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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 20/05/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Procedimento n. 945/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Verbale udienza del 20/05/2025
E' presente, per i Sig.ri (attore principale) e (attore Parte_1 Parte_2 intervenuto) l'Avv. Barbara De Marco per delega degli avv.it Andrea Tanga e Raffaele Maria Capasso, il quale nel riportarsi a tutti gli scritti difensivi chiede l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate. In particolare, l'avv. De Marco evidenzia che con delibera assembleare del 30.09.2023 l'assemblea ha revocato le delibere del 19.03.2021 e 25.05.2021, oggetto di impugnazione nel presente giudizio. Tale revoca ha determinato il venir meno dell'oggetto della controversia. Pertanto, insiste per la declaratoria di cessata materia del contendere con vittoria di spese e compensi di causa in favore degli avvocati antistatari, in considerazione della fondatezza della domanda originaria, come dimostrato dalla stessa revoca delle delibere impugnate da parte dell'assemblea condominiale. L'avvocato Pacelli impugna e contesta in toto le avverse desunzioni e conclusioni e si oppone alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo che la causa sia trattenuta in decisione e conclude per il rigetto delle avverse domande evidenziando ancora una volta la pretestuosità dell'azionata pretesa, con conseguente condanna al pagamento delle spese e competenze di lite. L avvocato parcella chide breve termine per note conclusionali. L'avv. Pacelli, ascoltato dal giudice circa la revoca della delibera, conferma che la delibera oggetto di impugnazione è stata revocata e che comunque insiste sulla sua originaria legittimità. Il giudice alle ore 13,55, dato atto che nessuna delle parti è presente in aula, dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni ed in funzione di Giudice monocratico, ha emesso la seguente
1 S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 945 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “impugnazione di delibera assembleare”, e vertente
TRA
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Salerno, al Parte_1 C.F._1
C.so Vittorio Emanuele, 127, presso lo studio degli avv.ti Andrea Tanga e Raffaele Maria
Capasso, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., dott. , elettivamente domiciliato in Agropoli, alla Via Stazione CP_2
Ogliastro, 20, presso lo studio dell'Avv. Barbara Pacelli, giusta procura in atti di causa;
CONVENUTO
E
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Salerno, al Parte_2 C.F._2
C.so Vittorio Emanuele, 127, presso lo studio degli avv.ti Andrea Tanga e Raffaele Maria
Capasso, giusta procura in atti di causa;
INTERVENTORE ADESIVO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del
20.05.2025, qui da intendersi integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in giudizio il Parte_1 condominio innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania per sentire pronunciare Controparte_1 la declaratoria di nullità, ovvero in subordine l'annullabilità, della delibera condominiale del
25/5/2021, con la quale l'assemblea dei condomini aveva deliberato, all'unanimità dei presenti, il divieto per l'amministratore condominiale di rilasciare copia o consentire l'accesso ai documenti relativi alla gestione condominiale ai singoli condomini, con vittoria di spese.
L'attore, nudo proprietario di un'unità immobiliare sita nel fabbricato del convenuto, CP_1 evidenziava di aver reiteratamente richiesto la visione e la copia della documentazione contabile e amministrativa - anche a mezzo pec - senza mai ricevere riscontro.
Si costituiva in giudizio il convenuto Controparte_1
2 Eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione attiva dell'attore, in quanto nudo proprietario, mai formalmente riconosciuto come condomino, e rilevava, altresì, che la delibera era annullabile e non nulla, con conseguente decadenza dell'attore per mancata impugnazione nei termini ex art. 1137 c.c..
Il sig. , padre dell'attore e usufruttuario dell'immobile di cui il predetto era nudo Parte_2 proprietario, si costituiva in proprio, e aderiva alla domanda formulata dal sig. . Parte_1
Il Tribunale dopo la concessione dei termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., fissava l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Va, innanzitutto, disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata nell'interesse di parte convenuta.
