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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/11/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 226/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere Relatore
Dott. Antonello Vitale Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 226 dell'anno 2024, avverso la sentenza n. 3252/2023 emessa dal Tribunale di Bari e pubblicata in data 8.08.2023
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Giovinazzo (BA) alla Via Cappuccini, 12, presso lo studio degli AVV.TI COPPOLA ANTONIO e COPPOLA SANDRO, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti APPELLANTE CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
( ), elettivamente domiciliati in Bari (BA) al Corso
[...] C.F._3
Vittorio Emanuele, 171 presso lo studio dell'AVV. VITO ANTONIO DEPALMA, che li rappresenta e difenda, giusta procura in atti APPELLATI
pagina 1 di 6 Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 16.04.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 27.2.2012 la e Controparte_3 Parte_1
(in proprio e quale amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della
, affermando di essere proprietari, rispettivamente, del locale sito in Giovinazzo CP_3 alla via Venezia n. 29-31-33, posto al piano terra dell'edificio e dell'adiacente locale con accesso da via Bitonto n. 95, quest'ultimo poi conferito alla stessa società , CP_3 hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Distaccata di Bitonto, i coniugi e , proprietari dell'immobile Controparte_1 Controparte_2 sito al primo piano dell'edificio condominiale di via Bitonto n. 93, al fine di ottenerne la loro condanna solidale al pagamento dell'indennità di sopraelevazione di cui all'art. 1127 co. 4 c.c. Con sentenza n. 3299 depositata il 20.09.2021, il Tribunale di Bari “non definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta” ha così disposto: 1) ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di “il quale non ha specificato con Parte_1 sufficiente chiarezza nell'atto di citazione se agisse in qualità di contitolare del rapporto giuridico dominicale detenuto dalla o se, invece, agisse esclusivamente Controparte_4 in qualità di rappresentante legale della società di cui è socio. Infatti, non viene specificato a quale titolo sia avvenuto il trasferimento alla società, della quale però si parla in termini proprietari rispetto agli immobili di cui è causa”; 2) ha dichiarato fondata la domanda avanzata dalla nell'an e, per l'effetto, condannato i Controparte_3 coniugi - al pagamento dell'indennità da sopraelevazione ex art. CP_1 CP_2
1227 c.c.; 3) ha rimesso la causa in istruttoria, disponendo con separata ordinanza l'integrazione peritale del CTU al fine della determinazione delle somme dovute a titolo della suddetta indennità. Con sentenza definitiva n. 3252/2023 pubblicata in data 8.08.2023, il Giudice di prime cure, esperita la CTU, ha dato atto della sussistenza del diritto della sola CP_3 alla corresponsione della richiesta indennità di sopraelevazione, così come già
[...] accertata dal Tribunale di Bari e ha così provveduto: “1) accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna e , in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, al pagamento in favore di “ ” dell'importo di € 35.003,89, CP_3 per le causali di cui in narrativa, oltre rivalutazione all'attualità e interessi al tasso legale dal 30.10.2007 sino al soddisfo;
2) condanna e Controparte_1 CP_2
pagina 2 di 6 , in solido tra loro alla rifusione in favore della “ delle spese CP_2 CP_3 CP_3 del presente giudizio, che si liquidano in € 679,37 per esborsi ed € 7.616,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese, da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari;
3) condanna alla refusione in Parte_1 favore di parte convenuta delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.808,00, oltre oneri accessori, per compenso professionale;
4) pone le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro;
5) rigetta le domande ex art. 96 c.p.c.”.
