuale -anche per difetto di autorizzazione preventiva alla proposizione dell'azione - in ogni stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, a seguito della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza della persona giuridica il quale manifesti la volontà di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator”.
A tale ultimo orientamento la Corte di Cassazione ha prestato adesione (vd. sentenza nr. 34775/2021), affermando che: “va pertanto riaffermato che la ratifica e la conseguente sanatoria, con effetto ex tunc, del vizio in esame, tanto più in applicazione dell'art.182 c.p.c., comma 2, sono ammissibili, sia su iniziativa di parte sia a seguito della doverosa sollecitazione giudiziale, anche in relazione a vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli artt. 83 e 125 c.p.c.”.
Alla stregua di tali premesse teoriche, nel caso di specie ricorre un vizio di inefficacia della procura alle liti, in quanto conferita dal Presidente del C.d.A.,
in difetto della previa delibera del consiglio di CP_1 amministrazione, che risulta sanato per effetto della espressa volontà del Consiglio di Amministrazione della da delibera in atti Parte_3 del 15.7.2024- di ratificare l'operato individuale del legale rappresentante quanto alla proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo notificato da poichè il Consiglio ha inteso attribuire al suo componente i più ampi CP_2 poteri di firma in merito alla gestione dell'affare e poichè la delega dei poteri del consiglio è equipollente alla delibera consiliare.
E' opportuno ricordare che “Quando l'attività di gestione di una società dotata di personalità giuridica è affidata ad un consiglio d'amministrazione si verifica (a differenza del caso dell'amministratore unico) una separazione del potere deliberativo, diretto a formare la volontà dell'ente, da quello di rappresentanza esterna, in quanto il primo appartiene al consiglio d'amministrazione, mentre il secondo spetta al presidente o all'amministratore cui esso sia stato espressamente conferito. Pertanto il contratto concluso dal presidente senza la ratifica del consiglio d'amministrazione, essendo stipulato da un rappresentante senza poteri, è inefficace per la società” (c.f.r. Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza 25 marzo 2005 n. 6468).
Nella specie si verte secondo quanto risulta dalla certificazione camerale prodotta in atti, nella ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 2475 c.c. secondo cui
“Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione”.
Per effetto della delega da parte del CDA dei più ampi poteri di firma al suo Presidente, ai fini della gestione della vertenza riguardante CP_1
l'appalto de quo deve intendersi sanato ora per allora il difetto di rappresentanza sostanziale e processuale del Presidente per aver agito senza la previa deliberazione del Consiglio circa la proposizione dell'opposizione.
Va esclusa, in sostanza, tanto l'inesistenza quanto la nullità della procura alla liti conferita all'Avv. Filippo Marazzi dal Sig. quale CP_1
Presidente del CdA, trattandosi di procura da ritenersi inefficace, con la conseguenza che la sanatoria del difetto di rappresentanza dell'organo amministrativo che ha agito senza previa deliberazione del consiglio ben possibile ai sensi dell'art. 182 c.p.c. (nella specie, nella versione dell'art. 182 cpc novellata dall'art. 3 co. 13 lett. a) della Riforma Cartabia, applicabile ex art. 35 co. 1 del dlgs Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 ai giudizi proposti successivamente alla data del 28.2.2023, quale è quello per cui è causa, introdotto nell'aprile 2023, data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) comporta altresì la sanatoria della inefficacia della procura alle liti conferita dal Sig. CP_1
Per ciò che concerne l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione in conseguenza del deposito telematico per l'iscrizione della causa a ruolo effettuato da un avvocato delegato dall'Avv. Marazzi, causa problemi tecnici con la chiavetta di firma digitale riferiti dall'Avv. Marazzi nell'allegata dichiarazione datata 28.6.2023, si ritiene utile osservare che la materiale attività del deposito del fascicolo di parte contenente gli atti ed i documenti di cui all'art. 165 cpc e della nota d'iscrizione a ruolo può essere eseguita anche a mezzo di un nuncius qualificato, collaboratore di studio o altro legale, pur difettante dello jus postulandi davanti al giudice della causa, trattandosi di formalità meramente esecutiva, priva di qualsiasi contenuto volitivo autonomo, che nulla toglie alla riferibilità immediata dell'atto al difensore patrocinante (Cass. II, n. 3383/1995; Cass. III, n. 7449/2001; Cass. III, n. 12266/2014). L'art. 196-quater disp. att. c.p.c., comma 1, secondo cui il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, non presidia l'attività del deposito con una sanzione di nullità, né l'art. 71 disp. att. c.p.c., che disciplina il contenuto della nota di iscrizione a ruolo, ne commina la nullità per il caso di mancata sua sottoscrizione, né a maggior ragione comunica alcuna invalidità all'atto introduttivo del giudizio.
Nella specie l'iscrizione a ruolo, pur se effettuata da altro legale delegato dall'Avv. Marazzi, ha raggiunto lo scopo in quanto ha consentito di portare la causa, in ordine alla quale il rapporto fra le parti era già sorto per effetto dell'atto di citazione in opposizione, sottoscritto digitalmente dall'Avv. Marazzi e notificato, unitamente alla procura, a mezzo pec del 19.6.2023 al difensore della controparte, nella sfera di conoscibilità del giudice adito e ha consentito di individuare con sicurezza il rapporto processuale sul quale è invocata la pronuncia del giudice.
Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Nella specie l'attore in senso sostanziale ha agito per ottenere la CP_2 conferma del decreto ingiuntivo opposto, allegando l'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dal committente, al fine di ottenere il pagamento del prezzo dei lavori che assume di aver eseguito in ottemperanza al contratto di appalto in essere con parte convenuta.
E' pacifica l'intervenuta conclusione tra le parti in causa di un contratto di appalto, posto che parte opponente ha ammesso di avere nel 2018 commissionato alla l'installazione di un impianto di CP_2 videosorveglianza presso il circuito sito in Strada Parte_1
Vicinale della Scevola, 1 per monitorare l'attività di moto, auto e kart sul tracciato. E' viceversa contestato che fosse stato concordato il quantum del corrispettivo dovuto e comunque che l'appaltatore abbia diritto ad alcun corrispettivo a causa della sussistenza, evocata dall'opponente, di vizi dell'opera tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, tant'è che la parte committente/opponente ha domandato in via riconvenzionale la risoluzione del contratto ex art. 1668 co. 2 c.c..
Sull'attore-creditore incombe l'onere di provare la fonte negoziale e il relativo termine di scadenza.
