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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/06/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 808 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021 promossa da
c.f. ), già già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 Parte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli
Avv.ti Andrea Sticchi Damiani e Marco Mariani ed elettivamente domiciliata in Lecce presso lo studio legale dell'Avv. Sticchi Damiani in Lecce, Via 95° Rgt. Fanteria n. 9
appellante
e
(P.I. ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. CP_1 P.IVA_2
, nonché, in proprio, (c.f. Controparte_2 Controparte_3 C.F._1
) e (c.f. ), rappresentati e difesi, giusta
[...] Controparte_4 CodiceFiscale_2 mandato in atti, dagli Avv.ti Mariapaola Leopardi, Salvatore Leopardi e Pierpaolo Pezzuto, elettivamente domiciliati nello studio di quest'ultimo in Lecce alla Piazzetta Verdi 16
nonché
1 (c.f. ) e (c.f. Controparte_5 C.F._3 Parte_4
), in qualità di soci della , cancellata dal C.F._4 TE
Registro delle Imprese in data 20.10.2020, rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'Avv. Sergio
Limongelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Lecce alla via Tasso, 12
appellati
e
CP_7
appellata non costituita
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie scritte depositate in sostituzione dell'udienza collegiale del
18.02.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 cpc
**********
MOTIVAZIONE
1- Con sentenza n. 1070/2021, pubblicata in data 20.07.2021, il Tribunale di Brindisi accoglieva, pur riducendola nel quantum, la domanda formulata con atto di citazione del 20.06.2012 da TE
(di seguito solo ), nonché quella spiegata da e, per l'effetto,
[...] CP_6 Controparte_1 condannava la (oggi e la terza chiamata , al Parte_3 Parte_1 CP_7 pagamento -rispettivamente la prima nei riguardi di e la seconda, unitamente a CP_6 [...]
in solido, nei riguardi di di € 1.290.000,000 (importo da suddividersi Parte_1 Controparte_1 paritariamente tra l'attrice e , a titolo di compenso per l'attività CP_6 Controparte_1 professionale svolta in favore delle società convenute.
1.1.Invero, la società onveniva in giudizio la e la per ottenere CP_6 Controparte_1 Parte_3 la condanna delle convenute, in solido, al pagamento della somma di € 1.935.000,00, a titolo di compenso per l'attività professionale spiegata in loro favore. A fondamento della pretesa, l'attrice assumeva di aver sottoscritto in data 09.12.2008 un contratto, denominato “Accordo di Sviluppo”, con la S.r.l. CP_1 avente ad oggetto l'affidamento all'attrice “di svolgere tutte le attività necessarie, sino alla cantierabilità, di ciascun progetto di impianti eolici” per la produzione di energia elettrica nella Regione Puglia e, in particolare, nel
Comune di Brindisi. Nell'Accordo di Sviluppo erano previste le modalità e i tempi di corresponsione del compenso in favore dell'attrice, nonché i singoli pagamenti da effettuarsi a stato di avanzamento dei
2 lavori. Aggiungeva di aver eseguito buona parte dell'attività affidatale già prima della sottoscrizione dell'accordo per conto della stessa e della partner finale del Comune di CP_1 Parte_3
Brindisi, per cui riteneva sorto l'obbligo del pagamento a carico del committente. A fronte dell'inadempimento della al relativo Accordo di Sviluppo, nonché della la CP_1 Parte_3 quale aveva incaricato di eseguire l'attività professionale oggetto dell'Accordo di Sviluppo poi CP_6 sottoscritto con e rilevato che la stessa aveva utilizzato di fatto la prestazione resa CP_1 Parte_3 da , sottoscrivendo le istanze rivolte al Comune di Brindisi, l'attrice concludeva chiedendo la CP_6 condanna in solido delle convenute al pagamento dell'importo di € 1.935.000,00.
1.2. Si costituiva in giudizio la secondo la quale l'attività professionale descritta dall'attrice Controparte_1 era stata effettivamente realizzata, ma era stata accompagnata da un'assistenza tecnica della stessa
Puntualizzava di aver sottoscritto, in data 20.12.2007, un contratto, denominato “Accordo Controparte_1 di Sviluppo”, con ICE LLC S.r.l., con il quale le veniva affidato l'incarico “di svolgere tutte le attività di sviluppo necessarie sino alla cantierabilità di ciascun progetto”. La realizzazione del progetto in fase avanzata non aveva avuto esito positivo per esclusiva decisione della che aveva preferito curare altri interessi
Parte_3 paralleli, iniziativa che aveva provocato danni sia all'attrice che alla stessa A fronte di ciò, Controparte_1 la convenuta sosteneva di aver svolto le attività previste nel predetto Accordo e di avere diritto al pagamento dei relativi compensi, per cui si associava alla richiesta di condanna della
Parte_3 formulata dall'attrice, chiedendo, in subordine, di essere manlevata da e da in caso
Parte_3 CP_7 di condanna, con la precisazione che gli importi eventualmente liquidati e posti in capo della
Parte_3
e di avrebbero dovuto essere ripartiti in base all'effettivo contributo offerto dalle due società CP_1 esecutrici, spiegando in tal senso domanda riconvenzionale nei confronti di . CP_6
Chiedeva quindi l'autorizzazione alla chiamata in causa di , con funzione di manleva. CP_7
1.3. Ritualmente costituitasi in giudizio, la eccepiva, preliminarmente, il proprio difetto Parte_3 di legittimazione passiva, non avendo mai incaricato dello svolgimento delle attività indicate CP_6 nell'atto di citazione. A tal proposito, precisava di aver stipulato il 18.12.2007 con la società un CP_7
Accordo di Sviluppo, con il quale affidava alla predetta società l'incarico di “svolgere tutte le attività di sviluppo necessarie sino alla cantierabilità di ciascun progetto”, stabilendo il corrispettivo per ogni progetto e precisando che il pagamento sarebbe avvenuto solamente a condizione che il progetto soddisfacesse i requisiti necessari al raggiungimento della cantierabilità definitiva. Non essendosi concluso alcuno dei progetti previsti nel senso della cantierabilità ai fini della costruzione e installazione degli impianti eolici, nessun Con corrispettivo veniva pagato ad né da questa richiesto. Aggiungeva che si era poi avvalsa di CP_7 propri consulenti, affidando l'incarico relativo allo svolgimento delle predette attività a (con CP_1 accordo del 20.12.2007, avente lo stesso oggetto di quello intercorso tra la stessa e ), CP_7 Parte_3 la quale, a sua volta, aveva sottoscritto con l'accordo del 09.12.2008 (anch'esso di identico CP_6 contenuto a quello tra e ). Rilevava, altresì, l'insussistenza del vincolo di solidarietà CP_1 CP_7
3 passiva, considerato che tra e non vi era alcun vincolo di solidarietà, poiché non Parte_3 CP_1 previsto né dalla legge né da una fonte negoziale unitaria, nonché l'inesistenza dell'obbligazione di pagamento, non essendo dovuto alcun compenso all'attrice in ragione del mancato avveramento delle condizioni contrattualmente previste. In ogni caso, la convenuta eccepiva l'incompetenza del giudice adito in forza della clausola arbitrale prevista dall''articolo 11 dell'accordo di sviluppo . Parte_5
Chiedeva, a sua volta, l'autorizzazione alla chiamata in causa di , con funzione di manleva in CP_7 forza della clausola di garanzia, espressamente stabilita dall'art. 4 dell'Accordo; nel merito, domandava il rigetto delle avverse pretese, oltre alla condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c.