Risulta documentalmente provato in atti che l'attore è nudo proprietario dell'unità immobiliare sita nel mentre l'interventore, Sig. è usufruttuario della Controparte_1 Parte_2 medesima unità, in forza di atto pubblico di donazione del 2006. La titolarità della nuda proprietà di un'unità immobiliare in un condominio conferisce un interesse giuridicamente rilevante ad agire in giudizio per la tutela di situazioni patrimoniali, che coinvolgano l'amministrazione delle parti comuni (Cass. civ., sez. II, 21 settembre 2011, n. 19210); la qualità di condomino ai fini dell'impugnazione di una delibera non richiede, difatti, la titolarità del diritto di voto, bensì la titolarità di un diritto reale sull'unità immobiliare e la nuda proprietà non esclude la legittimazione ad agire ex art. 1137 c.c..
Passando all'esame del merito, rileva il Tribunale che nel corso del giudizio, come da note depositate il 22.01.2024, il sig. e il sig. comunicavano che con Parte_1 Parte_2 delibera assembleare del 30.09.2023 era stata revocata quella impugnata.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere è sostanzialmente una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, che registra il venir meno dell'interesse delle parti costituite alla naturale conclusione del giudizio;
la pronuncia di cessazione della materia del contendere può e deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza ( cfr. Cass. Civ. n. 19568/2017).
Ricorrono alla luce di quanto sopra indicato gli estremi per aderire alla richiesta di pronuncia di una declaratoria di cessazione della materia del contendere e non è ostativa alla pronuncia, la
3 circostanza che le parti chiedano una pronuncia sulle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale ( cfr. Cass. Civ. n. 30251/2023).
La delibera impugnata escludeva che i condomini potessero accedere alla documentazione condominiale;
all'amministratore era vietato di “consegnare estratti conto, fatture e documenti di qualsiasi genere ai singoli condomini che ne facciano richiesta”; gli artt. 1129, comma 2, e 1130-bis c.c., disciplinano il diritto dei condomini ad accedere ai documenti relativi alla gestione condominiale, tanto al fine di assicurare trasparenza e controllo nella gestione comune.
Quando una delibera contrasta con norme imperative poste a presidio di diritti soggettivi individuali dei condomini, essa deve essere qualificata come nulla, e la delibera oggetto di giudizio, incidendo illegittimamente sul diritto del singolo condomino ad accedere agli atti della gestione comune, rientra pertanto tra quelle suscettibili di impugnazione in ogni tempo, senza soggezione al termine decadenziale di cui all'art. 1137 c.c. (Cass. civ., sez. II, 4 agosto 2004, n. 15064).
Alcun rilievo assume la circostanza che la delibera sia stata adottata all'unanimità dei presenti o che lo stesso attore abbia eventualmente votato a favore: la nullità non è sanabile e può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, in ogni tempo (Cass. civ., sez. II, 29 novembre 2001, n.
15159; Cass. civ., 24 marzo 2005, n. 6323).
Alla luce delle considerazioni che precedono le spese di lite vanno poste a carico del
[...]
le spese di lite, da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari. Controparte_1
La liquidazione dell'onorario sarà unica, non potendosi liquidare un doppio integrale compenso in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 d.m. n. 55 del 2014 ( cfr. Cass. civ. n. 1650/2022
e Cass. civ. n. 8688/2023)
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Elvira Bellantoni, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto di citazione del 1.07.2022 da nei confronti del Parte_1
sito in Agropoli alla Via Carmine Rossi, 13, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t. dott. , con l'intervento del sig. , ogni CP_2 Parte_2 avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'attore e dell'interventore, che si liquidano in complessivi € 2.500,00, oltre rimborso forfetario,
4 IVA e CPA come per legge, da corrispondersi agli avvocati Raffaele Maria Capasso e Andrea
Tanga dichiaratisi antistatari.