L'esistenza del contratto, come detto, non è contestata né il fatto – peraltro dimostrato dalle testimonianze assunte in corso di causa – che abbia CP_2 realizzato ed ultimato i lavori oggetto di appalto. In sede di interrogatorio formale il Sig. , legale rappresentante di CP_3
ha dichiarato che “la ha realizzato solo gli impianti di CP_2 CP_2 interconnessione tra le telecamere, che erano già state acquistate dal
Parte_1
Con maggior precisione, il legale rappresentante della Sig. Parte_1
ha riferito “che il prima di commissionare i CP_1 Parte_1 lavori a era dotato di nr 8 telecamere Samsung. ne ha CP_2 CP_2 aggiunte quattro, fornendole e quindi provvedendo al loro acquisto”.
Tale circostanza ha trovato riscontro nella deposizione resa all'udienza del 13.5.2024 dal teste artigiano e collaboratore della il Testimone_1 CP_2 quale ha dichiarato: “E' vero. Li ho installati io, telecamere, switch, convertitore alimentatore. Ho montato le telecamere sui pali di illuminazione del motodromo su cui vi sono cestelli, nei quali abbiamo montato le telecamere e creato i collegamenti”, così come in quella del teste
, figlio di che si è avvalso dell'ausilio del figlio Testimone_2 Testimone_1 per l'esecuzione dell'opera, il quale ha dichiarato: “Sì è vero. Ho eseguito io direttamente le installazioni di alcune telecamere che ho verificato, una volta installate, che funzionassero”. ha allegato l'esistenza di incarico contrattuale per l'effettuazione dei CP_2 lavori descritti nella fattura n. 1647/2/2023 e la scadenza del termine per il pagamento, richiesto il 7.3.2023, senza nulla aver percepito.
Ciò premesso, va rilevato che ha in via preliminare eccepito la CP_2 decadenza della committente dalla garanzia per i vizi dell'appaltatore, di modo che è onere della dimostrare la tempestività della Parte_1 denunzia, salvo che non provi che l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi.
Ed invero a norma dell'art. 1667 c.c. “il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta”. Soggiunge tuttavia l'articolo che “La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati”.
Come noto la denuncia di cui all'art. 1667 c.c. costituisce una condizione necessaria dell'azione (già Cass. 2220/79) la cui esistenza deve essere dimostrata da chi esercita l'azione di garanzia (Cass. 1452/69; Cass. civ., sez. II, 10 giugno 1994, n. 5677; Tribunale Roma, 21 luglio 2002; Cass. civ., sez. II, 17 maggio 2001, n. 6774). La denuncia non richiede particolari formalità e neppure è prescritto che essa si sostanzi in una esposizione dettagliata dei vizi che presenta la res, essendo volta a consentire all'appaltatore la possibilità di un più agevole accertamento della natura, della causa e dell'entità dei vizi della cosa realizzata o riparata.
Se ciò è vero, va tuttavia anche ricordato che per costante giurisprudenza (Vd. da ultimo, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19343 del 16/06/2022 (Rv. 664999 - 02)
“Il semplice riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente”.
Occorre rammentare il principio enunciato dalla giurisprudenza in tema di appalto secondo cui “il riconoscimento da parte dell'appaltatore dei vizi e delle difformità dell'opera, agli effetti dell'art. 1667, secondo comma, cod. civ., non richiede la confessione giudiziale o stragiudiziale della sua responsabilità, né formule sacramentali e può, pertanto, manifestarsi per fatti concludenti” (così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2733 del 05/02/2013 (Rv. 624876 - 01).
Nella specie, ha riconosciuto i vizi dell'impianto in quanto ha preso CP_2 parte, tramite il proprio legale rappresentante, alla verifica dell'impianto di videosorveglianza, che è risultato difettoso per la presenza di interruzioni di alcuni secondi nella registrazione, e ha provato ad eliminare i vizi.
Il teste ha dichiarato che “(..) completata l'installazione del Tes_3 lavoro ultimato, abbiamo guardato al nostro computer, che è installato con il videoregistratore che trasmette i dati allo schermo, una registrazione ossia un video del circuito registrato dalle telecamere del sistema appena ultimato, una sezione di video e abbiamo constatato che mancavano dei pezzi nella registrazione. C'era il sig. , io, (..)” CP_3 CP_1
La teste ha rilasciato dichiarazione di analogo contenuto, Testimone_4 affermando: “Alla verifica ero presente, ero in ufficio. Confermo che è stata fatta la verifica nell'aprile 2019 e che si è constatato che non erano regolari le registrazioni, c'erano dei buchi. C'erano (..)”. CP_1 CP_3
Poco credibili risultano le dichiarazioni dei testi di parte opposta e quelle rese in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante della Sig. CP_2
, il quale, senza negare che fu eseguita al termine dei lavori la CP_3 verifica degli stessi alla sua presenza (seppure collocandola nel giugno 2018), ha dichiarato “All'esito della verifica non è vero che erano state riscontrate continue interruzioni delle registrazioni”, il che non appare verosimile ove si consideri che la causa del mal funzionamento è da ascriversi, secondo quanto emerso dalla relazione del 13.6.2023 di ed in difetto di Controparte_4 prova da parte di che la cattiva esecuzione della prestazione sia derivata CP_2 da causa ad essa non imputabile, “alle interferenze dei tralicci dell'alta tensione presenti in zona”, che rendevano la trasmissione dati via aerea, pur se realizzabile, per nulla ottimale, e ai limiti del software impiegato per registrare le immagini, che “contattata la casa costruttrice (non era la , CP_2 era emerso doveva essere aggiornato ed era sovradimensionato per le esigenze del circuito”.
