Articolo 24 della Legge 4 febbraio 1958, n. 87
Articolo 23Articolo 25
Versione
21 marzo 1958
Art. 24.
Gli importi annui lordi dei trattamenti di quiescenza degli Istituti di previdenza, qualora si tratti di pensioni decorrenti da data non anteriore ai primo giorno dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, sono arrotondati, per eccesso, a centinaia, di lire. Per la Cassa per le pensioni ai sanitari, tale arrotondamento si effettua su tutti i nuovi importi delle pensioni risultanti in applicazione della, presente legge.
Per le pensioni dirette della Cassa per le pensioni ai sanitari, la ritenuta del 2 per cento prevista dall' art. 23 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , modificata dall' art. 15 della legge 11 giugno 1954, n. 409 , e' soppressa a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge.
Per le pensioni dirette della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, la ritenuta del 2 per cento prevista dall' art. 43 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 , modificata dall' art. 11 della legge 11 aprile 1955, n. 380 , e' soppressa a partire dal primo giorno dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.
Entrata in vigore il 21 marzo 1958