1.4. Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio anche la terza chiamata , la quale CP_7 eccepiva, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., la continenza e/o litispendenza della causa con altro giudizio prendente innanzi al Tribunale di Roma;
sempre in via preliminare, eccepiva la nullità, per la mancata approvazione specifica ex art. 1341 c.c., delle clausole inserite negli accordi di sviluppo ICE/SOARI e
ICE/Solareolica, ivi compresa quella di garanzia prevista dall'art. 4 del contratto sottoscritto con la
, sicché eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva nei confronti di . Parte_3 Parte_3
Nel merito, contestando le avverse deduzioni, ne chiedeva il rigetto.
1.5. Con provvedimento del 25.10.2013, il Tribunale disattendeva le eccezioni preliminari formulate da
. CP_7
Con comparsa del 07.02.2018, spiegavano intervento volontario nel giudizio, in sostituzione di CP_1
il Dott. e Ing. quali cessionari del credito azionato da
[...] Controparte_2 CP_4 CP_1
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, prova testimoniale, interrogatorio formale e
CTU.
1.5. All'esito, il Tribunale rigettava l'eccezione di incompetenza, sollevata da , ritenendo nulla Parte_3 la clausola arbitrale prevista dall'art. 11 dell'Accordo di Sviluppo sottoscritto tra e in CP_1 CP_6 ragione della mancata sottoscrizione richiesta dagli artt. 1341 e 1342 c.c.. Sempre in via preliminare, il primo giudice dichiarava l'inammissibilità della domanda di indebito arricchimento perché formulata tardivamente, ossia oltre il limite temporale consentito, costituito dalle memorie ex art.183, c. 6°, n.1
c.p.c. Nel merito, il Tribunale riteneva che il rapporto tra le parti fosse regolato da una pluralità di contratti, tutti denominati “Accordi di Sviluppo”, di identico contenuto, ad eccezione dell'importo previsto quale corrispettivo. Tali accordi subordinavano il pagamento al verificarsi di tutte le condizioni contrattualmente previste, che, come constatato dal CTU, non si erano verificate. Precisava altresì il
Tribunale che le parti avevano pattuito la corresponsione dei compensi per le attività descritte in ogni fase lavorativa, concordando che, a seguito della realizzazione delle opere descritte in ogni singolo step, il committente fosse tenuto a pagare i relativi corrispettivi. Pertanto, valutato il compendio probatori agli atti, il primo giudice reputava provato lo svolgimento di alcune attività professionali già prima della sottoscrizione dei vari Accordi di Sviluppo da parte di e con conseguente CP_6 CP_1
4 riconoscimento del diritto al compenso, con onere del relativo pagamento a carico di , quale Parte_3 destinataria delle opere eseguite. Infatti, emergeva dalla disamina delle risultanze istruttorie, che tra e si fosse instaurato un rapporto diretto per facta concludentia, poi sfociato Parte_3 CP_6 nella stipulazione dei differenti contratti, avvinti da un disegno unitario, rappresentato dalla realizzazione di un parco eolico, né tale ricostruzione poteva essere scalfita dall'assenza di formalità scritta per il conferimento dell'incarico, atteso che il diritto al compenso professionale postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della attività da parte del cliente, convenuto per il pagamento di detto compenso.
Conseguentemente, il primo giudice, condividendo le conclusioni rassegnate dal CTU in ordine alla quantificazione del compenso spettante alle società esecutrici, così come determinato in base alle previsioni contrattuali, condannava e al pagamento – rispettivamente la prima nei Parte_3 CP_7 riguardi di e la seconda, unitamente a in solido, nei riguardi di CP_6 Parte_2 Controparte_1 dell'importo di € 1.290.000,000, paritariamente diviso tra e Con riferimento a tale ultima CP_6 CP_1 società e all'intervento spiegato dal Dott. , Vigilante e Ing. quali cessionari del CP_2 CP_4 credito azionato da il primo giudice, richiamando il disposto di cui all'art. 111 c.p.c., CP_1 rammentava che le vicende successorie a titolo particolare nel diritto controverso non impediscono la prosecuzione del giudizio tra le parti originarie, tenuto anche conto della mancata estromissione di
Le spese di lite venivano poste a carico della e della terza chiamata e CP_1 Parte_3 CP_7 compensate per un terzo in ragione del minore importo liquidato rispetto a quello domandato;
le spese di CTU venivano poste a carico, in solido, della e di . Parte_3 CP_7
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2. Con atto di citazione notificato il 10.08.2021 (oggi ) ha Parte_2 Parte_1 proposto appello, con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, avverso la sentenza suindicata, censurandola nel merito affidandosi ad undici motivi di gravame, e segnatamente:
1. Difetto di competenza del Tribunale civile adito in favore di quella arbitrale
Inapplicabilità degli artt. 1341 e 1342 c.c. ai contratti paritetici fra società di capitali:
l'appellante si duole che il primo giudice abbia rigettato l'eccezione di incompetenza del Tribunale
– riproposta in questa sede- ritenendo nulla la clausola arbitrale prevista dall'art. 11 perché priva della doppia sottoscrizione richiesta dagli artt. 1341 e 1342 c.c.
2. Difetto di competenza per materia del Tribunale civile adito in favore del Giudice del
Lavoro. Omessa pronuncia sull'eccezione sollevata da la deducente lamenta CP_8 che il primo giudice abbia accolto la domanda di pagamento formulata da e da CP_1 [...]
laddove, invece, avrebbe dovuto declinare la propria competenza in favore del Tribunale CP_6 in funzione di Giudice del Lavoro, così come eccepito da nelle memorie Parte_2 conclusionali, eccezione sulla quale il Tribunale ha omesso di pronunciarsi.
5 3. Inapplicabilità degli artt. 1341 e 1342 c.c. ai contratti paritetici fra società di capitali.
Difetto di motivazione sulla clausola di garanzia dell'Accordo di sviluppo tra Parte_3
Con e . Omessa pronuncia sulla chiamata in causa di terzo da parte di : la Parte_3 sentenza, a parere della deducente, sarebbe affetta da un vizio di omessa motivazione dal momento che il Tribunale di Brindisi non si è pronunciato in merito alla clausola di garanzia Con prestata da in favore a , prevista dall'art.
4.2. dell'accordo. Pur in assenza di Parte_3 specifica sottoscrizione, richiesta dall'art. 1341 c.c., la clausola sarebbe perfettamente valida perché l'art. 10.3 dell'Accordo di Sviluppo escludeva espressamente l'approvazione ai sensi dell'art. 1341 c.c., oltre al fatto che la fattispecie in esame non può essere enucleata nel novero dei contratti di adesione, la cui disciplina sarebbe esclusa allorquando, come nel caso in esame, la conclusione del contratto fra le parti è stata oggetto di trattativa, collocandosi al di fuori dell'ambito delle fattispecie di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.
4. Erronea attribuzione della legittimazione passiva di (oggi Parte_3 Parte_2
in quanto asseritamente ritenuta committente dei liberi professionisti
[...] CP_6
e lamenta la società appellante che il primo giudice, sulla scorta di un'errata lettura delle CP_1 risultanze istruttorie, abbia riconosciuto la legittimazione passiva di , laddove, invece, Parte_3 dal compendio probatorio agli atti si evincerebbe la totale estraneità di ai fatti di causa. Parte_3
5. Violazione di legge. Manifesto travisamento nell'individuazione delle Parti processuali: la deducente contesta che il primo giudice abbia considerato parti processuali anche i singoli professionisti che hanno svolto alcune attività nel periodo antecedente la sottoscrizione dei contratti, senza considerare che, contrariamente a quanto affermato, il rapporto creditorio controverso è sorto tra società di capitali..
