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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 25/02/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Dott. Alfredo GROSSO PRESIDENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al R.G. 1044/2022 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Vittorio Accattino e
Pietro Paolo Cecchin in forza di procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Cecchin con studio in
Ivrea, Piazza del Municipio n. 6.
APPELLANTE
CONTRO
(P.I. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Valeria Giachetto, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ivrea, Corso
Massimo d'Azeglio n. 45.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Udienza collegiale di spedizione del 17.04.2024
PER PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza n.
660/2022 del Tribunale di Ivrea, depositata in data 7.6.2022, nel merito:
A) accertare e dichiarare, in accoglimento del primo motivo di appello, che la società non sia nè legittimata, né Controparte_1 titolata, a lamentare l'esistenza di vizi e difetti delle opere di cui al presente giudizio, né a richiedere ed ottenere il risarcimento dei danni, e conseguentemente Voglia riformare sul punto l'impugnata sentenza:
- confermando la debenza degli importi di cui al decreto ingiuntivo;
- dichiarando la carenza di legittimazione ad agire e/o l'inesistenza della titolarità in capo a in relazione alla Controparte_1 richiesta di risarcimento danni per vizi e difetti dell'opera.
Vittoria di spese ed onorari di primo e secondo grado.
B) In subordine
in accoglimento del secondo motivo di appello, condannare la società Pt_1
a risarcimento dei danni nella misura massima di euro 46.483,22,
[...] dedotto l'importo da restituire a a Controparte_1 seguito della revoca del decreto ingiuntivo concesso;
Vittoria di spese ed onorari di primo e secondo grado”.
PER PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Previe le opportune declaratorie,
Nel merito
Rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 660/2022, Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Ivrea in data 06/06/2022 e pubblicata in data
07/06/2022.
In via istruttoria
Ammettere le istanze istruttorie così come formulate in primo grado dall'odierna appellata nella memoria istruttoria ex art. 183, c. 6, n.
2. c.p.c., limitatamente alle capitolazioni e ai testi non ammessi.
Con vittoria di spese e dei compensi del doppio grado del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 1327/18 il Tribunale di Ivrea in data 14.09.2018, su ricorso della ingiungeva alla (di seguito Parte_1 Controparte_1 Par solo “ ) il pagamento della somma di € 12.200,00= a titolo di saldo delle pag. 2/12 opere di ristrutturazione effettuate nell'immobile sito in via Jervis n. 13, il tutto come da fattura n. 37/2017. Par La proponeva opposizione, lamentando la mancata ultimazione dei lavori e la presenza di vizi e difetti tali da giustificare la risoluzione del relativo contratto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e in via riconvenzionale la condanna della al risarcimento dei danni quantificato in € 46.483,22, Pt_1 pari alla somma necessaria per ultimare i lavori ed eliminare i vizi lamentati.
Si costituiva la , insistendo per il rigetto dell'opposizione e, deducendo la Pt_1
Par carenza di legittimazione alla lite della stante l'intervenuta fatturazione e pagamento di gran parte delle opere da parte della Parte_3 proprietaria dell'unità immobiliare oggetto di ristrutturazione e condotta in locazione dall'opponente, chiedeva altresì di essere autorizzata alla chiamata in causa del direttore dei lavori e dei progettisti.
Con ordinanza datata 30.03.2022, il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e autorizzava la chiamata in causa dei terzi i quali addivenivano ad un accordo transattivo con l'appaltatore e rinunciavano agli atti del giudizio.