Data la natura dei fattori causali sopra descritti e la loro presenza già all'atto di ultimazione dell'impianto appare altamente improbabile che non si fossero riscontrate interruzioni nella registrazione video del circuito durante la verifica dell'impianto, come invece riferito dal teste oltre che Testimone_1 dalla parte in sede di interpello. CP_3
Deve ritenersi dunque che legale rappresentante di CP_3 CP_2 avendo verificato l'impianto installato alla presenza anche della parte committente, fosse edotto del fatto che vi erano salti di alcuni secondi nella videoregistrazione e che, attivandosi per rimuovere i vizi, abbia tenuto una condotta che costituisce tacito riconoscimento degli stessi. In tal senso è la deposizione del 13.5.2024 del teste Sig. il quale Testimone_5 ha dichiarato che mi ha riferito che ha provato in tutti i modi di CP_3 risolvere il problema, anche cambiando i canali di trasmissione”. Non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità del teste in quanto le dichiarazioni da lui rese risultano intrinsecamente congruenti (come evincibile dagli elementi di contesto specifici, descritti dal teste: “Quando mi è stato conferito l'incarico, visto che era lui il realizzatore del sistema e che la trasmissione dati non è il mio core business (il nostro lavoro è rivenditori e installatori di sistemi di videosorveglianza e soprattutto di antifurto), l'ho contattato telefonicamente e anche via what-sapp più di una volta”), non ravvisandosi, peraltro, incompatibilità tra il fatto che abbia suggerito di creare un CP_3 sistema cablato e l'aver egli stesso cercato di trovare soluzione al problema, provando a fare delle modifiche alle trasmittenti che componevano il sistema a trasmissione aerea, oltre che convergenti con gli elementi di prova acquisiti (il teste ha affermato: “E' stato un argomento che mi è stato Tes_6 riferito più volte, che il Sig. non riusciva a venire a capo del CP_3 problema” e la teste ha riferito che, prima di concludere di Testimone_4 non essere in grado di risolvere il problema, “dopo la verifica, il Sig. ha CP_3 fatto ancora qualche tentativo di risistemare” l'impianto). A tali elementi si contrappongono soltanto le dichiarazioni rese dalla parte in CP_3 sede di interrogatorio formale, soggette al libero apprezzamento del giudice (Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 9840 del 15 settembre 1999), che nella specie si rivelano prive di efficacia probatoria, in quanto negative o generiche (“conosco il Sig. perchè ci frequentavamo in quanto correvamo Tes_5 insieme al Motodromo, condividendo questa passione. Lo conosco come pilota. Per il resto non so che lavoro faccia”) e non confortate da altri elementi del complesso probatorio.
Nel merito, la domanda riconvenzionale dell'opponente volta alla risoluzione del contratto merita accoglimento.
In diritto, si deve evidenziare che ai sensi dell'art. 1668 co. 2 c.c. la risoluzione può essere dichiarata se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione. La norma va interpretata, in adesione all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nel senso che la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nell'ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, mentre se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 1668, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore (Cass. n. 5250/2004).
Nel caso che ci occupa, la gravità del vizio commisurata all'interesse oggettivo della parte committente a disporre di un sistema di video controllo del circuito funzionante è confermata dalla presenza di interruzioni nelle videoregistrazioni che frustravano lo scopo di poter analizzare eventuali incidenti o rilevare eventuali comportamenti scorretti dei veicoli circolanti, al fine di garantire la sicurezza dei piloti. A ciò si aggiunga che l'eliminazione del vizio ha richiesto la sostituzione del sistema di trasmissione aerea con il sistema cablato, realizzato parzialmente in fibra ottica per il pilone più lontano e per i due piloni più vicini tramite cablaggio tradizionale ossia strutturato in rame, con impiego di manodopera specializzata e utilizzo di apparecchiature adatte alle temperature estreme nonchè con la sostituzione di un videoregistratore di ultima generazione al software di gestione, sovradimensionato per le esigenze del circuito ed il cui costo di aggiornamento era risultato antieconomico.
Alla stregua di tali elementi si ravvisa la sussistenza dei presupposti per dichiarare risolto il contratto di appalto, tenuto altresì conto che la causa dei vizi dell'impianto è stata individuata dalla ditta individuale CP
, chiamata ad eliminare i vizi, nell'inadeguato livello di protezione
[...] dell'impianto dalle sovratensioni legate ai tralicci, sicchè eventuali scelte progettuali adottate dalla committente non sarebbero idonee Parte_1
a far venir meno la responsabilità dell'appaltatrice opposta, stante il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la responsabilità per i vizi e difetti dell'opera va imputata di norma all'appaltatore, in considerazione dell'autonomia tecnica ed organizzativa di cui gode nell'esecuzione del contratto e dell'obbligo di controllare la correttezza tecnica del progetto e delle istruzioni impartite dalla committenza;
responsabilità insussistente solo ove dimostri di avere manifestato il proprio dissenso, ma di essere stato indotto a seguirle quale nudus minister;
nel caso di specie non sono nemmeno stati formulati capitoli di prova da parte della convenuta opposta volti a dimostrare segnalazioni in tal senso. Era quindi compito di CP_2 fornire un impianto a 'regola d'arte' che comprendesse non solo quanto necessario affinché l'impianto svolgesse le sue funzioni ordinarie di registrazione e controllo, ma, come per qualunque impianto, fossero previsti anche dei dispositivi di protezione nel caso di condizioni diverse dall'ordinario, come ad esempio delle sovratensioni. Era onere dell'appaltatore definire con il cliente un livello adeguato di protezione, considerando il valore dell'impianto da sorvegliare ed i costi del sistema di protezione da prevedere.
Ciò che l'opposta non ha allegato né provato di aver fatto. Di conseguenza ricorrono i presupposti per l'operatività dell'art. 1668 c.c. e per la declaratoria di risoluzione del contratto in oggetto.
La domanda subordinata proposta dalla parte opposta per il caso di mancata conferma del decreto ingiuntivo, diretta ad ottenere la condanna della società opponente al pagamento del prezzo delle opere già eseguite secondo la diversa somma meglio ritenuta di giustizia, pur se non qualificata, è riconducibile alla domanda di restituzione della prestazione rimasta senza causa.
Occorre ricordare in proposito che il contratto di appalto, in punto di principio, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, “anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae alla regola generale, dettata dall'art. 1458 cod. civ., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite;
ne consegue che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta restitutio in integrum” (Cass., Sez. 2, n. 15705/13 e n. 3455/15; Cass. 2, Ordinanza n. 4225 del 09/02/2022 (Rv. 663827 - 01)
Valutato l'arricchimento percepito dalla parte committente in relazione all'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., dato anche il raffronto tra le lavorazioni occorrenti per la eliminazione dei vizi descritte nella relazione del 13.6.2023 di e quelle eseguite da Controparte_6 CP_2 descritte nella fattura 1647223 del 6.3.2023, si reputa di poter liquidare,
[...] anche in via equitativa, l'equivalente della restitutio in integrum nella somma di € 3.600,00 in favore di oltre agli interessi legali dalla data di CP_2 deposito del ricorso monitorio al soddisfo.
In sintesi decisoria finale, l'opposto decreto ingiuntivo va revocato ai sensi dell'art. 653 cod. proc. civ. e il Parte_1 opponente va condannato al pagamento, in favore dell'opposta, dell'indicato importo di euro 3.600,00 che deve essere incrementato dei relativi interessi moratori al saggio legale maturati dalla domanda per ingiunzione e sino all'effettivo pagamento.