°°°°°°°°°°°°°° Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo p.e.c. il 21.02.2024 ai coniugi
– , ha interposto gravame avverso la suddetta CP_1 CP_2 Parte_1 sentenza al fine di ottenerne la riforma parziale nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite operata dal Tribunale di Bari Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale di Foggia, in ragione del rilevato difetto di legittimazione attiva, lo ha condannato alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti in primo grado. In particolare,
contesta l'irritualità della condanna alle spese, deducendo la Parte_1 violazione degli artt. 91, 103 e 279 comma 2 n. 5 c.p.c. e della relativa giurisprudenza, nonché la violazione del giudicato interno. Con il secondo motivo e in subordine, l'appellante eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e della giurisprudenza in materia. Secondo la prospettazione difensiva dell'appellante, il giudice di prime cure lo avrebbe illegittimamente condannato al pagamento delle spese legali in quanto ha agito in giudizio “quale amministratore unico e legale rappresentante della e, Controparte_5
'occorrendo', anche in proprio”; invero, secondo l'appellante, il fatto che l'immobile oggetto del giudizio non fosse di sua proprietà per essere stato conferito in proprietà e in godimento alla non avrebbe determinato una situazione di carenza di CP_3 legittimazione attiva e dunque di soccombenza a suo carico, bensì la configurazione del litisconsorzio facoltativo dal lato attivo caratterizzato dal medesimo petitum di due soggetti, in alternativa fra loro (c.d. litisonsorzio alternativo, species del litisconsorzio facoltativo), contro la stessa parte convenuta. Con il terzo e ultimo motivo di appello, in ulteriore subordine, Parte_1 censura la sentenza, sempre nella parte relativa alla condanna alle spese legali, deducendo la sussistenza delle ragioni per la compensazione delle spese di lite, nonché la mancata applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. e della giurisprudenza in materia. Infine il documenta di aver versato agli appellati la complessiva somma di € Pt_1
5.561,27 a titolo di spese e compensi di avvocato liquidati a loro favore dalla sentenza pagina 3 di 6 appellata e ne chiede la restituzione, in conseguenza della riforma della sentenza che invoca, con i relativi interessi a far data dalla data del versamento (28.09.2023) Il pertanto così conclude: Pt_1
“accogliere il presente appello e pertanto riformare parzialmente la sentenza definitiva del Tribunale di Bari n. 3252/2023 dell'8/8/23 pronunciata sulla domanda proposta dal sig. contro e , relativamente Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 alla parte del dispositivo (capo n. 3) e a quella della relativa motivazione, sopra riportate in carattere corsivo, che hanno condannato a pagare alla controparte le Parte_1 spese legali;
- per l'effetto, compensare integralmente fra le suddette parti le spese legali del giudizio di primo grado;
- condannare gli appellati e , in solido fra loro, Controparte_1 Controparte_2
a rimborsare all'appellante la suddetta somma di € 5.561,27 e tutte Parte_1 le altre somme eventuali che risulteranno indebitamente versate in forza dell'impugnata sentenza, con i relativi interessi dalle date dei pagamenti;
- condannare infine gli stessi appellati, in solido fra loro, a pagare all'appellante le spese e i compensi di avvocato del presente grado di appello, oltre spese forfettarie, contrib. previd. e i.v.a. se dovuta, con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non aver percepito i secondi”.