Il Tribunale di Ivrea, ammessa la prova orale e disposta CTU tecnica tesa ad accertare la sussistenza dei vizi lamentati e gli interventi e costi necessari per la loro eliminazione, con sentenza n. 660/22, pubblicata il 07.06.2022, così statuiva “ ACCERTA e DICHIARA l'inadempimento della al Parte_1 contratto di appalto da quest'ultima stipulato con Controparte_1 per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, REVOCA il decreto
[...] ingiuntivo opposto n. 132/2018 emesso dal Tribunale di Ivrea del 14.09.2018
e, conseguentemente, condanna la alla restituzione a favore della Parte_1 della somma Euro 14.515,94 (di cui Euro Controparte_1
12.200,00 in conto capitale, Euro 1.492,08 in conto interessi moratori maturati sino al 15.04.2020, Euro 823,86 a titolo di spese legali liquidate in decreto);
ACCOGLIE la domanda riconvenzionale formulata da parte attrice e
CONDANNA la società al pagamento in favore della Parte_1 [...] della somma di euro 46.483,22 a titolo di risarcimento Controparte_1
pag. 3/12 danni per la rimessione in pristino dei locali, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
RIGETTA la domanda di risarcimento per il danno all'immagine e per temporanea interruzione dell'attività lavorativa della
[...] formulata dall'attrice in opposizione;
Controparte_1
CONDANNA la società alla refusione delle spese di lite a favore Parte_1 della che liquida in euro 7.254,00 a titolo di Controparte_1 compensi ex DM 55/2014 e s.m.i., oltre esposti documentati (c.u. e marca da bollo per Euro 545,63) oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e
c.p.a. come per legge;
PONE le spese di CTU definitivamente a carico della . Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la sulla base dei Pt_1 motivi di cui infra. Par Si è costituito la chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 17.04.2024, precisate le conclusioni, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha parzialmente accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto sui seguenti presupposti:
- il rapporto contrattuale oggetto di causa doveva ritenersi intercorso tra la Par
e la a nulla rilevando i rapporti interni fra la committente e la Pt_1
Par società (proprietaria dei locali condotti in locazione dalla , a Pt_4 tenore dei quali, la proprietà si sarebbe accollata il pagamento di alcune fatture emesse dalla per le opere di ristrutturazione eseguite, Pt_1 pagamenti che non andavano a estendere l'efficacia del contratto di appalto nei confronti della;
Pt_4
- la CTU, disposta in corsa di causa, aveva accertato che il valore delle opere da correggere, pari ad € 62.637,37, non era superiore a quello dei lavori eseguiti dalla , con conseguente inadempimento significativo, Pt_1 il quale, però, non giustificava la risoluzione contrattuale dal momento pag. 4/12 che l'opera (intesa nella sua complessità) risultava essere stata regolarmente utilizzata dalla committente nonostante la sussistenza dei vizi lamentati;
- l'accertato inadempimento dell'appaltatore comportava la necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- che, avuto riguardo ai rapporti di debito e credito fra le parti: a) in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo doveva essere Par revocato e disposta la restituzione di quanto pagato dalla alla , in Pt_1 esecuzione della provvisoria esecuzione concessa in corso di causa, per un totale di € 14.515,94 comprensiva di spese ed interessi;
b) in accoglimento della domanda riconvenzionale, seppur accertato dal CTU in
€ 62.637,37 il costo necessario per l'eliminazione dei vizi riscontrati,
l'importo da liquidare non poteva superare quello oggetto di domanda in tutti gli atti processuali - anche in seguito al deposito della C.T.U. - pari a
€ 46.483,22.