In ordine al governo delle spese processuali, registrandosi reciproca soccombenza –di parte opposta quanto alla revoca dell'opposto titolo ingiuntivo per risoluzione contrattuale, di parte opponente quanto alla domanda di pagamento azionata da controparte- ne va disposta la parziale compensazione in ragione dei due terzi, con addebito del terzo residuo alla parte opposta , per l'importo che viene dettagliato in Controparte_7 dispositivo, in favore dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, definitivamente pronunciando, ogni differente istanza ed eccezione disattesa, così decide:
risolve il contratto di appalto concluso tra le parti per l'installazione di un impianto di videosorveglianza presso il circuito de quo;
revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 302/2023 pubblicato il 10.5.2023, emesso nel procedimento iscritto al n. 760/2023 RG dal Tribunale di Imperia;
condanna la società in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t. alla restituzione, in favore di in persona del CP_2 legale rappresentante p.t., della somma di euro 3.600,00 oltre ai relativi interessi legali maturati dalla data di deposito del ricorso per ingiunzione e sino al soddisfo;
compensa in ragione dei 2/3 le spese processuali, che per il terzo residuo e per
€ 55,00 per esborsi e € 2.150,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CA e rimborso forfettario al 15%, liquida in favore di parte opponente e pone a carico di parte opposta CP_2
Imperia, 30.12.2024.
Il Giudice
dott. Maria Teresa De Sanctis
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE di IMPERIA
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1208 del Ruolo Generale per l'anno 2023, assunta in decisione all'udienza del 15 novembre 2024 ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. e vertente
TRA
La Società Parte_1
(C.F.-P. IVA corrente in , Strada
[...] P.IVA_1 Parte_1
Vicinale della Scevola n. 1, in persona del legale rappresentante p.t. Sig.
[...]
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Filippo CP_1
Marazzi (CF: - C.F._1
presso il cui studio elettivamente Email_1 domicilia in Stradella (PV), P.le Trieste 28;
Opponente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. Sig. , corrente in Sanremo (IM), 18038, CP_3
Corso Mombello n. 50, P. IVA: , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Giuseppe Mascolo (CF: ; C.F._2
giusta procura in atti, presso il cui Email_2 studio elettivamente domicilia in Sanremo (IM), Via V. Gioberti n. 12;
Opposta
CONCLUSIONI:
Per Parte opponente: “PRELIMINARMENTE E/O PREGIUDIZIALMENTE: Voglia il Tribunale Ill.mo rigettare le eccezioni di inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione per nullità della procura alle liti e di inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione per difetto dell'iscrizione della causa a ruolo perché infondate per i motivi esposti in narrativa.
NEL MERITO: Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, previa declaratoria di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1668 2° comma C.C. essendo i vizi dell'opera tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che il di nulla deve a Parte_1 Parte_1 CP_2
[...]
Spese rifuse”;
Per Parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Imperia, rigettata ogni contraria istanza e previa ogni meglio ritenuta declaratoria,
1) In via pregiudiziale e preliminare: accertata e dichiarata l'inesistenza della procura alle liti prodotta ed allegata agli atti dalla società
[...] poichè sottoscritta da soggetto privo dei poteri, Parte_1 dichiarare che il rapporto processuale si è instaurato con il difensore, Avv. Filippo Marazzi con Studio in Stradella, P.le Trieste n. 28, e per l'effetto condannare l'Avv. Filippo Marazzi al pagamento delle spese del presente giudizio;
2) Sempre in via pregiudiziale e preliminare: accertata e dichiarata la nullità della procura alle liti della società di Parte_1 [...] per carenza dei requisiti essenziali del mandato, dichiarare Parte_1 inammissibile e/o improcedibile la presente opposizione a decreto ingiuntivo;
3) Sempre in via pregiudiziale e preliminare: accertato e dichiarato il difetto dell'iscrizione a ruolo della causa per essere lo stesso eseguito da un difensore/soggetto terzo e privo dei poteri, dichiarare inammissibile e/o improcedibile la presente opposizione a decreto ingiuntivo;
4) In via principale e nel merito: accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 302/2023 del Tribunale di Imperia emesso dal Giudice Dott.ssa Paola Cappello in data 08.05.2023;
5) In via subordinata e nel merito: condannare la società opponente al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto ovvero della diversa somma meglio ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali maturati, rivalutazione monetaria dalla domanda fino all'effettivo soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite del presente giudizio e del procedimento monitorio e distrazione delle somme in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
302/2023 emesso da questo Tribunale in data 08-10/05/2023 con il quale si ingiungeva alla predetta società di pagare alla ricorrente la somma CP_2 di € 11.538,78 a titolo di corrispettivo per l'appalto avente ad oggetto l'installazione di un sistema di videocontrollo del circuito del motodromo, sito in Strada Vicinale della Scevola 1. A fondamento Parte_1 dell'opposizione, la società (d'ora innanzi breviter ) ha Parte_2 esposto la presenza di vizi tali da rendere l'opera inutilizzabile rispetto alla sua destinazione, volta al monitoraggio dell'attività di moto, auto e kart sul tracciato, allegando che le registrazioni trasmesse dalle telecamere a circuito chiuso durante le gare o le prove libere ossia durante l'utilizzo del motodromo presentavano continue interruzioni, impedendo alla società committente di poter disporre di riprese utili al controllo del circuito per la protezione dei piloti e alla ricostruzione dei fatti in caso di incidenti. Sulla base di tali difetti o vizi dell'opera, il ha svolto in via Parte_1 riconvenzionale domanda di risoluzione del contratto di appalto de quo, contestando in ogni caso che vi fosse un accordo tra le parti sul prezzo dell'impianto e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo ingiungente il pagamento a detta opponente della somma di € 11.538,78 di cui alla fattura del 6.3.2023. si è costituita, sollevando eccezioni pregiudiziali ed insistendo, nel CP_2 merito, per la conferma del decreto monitorio con rigetto dell'opposizione avversaria, oltre a domandare in via subordinata la condanna dell'opponente al pagamento del prezzo delle opere già eseguite secondo le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto ovvero la diversa somma meglio ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo.
In via pregiudiziale, la creditrice opposta ha eccepito l'inesistenza della procura alle liti, svolgendo tale rilievo per la prima volta all'udienza di escussione testi del 27.6.2024, sostenendo che tale sarebbe l'effetto della carenza di legittimazione processuale del Sig. Presidente del CP_1
Consiglio di Amministrazione della Parte_1
alla proposizione della presente opposizione, in quanto la visura camerale
[...] prodotta dalla in data 30.11.2023 (sub doc. 10 del fascicolo di parte CP_2 opposta) testualmente prevede che in caso di amministrazione collegiale, qual è quella per cui concretamente ha optato la secondo quanto Parte_1 indicato in visura, il Presidente del C.d.A. ha la rappresentanza della società verso i terzi e anche in giudizio, “previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione”, laddove, per contro, nel caso di specie, l'atto di citazione in opposizione risulta proposto dal Sig. quale legale CP_1 rappresentante del senza che sia stata prodotta in giudizio la Parte_1 previa necessaria delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione.
