Articolo 9 della Legge 22 febbraio 1982, n. 44
Articolo 8Articolo 10
Versione
26 febbraio 1982
Art. 9.
Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1, valutate in lire 72 miliardi, nonche' all'onere di lire 46 miliardi derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 4, 5 e 8, si provvede mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1982, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "interventi straordinari a sostegno delle attivita' musicali, cinematografiche, di prosa e per il potenziamento dell'offerta turistica".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 26 febbraio 1982