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza per non aver il Tribunale accolto la sollevata eccezione di carenza di Par legittimazione della a contraddire, in ordine alla pretesa monitoria avanzata dalla , erroneamente ritenendo che il rapporto per cui è causa Pt_1
Par sarebbe intercorso tra la e la a nulla rilevando i rapporti fra la Pt_1 committente e la società , in quanto quest'ultima società, quale Parte_3 proprietaria dell'immobile condotto in locazione dall'appellata, si sarebbe limitata ad “accollare” il pagamento di talune fatture in forza di accordi interni Par con la
Secondo l'ipotesi prospettata dall'appellante, il primo giudice, nel rigettare l'eccezione, avrebbe omesso di considerare le seguenti circostanze: Par
- la , quale proprietaria dell'immobile detenuto in locazione dalla Pt_3 avrebbe commissionato alla le seguenti opere: a) smaltimento del Pt_1 pavimento flottante, per un totale di € 14.955,98 (iva incluso); b) demolizione di contro pannelli in cartongesso, smaltimento e posa di nuovi contro pannelli, per € 15.738,00 (iva inclusa); c) fornitura e posa di pag. 5/12 pavimento flottante, per € 36.600,00 (iva inclusa) - opere tutte fatturate e pagate dalla;
Pt_3
- dette opere integrerebbero interventi straordinari di competenza del proprietario dell'immobile e non del conduttore;
- la avrebbe inserito la tra i propri fornitori avendo Pt_3 Pt_1 quest'ultima eseguito opere e lavorazioni a suo favore;
- la avrebbe fatturato dette opere direttamente alla , soggetto Pt_1 Pt_3 che ha poi eseguito il pagamento in favore dell'appellante;
- la avrebbe, pertanto, operato per due committenti distinti: a) la Pt_1
proprietaria dell'immobile in relazione alle opere più consistenti (€ Pt_3 Par 55.159,00 + iva;
b) la conduttrice dell'immobile, per gli interventi minori (€ 20.500,00 + iva).
In virtù di tali premesse, l'appellante censura l'impugnata sentenza per non aver il Tribunale, in violazione dell'art. 1655 c.c., accertato la sussistenza di un contratto di appalto - a forma libera - fra la e la nonostante la Pt_1 Pt_3 sussistenza degli elementi essenziali del contratto nonchè l'esecuzione delle opere in favore della , regolarmente saldate dalla stessa società, da Pt_4 qualificarsi, pertanto, come committente. Par L'appellata sarebbe quindi carente di legittimazione attiva non avendo alcun titolo per far valere vizi e/o ad ottenere il risarcimento di danni per lavori commissionati e saldati dalla . Pt_3
Deduce altresì l'appellante come l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale avrebbe comportato “conseguenze assurde”, quali:
- uno snaturamento del contratto di appalto con conseguente Par configurazione di una sorta di appalto gratuito per essersi la avvalsa di tutele tipiche del contratto di appalto, senza averne pagato il corrispettivo, in gran parte, fatturato e saldato dalla sola;
Pt_3
- il riconoscimento, a titolo risarcitorio, della somma di € 60.999,165 in Par favore della che supera di “svariate volte” il valore delle opere Par corrisposte alla , avendo la stessa pagato i lavori di demolizione Pt_1 pari a € 10.500,00 (+iva);
pag. 6/12 Par
- il riconoscimento di un risarcimento esorbitate alla nonostante la stessa non avesse corrisposto alcunché per gli interventi cui si riferiscono i vizi lamentati con la conseguenza che l'appellata avrebbe ottenuto una somma non corrispondente ad un danno unicamente subito da;
Pt_3
- una ipotetica “duplicazione di azioni di responsabilità per i medesimi fatti/vizi” nei confronti della , potendo la , quale effettivo Pt_1 Pt_3
Par committente, promuovere autonoma azione per i vizi lamentati dalla
In virtù di tali premesse, la insiste nell'eccepita carenza di legittimazione Pt_1
Par attiva della a far valere i vizi di cui alle fatture n. 53/16, 3/17 e 7/17 relative alle opere saldate dalla . Pt_3
Il motivo di gravame è infondato.
Osserva la Corte come la legittimatio ad causam, attiva e passiva, costituisce una delle condizioni dell'azione e consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio, in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la prospettazione e allegazione di fatti, in astratto, idonei a fondare il diritto azionato, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del giudizio (conf. Cass. Civ. n. 17092/16).
Il giudice di prime cure, nel rigettare la sollevata eccezione di carenza di Par legittimazione attiva della ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra espressi.