Si sono costituiti e e hanno chiesto: la declaratoria di Controparte_1 CP_2 inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nel merito il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, la conferma della sentenza gravata;
con vittoria di spese di giudizio
All'udienza del 16.04.2025, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
°°°°°°°°°°°°°°° 3. Il primo motivo di appello è, ad avviso della Corte, fondato e assorbe ogni altro motivo. Invero, il giudice di prime cure con sentenza non definitiva n.3299/2021 ha, preliminarmente, dichiarato “... il difetto di legittimazione attiva del Sig. Pt_1
, il quale non ha specificato con sufficiente chiarezza nell'atto di citazione se
[...] agisse in qualità di contitolare del rapporto giuridico dominicale detenuto dalla
o se, invece, agisse esclusivamente in qualità di rappresentante legale Controparte_4 della società di cui è socio. Infatti, non viene specificato a quale titolo sia avvenuto il
pagina 4 di 6 trasferimento alla società, della quale però si parla in termini proprietari rispetto agli immobili di cui è causa ....”; al contempo, ha ritenuto fondata la domanda sull'an rimettendo la causa sul ruolo istruttorio al sol fine di quantificare l'accertata indennità di sopraelevazione in favore della ed ha rimesso la statuizione sulle spese Controparte_3 alla definizione del merito. Tuttavia, parte appellante ha correttamente evidenziato, che, nella fattispecie, la domanda dallo stesso proposta fosse stata rigettata già con la predetta sentenza in cui il giudice lo aveva di fatto estromesso dal giudizio, per cui sul punto la sentenza doveva considerarsi “definitiva” e doveva contenere la relativa pronuncia sulle spese. Tali principi si basano sull'art. 91 c.p.c. che, disponendo l'obbligo per il Giudice di imputare e liquidare le spese di causa “con la sentenza che chiude il processo”, preclude la possibilità di separare il giudizio sulla domanda da quello sulle spese;
cosicché, una volta che il giudizio sulla domanda sia stato definito senza alcuna statuizione sulle spese, resta escluso che questa venga legittimamente adottata con un successivo provvedimento. Nella specie, la sentenza del 20/9/21, pur se qualificata dal Giudice come “non definitiva” con chiaro riferimento alla domanda proposta dalla soc. (avendo CP_3 disposto con separata ordinanza un accertamento tecnico integrativo sul quantum alla stessa dovuto), ha in realtà deciso definitivamente la causa sulla domanda proposta dal sig. e perciò ha esaurito il potere decisionale sulle relative spese Parte_1 di lite, potere che quindi non poteva essere demandato “alla definizione del merito” (sulla domanda della ). Di conseguenza, l'imputazione e la liquidazione CP_3 delle spese nei confronti del non potevano essere pronunciate Parte_1 dalla successiva sentenza definitiva dell'8/8/23.
Peraltro, contro la sentenza non definitiva i convenuti non hanno proposto l'impugnazione tempestiva, nel termine di legge, poiché il loro difensore avv. Depalma, alla successiva udienza dell'8/3/22, ha così dedotto a verbale: “Preliminarmente ai sensi dell'art. 340 c.p.c. formula espressa riserva di appello differito in merito alle statuizioni della sentenza parziale non definitiva emessa il 20/09/21”. Ma tale riserva è inammissibile e inefficace con riferimento alla decisione “definitiva” presa nei confronti di e in particolare all'omessa pronuncia sulle spese;
e ciò Parte_1 ha determinato il passaggio in giudicato sul punto. Ne consegue che la successiva sentenza definitiva ha anche violato il giudicato interno così formatosi. ( peraltro gli appellati non documentano di aver proposto impugnazione). In conclusione, la condanna di contenuta nella sentenza definitiva va Parte_1
pagina 5 di 6 riformata e revocato il capo n.3) del dispositivo.
4. Quanto alle spese, sebbene sia stato accolto il gravame, occorre considerare l'esito complessivo del giudizio che vede il soccombente dal momento che è stato Pt_1 riconosciuto privo di legittimazione attiva a proporre la domanda. In virtù di tanto, la Corte ritiene equo compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio
5. Infine i coniugi vanno condannati alla restituzione in favore del Controparte_6 della complessiva somma di € 5.561,27 loro corrisposta (si veda Pt_1 documentazione agli atti) a titolo di spese e compensi di avvocato liquidati dalla sentenza appellata, con i relativi interessi a far data dalla data del versamento (28.09.2023)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo p.e.c in data Parte_1
21.02.2024 a e , avverso la sentenza n. Controparte_1 Controparte_2
3252/2023 pubblicata in data 8.08.2023 dal Tribunale di Bari, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, revoca la statuizione contenuta nel capo 3) del dispositivo. Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
2) condanna e alla restituzione, in favore di Controparte_1 Controparte_2
della somma di € 5.561,27 oltre interessi a far data dal 28.09.2023 Parte_1
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 5 novembre 2025.