6. Violazione di legge, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà manifesta, difetto di motivazione circa lo svolgimento dell'attività libero-professionale e la sua remunerabilità: la difesa della sottolinea l'erronea individuazione del soggetto Parte_2 che ha svolto “attività professionale”, asseritamente posta in essere dalle SO.A.RI. e CP_6
pur in assenza dei requisiti richiesti dalla legge per il compimento di opere di progettazione.
[...]
7. Manifesta illogicità, erroneità e contraddittorietà della tesi sul rapporto contrattuale “di fatto” tra (da un lato) e e (dall'altro): l'istante rileva Parte_6 CP_6 CP_1
l'erroneità e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui dapprima ritiene che il rapporto tra le parti sia regolato da contratti a cascata per poi concludere per l'esistenza di un rapporto contrattuale di fatto tra e “alcuni liberi professionisti” (pur senza menzionarli) Parte_3 instaurato prima della sottoscrizione dei vari Accordi di Sviluppo, pur precisando che le prestazioni libero professionali sarebbero state svolte da e SO.A.R.I.. CP_6
6 8. Manifesta illogicità, erroneità e contraddittorietà della tesi secondo cui è Parte_3 tenuta a pagare il compenso dell'attività professionale svolta prima della sottoscrizione dei contratti perché ha utilizzato la prestazione: rappresenta la società esponente la contraddittorietà ed erroneità della sentenza nella parte in cui, pur avendo dichiarato inammissibile la domanda di indebito arricchimento formulata da erchè intempestiva, CP_1 ha condannato al pagamento del compenso dell'attività professionale svolta prima Parte_3 della sottoscrizione dei contratti.
9. Manifesta contraddittorietà e travisamento delle risultanze della CTU. Difetto di motivazione circa la logicità e coerenza della CTU. Illogicità, erroneità e travisamento dei fatti. Erronea interpretazione dei contratti sottoscritti fra le parti: l'appellante contesta che il Tribunale abbia liquidato i compensi in favore di e obliterando le CP_6 CP_1 conclusioni rassegnate dal CTU, il quale aveva appurato il mancato avveramento di tutte le condizioni di cantierabilità, presupposto per il pagamento dei corrispettivi.. Con
10. Inesistenza dell'asserito vincolo di solidarietà passiva tra e : l'appellante si Parte_3 duole che il primo giudice, accogliendo la domanda attorea, abbia condannato in solido le convenute, pur in assenza di un rapporto di solidarietà tra e . Parte_3 CP_7
11. Inesistenza dell'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio: l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha riconosciuto il diritto al compenso di , pur CP_6 non avendo comprovato il raggiungimento di tutte le condizioni cui era subordinato il CP_6 pagamento.
2.1.Si sono costituiti in giudizio dott. e Ing. eccependo, CP_1 Controparte_2 CP_4 preliminarmente l'inammissibilità e improcedibilità dell'appello per inesistenza della notifica a mezzo Pec ai legali difensori della (litisconsorte necessario), rimasta a livello di mero tentativo. Nel merito CP_7 assumendo l'infondatezza delle censure, chiedono la conferma dell'impugnata sentenza.
2.2. Si sono costituiti in giudizio e , in qualità di soci della Controparte_5 Parte_4 [...]
, cancellata dal Registro delle Imprese in data 20.10.2020, ed alla quale sono subentrati TE nella titolarità del credito, vantato nei confronti di e di , eccependo, in via Parte_2 CP_9 preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e nel merito, la sua infondatezza, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata sentenza.
Rilevato che con atto di fusione per incorporazione del 21.10.21 la è stata fusa con Parte_2
, quest'ultima, con comparsa di costituzione del 25.01.2022, si è costituita in Parte_1 giudizio in luogo di Controparte_10
[...
.Con provvedimento del 15.11.2022, la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
7 2.4. Nessuno si è costituito per la società , della quale è emersa la intervenuta cancellazione dal CP_7 registro delle imprese in data 16.09.2014 e quindi nel corso del giudizio di primo grado ( iniziato nel 2012
e terminato con la sentenza depositata 20.07.2021).
Con ordinanza dell'08.05.2024, pubblicata il 30.05.24, il Collegio ha dichiarato l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 301 c.p.c. a causa della cancellazione dall'Albo dei difensori costituiti in primo grado per
. CP_7
3. Il giudizio è stato riassunto da (già già in Parte_1 Parte_2 Parte_3 data 01.07.2024.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa, all'udienza del 18.02.2025, è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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4. Va preliminarmente ed in via assorbente di ogni altra eccezione, dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 305 cpc, così dovendosi riqualificare le eccezioni di inammissibilità/nullità del giudizio formulate dalle parti in sede di riassunzione.
Ed invero.
Richiamando il Collegio il contenuto della ordinanza dell'8.5.2024 con cui è stata dichiarata la interruzione del giudizio, si evidenzia quanto segue:
a) è litisconsorte necessario nel presente giudizio, titolare di posizione inscindibile;
CP_11
b) – parte del giudizio di primo grado – è stata cancellata dal Registro delle Imprese in CP_7 data 16.9.2014, senza che tale evento fosse mai stato dichiarato dai procuratori costituiti della società e nel corso del giudizio di primo grado;
Controparte_12 CP_13
c) Il processo in primo grado si è concluso con sentenza n. 1070 del 20.7.2021;
d) In data 10.8.2021 è stato notificato da parte di oggi Parte_2 [...] ppello avvero la citata sentenza di primo grado n.1070 del 20.7.2021; Parte_1
e) L'atto di citazione in appello è stato ritualmente notificato il 10.8.2021 ai procuratori costituiti della società e Controparte_12 CP_13
f) Tale notifica però non andava a buon fine perché i procuratori erano cancellati dall'albo degli avvocati.
4.1. L'atto di appello è stato quindi notificato ai due procuratori costituti della società cancellata, perché se pure la cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo a un fenomeno estintivo, che priva la stessa della capacità di stare in giudizio, costituendo un evento interruttivo, la sua rilevanza processuale è però subordinata, ove la parte sia costituita a mezzo di procuratore e stante la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, alla dichiarazione in udienza ovvero dalla notificazione dell'evento alle altre parti;
da tale principio consegue che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto
8 procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della società cancellata;
b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della società; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso detto procuratore, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante
(così fra le altre Cassazione civile sez. trib., 23/11/2018, n.30341).
Tuttavia, la notifica avvenuta ai procuratori - e non già ai soci della società cancellata - sarebbe stata valida, se non si fosse verificata la cancellazione dei procuratori dall'albo già al momento della notifica dell'appello, che quindi non è ideona a costituire il rapporto processuale in grado di appello.
Da tanto discendono due diverse considerazioni.
4.1.1.In primo luogo, va segnalato che per orientamento giurisprudenziale del tutto consolidato, nel processo civile, qualora la parte sia costituita a mezzo di procuratore, l'evento della morte, radiazione o sospensione del procuratore – cui è assimilata la cancellazione volontaria o autoritativa, dall'albo degli avvocati - produce l'interruzione del procedimento con effetto immediato, senza necessità di dichiarazione o notifiche ed a prescindere da ogni indagine circa la conoscenza che di detto evento possono avere avuto le parti o il giudice e senza alcuna necessità di declaratoria da parte del giudice stesso.