Difatti, in accordo con il Tribunale, si rileva come una lettura coordinata e coerente di tutto il materiale probatorio versato in atti conferma che il Par contratto di appalto, oggetto di causa, risulta stipulato fra la quale committente, e la , quale appaltatore. Pt_1
In particolare, detto contratto prevede l'esecuzione, a carico dell'appaltatore, delle opere di demolizione, rimozione e costruzione dettagliatamente indicate alle pagine 1, 2 e 3 del relativo contratto.
Tutti i rapporti e le obbligazioni a carico delle parti, quindi, risultano dettagliatamente regolamentate nel relativo contratto (modalità di pagamento in parallelo con lo stato avanzamento lavori, lavori extra capitolato, divieto di subappalto salvo esplicito consenso della committenza, penale per ritardo nell'esecuzione ecc).
pag. 7/12 Il prezzo di tutte le opere e le modalità di pagamento risultano oggetto di Par specifica pattuizione fra e come espressamente previsto nella Pt_1 sezione “prezzo e termini di pagamento” del contratto.
Prima della sottoscrizione del contratto in data 17.01.2017, le parti in causa ebbero a scambiarsi una serie di mail a definizione del capitolato delle opere Par da eseguire (cfr. mail del 22.11.16, n. 2 mail risposta del 24.11.16). Pt_1
Successivamente, in data 12.12.1016, esse ebbero a sottoscrivere il “processo verbale di consegna lavori”, ove nell'epigrafe viene indicata, quale Par committente, la e, quale ditta esecutrice dei lavori, la . Verbale Pt_1 quest'ultimo sottoscritto dall'Arch , quale direttore dei lavori CP_2 Par nominato dalla da in rappresentanza della nel Controparte_3 Pt_1 suo ruolo di direttore tecnico, e da , quale coordinatore in fase di Parte_5 esecuzione.
Significativo appare, inoltre, quanto dichiarato da in sede di monitorio, Pt_1 laddove, nel ricorso per decreto ingiuntivo, dichiara che “nel 2017 la medesima società veniva incaricata, dalla società , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'esecuzione di lavori/opere, consistenti in lavori di ristrutturazione da eseguirsi presso
l'immobile di via Jervis n. 13”.
Tra i lavori oggetto del contratto di appalto risultano anche quelle opere risultate viziate e/o non eseguite a regola d'arte come accertato dalla CTU disposta nel corso del giudizio di primo grado.
Nel contesto riferito, appare evidente la totale estraneità della al Pt_3
Par contratto di appalto sottoscritto fra la e la non configurandosi alcun Pt_1 elemento che faccia desumere, come erroneamente ritiene l'appellante, la sussistenza di un “secondo” contratto di appalto fra e . Pt_1 Pt_4
Osserva la Corte come il contratto disciplinato dall'art. 1655 c.c. non è soggetto a rigore di forma (salvo quanto disposto dalle leggi speciali con riferimento alla costruzione di navi o aeromobili – artt. 237 e 852 codice della navigazione) e, pertanto, per la sua stipulazione, non è richiesta la forma scritta né “ad substantiam” né “ad probationem”.
pag. 8/12 In ossequio al disposto dell'art. 1655 c.c., correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che la documentazione prodotta dalle parti non potesse assurgere a prova dell'esistenza di un contratto di appalto verbale tra la Pt_1
e la , giacché il solo pagamento, da parte della , di alcune fatture Pt_3 Pt_3 risulta circostanza inidonea a fornire la dimostrazione della sussistenza di un accordo contrattuale fra le parti.
Nello specifico, non è stata fornita alcuna prova che possa qualificare la Pt_3 quale committente delle opere dalla stessa saldate;
al contrario, dal tenore della mail datata 26.01.2017, si evince chiaramente come già prima della stipula del contratto di appalto del 17.01.2017, la fosse perfettamente a Pt_1 conoscenza degli accordi di fatturazione diretta a favore della proprietà: ”… Par buongiorno , come Ti ha anticipato (amm.p.t. della la CP_4 Per_1
Proprietà pagherà direttamente alcune fatture per determinate lavorazioni di cui Ti fornirò i dettagli nei prossimi giorni” (cfr all.to sub 8 fasc. primo grado società opposta).