Sul punto osserva il giudicante quanto segue.
E' pacifico che l'opposizione odierna sia stata introdotta senza la previa assunzione da parte del CdA di deliberazione con la quale il Consiglio abbia assunto l'iniziativa della gestione della vertenza giudiziale scaturente dal contratto di appalto con in quanto la società opponente, nella prima CP_2 difesa utile successiva all'udienza del 27.6.2024, in data 19.7.2024 ha depositato verbale di assemblea del consiglio di amministrazione nella riunione del 15.7.2024, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente, di sostanziale ratifica dell'operato del Presidente del C.d.A. Sig. CP_1
In tal senso va letta la produzione documentale dell'opponente, atteso che le espressioni utilizzate dal Consiglio sono inequivocamente dirette a ratificare il conferimento da parte del Presidente di procura alle liti all'Avv. Filippo Marazzi e l'operato del difensore medesimo, nonché, in via di priorità logica, ad attribuire al Presidente del C.d.A. i più ampi poteri di firma (oltre che parimenti di rappresentanza) in merito alla gestione della vertenza riguardante l'appalto intercorso con CP_2
Va pertanto reputata la delibera prodotta idonea a costituire ratifica della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo nell'interesse della società; ciò detto, il rilievo di “inesistenza” della procura al difensore, sollevato dalla parte opposta in ragione della qualità di falsus procurator dell'attore in opposizione, alla luce della giurisprudenza oggi prevalente non risulta fondato.
Ed infatti, le più risalenti pronunce della giurisprudenza di legittimità che avevano ravvisato, in ipotesi di azione promossa da soggetto carente dei poteri di rappresentanza sostanziale e processuale, una situazione di carenza di contraddittorio e di inammissibilità della domanda sono state assoggettate a ripensamento critico ad opera dell'orientamento oggi prevalente, che trovasi espresso con particolare chiarezza nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, nr. 34775/2021 pubblicata il 16/11/2021, la quale ha dato, viceversa, continuità all'indirizzo secondo cui “il difetto di legittimazione processuale della persona fisica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente (nella specie, per mancanza di autorizzazione preventiva alla proposizione dell'azione da parte dell'organo competente per statuto) può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato di effettiva rappresentanza dell'ente medesimo, il quale rappresenti la volontà, anche tacita, di ratificare l'operato del falsus procurator (Cass. 23274/2016, Cass. 5343/2015; Cass. 23670/2008; Cass. 2270/2006)”.
La Corte ha in particolare precisato che “la ratifica e la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli artt. 83 e 125 cod. proc. civ.”.
Nella anzidetta sentenza nr. 34775/2021, la Corte ha aderito al principio per cui “La procura alle liti rilasciata al difensore che sottoscrive l'atto da chi non ha la rappresentanza legale della persona giuridica non può quindi dirsi del tutto mancante, con conseguente insussistenza del fatto descritto dal comma secondo dell'art.125 c.p.c. (che presuppone un atto invalido), ma solo inefficace quanto alla legittimazione processuale della parte”.
In definitiva, alla stregua di tale orientamento - che qui si condivide – deve ritenersi che la procura rilasciata da soggetto privo della legittimazione processuale perché non titolare di poteri di rappresentanza sostanziale non è affetta da vizi strutturali che ne importino la nullità (ad. es. perché conferita a professionista non iscritto all'albo degli avvocati) ai sensi dell'art. 83 e 125 c.p.c., ma soltanto inefficace, perché inidonea a spiegare effetti, non potendo valere in confronto del soggetto indicato come rappresentato, dal che consegue che è possibile la ratifica retroattiva da parte del dominus oltre le decadenze processuali.
La citata sentenza dà conto che vi è altro orientamento giurisprudenziale ad avviso del quale “il disposto dell'art.1399 c.c. non opera nel campo processuale, ove invece il conferimento di una valida procura ad litem costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale (tanto che può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti fissati dall'art.125 cod.proc.civ.), sì che deve escludersi la possibilità di sanatoria con effetti retroattivi del vizio afferente la procura stessa”.
Tuttavia, conclude la Corte nella sentenza nr. 34775/2021 che “a fronte di tale orientamento (cfr. S.U. n.13431/14 e Cass. n.17697/13, riguardo al difetto di valida procura speciale per il ricorso o controricorso in cassazione), si evidenzia un indirizzo interpretativo, maggioritario (cfr. Cass. 2000/15031; Cass. 12494/2001; Cass.nn.20913 e 19164 del 2005; Cass.n.12088/06; Cass.n.21811/06; Cass.n.15304/07; Cass.n.23670/08; Cass.n.7529/09; Cass. n.5343/15; Cass. 23274/2016; Cass. 15156/2017; Cass. 27481/2018; Cass. 28824/2019; cfr. anche Cass. 17493/2019 e 7701/2021, non massimate), - al quale la Corte afferma doversi dare continuità – “secondo cui occorre distinguere la questione della validità della procura ad litem, sotto il profilo dello ius postulandi del procuratore (al quale si riferisce la disciplina dell'art.125 c.p.c.), da quella della capacità processuale, cui fa riferimento l'art.182 c.p.c., norma che (…) rende sanabile il difetto di legittimazione processuale -anche per difetto di autorizzazione preventiva alla proposizione dell'azione - in ogni stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, a seguito della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza della persona giuridica il quale manifesti la volontà di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator”.
A tale ultimo orientamento la Corte di Cassazione ha prestato adesione (vd. sentenza nr. 34775/2021), affermando che: “va pertanto riaffermato che la ratifica e la conseguente sanatoria, con effetto ex tunc, del vizio in esame, tanto più in applicazione dell'art.182 c.p.c., comma 2, sono ammissibili, sia su iniziativa di parte sia a seguito della doverosa sollecitazione giudiziale, anche in relazione a vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli artt. 83 e 125 c.p.c.”.
Alla stregua di tali premesse teoriche, nel caso di specie ricorre un vizio di inefficacia della procura alle liti, in quanto conferita dal Presidente del C.d.A.,
in difetto della previa delibera del consiglio di CP_1 amministrazione, che risulta sanato per effetto della espressa volontà del Consiglio di Amministrazione della da delibera in atti Parte_3 del 15.7.2024- di ratificare l'operato individuale del legale rappresentante quanto alla proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo notificato da poichè il Consiglio ha inteso attribuire al suo componente i più ampi CP_2 poteri di firma in merito alla gestione dell'affare e poichè la delega dei poteri del consiglio è equipollente alla delibera consiliare.
