Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 31/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 101/2022 CRON.
SENT. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
2) Dott.ssa Rita Carosella Consigliere
3) Avv. Antonio Aprea Giudice Ausiliario - rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 101/2022 R.G.A.C. avverso la sentenza n. 433/2021 del
Tribunale di Isernia, resa il dì 11/11/2021 e depositata in pari data, nella causa n. 1095/2015 R.G.A.C., avente per oggetto: “Prestazione di opera intellettuale”;
T R A
COMUNE DI FORNELLI, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore dott. Giovanni Tedeschi (C.F.: 0088320940), con sede in Fornelli (IS) alla Via dei Martiri n. 1 ed elettivamente domiciliato in Isernia al Corso Garibaldi n. 381 presso lo studio dell'Avv. Mike
Matticcoli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce all'atto di appello del dì
05/03/2022;
- APPELLANTE –
C O N T R O
- D'AMICO CLAUDIO, nato a [...] il [...] (C.F.:
[...]), ivi residente a[...] e digitalmente domiciliato all'indirizzo pec dell'Avv. Carmine Genovese del foro di Roma, che lo rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 29/06/2022;
- APPELLATO -
causa n. 101/2022 R.G. 1/6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (art. 132 comma secondo n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.), la Corte espone qui di seguito i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Per mera chiarezza espositiva, in punto di fatto, e per quel che qui oggi ancora interessi, la Corte evidenzia che questa causa concerne la controversia avanzata dall'Ing. AU D'IC con ricorso, proposto dinanzi al Tribunale amministrativo della Regione Molise, per ottenere l'annullamento della delibera n. 34/2010 del Consiglio comunale di Fornelli, lamentando nello specifico che l'Ente locale, nell'operare il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, aveva escluso le fatture emesse dall'Ing. D'IC, per le già espletate prestazioni professionali, e precisamente per quelle relative alle fatture n. 19/2007 (€. 9.562/50), n. 8/2008 (€. 12.469/46), n. 9/2008 (€.
16.613/80), n. 27/2009 (€. 33.843/64), n. 28/2009 (€. 10.119/58), n. 29/2009 (€. 7.521/22), n.
30/2009 (€. 33.843/64), n. 31/2009 (€. 1.154/20) e n. 32/2009 (€. 38.283/72).
Nello specifico, il ricorrente D'IC ha dedotto:
la violazione e falsa applicazione dell'art. 194 l. e) e dell'art.193 comma secondo del d.lgs.
167/2000;
la violazione e falsa applicazione dei principi in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/1990;
il difetto di motivazione, eccesso di potere, illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza.
Con sentenza n. 90/2015, in accoglimento della eccezione sollevata dal resistente Comune di
Fornelli, il giudice amministrativo ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del
Tribunale ordinario.
Con atto di citazione in riassunzione del 13/10/2015, proposto dinanzi al Tribunale civile di Isernia,
l'Ing. AU D'IC ha riassunto il giudizio e ha reiterato le conclusioni rassegnate al G.A., e quindi, testualmente, sentire dichiarare “il diritto dell'ing. D'IC al pagamento degli importi indicati nelle fatture […] e conseguentemente condannare il Comune di Fornelli
al pagamento in favore dell'ing. D'IC degli importi di cui alle suddette fatture;
il tutto previa disapplicazione e/o annullamento degli atti che escludono ovvero causa n. 101/2022 R.G. 2/6 impediscono il riconoscimento delle suddette fatture tra i debiti fuori bilancio, e in particolare della delibera del Consiglio comunale del Comune di Fornelli n. 34 del
30.11.2010 […]”.;
Con sentenza n. 433/2021 del dì 11/11/2021, il Tribunale di Isernia, accogliendo l'“exceptio compromissi”, avanzata in quella sede dal Comune, ha così provveduto:
“a) dichiara la propria incompetenza, per essere competente il Collegio arbitrale previsto dalle convenzioni intercorse tra le parti, innanzi al quale la causa andrà
riassunta nei termini di legge;
b) compensa le spese di lite”
Alla stregua del “decisum” di cui alla indicata sentenza n. 433/2021 del Tribunale civile di Isernia, con altro atto di riassunzione del dì 11/02/2022, l'Ing. AU D'IC ha avanzato domanda di arbitrato, riproponendo la richiesta di pagamento in precedenza svolta dinanzi all'Autorità
Giudiziaria, dapprima amministrativa e poi ordinaria.