L'accollo del pagamento di alcune fatture da parte della appare, Pt_3 pertanto, circostanza nota all'appellante, la quale non può conseguentemente qualificare la quale committente delle opere stante la totale assenza di Pt_3 un contatto fra le parti;
circostanza questa che rende la soggetto del Pt_3
Par tutto estraneo al rapporto intercorso fra la e la Pt_1
Par Nel contesto riferito, i rapporti interni fra la e la risultano del tutto Pt_3 estranei ai fini del decidere, attesa, in ogni caso, l'irrilevanza delle ragioni che hanno indotto il soggetto terzo estraneo al rapporto ( ) a saldare una Pt_3 parte delle fatture emesse dall'appaltatore per le opere eseguite. Par Per i motivi sin qui dedotti si deve confermare la legittimazione attiva della a far valere i vizi delle opere di cui al contratto oggetto di giudizio.
Con il secondo motivo di gravame, lamenta violazione e falsa Pt_1
Par applicazione degli artt. 1453 e 1668 c.c. per aver la in virtù delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, di fatto beneficiato sia della riduzione del prezzo – a mezzo revoca del decreto ingiuntivo - sia di una somma a titolo risarcitoria, pari ad € 46.483,22, importo che di fatto supera
“di svariate volte” il valore delle opere pagate dalla committente.
pag. 9/12 Deduce la parte come, ai sensi dell'art. 1668 c.c., sia consentito al committente richiedere all'appaltatore o la riduzione del prezzo o l'eliminazione dei vizi a sue spese.
Il Tribunale, in palese violazione della citata norma, avrebbe invece erroneamente applicato entrambi i rimedi, senza considerare che quelli offerti dagli artt. 1453 e 1668 c.c. sono alternativi fra di loro.
L'appellante ha inoltre rilevato come il primo giudice abbia omesso di Par considerare che i vizi lamentati dalla non riguarderebbero la fattura n.
37/17, azionata in via monitoria, e quindi il relativo importo le andava riconosciuto, trattandosi di compensi per opere non oggetto di contestazione. Par Sostiene, peraltro, che, in sede di domanda riconvenzionale, la aveva quantificato, in virtù di una perizia di parte, in € 46.483,22 il costo per Par eliminare i vizi riscontrati, importo confermato dalla anche in sede di dichiarazione del valore della domanda.
Il Tribunale, nel calcolare il dare/avere fra le parti, avrebbe dovuto prendere quale base di partenza il ridetto importo di € 46.483,22, e non il maggior importo di € 60.999,16, risultante dalla somma di € 46.483,22 e di € Par 14.515,94, pari quest'ultimo all'importo versato dalla in esecuzione della concessa provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Secondo la prospettazione dell'appellante, l'operazione corretta da eseguire sarebbe stata la seguente: 1) accertare il diritto di a ricevere quanto Pt_1 dovuto in virtù della fattura n. 37/17 azionata in via monitoria;
2) accertare l'entità dei vizi;
3) operare la compensazione tra i reciproci rapporti di dare avere, e dunque: Par
- o revocare il decreto ingiuntivo e condannare la a restituire alla Pt_1 quanto ottenuto in via monitoria, oltre all'ulteriore importo da qualificarsi nel limite massimo della somma richiesta (€ 46.483,22), dedotto l'importo da restituirsi con la revoca del decreto ingiuntivo;
- o non revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare la a versare Pt_1
l'importo quantificato, nel limite massimo di € 46.483,22.
Il motivo di appello è inammissibile.
pag. 10/12 nel censurare la sentenza di primo grado non coglie né -quindi- critica CP_5 in alcun modo la ratio decidendi del Tribunale.
Il primo giudice, nel ricostruire i rapporti di debito e credito fra parti, precisa come la committente vanti, per i vizi riscontrati, un credito di € 62.637,37 come accertato dalla CTU disposto in corso di causa. Somma quest'ultima che il
Tribunale ha inteso ridurre a € 46.483,22, in quanto pari all'importo Par espressamente richiesto dalla negli atti del giudizio di primo grado.