La cancellazione, volontaria o autoritativa, dall'albo degli avvocati determina, infatti, ai sensi dell'art. 301, comma 1, c.p.c., l'automatica interruzione del processo che, se non rilevata, comporta la nullità delle attività compiute successivamente al verificarsi dell'evento interruttivo. (Cassazione civile sez. lav.,
28/11/2024, n.30616). Pur trattandosi di interruzione automatica, il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio non decorre però dalla data dell'evento interruttivo, ma da quella in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza legale dell'interruzione ( Cassazione civile sez. I, 29/05/2024, n.15004) Il termine perentorio per la riassunzione o prosecuzione del processo cosi interrotto, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, 159 del 1971 e n. 36 del 1976, deve quindi farsi decorrere non dal momento in cui l'evento interruttivo si verifica, ma da quello della conoscenza legale dell'evento stesso, risultante, cioè, da dichiarazione, notificazione o certificazione dell'evento, ovvero a seguito di lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione, non essendo all'uopo sufficiente la conoscenza di fatto che di esso una delle parti abbia aliunde acquisito (tra le tante, cfr. Cass.
n. 3782 del 2015; Cass. n. 3085 del 2010; Cass. n. 14691 del 1999).
Nella specie il dies a quo deve farsi risalire al 10.8.2021, data in cui, a seguito della notifica ai due procuratori costituiti della società e non andata a buon fine, la parte Controparte_12 CP_13 appellante ha avuto piena conoscenza dell'evento interruttivo – la cancellazione volontaria die difensori della società- , sicché il giudizio andava riassunto nei confronti della parte personalmente nel termine
9 perentorio dei successivi tre mesi al 10.8.2021. In difetto di tale adempimento nei termini indicati, si è verificata l'estinzione del giudizio ex art. 305 c.p.c., per la tardiva riassunzione dello stesso.
L'appellante invero, pur avendo appreso della cancellazione dall'albo dei difensori di sin dal CP_7
10.8.2021, è rimasta inerte, provvedendo solo al deposito in giudizio in data 3.2.2022 di una nota con cui rappresentava e documentava alla Corte l'evento interruttivo;
detta nota è però intervenuta quando il processo era già estinto.
Tutta l'attività processuale successiva alla data del 10.8.2021 pertanto è quindi “tamquam non esset” e non è idonea a superare l'estinzione del processo, già verificatasi – in difetto di riassunzione - alla data del 10.11.2021 ( 3 mesi dopo la conoscenza del fatto interruttivo 10.8.2021).
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4.1.2. In secondo luogo, va ad abundantiam considerato che la Corte comunque con ordinanza del
4.11.2022 aveva in ogni caso concesso, proprio su istanza dell'appellante, un termine perentorio ex art
291 cpc del 3.3.2023 per provvedere alla ri-notifica dell'atto di appello alla parte personalmente e segnatamente al legale rappresentante di presso la sede legale della società indicata in primo CP_7 grado, ovvero ha autorizzato anche la notifica all'estero ed infine – ove ne ricorrevano le condizioni - la notifica ai soci. non ha provveduto alla notifica ai soci della società cancellata, ma ha Controparte_14 provveduto solo a notificare l'atto di appello alla sig.ra , quale rappresentante Parte_7 della società, perché l'ultima amministratrice in carica, prima della cancellazione. Anche tale notifica è comunque inesistente. La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina ipso facto l'estinzione, di tal che si determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex amministratore/ liquidatore, determinandosi un fenomeno successorio in capo ai soci, che rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti. ( Cassazione civile sez. trib., 13/07/2023,
n.20016).
Va segnalato che nella ipotesi di società straniera, cancellata e non ricostituita, non potendo procedersi alla nomina, ai sensi dell'art. 78 c.p.c., di un curatore speciale per ricevere l'atto ( , in quanto la predetta curatela presuppone l'esistenza del soggetto rappresentato) è necessario individuare i successori della società estinta, nei cui confronti il processo deve proseguire, secondo la legge processuale italiana, applicabile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 218 del 1995. Ora, secondo l'esegesi che, in relazione al fenomeno dell'estinzione della società di capitali o di persone nella pendenza del processo, è stata fatta dalle Sezioni
Unite con la sentenza n. 6070 del 2013, il venir meno della società, nel che si concreta il suo fenomeno estintivo, per quanto si desume anche da un'esegesi delle norme degli artt. 2312 e 2495 c.c. in relazione all'art. 24 della Costituzione, laddove tutela il diritto di azione, impone di ritenere che: «La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società
10 cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso.».
Posto quindi che la situazione di dissolution si è verificata in pendenza di un processo, è palese che la notifica dell'atto di appello per quanto attiene alla posizione della società doveva ai sensi dall'art. 110
c.p.c., effettuarsi ai soci della società al momento dell'estinzione, atteso che si applica la legge processuale italiana, anche considerato anche che la posizione della società dissolved era riconducibile alla fattispecie del litisconsorzio necessario. Così Cassazione civile sez. III, 05/04/2022, n.11003.
4.3. Di fatto quindi anche l'ordine di integrazione del contradditorio – se pure disposto a processo già estinto - non è stato adempiuto nei termini assegnati, perché occorreva procedere alla notifica ai soci mentre la notifica è stata irritualmente effettuata alla ex - amministratrice della società estinta, soggetto privo di rappresentanza legale, vieppiù considerato che nel provvedimento di cancellazione della società era stato anche indicato quale “authorized person” - cui comunque la notifica è stata, Persona_1 ma solo tardivamente, effettuata - sicché anche sotto tale profilo si è determinata l'inammissibilità dell'appello e la estinzione del giudizio, non essendo stata mai effettuata la notifica ai soci e non essendo quindi stato l'ordine di rinnovazione della citazione adempiuto nel termine espressamente indicato come perentorio dall'art. 291 cpc.. Il termine concesso dal giudice per la rinnovazione della citazione ha natura perentoria, sicché, la mancata rinnovazione comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte.
L'ordinanza dell' 8 maggio 2024, nel rappresentare con chiarezza tali passaggi e le conseguenze che ne derivano, ha tuttavia disposto la interruzione del processo ( e non invece direttamente dichiarato la sua estinzione), perché a fronte della rappresentazione di un evento interruttivo, il Collegio giudicante era tenuto preliminarmente alla declaratoria di interruzione, quale pronuncia prodromica e preliminare a quella di estinzione del giudizio ex art. 305 cpc, non potendo ritenersi che, per effetto della interruzione disposta dalla Corte possa essersi superata e/o “sanata” la già intervenuta estinzione del giudizio al decorso dei tre mesi dall'evento interruttivo, come sopra individuato.
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5. Il processo va quindi dichiarato estinto, sicché non vi è spazio per valutare il gravame nel merito.
11 La estrema particolarità delle questioni processuali affrontate legata alla obiettiva difficoltà di reperire il destinatario della notificazione dell'atto nei confronti della parte estinta e priva di difensori consentono alla Corte di compensare interamente fra tutte le parti le spese del giudizio, giacchè, anche alla luce della pronuncia della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77, è consentita comunque la possibilità di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, al di là delle ipotesi tipizzate dall'art. 92 cpc.