Il Consigliere relatore Dott.ssa Paola Barracchia
Il Presidente Dott. Salvatore Grillo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere Relatore
Dott. Antonello Vitale Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 226 dell'anno 2024, avverso la sentenza n. 3252/2023 emessa dal Tribunale di Bari e pubblicata in data 8.08.2023
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Giovinazzo (BA) alla Via Cappuccini, 12, presso lo studio degli AVV.TI COPPOLA ANTONIO e COPPOLA SANDRO, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti APPELLANTE CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
( ), elettivamente domiciliati in Bari (BA) al Corso
[...] C.F._3
Vittorio Emanuele, 171 presso lo studio dell'AVV. VITO ANTONIO DEPALMA, che li rappresenta e difenda, giusta procura in atti APPELLATI
pagina 1 di 6 Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 16.04.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 27.2.2012 la e Controparte_3 Parte_1
(in proprio e quale amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della
, affermando di essere proprietari, rispettivamente, del locale sito in Giovinazzo CP_3 alla via Venezia n. 29-31-33, posto al piano terra dell'edificio e dell'adiacente locale con accesso da via Bitonto n. 95, quest'ultimo poi conferito alla stessa società , CP_3 hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Distaccata di Bitonto, i coniugi e , proprietari dell'immobile Controparte_1 Controparte_2 sito al primo piano dell'edificio condominiale di via Bitonto n. 93, al fine di ottenerne la loro condanna solidale al pagamento dell'indennità di sopraelevazione di cui all'art. 1127 co. 4 c.c. Con sentenza n. 3299 depositata il 20.09.2021, il Tribunale di Bari “non definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta” ha così disposto: 1) ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di “il quale non ha specificato con Parte_1 sufficiente chiarezza nell'atto di citazione se agisse in qualità di contitolare del rapporto giuridico dominicale detenuto dalla o se, invece, agisse esclusivamente Controparte_4 in qualità di rappresentante legale della società di cui è socio. Infatti, non viene specificato a quale titolo sia avvenuto il trasferimento alla società, della quale però si parla in termini proprietari rispetto agli immobili di cui è causa”; 2) ha dichiarato fondata la domanda avanzata dalla nell'an e, per l'effetto, condannato i Controparte_3 coniugi - al pagamento dell'indennità da sopraelevazione ex art. CP_1 CP_2
1227 c.c.; 3) ha rimesso la causa in istruttoria, disponendo con separata ordinanza l'integrazione peritale del CTU al fine della determinazione delle somme dovute a titolo della suddetta indennità. Con sentenza definitiva n. 3252/2023 pubblicata in data 8.08.2023, il Giudice di prime cure, esperita la CTU, ha dato atto della sussistenza del diritto della sola CP_3 alla corresponsione della richiesta indennità di sopraelevazione, così come già
[...] accertata dal Tribunale di Bari e ha così provveduto: “1) accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna e , in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, al pagamento in favore di “ ” dell'importo di € 35.003,89, CP_3 per le causali di cui in narrativa, oltre rivalutazione all'attualità e interessi al tasso legale dal 30.10.2007 sino al soddisfo;
2) condanna e Controparte_1 CP_2
pagina 2 di 6 , in solido tra loro alla rifusione in favore della “ delle spese CP_2 CP_3 CP_3 del presente giudizio, che si liquidano in € 679,37 per esborsi ed € 7.616,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese, da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari;
3) condanna alla refusione in Parte_1 favore di parte convenuta delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.808,00, oltre oneri accessori, per compenso professionale;
4) pone le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro;
5) rigetta le domande ex art. 96 c.p.c.”.