In relazione alla fattura azionata in via monitoria, il Tribunale ha rilevato come, Par in sede di opposizione, la avesse eccepito che la fattura azionata fosse stata illegittimamente emessa, in quanto le lavorazioni non erano state ultimate oltre che presentare macroscopici vizi, tempestivamente denunciati, motivo per cui veniva chiesta la revoca del decreto.
In virtù di tali premesse il Tribunale, ritendendo fondata sia l'opposizione sia la domanda riconvenzionale: a) in accoglimento dell'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato la a restituire quanto versato in Pt_1 esecuzione della concessione della provvisoria esecuzione;
b) in accoglimento della domanda riconvenzionale, ha condannato la al pagamento Pt_1 dell'importo di € 46.483,22 a titolo di risarcimento danni, corrispondente all'importo richiesto nella relativa domanda.
Nel contesto riferito, non si comprende la censura rivolta dall'appellante all'impugnata sentenza, doglianza che parte dall'errato presupposto che il
Tribunale, nel disporre la restituzione dell'importo di € 14.515,94, avrebbe operato una riduzione del prezzo allorquando, al contrario, la statuizione è conseguenza della revoca del decreto ingiuntivo disposto per effetto dell'accoglimento dell'opposizione.
Per tali ragioni, il motivo di censura appare del tutto inammissibile per essere il gravame relativo a ragioni in fatto ed in diritto non poste a fondamento della decisione dal primo giudice, essendo la ratio decidendi fondata su presupposti e ragioni in diritto non sottoposti a censura alcuna.
All'integrale rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante a rifondere all'appellata le spese di questo grado di Controparte_1 giudizio che si liquidano, in base al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M.
pag. 11/12 147/22, avuto riguardo allo scaglione di valore riferimento (scaglione €
52.000,00 - € 260.000,00), facendo applicazione dei compensi medi, al numero e alla complessità delle questioni trattate, così:
- € 2.977,00= per la fase di studio,
- € 1.911,00= per la fase introduttiva,
- € 5.103,00= per la fase decisionale.
Per un totale di € 9.991,00=, il tutto oltre al rimborso forfetario nella misura del
15%, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa e CP_6
Stante l'integrale reiezione dell'impugnazione, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l.
24.12.2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando;
- RIGETTA L'APPELLO proposto dalla e per l'effetto conferma la Parte_1 sentenza impugnata n. 660/22 emessa dal Tribunale di Ivrea in data
07.06.2022 nell'ambito del giudizio di primo grado rubricato al R.G.
4211/2018;
- CONDANNA la in persona del legale rapp.te pro tempore, Parte_1 [...]
, a rifondere a le spese del presente CP_7 Controparte_1 grado liquidate in € 9.991,00=, il tutto oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa e C.P.A. come per legge.
- DICHIARA la sussistenza dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del
Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così 12 come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in camera di consiglio tenuta il giorno 03.07.2024.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Peronace Dott. Alfredo Grosso
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Dott. Alfredo GROSSO PRESIDENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al R.G. 1044/2022 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Vittorio Accattino e
Pietro Paolo Cecchin in forza di procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Cecchin con studio in
Ivrea, Piazza del Municipio n. 6.
APPELLANTE
CONTRO
(P.I. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Valeria Giachetto, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ivrea, Corso
Massimo d'Azeglio n. 45.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Udienza collegiale di spedizione del 17.04.2024
PER PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza n.
660/2022 del Tribunale di Ivrea, depositata in data 7.6.2022, nel merito:
A) accertare e dichiarare, in accoglimento del primo motivo di appello, che la società non sia nè legittimata, né Controparte_1 titolata, a lamentare l'esistenza di vizi e difetti delle opere di cui al presente giudizio, né a richiedere ed ottenere il risarcimento dei danni, e conseguentemente Voglia riformare sul punto l'impugnata sentenza:
- confermando la debenza degli importi di cui al decreto ingiuntivo;
- dichiarando la carenza di legittimazione ad agire e/o l'inesistenza della titolarità in capo a in relazione alla Controparte_1 richiesta di risarcimento danni per vizi e difetti dell'opera.