Non si può dare atto delle condizioni che legittimano il raddoppio del contributo unificato, di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, perché la noma si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica anche alle ipotesi di rinuncia al giudizio e/ di estinzione ( vedi
Cassazione civile sez. lav., 09/07/2020, n.14641).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 10.08.2021, nei
[...] confronti di n persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. , CP_1 Controparte_2 nonché, in proprio, Dott. e Ing. nonché e Controparte_2 CP_4 Controparte_5 Pt_4
, in qualità di soci della , avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi
[...] TE
n. 1070/2021, così provvede:
1) Dichiara estinto il giudizio;
2) Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
12 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 808 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021 promossa da
c.f. ), già già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 Parte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli
Avv.ti Andrea Sticchi Damiani e Marco Mariani ed elettivamente domiciliata in Lecce presso lo studio legale dell'Avv. Sticchi Damiani in Lecce, Via 95° Rgt. Fanteria n. 9
appellante
e
(P.I. ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. CP_1 P.IVA_2
, nonché, in proprio, (c.f. Controparte_2 Controparte_3 C.F._1
) e (c.f. ), rappresentati e difesi, giusta
[...] Controparte_4 CodiceFiscale_2 mandato in atti, dagli Avv.ti Mariapaola Leopardi, Salvatore Leopardi e Pierpaolo Pezzuto, elettivamente domiciliati nello studio di quest'ultimo in Lecce alla Piazzetta Verdi 16
nonché
1 (c.f. ) e (c.f. Controparte_5 C.F._3 Parte_4
), in qualità di soci della , cancellata dal C.F._4 TE
Registro delle Imprese in data 20.10.2020, rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'Avv. Sergio
Limongelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Lecce alla via Tasso, 12
appellati
e
CP_7
appellata non costituita
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie scritte depositate in sostituzione dell'udienza collegiale del
18.02.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 cpc
**********
MOTIVAZIONE
1- Con sentenza n. 1070/2021, pubblicata in data 20.07.2021, il Tribunale di Brindisi accoglieva, pur riducendola nel quantum, la domanda formulata con atto di citazione del 20.06.2012 da TE
(di seguito solo ), nonché quella spiegata da e, per l'effetto,
[...] CP_6 Controparte_1 condannava la (oggi e la terza chiamata , al Parte_3 Parte_1 CP_7 pagamento -rispettivamente la prima nei riguardi di e la seconda, unitamente a CP_6 [...]
in solido, nei riguardi di di € 1.290.000,000 (importo da suddividersi Parte_1 Controparte_1 paritariamente tra l'attrice e , a titolo di compenso per l'attività CP_6 Controparte_1 professionale svolta in favore delle società convenute.
1.1.Invero, la società onveniva in giudizio la e la per ottenere CP_6 Controparte_1 Parte_3 la condanna delle convenute, in solido, al pagamento della somma di € 1.935.000,00, a titolo di compenso per l'attività professionale spiegata in loro favore. A fondamento della pretesa, l'attrice assumeva di aver sottoscritto in data 09.12.2008 un contratto, denominato “Accordo di Sviluppo”, con la S.r.l. CP_1 avente ad oggetto l'affidamento all'attrice “di svolgere tutte le attività necessarie, sino alla cantierabilità, di ciascun progetto di impianti eolici” per la produzione di energia elettrica nella Regione Puglia e, in particolare, nel
Comune di Brindisi. Nell'Accordo di Sviluppo erano previste le modalità e i tempi di corresponsione del compenso in favore dell'attrice, nonché i singoli pagamenti da effettuarsi a stato di avanzamento dei
2 lavori. Aggiungeva di aver eseguito buona parte dell'attività affidatale già prima della sottoscrizione dell'accordo per conto della stessa e della partner finale del Comune di CP_1 Parte_3
Brindisi, per cui riteneva sorto l'obbligo del pagamento a carico del committente. A fronte dell'inadempimento della al relativo Accordo di Sviluppo, nonché della la CP_1 Parte_3 quale aveva incaricato di eseguire l'attività professionale oggetto dell'Accordo di Sviluppo poi CP_6 sottoscritto con e rilevato che la stessa aveva utilizzato di fatto la prestazione resa CP_1 Parte_3 da , sottoscrivendo le istanze rivolte al Comune di Brindisi, l'attrice concludeva chiedendo la CP_6 condanna in solido delle convenute al pagamento dell'importo di € 1.935.000,00.
1.2. Si costituiva in giudizio la secondo la quale l'attività professionale descritta dall'attrice Controparte_1 era stata effettivamente realizzata, ma era stata accompagnata da un'assistenza tecnica della stessa
Puntualizzava di aver sottoscritto, in data 20.12.2007, un contratto, denominato “Accordo Controparte_1 di Sviluppo”, con ICE LLC S.r.l., con il quale le veniva affidato l'incarico “di svolgere tutte le attività di sviluppo necessarie sino alla cantierabilità di ciascun progetto”. La realizzazione del progetto in fase avanzata non aveva avuto esito positivo per esclusiva decisione della che aveva preferito curare altri interessi
Parte_3 paralleli, iniziativa che aveva provocato danni sia all'attrice che alla stessa A fronte di ciò, Controparte_1 la convenuta sosteneva di aver svolto le attività previste nel predetto Accordo e di avere diritto al pagamento dei relativi compensi, per cui si associava alla richiesta di condanna della
Parte_3 formulata dall'attrice, chiedendo, in subordine, di essere manlevata da e da in caso
Parte_3 CP_7 di condanna, con la precisazione che gli importi eventualmente liquidati e posti in capo della
Parte_3
e di avrebbero dovuto essere ripartiti in base all'effettivo contributo offerto dalle due società CP_1 esecutrici, spiegando in tal senso domanda riconvenzionale nei confronti di . CP_6
Chiedeva quindi l'autorizzazione alla chiamata in causa di , con funzione di manleva. CP_7
1.3. Ritualmente costituitasi in giudizio, la eccepiva, preliminarmente, il proprio difetto Parte_3 di legittimazione passiva, non avendo mai incaricato dello svolgimento delle attività indicate CP_6 nell'atto di citazione. A tal proposito, precisava di aver stipulato il 18.12.2007 con la società un CP_7
Accordo di Sviluppo, con il quale affidava alla predetta società l'incarico di “svolgere tutte le attività di sviluppo necessarie sino alla cantierabilità di ciascun progetto”, stabilendo il corrispettivo per ogni progetto e precisando che il pagamento sarebbe avvenuto solamente a condizione che il progetto soddisfacesse i requisiti necessari al raggiungimento della cantierabilità definitiva. Non essendosi concluso alcuno dei progetti previsti nel senso della cantierabilità ai fini della costruzione e installazione degli impianti eolici, nessun Con corrispettivo veniva pagato ad né da questa richiesto. Aggiungeva che si era poi avvalsa di CP_7 propri consulenti, affidando l'incarico relativo allo svolgimento delle predette attività a (con CP_1 accordo del 20.12.2007, avente lo stesso oggetto di quello intercorso tra la stessa e ), CP_7 Parte_3 la quale, a sua volta, aveva sottoscritto con l'accordo del 09.12.2008 (anch'esso di identico CP_6 contenuto a quello tra e ). Rilevava, altresì, l'insussistenza del vincolo di solidarietà CP_1 CP_7
3 passiva, considerato che tra e non vi era alcun vincolo di solidarietà, poiché non Parte_3 CP_1 previsto né dalla legge né da una fonte negoziale unitaria, nonché l'inesistenza dell'obbligazione di pagamento, non essendo dovuto alcun compenso all'attrice in ragione del mancato avveramento delle condizioni contrattualmente previste. In ogni caso, la convenuta eccepiva l'incompetenza del giudice adito in forza della clausola arbitrale prevista dall''articolo 11 dell'accordo di sviluppo . Parte_5
Chiedeva, a sua volta, l'autorizzazione alla chiamata in causa di , con funzione di manleva in CP_7 forza della clausola di garanzia, espressamente stabilita dall'art. 4 dell'Accordo; nel merito, domandava il rigetto delle avverse pretese, oltre alla condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c.