Vallo della Lucania, 20.05.2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
5
Verbale udienza del 20/05/2025
E' presente, per i Sig.ri (attore principale) e (attore Parte_1 Parte_2 intervenuto) l'Avv. Barbara De Marco per delega degli avv.it Andrea Tanga e Raffaele Maria Capasso, il quale nel riportarsi a tutti gli scritti difensivi chiede l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate. In particolare, l'avv. De Marco evidenzia che con delibera assembleare del 30.09.2023 l'assemblea ha revocato le delibere del 19.03.2021 e 25.05.2021, oggetto di impugnazione nel presente giudizio. Tale revoca ha determinato il venir meno dell'oggetto della controversia. Pertanto, insiste per la declaratoria di cessata materia del contendere con vittoria di spese e compensi di causa in favore degli avvocati antistatari, in considerazione della fondatezza della domanda originaria, come dimostrato dalla stessa revoca delle delibere impugnate da parte dell'assemblea condominiale. L'avvocato Pacelli impugna e contesta in toto le avverse desunzioni e conclusioni e si oppone alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo che la causa sia trattenuta in decisione e conclude per il rigetto delle avverse domande evidenziando ancora una volta la pretestuosità dell'azionata pretesa, con conseguente condanna al pagamento delle spese e competenze di lite. L avvocato parcella chide breve termine per note conclusionali. L'avv. Pacelli, ascoltato dal giudice circa la revoca della delibera, conferma che la delibera oggetto di impugnazione è stata revocata e che comunque insiste sulla sua originaria legittimità. Il giudice alle ore 13,55, dato atto che nessuna delle parti è presente in aula, dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni ed in funzione di Giudice monocratico, ha emesso la seguente
1 S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 945 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “impugnazione di delibera assembleare”, e vertente
TRA
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Salerno, al Parte_1 C.F._1
C.so Vittorio Emanuele, 127, presso lo studio degli avv.ti Andrea Tanga e Raffaele Maria
Capasso, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., dott. , elettivamente domiciliato in Agropoli, alla Via Stazione CP_2
Ogliastro, 20, presso lo studio dell'Avv. Barbara Pacelli, giusta procura in atti di causa;
CONVENUTO
E
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Salerno, al Parte_2 C.F._2
C.so Vittorio Emanuele, 127, presso lo studio degli avv.ti Andrea Tanga e Raffaele Maria
Capasso, giusta procura in atti di causa;
INTERVENTORE ADESIVO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del
20.05.2025, qui da intendersi integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in giudizio il Parte_1 condominio innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania per sentire pronunciare Controparte_1 la declaratoria di nullità, ovvero in subordine l'annullabilità, della delibera condominiale del
25/5/2021, con la quale l'assemblea dei condomini aveva deliberato, all'unanimità dei presenti, il divieto per l'amministratore condominiale di rilasciare copia o consentire l'accesso ai documenti relativi alla gestione condominiale ai singoli condomini, con vittoria di spese.
L'attore, nudo proprietario di un'unità immobiliare sita nel fabbricato del convenuto, CP_1 evidenziava di aver reiteratamente richiesto la visione e la copia della documentazione contabile e amministrativa - anche a mezzo pec - senza mai ricevere riscontro.
Si costituiva in giudizio il convenuto Controparte_1
2 Eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione attiva dell'attore, in quanto nudo proprietario, mai formalmente riconosciuto come condomino, e rilevava, altresì, che la delibera era annullabile e non nulla, con conseguente decadenza dell'attore per mancata impugnazione nei termini ex art. 1137 c.c..
Il sig. , padre dell'attore e usufruttuario dell'immobile di cui il predetto era nudo Parte_2 proprietario, si costituiva in proprio, e aderiva alla domanda formulata dal sig. . Parte_1
Il Tribunale dopo la concessione dei termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., fissava l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Va, innanzitutto, disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata nell'interesse di parte convenuta.