E' opportuno ricordare che “Quando l'attività di gestione di una società dotata di personalità giuridica è affidata ad un consiglio d'amministrazione si verifica (a differenza del caso dell'amministratore unico) una separazione del potere deliberativo, diretto a formare la volontà dell'ente, da quello di rappresentanza esterna, in quanto il primo appartiene al consiglio d'amministrazione, mentre il secondo spetta al presidente o all'amministratore cui esso sia stato espressamente conferito. Pertanto il contratto concluso dal presidente senza la ratifica del consiglio d'amministrazione, essendo stipulato da un rappresentante senza poteri, è inefficace per la società” (c.f.r. Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza 25 marzo 2005 n. 6468).
Nella specie si verte secondo quanto risulta dalla certificazione camerale prodotta in atti, nella ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 2475 c.c. secondo cui
“Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione”.
Per effetto della delega da parte del CDA dei più ampi poteri di firma al suo Presidente, ai fini della gestione della vertenza riguardante CP_1
l'appalto de quo deve intendersi sanato ora per allora il difetto di rappresentanza sostanziale e processuale del Presidente per aver agito senza la previa deliberazione del Consiglio circa la proposizione dell'opposizione.
Va esclusa, in sostanza, tanto l'inesistenza quanto la nullità della procura alla liti conferita all'Avv. Filippo Marazzi dal Sig. quale CP_1
Presidente del CdA, trattandosi di procura da ritenersi inefficace, con la conseguenza che la sanatoria del difetto di rappresentanza dell'organo amministrativo che ha agito senza previa deliberazione del consiglio ben possibile ai sensi dell'art. 182 c.p.c. (nella specie, nella versione dell'art. 182 cpc novellata dall'art. 3 co. 13 lett. a) della Riforma Cartabia, applicabile ex art. 35 co. 1 del dlgs Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 ai giudizi proposti successivamente alla data del 28.2.2023, quale è quello per cui è causa, introdotto nell'aprile 2023, data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) comporta altresì la sanatoria della inefficacia della procura alle liti conferita dal Sig. CP_1
Per ciò che concerne l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione in conseguenza del deposito telematico per l'iscrizione della causa a ruolo effettuato da un avvocato delegato dall'Avv. Marazzi, causa problemi tecnici con la chiavetta di firma digitale riferiti dall'Avv. Marazzi nell'allegata dichiarazione datata 28.6.2023, si ritiene utile osservare che la materiale attività del deposito del fascicolo di parte contenente gli atti ed i documenti di cui all'art. 165 cpc e della nota d'iscrizione a ruolo può essere eseguita anche a mezzo di un nuncius qualificato, collaboratore di studio o altro legale, pur difettante dello jus postulandi davanti al giudice della causa, trattandosi di formalità meramente esecutiva, priva di qualsiasi contenuto volitivo autonomo, che nulla toglie alla riferibilità immediata dell'atto al difensore patrocinante (Cass. II, n. 3383/1995; Cass. III, n. 7449/2001; Cass. III, n. 12266/2014). L'art. 196-quater disp. att. c.p.c., comma 1, secondo cui il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, non presidia l'attività del deposito con una sanzione di nullità, né l'art. 71 disp. att. c.p.c., che disciplina il contenuto della nota di iscrizione a ruolo, ne commina la nullità per il caso di mancata sua sottoscrizione, né a maggior ragione comunica alcuna invalidità all'atto introduttivo del giudizio.
Nella specie l'iscrizione a ruolo, pur se effettuata da altro legale delegato dall'Avv. Marazzi, ha raggiunto lo scopo in quanto ha consentito di portare la causa, in ordine alla quale il rapporto fra le parti era già sorto per effetto dell'atto di citazione in opposizione, sottoscritto digitalmente dall'Avv. Marazzi e notificato, unitamente alla procura, a mezzo pec del 19.6.2023 al difensore della controparte, nella sfera di conoscibilità del giudice adito e ha consentito di individuare con sicurezza il rapporto processuale sul quale è invocata la pronuncia del giudice.
Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Nella specie l'attore in senso sostanziale ha agito per ottenere la CP_2 conferma del decreto ingiuntivo opposto, allegando l'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dal committente, al fine di ottenere il pagamento del prezzo dei lavori che assume di aver eseguito in ottemperanza al contratto di appalto in essere con parte convenuta.
E' pacifica l'intervenuta conclusione tra le parti in causa di un contratto di appalto, posto che parte opponente ha ammesso di avere nel 2018 commissionato alla l'installazione di un impianto di CP_2 videosorveglianza presso il circuito sito in Strada Parte_1
Vicinale della Scevola, 1 per monitorare l'attività di moto, auto e kart sul tracciato. E' viceversa contestato che fosse stato concordato il quantum del corrispettivo dovuto e comunque che l'appaltatore abbia diritto ad alcun corrispettivo a causa della sussistenza, evocata dall'opponente, di vizi dell'opera tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, tant'è che la parte committente/opponente ha domandato in via riconvenzionale la risoluzione del contratto ex art. 1668 co. 2 c.c..
Sull'attore-creditore incombe l'onere di provare la fonte negoziale e il relativo termine di scadenza.
L'esistenza del contratto, come detto, non è contestata né il fatto – peraltro dimostrato dalle testimonianze assunte in corso di causa – che abbia CP_2 realizzato ed ultimato i lavori oggetto di appalto. In sede di interrogatorio formale il Sig. , legale rappresentante di CP_3
ha dichiarato che “la ha realizzato solo gli impianti di CP_2 CP_2 interconnessione tra le telecamere, che erano già state acquistate dal
Parte_1
Con maggior precisione, il legale rappresentante della Sig. Parte_1
ha riferito “che il prima di commissionare i CP_1 Parte_1 lavori a era dotato di nr 8 telecamere Samsung. ne ha CP_2 CP_2 aggiunte quattro, fornendole e quindi provvedendo al loro acquisto”.
Tale circostanza ha trovato riscontro nella deposizione resa all'udienza del 13.5.2024 dal teste artigiano e collaboratore della il Testimone_1 CP_2 quale ha dichiarato: “E' vero. Li ho installati io, telecamere, switch, convertitore alimentatore. Ho montato le telecamere sui pali di illuminazione del motodromo su cui vi sono cestelli, nei quali abbiamo montato le telecamere e creato i collegamenti”, così come in quella del teste
, figlio di che si è avvalso dell'ausilio del figlio Testimone_2 Testimone_1 per l'esecuzione dell'opera, il quale ha dichiarato: “Sì è vero. Ho eseguito io direttamente le installazioni di alcune telecamere che ho verificato, una volta installate, che funzionassero”. ha allegato l'esistenza di incarico contrattuale per l'effettuazione dei CP_2 lavori descritti nella fattura n. 1647/2/2023 e la scadenza del termine per il pagamento, richiesto il 7.3.2023, senza nulla aver percepito.