1.4. Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio anche la terza chiamata , la quale CP_7 eccepiva, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., la continenza e/o litispendenza della causa con altro giudizio prendente innanzi al Tribunale di Roma;
sempre in via preliminare, eccepiva la nullità, per la mancata approvazione specifica ex art. 1341 c.c., delle clausole inserite negli accordi di sviluppo ICE/SOARI e
ICE/Solareolica, ivi compresa quella di garanzia prevista dall'art. 4 del contratto sottoscritto con la
, sicché eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva nei confronti di . Parte_3 Parte_3
Nel merito, contestando le avverse deduzioni, ne chiedeva il rigetto.
1.5. Con provvedimento del 25.10.2013, il Tribunale disattendeva le eccezioni preliminari formulate da
. CP_7
Con comparsa del 07.02.2018, spiegavano intervento volontario nel giudizio, in sostituzione di CP_1
il Dott. e Ing. quali cessionari del credito azionato da
[...] Controparte_2 CP_4 CP_1
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, prova testimoniale, interrogatorio formale e
CTU.
1.5. All'esito, il Tribunale rigettava l'eccezione di incompetenza, sollevata da , ritenendo nulla Parte_3 la clausola arbitrale prevista dall'art. 11 dell'Accordo di Sviluppo sottoscritto tra e in CP_1 CP_6 ragione della mancata sottoscrizione richiesta dagli artt. 1341 e 1342 c.c.. Sempre in via preliminare, il primo giudice dichiarava l'inammissibilità della domanda di indebito arricchimento perché formulata tardivamente, ossia oltre il limite temporale consentito, costituito dalle memorie ex art.183, c. 6°, n.1
c.p.c. Nel merito, il Tribunale riteneva che il rapporto tra le parti fosse regolato da una pluralità di contratti, tutti denominati “Accordi di Sviluppo”, di identico contenuto, ad eccezione dell'importo previsto quale corrispettivo. Tali accordi subordinavano il pagamento al verificarsi di tutte le condizioni contrattualmente previste, che, come constatato dal CTU, non si erano verificate. Precisava altresì il
Tribunale che le parti avevano pattuito la corresponsione dei compensi per le attività descritte in ogni fase lavorativa, concordando che, a seguito della realizzazione delle opere descritte in ogni singolo step, il committente fosse tenuto a pagare i relativi corrispettivi. Pertanto, valutato il compendio probatori agli atti, il primo giudice reputava provato lo svolgimento di alcune attività professionali già prima della sottoscrizione dei vari Accordi di Sviluppo da parte di e con conseguente CP_6 CP_1
4 riconoscimento del diritto al compenso, con onere del relativo pagamento a carico di , quale Parte_3 destinataria delle opere eseguite. Infatti, emergeva dalla disamina delle risultanze istruttorie, che tra e si fosse instaurato un rapporto diretto per facta concludentia, poi sfociato Parte_3 CP_6 nella stipulazione dei differenti contratti, avvinti da un disegno unitario, rappresentato dalla realizzazione di un parco eolico, né tale ricostruzione poteva essere scalfita dall'assenza di formalità scritta per il conferimento dell'incarico, atteso che il diritto al compenso professionale postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della attività da parte del cliente, convenuto per il pagamento di detto compenso.
Conseguentemente, il primo giudice, condividendo le conclusioni rassegnate dal CTU in ordine alla quantificazione del compenso spettante alle società esecutrici, così come determinato in base alle previsioni contrattuali, condannava e al pagamento – rispettivamente la prima nei Parte_3 CP_7 riguardi di e la seconda, unitamente a in solido, nei riguardi di CP_6 Parte_2 Controparte_1 dell'importo di € 1.290.000,000, paritariamente diviso tra e Con riferimento a tale ultima CP_6 CP_1 società e all'intervento spiegato dal Dott. , Vigilante e Ing. quali cessionari del CP_2 CP_4 credito azionato da il primo giudice, richiamando il disposto di cui all'art. 111 c.p.c., CP_1 rammentava che le vicende successorie a titolo particolare nel diritto controverso non impediscono la prosecuzione del giudizio tra le parti originarie, tenuto anche conto della mancata estromissione di
Le spese di lite venivano poste a carico della e della terza chiamata e CP_1 Parte_3 CP_7 compensate per un terzo in ragione del minore importo liquidato rispetto a quello domandato;
le spese di CTU venivano poste a carico, in solido, della e di . Parte_3 CP_7
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2. Con atto di citazione notificato il 10.08.2021 (oggi ) ha Parte_2 Parte_1 proposto appello, con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, avverso la sentenza suindicata, censurandola nel merito affidandosi ad undici motivi di gravame, e segnatamente:
1. Difetto di competenza del Tribunale civile adito in favore di quella arbitrale
Inapplicabilità degli artt. 1341 e 1342 c.c. ai contratti paritetici fra società di capitali:
l'appellante si duole che il primo giudice abbia rigettato l'eccezione di incompetenza del Tribunale
– riproposta in questa sede- ritenendo nulla la clausola arbitrale prevista dall'art. 11 perché priva della doppia sottoscrizione richiesta dagli artt. 1341 e 1342 c.c.
2. Difetto di competenza per materia del Tribunale civile adito in favore del Giudice del
Lavoro. Omessa pronuncia sull'eccezione sollevata da la deducente lamenta CP_8 che il primo giudice abbia accolto la domanda di pagamento formulata da e da CP_1 [...]
laddove, invece, avrebbe dovuto declinare la propria competenza in favore del Tribunale CP_6 in funzione di Giudice del Lavoro, così come eccepito da nelle memorie Parte_2 conclusionali, eccezione sulla quale il Tribunale ha omesso di pronunciarsi.
5 3. Inapplicabilità degli artt. 1341 e 1342 c.c. ai contratti paritetici fra società di capitali.
Difetto di motivazione sulla clausola di garanzia dell'Accordo di sviluppo tra Parte_3
Con e . Omessa pronuncia sulla chiamata in causa di terzo da parte di : la Parte_3 sentenza, a parere della deducente, sarebbe affetta da un vizio di omessa motivazione dal momento che il Tribunale di Brindisi non si è pronunciato in merito alla clausola di garanzia Con prestata da in favore a , prevista dall'art.
4.2. dell'accordo. Pur in assenza di Parte_3 specifica sottoscrizione, richiesta dall'art. 1341 c.c., la clausola sarebbe perfettamente valida perché l'art. 10.3 dell'Accordo di Sviluppo escludeva espressamente l'approvazione ai sensi dell'art. 1341 c.c., oltre al fatto che la fattispecie in esame non può essere enucleata nel novero dei contratti di adesione, la cui disciplina sarebbe esclusa allorquando, come nel caso in esame, la conclusione del contratto fra le parti è stata oggetto di trattativa, collocandosi al di fuori dell'ambito delle fattispecie di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.
4. Erronea attribuzione della legittimazione passiva di (oggi Parte_3 Parte_2
in quanto asseritamente ritenuta committente dei liberi professionisti
[...] CP_6
e lamenta la società appellante che il primo giudice, sulla scorta di un'errata lettura delle CP_1 risultanze istruttorie, abbia riconosciuto la legittimazione passiva di , laddove, invece, Parte_3 dal compendio probatorio agli atti si evincerebbe la totale estraneità di ai fatti di causa. Parte_3
5. Violazione di legge. Manifesto travisamento nell'individuazione delle Parti processuali: la deducente contesta che il primo giudice abbia considerato parti processuali anche i singoli professionisti che hanno svolto alcune attività nel periodo antecedente la sottoscrizione dei contratti, senza considerare che, contrariamente a quanto affermato, il rapporto creditorio controverso è sorto tra società di capitali..