Risulta documentalmente provato in atti che l'attore è nudo proprietario dell'unità immobiliare sita nel mentre l'interventore, Sig. è usufruttuario della Controparte_1 Parte_2 medesima unità, in forza di atto pubblico di donazione del 2006. La titolarità della nuda proprietà di un'unità immobiliare in un condominio conferisce un interesse giuridicamente rilevante ad agire in giudizio per la tutela di situazioni patrimoniali, che coinvolgano l'amministrazione delle parti comuni (Cass. civ., sez. II, 21 settembre 2011, n. 19210); la qualità di condomino ai fini dell'impugnazione di una delibera non richiede, difatti, la titolarità del diritto di voto, bensì la titolarità di un diritto reale sull'unità immobiliare e la nuda proprietà non esclude la legittimazione ad agire ex art. 1137 c.c..
Passando all'esame del merito, rileva il Tribunale che nel corso del giudizio, come da note depositate il 22.01.2024, il sig. e il sig. comunicavano che con Parte_1 Parte_2 delibera assembleare del 30.09.2023 era stata revocata quella impugnata.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere è sostanzialmente una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, che registra il venir meno dell'interesse delle parti costituite alla naturale conclusione del giudizio;
la pronuncia di cessazione della materia del contendere può e deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza ( cfr. Cass. Civ. n. 19568/2017).
Ricorrono alla luce di quanto sopra indicato gli estremi per aderire alla richiesta di pronuncia di una declaratoria di cessazione della materia del contendere e non è ostativa alla pronuncia, la
3 circostanza che le parti chiedano una pronuncia sulle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale ( cfr. Cass. Civ. n. 30251/2023).
La delibera impugnata escludeva che i condomini potessero accedere alla documentazione condominiale;
all'amministratore era vietato di “consegnare estratti conto, fatture e documenti di qualsiasi genere ai singoli condomini che ne facciano richiesta”; gli artt. 1129, comma 2, e 1130-bis c.c., disciplinano il diritto dei condomini ad accedere ai documenti relativi alla gestione condominiale, tanto al fine di assicurare trasparenza e controllo nella gestione comune.
Quando una delibera contrasta con norme imperative poste a presidio di diritti soggettivi individuali dei condomini, essa deve essere qualificata come nulla, e la delibera oggetto di giudizio, incidendo illegittimamente sul diritto del singolo condomino ad accedere agli atti della gestione comune, rientra pertanto tra quelle suscettibili di impugnazione in ogni tempo, senza soggezione al termine decadenziale di cui all'art. 1137 c.c. (Cass. civ., sez. II, 4 agosto 2004, n. 15064).
Alcun rilievo assume la circostanza che la delibera sia stata adottata all'unanimità dei presenti o che lo stesso attore abbia eventualmente votato a favore: la nullità non è sanabile e può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, in ogni tempo (Cass. civ., sez. II, 29 novembre 2001, n.
15159; Cass. civ., 24 marzo 2005, n. 6323).
Alla luce delle considerazioni che precedono le spese di lite vanno poste a carico del
[...]
le spese di lite, da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari. Controparte_1
La liquidazione dell'onorario sarà unica, non potendosi liquidare un doppio integrale compenso in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 d.m. n. 55 del 2014 ( cfr. Cass. civ. n. 1650/2022
e Cass. civ. n. 8688/2023)
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Elvira Bellantoni, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto di citazione del 1.07.2022 da nei confronti del Parte_1
sito in Agropoli alla Via Carmine Rossi, 13, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t. dott. , con l'intervento del sig. , ogni CP_2 Parte_2 avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'attore e dell'interventore, che si liquidano in complessivi € 2.500,00, oltre rimborso forfetario,
4 IVA e CPA come per legge, da corrispondersi agli avvocati Raffaele Maria Capasso e Andrea
Tanga dichiaratisi antistatari.
Vallo della Lucania, 20.05.2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
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