Ciò premesso, va rilevato che ha in via preliminare eccepito la CP_2 decadenza della committente dalla garanzia per i vizi dell'appaltatore, di modo che è onere della dimostrare la tempestività della Parte_1 denunzia, salvo che non provi che l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi.
Ed invero a norma dell'art. 1667 c.c. “il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta”. Soggiunge tuttavia l'articolo che “La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati”.
Come noto la denuncia di cui all'art. 1667 c.c. costituisce una condizione necessaria dell'azione (già Cass. 2220/79) la cui esistenza deve essere dimostrata da chi esercita l'azione di garanzia (Cass. 1452/69; Cass. civ., sez. II, 10 giugno 1994, n. 5677; Tribunale Roma, 21 luglio 2002; Cass. civ., sez. II, 17 maggio 2001, n. 6774). La denuncia non richiede particolari formalità e neppure è prescritto che essa si sostanzi in una esposizione dettagliata dei vizi che presenta la res, essendo volta a consentire all'appaltatore la possibilità di un più agevole accertamento della natura, della causa e dell'entità dei vizi della cosa realizzata o riparata.
Se ciò è vero, va tuttavia anche ricordato che per costante giurisprudenza (Vd. da ultimo, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19343 del 16/06/2022 (Rv. 664999 - 02)
“Il semplice riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente”.
Occorre rammentare il principio enunciato dalla giurisprudenza in tema di appalto secondo cui “il riconoscimento da parte dell'appaltatore dei vizi e delle difformità dell'opera, agli effetti dell'art. 1667, secondo comma, cod. civ., non richiede la confessione giudiziale o stragiudiziale della sua responsabilità, né formule sacramentali e può, pertanto, manifestarsi per fatti concludenti” (così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2733 del 05/02/2013 (Rv. 624876 - 01).
Nella specie, ha riconosciuto i vizi dell'impianto in quanto ha preso CP_2 parte, tramite il proprio legale rappresentante, alla verifica dell'impianto di videosorveglianza, che è risultato difettoso per la presenza di interruzioni di alcuni secondi nella registrazione, e ha provato ad eliminare i vizi.
Il teste ha dichiarato che “(..) completata l'installazione del Tes_3 lavoro ultimato, abbiamo guardato al nostro computer, che è installato con il videoregistratore che trasmette i dati allo schermo, una registrazione ossia un video del circuito registrato dalle telecamere del sistema appena ultimato, una sezione di video e abbiamo constatato che mancavano dei pezzi nella registrazione. C'era il sig. , io, (..)” CP_3 CP_1
La teste ha rilasciato dichiarazione di analogo contenuto, Testimone_4 affermando: “Alla verifica ero presente, ero in ufficio. Confermo che è stata fatta la verifica nell'aprile 2019 e che si è constatato che non erano regolari le registrazioni, c'erano dei buchi. C'erano (..)”. CP_1 CP_3
Poco credibili risultano le dichiarazioni dei testi di parte opposta e quelle rese in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante della Sig. CP_2
, il quale, senza negare che fu eseguita al termine dei lavori la CP_3 verifica degli stessi alla sua presenza (seppure collocandola nel giugno 2018), ha dichiarato “All'esito della verifica non è vero che erano state riscontrate continue interruzioni delle registrazioni”, il che non appare verosimile ove si consideri che la causa del mal funzionamento è da ascriversi, secondo quanto emerso dalla relazione del 13.6.2023 di ed in difetto di Controparte_4 prova da parte di che la cattiva esecuzione della prestazione sia derivata CP_2 da causa ad essa non imputabile, “alle interferenze dei tralicci dell'alta tensione presenti in zona”, che rendevano la trasmissione dati via aerea, pur se realizzabile, per nulla ottimale, e ai limiti del software impiegato per registrare le immagini, che “contattata la casa costruttrice (non era la , CP_2 era emerso doveva essere aggiornato ed era sovradimensionato per le esigenze del circuito”.
Data la natura dei fattori causali sopra descritti e la loro presenza già all'atto di ultimazione dell'impianto appare altamente improbabile che non si fossero riscontrate interruzioni nella registrazione video del circuito durante la verifica dell'impianto, come invece riferito dal teste oltre che Testimone_1 dalla parte in sede di interpello. CP_3
Deve ritenersi dunque che legale rappresentante di CP_3 CP_2 avendo verificato l'impianto installato alla presenza anche della parte committente, fosse edotto del fatto che vi erano salti di alcuni secondi nella videoregistrazione e che, attivandosi per rimuovere i vizi, abbia tenuto una condotta che costituisce tacito riconoscimento degli stessi. In tal senso è la deposizione del 13.5.2024 del teste Sig. il quale Testimone_5 ha dichiarato che mi ha riferito che ha provato in tutti i modi di CP_3 risolvere il problema, anche cambiando i canali di trasmissione”. Non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità del teste in quanto le dichiarazioni da lui rese risultano intrinsecamente congruenti (come evincibile dagli elementi di contesto specifici, descritti dal teste: “Quando mi è stato conferito l'incarico, visto che era lui il realizzatore del sistema e che la trasmissione dati non è il mio core business (il nostro lavoro è rivenditori e installatori di sistemi di videosorveglianza e soprattutto di antifurto), l'ho contattato telefonicamente e anche via what-sapp più di una volta”), non ravvisandosi, peraltro, incompatibilità tra il fatto che abbia suggerito di creare un CP_3 sistema cablato e l'aver egli stesso cercato di trovare soluzione al problema, provando a fare delle modifiche alle trasmittenti che componevano il sistema a trasmissione aerea, oltre che convergenti con gli elementi di prova acquisiti (il teste ha affermato: “E' stato un argomento che mi è stato Tes_6 riferito più volte, che il Sig. non riusciva a venire a capo del CP_3 problema” e la teste ha riferito che, prima di concludere di Testimone_4 non essere in grado di risolvere il problema, “dopo la verifica, il Sig. ha CP_3 fatto ancora qualche tentativo di risistemare” l'impianto). A tali elementi si contrappongono soltanto le dichiarazioni rese dalla parte in CP_3 sede di interrogatorio formale, soggette al libero apprezzamento del giudice (Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 9840 del 15 settembre 1999), che nella specie si rivelano prive di efficacia probatoria, in quanto negative o generiche (“conosco il Sig. perchè ci frequentavamo in quanto correvamo Tes_5 insieme al Motodromo, condividendo questa passione. Lo conosco come pilota. Per il resto non so che lavoro faccia”) e non confortate da altri elementi del complesso probatorio.