6. Violazione di legge, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà manifesta, difetto di motivazione circa lo svolgimento dell'attività libero-professionale e la sua remunerabilità: la difesa della sottolinea l'erronea individuazione del soggetto Parte_2 che ha svolto “attività professionale”, asseritamente posta in essere dalle SO.A.RI. e CP_6
pur in assenza dei requisiti richiesti dalla legge per il compimento di opere di progettazione.
[...]
7. Manifesta illogicità, erroneità e contraddittorietà della tesi sul rapporto contrattuale “di fatto” tra (da un lato) e e (dall'altro): l'istante rileva Parte_6 CP_6 CP_1
l'erroneità e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui dapprima ritiene che il rapporto tra le parti sia regolato da contratti a cascata per poi concludere per l'esistenza di un rapporto contrattuale di fatto tra e “alcuni liberi professionisti” (pur senza menzionarli) Parte_3 instaurato prima della sottoscrizione dei vari Accordi di Sviluppo, pur precisando che le prestazioni libero professionali sarebbero state svolte da e SO.A.R.I.. CP_6
6 8. Manifesta illogicità, erroneità e contraddittorietà della tesi secondo cui è Parte_3 tenuta a pagare il compenso dell'attività professionale svolta prima della sottoscrizione dei contratti perché ha utilizzato la prestazione: rappresenta la società esponente la contraddittorietà ed erroneità della sentenza nella parte in cui, pur avendo dichiarato inammissibile la domanda di indebito arricchimento formulata da erchè intempestiva, CP_1 ha condannato al pagamento del compenso dell'attività professionale svolta prima Parte_3 della sottoscrizione dei contratti.
9. Manifesta contraddittorietà e travisamento delle risultanze della CTU. Difetto di motivazione circa la logicità e coerenza della CTU. Illogicità, erroneità e travisamento dei fatti. Erronea interpretazione dei contratti sottoscritti fra le parti: l'appellante contesta che il Tribunale abbia liquidato i compensi in favore di e obliterando le CP_6 CP_1 conclusioni rassegnate dal CTU, il quale aveva appurato il mancato avveramento di tutte le condizioni di cantierabilità, presupposto per il pagamento dei corrispettivi.. Con
10. Inesistenza dell'asserito vincolo di solidarietà passiva tra e : l'appellante si Parte_3 duole che il primo giudice, accogliendo la domanda attorea, abbia condannato in solido le convenute, pur in assenza di un rapporto di solidarietà tra e . Parte_3 CP_7
11. Inesistenza dell'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio: l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha riconosciuto il diritto al compenso di , pur CP_6 non avendo comprovato il raggiungimento di tutte le condizioni cui era subordinato il CP_6 pagamento.
2.1.Si sono costituiti in giudizio dott. e Ing. eccependo, CP_1 Controparte_2 CP_4 preliminarmente l'inammissibilità e improcedibilità dell'appello per inesistenza della notifica a mezzo Pec ai legali difensori della (litisconsorte necessario), rimasta a livello di mero tentativo. Nel merito CP_7 assumendo l'infondatezza delle censure, chiedono la conferma dell'impugnata sentenza.
2.2. Si sono costituiti in giudizio e , in qualità di soci della Controparte_5 Parte_4 [...]
, cancellata dal Registro delle Imprese in data 20.10.2020, ed alla quale sono subentrati TE nella titolarità del credito, vantato nei confronti di e di , eccependo, in via Parte_2 CP_9 preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e nel merito, la sua infondatezza, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata sentenza.
Rilevato che con atto di fusione per incorporazione del 21.10.21 la è stata fusa con Parte_2
, quest'ultima, con comparsa di costituzione del 25.01.2022, si è costituita in Parte_1 giudizio in luogo di Controparte_10
[...
.Con provvedimento del 15.11.2022, la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
7 2.4. Nessuno si è costituito per la società , della quale è emersa la intervenuta cancellazione dal CP_7 registro delle imprese in data 16.09.2014 e quindi nel corso del giudizio di primo grado ( iniziato nel 2012
e terminato con la sentenza depositata 20.07.2021).
Con ordinanza dell'08.05.2024, pubblicata il 30.05.24, il Collegio ha dichiarato l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 301 c.p.c. a causa della cancellazione dall'Albo dei difensori costituiti in primo grado per
. CP_7
3. Il giudizio è stato riassunto da (già già in Parte_1 Parte_2 Parte_3 data 01.07.2024.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa, all'udienza del 18.02.2025, è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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4. Va preliminarmente ed in via assorbente di ogni altra eccezione, dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 305 cpc, così dovendosi riqualificare le eccezioni di inammissibilità/nullità del giudizio formulate dalle parti in sede di riassunzione.
Ed invero.
Richiamando il Collegio il contenuto della ordinanza dell'8.5.2024 con cui è stata dichiarata la interruzione del giudizio, si evidenzia quanto segue:
a) è litisconsorte necessario nel presente giudizio, titolare di posizione inscindibile;
CP_11
b) – parte del giudizio di primo grado – è stata cancellata dal Registro delle Imprese in CP_7 data 16.9.2014, senza che tale evento fosse mai stato dichiarato dai procuratori costituiti della società e nel corso del giudizio di primo grado;
Controparte_12 CP_13
c) Il processo in primo grado si è concluso con sentenza n. 1070 del 20.7.2021;
d) In data 10.8.2021 è stato notificato da parte di oggi Parte_2 [...] ppello avvero la citata sentenza di primo grado n.1070 del 20.7.2021; Parte_1
e) L'atto di citazione in appello è stato ritualmente notificato il 10.8.2021 ai procuratori costituiti della società e Controparte_12 CP_13
f) Tale notifica però non andava a buon fine perché i procuratori erano cancellati dall'albo degli avvocati.
4.1. L'atto di appello è stato quindi notificato ai due procuratori costituti della società cancellata, perché se pure la cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo a un fenomeno estintivo, che priva la stessa della capacità di stare in giudizio, costituendo un evento interruttivo, la sua rilevanza processuale è però subordinata, ove la parte sia costituita a mezzo di procuratore e stante la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, alla dichiarazione in udienza ovvero dalla notificazione dell'evento alle altre parti;
da tale principio consegue che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto
8 procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della società cancellata;
b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della società; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso detto procuratore, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante
(così fra le altre Cassazione civile sez. trib., 23/11/2018, n.30341).
Tuttavia, la notifica avvenuta ai procuratori - e non già ai soci della società cancellata - sarebbe stata valida, se non si fosse verificata la cancellazione dei procuratori dall'albo già al momento della notifica dell'appello, che quindi non è ideona a costituire il rapporto processuale in grado di appello.
Da tanto discendono due diverse considerazioni.
4.1.1.In primo luogo, va segnalato che per orientamento giurisprudenziale del tutto consolidato, nel processo civile, qualora la parte sia costituita a mezzo di procuratore, l'evento della morte, radiazione o sospensione del procuratore – cui è assimilata la cancellazione volontaria o autoritativa, dall'albo degli avvocati - produce l'interruzione del procedimento con effetto immediato, senza necessità di dichiarazione o notifiche ed a prescindere da ogni indagine circa la conoscenza che di detto evento possono avere avuto le parti o il giudice e senza alcuna necessità di declaratoria da parte del giudice stesso.