Con il libello introduttivo di questa fase, insorgendo per quanto di ragione avverso la predetta sentenza, l'appellante Comune di Fornelli ha proposto gravame intermedio, così domandando testualmente:
“di riformare la parte della sentenza oggetto di impugnazione dove si riconoscono i crediti dell'Ing. D'IC in base a convenzioni / contratti oggetto di contestazione nel giudizio di primo grado per incompetenza del Giudice di prime cure a decidere nel merito della questione;
in via subordinata, di riformare la parte della motivazione della sentenza dove si accerta la pacifica sussistenza di crediti vantati dall'Ing. D'IC in base a convenzioni ritenute valide, in favore di una dichiarazione di nullità delle stesse oggetto di contestazione per violazione delle disposizioni TUEL vigenti in materia”;
affidandosi a un unico diffuso motivo, articolato in due parti, con insegna.
causa n. 101/2022 R.G. 3/6 Con comparsa del 29/06/2022, il professionista appellato si è costituito ritualmente nel giudizio di gravame, concludendo affinchè, con il favore delle spese di lite, l'appello fosse dichiarato inammissibile, improcedibile e comunque infondato.
Radicatosi così il contraddittorio di appello, la causa è stata quindi riservata per la decisione.
UNICO MEZZO
L'appellante si duole:
per un verso, della circostanza per cui il primo giudice non aveva alcuna competenza a statuire in merito alla esistenza / validità della convenzioni, che da parte appellata sono state invero poste a fondamento delle proprie pretese;
per l'altra, in via subordinata, della violazione e falsa applicazione dell'art. 191 del D.Lgs.
n. 267/2000, in combinato disposto con il R.D. n. 383/1034 nonché degli artt. 284 e 288 del
TULCP, anche ai sensi dell'art. 55, comma cinque, della lg. n. 142/1990.
In buona sostanza, l'appellante lamenta che, una volta dichiarata la propria incompetenza, giammai il primo giudice avrebbe potuto pronunciarsi su una questione di merito decisiva per la risoluzione della questione compromessa in questa causa.
Tanto anche perché, sin dal primo grado, il Comune oggi appellante:
ha posto a sostegno delle proprie argomentazioni proprio la nullità delle convenzioni, prodotte da parte appellata, quale presupposto per l'esistenza dei crediti controversi;
ha eccepito che il primo giudice si è pronunciato sull'esistenza o meno di quei contratti / convenzioni senza adeguatamente motivare in diritto e senza avere tenuto conto delle difese dell'Ente oltre che delle relative contestazioni, peraltro senza adeguata istruttoria e dopo essersi spogliato della causa, declinando la propria competenza in favore di quella arbitrale;
ha ribadito infine espressamente che la competenza a pronunciarsi nel merito delle questioni sollevate nel giudizio di prime cure “era ed è di esclusiva competenza del Collegio Arbitrale”, ribadendo che non è intenzione dell'Ente contestare, con questo gravame, quanto statuito dal primo giudice appunto sulla competenza arbitrale.
L'appello è inammissibile e comunque infondato.
Orbene, in punto di fatto, questo giudice rileva che:
con atto di citazione notificato in data 11 febbraio 2022, il professionista appellato ha riassunto la causa dinanzi al Collegio arbitrale, così come indicato nelle convenzioni intercorse con il Comune di Fornelli;
in particolare, l'Ing. D'IC ha dichiarato di volersi avvalere della procedura arbitrale prevista dalle convenzioni ripassate, in più riprese, “inter partes”;
causa n. 101/2022 R.G. 4/6 con tale atto di riassunzione, il professionista appellato ha nominato quale proprio arbitro l'Avv. Mario Mauro del foro di Isernia e, contestualmente, ha invitato il Comune di Fornelli, in persona del legale rappresentante p.t., a nominare l'arbitro di sua scelta (doc. nn. 4 e 5 fasc. parte appellata);
in data 03/03/2022, il Comune di Fornelli ha proceduto alla notificazione di un atto giudiziario, qualificato «accettazione della procedura arbitrale, nomina arbitro e replica l'avvenuta designazione del proprio arbitro», con cui il Comune appellante ha aderito “in toto” al procedimento arbitrale e ha nominato proprio arbitro l'Avv. Bernardino Izzi del foro di
Isernia (doc. nn. 6 e 7 fasc. parte appellata);
inoltre, il successivo dì 14/03/2022, il Comune ha proposto appello e ha chiesto la riforma della sentenza del Tribunale civile ordinario di Isernia del dì 11/11/2021 n. 433 (doc. n. 2 fasc. parte appellata).