°°°°°°°°°°°°°° Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo p.e.c. il 21.02.2024 ai coniugi
– , ha interposto gravame avverso la suddetta CP_1 CP_2 Parte_1 sentenza al fine di ottenerne la riforma parziale nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite operata dal Tribunale di Bari Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale di Foggia, in ragione del rilevato difetto di legittimazione attiva, lo ha condannato alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti in primo grado. In particolare,
contesta l'irritualità della condanna alle spese, deducendo la Parte_1 violazione degli artt. 91, 103 e 279 comma 2 n. 5 c.p.c. e della relativa giurisprudenza, nonché la violazione del giudicato interno. Con il secondo motivo e in subordine, l'appellante eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e della giurisprudenza in materia. Secondo la prospettazione difensiva dell'appellante, il giudice di prime cure lo avrebbe illegittimamente condannato al pagamento delle spese legali in quanto ha agito in giudizio “quale amministratore unico e legale rappresentante della e, Controparte_5
'occorrendo', anche in proprio”; invero, secondo l'appellante, il fatto che l'immobile oggetto del giudizio non fosse di sua proprietà per essere stato conferito in proprietà e in godimento alla non avrebbe determinato una situazione di carenza di CP_3 legittimazione attiva e dunque di soccombenza a suo carico, bensì la configurazione del litisconsorzio facoltativo dal lato attivo caratterizzato dal medesimo petitum di due soggetti, in alternativa fra loro (c.d. litisonsorzio alternativo, species del litisconsorzio facoltativo), contro la stessa parte convenuta. Con il terzo e ultimo motivo di appello, in ulteriore subordine, Parte_1 censura la sentenza, sempre nella parte relativa alla condanna alle spese legali, deducendo la sussistenza delle ragioni per la compensazione delle spese di lite, nonché la mancata applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. e della giurisprudenza in materia. Infine il documenta di aver versato agli appellati la complessiva somma di € Pt_1
5.561,27 a titolo di spese e compensi di avvocato liquidati a loro favore dalla sentenza pagina 3 di 6 appellata e ne chiede la restituzione, in conseguenza della riforma della sentenza che invoca, con i relativi interessi a far data dalla data del versamento (28.09.2023) Il pertanto così conclude: Pt_1
“accogliere il presente appello e pertanto riformare parzialmente la sentenza definitiva del Tribunale di Bari n. 3252/2023 dell'8/8/23 pronunciata sulla domanda proposta dal sig. contro e , relativamente Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 alla parte del dispositivo (capo n. 3) e a quella della relativa motivazione, sopra riportate in carattere corsivo, che hanno condannato a pagare alla controparte le Parte_1 spese legali;
- per l'effetto, compensare integralmente fra le suddette parti le spese legali del giudizio di primo grado;
- condannare gli appellati e , in solido fra loro, Controparte_1 Controparte_2
a rimborsare all'appellante la suddetta somma di € 5.561,27 e tutte Parte_1 le altre somme eventuali che risulteranno indebitamente versate in forza dell'impugnata sentenza, con i relativi interessi dalle date dei pagamenti;
- condannare infine gli stessi appellati, in solido fra loro, a pagare all'appellante le spese e i compensi di avvocato del presente grado di appello, oltre spese forfettarie, contrib. previd. e i.v.a. se dovuta, con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non aver percepito i secondi”.