La cancellazione, volontaria o autoritativa, dall'albo degli avvocati determina, infatti, ai sensi dell'art. 301, comma 1, c.p.c., l'automatica interruzione del processo che, se non rilevata, comporta la nullità delle attività compiute successivamente al verificarsi dell'evento interruttivo. (Cassazione civile sez. lav.,
28/11/2024, n.30616). Pur trattandosi di interruzione automatica, il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio non decorre però dalla data dell'evento interruttivo, ma da quella in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza legale dell'interruzione ( Cassazione civile sez. I, 29/05/2024, n.15004) Il termine perentorio per la riassunzione o prosecuzione del processo cosi interrotto, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, 159 del 1971 e n. 36 del 1976, deve quindi farsi decorrere non dal momento in cui l'evento interruttivo si verifica, ma da quello della conoscenza legale dell'evento stesso, risultante, cioè, da dichiarazione, notificazione o certificazione dell'evento, ovvero a seguito di lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione, non essendo all'uopo sufficiente la conoscenza di fatto che di esso una delle parti abbia aliunde acquisito (tra le tante, cfr. Cass.
n. 3782 del 2015; Cass. n. 3085 del 2010; Cass. n. 14691 del 1999).
Nella specie il dies a quo deve farsi risalire al 10.8.2021, data in cui, a seguito della notifica ai due procuratori costituiti della società e non andata a buon fine, la parte Controparte_12 CP_13 appellante ha avuto piena conoscenza dell'evento interruttivo – la cancellazione volontaria die difensori della società- , sicché il giudizio andava riassunto nei confronti della parte personalmente nel termine
9 perentorio dei successivi tre mesi al 10.8.2021. In difetto di tale adempimento nei termini indicati, si è verificata l'estinzione del giudizio ex art. 305 c.p.c., per la tardiva riassunzione dello stesso.
L'appellante invero, pur avendo appreso della cancellazione dall'albo dei difensori di sin dal CP_7
10.8.2021, è rimasta inerte, provvedendo solo al deposito in giudizio in data 3.2.2022 di una nota con cui rappresentava e documentava alla Corte l'evento interruttivo;
detta nota è però intervenuta quando il processo era già estinto.
Tutta l'attività processuale successiva alla data del 10.8.2021 pertanto è quindi “tamquam non esset” e non è idonea a superare l'estinzione del processo, già verificatasi – in difetto di riassunzione - alla data del 10.11.2021 ( 3 mesi dopo la conoscenza del fatto interruttivo 10.8.2021).
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4.1.2. In secondo luogo, va ad abundantiam considerato che la Corte comunque con ordinanza del
4.11.2022 aveva in ogni caso concesso, proprio su istanza dell'appellante, un termine perentorio ex art
291 cpc del 3.3.2023 per provvedere alla ri-notifica dell'atto di appello alla parte personalmente e segnatamente al legale rappresentante di presso la sede legale della società indicata in primo CP_7 grado, ovvero ha autorizzato anche la notifica all'estero ed infine – ove ne ricorrevano le condizioni - la notifica ai soci. non ha provveduto alla notifica ai soci della società cancellata, ma ha Controparte_14 provveduto solo a notificare l'atto di appello alla sig.ra , quale rappresentante Parte_7 della società, perché l'ultima amministratrice in carica, prima della cancellazione. Anche tale notifica è comunque inesistente. La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina ipso facto l'estinzione, di tal che si determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex amministratore/ liquidatore, determinandosi un fenomeno successorio in capo ai soci, che rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti. ( Cassazione civile sez. trib., 13/07/2023,
n.20016).
Va segnalato che nella ipotesi di società straniera, cancellata e non ricostituita, non potendo procedersi alla nomina, ai sensi dell'art. 78 c.p.c., di un curatore speciale per ricevere l'atto ( , in quanto la predetta curatela presuppone l'esistenza del soggetto rappresentato) è necessario individuare i successori della società estinta, nei cui confronti il processo deve proseguire, secondo la legge processuale italiana, applicabile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 218 del 1995. Ora, secondo l'esegesi che, in relazione al fenomeno dell'estinzione della società di capitali o di persone nella pendenza del processo, è stata fatta dalle Sezioni
Unite con la sentenza n. 6070 del 2013, il venir meno della società, nel che si concreta il suo fenomeno estintivo, per quanto si desume anche da un'esegesi delle norme degli artt. 2312 e 2495 c.c. in relazione all'art. 24 della Costituzione, laddove tutela il diritto di azione, impone di ritenere che: «La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società
10 cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso.».
Posto quindi che la situazione di dissolution si è verificata in pendenza di un processo, è palese che la notifica dell'atto di appello per quanto attiene alla posizione della società doveva ai sensi dall'art. 110
c.p.c., effettuarsi ai soci della società al momento dell'estinzione, atteso che si applica la legge processuale italiana, anche considerato anche che la posizione della società dissolved era riconducibile alla fattispecie del litisconsorzio necessario. Così Cassazione civile sez. III, 05/04/2022, n.11003.
4.3. Di fatto quindi anche l'ordine di integrazione del contradditorio – se pure disposto a processo già estinto - non è stato adempiuto nei termini assegnati, perché occorreva procedere alla notifica ai soci mentre la notifica è stata irritualmente effettuata alla ex - amministratrice della società estinta, soggetto privo di rappresentanza legale, vieppiù considerato che nel provvedimento di cancellazione della società era stato anche indicato quale “authorized person” - cui comunque la notifica è stata, Persona_1 ma solo tardivamente, effettuata - sicché anche sotto tale profilo si è determinata l'inammissibilità dell'appello e la estinzione del giudizio, non essendo stata mai effettuata la notifica ai soci e non essendo quindi stato l'ordine di rinnovazione della citazione adempiuto nel termine espressamente indicato come perentorio dall'art. 291 cpc.. Il termine concesso dal giudice per la rinnovazione della citazione ha natura perentoria, sicché, la mancata rinnovazione comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte.
L'ordinanza dell' 8 maggio 2024, nel rappresentare con chiarezza tali passaggi e le conseguenze che ne derivano, ha tuttavia disposto la interruzione del processo ( e non invece direttamente dichiarato la sua estinzione), perché a fronte della rappresentazione di un evento interruttivo, il Collegio giudicante era tenuto preliminarmente alla declaratoria di interruzione, quale pronuncia prodromica e preliminare a quella di estinzione del giudizio ex art. 305 cpc, non potendo ritenersi che, per effetto della interruzione disposta dalla Corte possa essersi superata e/o “sanata” la già intervenuta estinzione del giudizio al decorso dei tre mesi dall'evento interruttivo, come sopra individuato.
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5. Il processo va quindi dichiarato estinto, sicché non vi è spazio per valutare il gravame nel merito.
11 La estrema particolarità delle questioni processuali affrontate legata alla obiettiva difficoltà di reperire il destinatario della notificazione dell'atto nei confronti della parte estinta e priva di difensori consentono alla Corte di compensare interamente fra tutte le parti le spese del giudizio, giacchè, anche alla luce della pronuncia della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77, è consentita comunque la possibilità di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, al di là delle ipotesi tipizzate dall'art. 92 cpc.
Non si può dare atto delle condizioni che legittimano il raddoppio del contributo unificato, di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, perché la noma si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica anche alle ipotesi di rinuncia al giudizio e/ di estinzione ( vedi
Cassazione civile sez. lav., 09/07/2020, n.14641).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 10.08.2021, nei
[...] confronti di n persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. , CP_1 Controparte_2 nonché, in proprio, Dott. e Ing. nonché e Controparte_2 CP_4 Controparte_5 Pt_4
, in qualità di soci della , avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi
[...] TE
n. 1070/2021, così provvede:
1) Dichiara estinto il giudizio;
2) Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
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