L'impugnazione proposta dal Comune di Fornelli avverso la sentenza del Tribunale di Isernia n.
433/2021 è inammissibile per difetto di interesse, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., dal momento che il
Comune appellante non potrebbe trarre alcuna utilità dal suo accoglimento.
La gravata sentenza ha arrestato l'esame della controversia al preliminare profilo di rito, laddove ha declinato la propria competenza a vantaggio di quella arbitrale. Sotto questo decisivo profilo, il
Comune appellante:
non solo non ha svolto alcuna censura rispetto alla declaratoria in esame, non richiedendo peraltro in alcun modo, in punto “decisum”, la riforma della impugnata decisione, chiedendo solamente di modificare la motivazione della gravata decisione;
bensì, come testé evidenziato, ha addirittura aderito al procedimento arbitrale, che è tuttora pendente, con atto di accettazione della procedura, che è stato proposto pochi giorni prima del libello di gravame.
Peraltro, in merito all'inammissibilità dell'impugnazione così proposta, la Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio per cui:
“Ove la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione preliminare di rito, i motivi di appello, che hanno la finalità di denunciare gli errori di diritto o l'ingiustizia della decisione, non possono concernere anche il merito della domanda che non ha formato oggetto della pronuncia” (Cass. Civ., sez. II,
4.03.2020, n. 20422).
causa n. 101/2022 R.G. 5/6 Conseguentemente, l'appello proposto avverso la sentenza di rito è inammissibile laddove, come nel caso di specie, non sia stata in alcun modo censurato (l'unico) capo della decisione che ha precluso l'esame della controversia nel merito.
Come già precisato, è evidente che il Comune appellante non potrebbe comunque trarre utilità alcuna dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione così proposta, in quanto la declaratoria d'incompetenza dichiarata dal Tribunale nella sentenza, non è stata censurata dall'appellante sotto questo assorbente profilo, peraltro con il procedimento di cui al regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., e ha già provocato la riassunzione della causa dinanzi all'organo giurisdizionale competente, con conseguente perfezionamento della “traslatio iudicii” per essere la controversia già stata ritualmente riassunta e incardinata dinanzi al Collegio arbitrale.
Ne consegue inoltre che, nella specie, in riferimento al profilo della infondatezza, è carente una delle condizioni dell'azione, difettando la possibilità giuridica di riformare efficacemente la gravata sentenza.
Ogni altra questione, sollevata dalle parti, è poi superata per assorbita motivazione.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e il Comune appellante deve rifonderle al professionista appellato nella misura indicata in dispositivo, alla stregua dell'attività effettivamente espletata e dell'impegno profuso, secondo i criteri imposti dall'art. 4, comma primo e nove, di cui al D.M. n. 55/14, come mod. dal D.M. n. 37/18 (valore della domanda di gravame: €.
217.197/43).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello del dì 05/03/2022, spiegato dal Comune di Fornelli, avverso la sentenza del Tribunale di Isernia n. 433/2021 del dì 11/11/2021, ogni altra ragione, conclusione, richiesta e domanda disattesa, per le esposte ragioni, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore dell'appellato
D'IC, che si liquidano, alla stregua dei criteri indicati in motivazione, nell'importo di €.
7.051/00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, ove dovuti.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il Comune, appellante soccombente, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma
1- quater, del DPR n. 115/2002.
Così deciso, in Campobasso, nella camera di consiglio del 23/01/2025.
Il Giudice Ausiliario - est. Il Presidente
Avv. Antonio Aprea dott.ssa Maria Grazia d'Errico
causa n. 101/2022 R.G. 6/6