Si sono costituiti e e hanno chiesto: la declaratoria di Controparte_1 CP_2 inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nel merito il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, la conferma della sentenza gravata;
con vittoria di spese di giudizio
All'udienza del 16.04.2025, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
°°°°°°°°°°°°°°° 3. Il primo motivo di appello è, ad avviso della Corte, fondato e assorbe ogni altro motivo. Invero, il giudice di prime cure con sentenza non definitiva n.3299/2021 ha, preliminarmente, dichiarato “... il difetto di legittimazione attiva del Sig. Pt_1
, il quale non ha specificato con sufficiente chiarezza nell'atto di citazione se
[...] agisse in qualità di contitolare del rapporto giuridico dominicale detenuto dalla
o se, invece, agisse esclusivamente in qualità di rappresentante legale Controparte_4 della società di cui è socio. Infatti, non viene specificato a quale titolo sia avvenuto il
pagina 4 di 6 trasferimento alla società, della quale però si parla in termini proprietari rispetto agli immobili di cui è causa ....”; al contempo, ha ritenuto fondata la domanda sull'an rimettendo la causa sul ruolo istruttorio al sol fine di quantificare l'accertata indennità di sopraelevazione in favore della ed ha rimesso la statuizione sulle spese Controparte_3 alla definizione del merito. Tuttavia, parte appellante ha correttamente evidenziato, che, nella fattispecie, la domanda dallo stesso proposta fosse stata rigettata già con la predetta sentenza in cui il giudice lo aveva di fatto estromesso dal giudizio, per cui sul punto la sentenza doveva considerarsi “definitiva” e doveva contenere la relativa pronuncia sulle spese. Tali principi si basano sull'art. 91 c.p.c. che, disponendo l'obbligo per il Giudice di imputare e liquidare le spese di causa “con la sentenza che chiude il processo”, preclude la possibilità di separare il giudizio sulla domanda da quello sulle spese;
cosicché, una volta che il giudizio sulla domanda sia stato definito senza alcuna statuizione sulle spese, resta escluso che questa venga legittimamente adottata con un successivo provvedimento. Nella specie, la sentenza del 20/9/21, pur se qualificata dal Giudice come “non definitiva” con chiaro riferimento alla domanda proposta dalla soc. (avendo CP_3 disposto con separata ordinanza un accertamento tecnico integrativo sul quantum alla stessa dovuto), ha in realtà deciso definitivamente la causa sulla domanda proposta dal sig. e perciò ha esaurito il potere decisionale sulle relative spese Parte_1 di lite, potere che quindi non poteva essere demandato “alla definizione del merito” (sulla domanda della ). Di conseguenza, l'imputazione e la liquidazione CP_3 delle spese nei confronti del non potevano essere pronunciate Parte_1 dalla successiva sentenza definitiva dell'8/8/23.
Peraltro, contro la sentenza non definitiva i convenuti non hanno proposto l'impugnazione tempestiva, nel termine di legge, poiché il loro difensore avv. Depalma, alla successiva udienza dell'8/3/22, ha così dedotto a verbale: “Preliminarmente ai sensi dell'art. 340 c.p.c. formula espressa riserva di appello differito in merito alle statuizioni della sentenza parziale non definitiva emessa il 20/09/21”. Ma tale riserva è inammissibile e inefficace con riferimento alla decisione “definitiva” presa nei confronti di e in particolare all'omessa pronuncia sulle spese;
e ciò Parte_1 ha determinato il passaggio in giudicato sul punto. Ne consegue che la successiva sentenza definitiva ha anche violato il giudicato interno così formatosi. ( peraltro gli appellati non documentano di aver proposto impugnazione). In conclusione, la condanna di contenuta nella sentenza definitiva va Parte_1
pagina 5 di 6 riformata e revocato il capo n.3) del dispositivo.
4. Quanto alle spese, sebbene sia stato accolto il gravame, occorre considerare l'esito complessivo del giudizio che vede il soccombente dal momento che è stato Pt_1 riconosciuto privo di legittimazione attiva a proporre la domanda. In virtù di tanto, la Corte ritiene equo compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio
5. Infine i coniugi vanno condannati alla restituzione in favore del Controparte_6 della complessiva somma di € 5.561,27 loro corrisposta (si veda Pt_1 documentazione agli atti) a titolo di spese e compensi di avvocato liquidati dalla sentenza appellata, con i relativi interessi a far data dalla data del versamento (28.09.2023)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo p.e.c in data Parte_1
21.02.2024 a e , avverso la sentenza n. Controparte_1 Controparte_2
3252/2023 pubblicata in data 8.08.2023 dal Tribunale di Bari, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, revoca la statuizione contenuta nel capo 3) del dispositivo. Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
2) condanna e alla restituzione, in favore di Controparte_1 Controparte_2
della somma di € 5.561,27 oltre interessi a far data dal 28.09.2023 Parte_1
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 5 novembre 2025.
Il Consigliere relatore Dott.ssa Paola Barracchia
Il Presidente Dott. Salvatore Grillo
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