Nel merito, la domanda riconvenzionale dell'opponente volta alla risoluzione del contratto merita accoglimento.
In diritto, si deve evidenziare che ai sensi dell'art. 1668 co. 2 c.c. la risoluzione può essere dichiarata se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione. La norma va interpretata, in adesione all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nel senso che la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nell'ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, mentre se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 1668, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore (Cass. n. 5250/2004).
Nel caso che ci occupa, la gravità del vizio commisurata all'interesse oggettivo della parte committente a disporre di un sistema di video controllo del circuito funzionante è confermata dalla presenza di interruzioni nelle videoregistrazioni che frustravano lo scopo di poter analizzare eventuali incidenti o rilevare eventuali comportamenti scorretti dei veicoli circolanti, al fine di garantire la sicurezza dei piloti. A ciò si aggiunga che l'eliminazione del vizio ha richiesto la sostituzione del sistema di trasmissione aerea con il sistema cablato, realizzato parzialmente in fibra ottica per il pilone più lontano e per i due piloni più vicini tramite cablaggio tradizionale ossia strutturato in rame, con impiego di manodopera specializzata e utilizzo di apparecchiature adatte alle temperature estreme nonchè con la sostituzione di un videoregistratore di ultima generazione al software di gestione, sovradimensionato per le esigenze del circuito ed il cui costo di aggiornamento era risultato antieconomico.
Alla stregua di tali elementi si ravvisa la sussistenza dei presupposti per dichiarare risolto il contratto di appalto, tenuto altresì conto che la causa dei vizi dell'impianto è stata individuata dalla ditta individuale CP
, chiamata ad eliminare i vizi, nell'inadeguato livello di protezione
[...] dell'impianto dalle sovratensioni legate ai tralicci, sicchè eventuali scelte progettuali adottate dalla committente non sarebbero idonee Parte_1
a far venir meno la responsabilità dell'appaltatrice opposta, stante il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la responsabilità per i vizi e difetti dell'opera va imputata di norma all'appaltatore, in considerazione dell'autonomia tecnica ed organizzativa di cui gode nell'esecuzione del contratto e dell'obbligo di controllare la correttezza tecnica del progetto e delle istruzioni impartite dalla committenza;
responsabilità insussistente solo ove dimostri di avere manifestato il proprio dissenso, ma di essere stato indotto a seguirle quale nudus minister;
nel caso di specie non sono nemmeno stati formulati capitoli di prova da parte della convenuta opposta volti a dimostrare segnalazioni in tal senso. Era quindi compito di CP_2 fornire un impianto a 'regola d'arte' che comprendesse non solo quanto necessario affinché l'impianto svolgesse le sue funzioni ordinarie di registrazione e controllo, ma, come per qualunque impianto, fossero previsti anche dei dispositivi di protezione nel caso di condizioni diverse dall'ordinario, come ad esempio delle sovratensioni. Era onere dell'appaltatore definire con il cliente un livello adeguato di protezione, considerando il valore dell'impianto da sorvegliare ed i costi del sistema di protezione da prevedere.
Ciò che l'opposta non ha allegato né provato di aver fatto. Di conseguenza ricorrono i presupposti per l'operatività dell'art. 1668 c.c. e per la declaratoria di risoluzione del contratto in oggetto.
La domanda subordinata proposta dalla parte opposta per il caso di mancata conferma del decreto ingiuntivo, diretta ad ottenere la condanna della società opponente al pagamento del prezzo delle opere già eseguite secondo la diversa somma meglio ritenuta di giustizia, pur se non qualificata, è riconducibile alla domanda di restituzione della prestazione rimasta senza causa.
Occorre ricordare in proposito che il contratto di appalto, in punto di principio, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, “anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae alla regola generale, dettata dall'art. 1458 cod. civ., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite;
ne consegue che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta restitutio in integrum” (Cass., Sez. 2, n. 15705/13 e n. 3455/15; Cass. 2, Ordinanza n. 4225 del 09/02/2022 (Rv. 663827 - 01)
Valutato l'arricchimento percepito dalla parte committente in relazione all'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., dato anche il raffronto tra le lavorazioni occorrenti per la eliminazione dei vizi descritte nella relazione del 13.6.2023 di e quelle eseguite da Controparte_6 CP_2 descritte nella fattura 1647223 del 6.3.2023, si reputa di poter liquidare,
[...] anche in via equitativa, l'equivalente della restitutio in integrum nella somma di € 3.600,00 in favore di oltre agli interessi legali dalla data di CP_2 deposito del ricorso monitorio al soddisfo.
In sintesi decisoria finale, l'opposto decreto ingiuntivo va revocato ai sensi dell'art. 653 cod. proc. civ. e il Parte_1 opponente va condannato al pagamento, in favore dell'opposta, dell'indicato importo di euro 3.600,00 che deve essere incrementato dei relativi interessi moratori al saggio legale maturati dalla domanda per ingiunzione e sino all'effettivo pagamento.
In ordine al governo delle spese processuali, registrandosi reciproca soccombenza –di parte opposta quanto alla revoca dell'opposto titolo ingiuntivo per risoluzione contrattuale, di parte opponente quanto alla domanda di pagamento azionata da controparte- ne va disposta la parziale compensazione in ragione dei due terzi, con addebito del terzo residuo alla parte opposta , per l'importo che viene dettagliato in Controparte_7 dispositivo, in favore dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, definitivamente pronunciando, ogni differente istanza ed eccezione disattesa, così decide:
risolve il contratto di appalto concluso tra le parti per l'installazione di un impianto di videosorveglianza presso il circuito de quo;
revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 302/2023 pubblicato il 10.5.2023, emesso nel procedimento iscritto al n. 760/2023 RG dal Tribunale di Imperia;
condanna la società in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t. alla restituzione, in favore di in persona del CP_2 legale rappresentante p.t., della somma di euro 3.600,00 oltre ai relativi interessi legali maturati dalla data di deposito del ricorso per ingiunzione e sino al soddisfo;
compensa in ragione dei 2/3 le spese processuali, che per il terzo residuo e per
€ 55,00 per esborsi e € 2.150,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CA e rimborso forfettario al 15%, liquida in favore di parte opponente e pone a carico di parte opposta CP_2
Imperia, 30.12.2024.
Il Giudice
dott. Maria Teresa De Sanctis