Vittoria di spese ed onorari di primo e secondo grado.
B) In subordine
in accoglimento del secondo motivo di appello, condannare la società Pt_1
a risarcimento dei danni nella misura massima di euro 46.483,22,
[...] dedotto l'importo da restituire a a Controparte_1 seguito della revoca del decreto ingiuntivo concesso;
Vittoria di spese ed onorari di primo e secondo grado”.
PER PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Previe le opportune declaratorie,
Nel merito
Rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 660/2022, Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Ivrea in data 06/06/2022 e pubblicata in data
07/06/2022.
In via istruttoria
Ammettere le istanze istruttorie così come formulate in primo grado dall'odierna appellata nella memoria istruttoria ex art. 183, c. 6, n.
2. c.p.c., limitatamente alle capitolazioni e ai testi non ammessi.
Con vittoria di spese e dei compensi del doppio grado del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 1327/18 il Tribunale di Ivrea in data 14.09.2018, su ricorso della ingiungeva alla (di seguito Parte_1 Controparte_1 Par solo “ ) il pagamento della somma di € 12.200,00= a titolo di saldo delle pag. 2/12 opere di ristrutturazione effettuate nell'immobile sito in via Jervis n. 13, il tutto come da fattura n. 37/2017. Par La proponeva opposizione, lamentando la mancata ultimazione dei lavori e la presenza di vizi e difetti tali da giustificare la risoluzione del relativo contratto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e in via riconvenzionale la condanna della al risarcimento dei danni quantificato in € 46.483,22, Pt_1 pari alla somma necessaria per ultimare i lavori ed eliminare i vizi lamentati.
Si costituiva la , insistendo per il rigetto dell'opposizione e, deducendo la Pt_1
Par carenza di legittimazione alla lite della stante l'intervenuta fatturazione e pagamento di gran parte delle opere da parte della Parte_3 proprietaria dell'unità immobiliare oggetto di ristrutturazione e condotta in locazione dall'opponente, chiedeva altresì di essere autorizzata alla chiamata in causa del direttore dei lavori e dei progettisti.
Con ordinanza datata 30.03.2022, il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e autorizzava la chiamata in causa dei terzi i quali addivenivano ad un accordo transattivo con l'appaltatore e rinunciavano agli atti del giudizio.
Il Tribunale di Ivrea, ammessa la prova orale e disposta CTU tecnica tesa ad accertare la sussistenza dei vizi lamentati e gli interventi e costi necessari per la loro eliminazione, con sentenza n. 660/22, pubblicata il 07.06.2022, così statuiva “ ACCERTA e DICHIARA l'inadempimento della al Parte_1 contratto di appalto da quest'ultima stipulato con Controparte_1 per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, REVOCA il decreto
[...] ingiuntivo opposto n. 132/2018 emesso dal Tribunale di Ivrea del 14.09.2018
e, conseguentemente, condanna la alla restituzione a favore della Parte_1 della somma Euro 14.515,94 (di cui Euro Controparte_1
12.200,00 in conto capitale, Euro 1.492,08 in conto interessi moratori maturati sino al 15.04.2020, Euro 823,86 a titolo di spese legali liquidate in decreto);
ACCOGLIE la domanda riconvenzionale formulata da parte attrice e
CONDANNA la società al pagamento in favore della Parte_1 [...] della somma di euro 46.483,22 a titolo di risarcimento Controparte_1
pag. 3/12 danni per la rimessione in pristino dei locali, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
RIGETTA la domanda di risarcimento per il danno all'immagine e per temporanea interruzione dell'attività lavorativa della
[...] formulata dall'attrice in opposizione;
Controparte_1
CONDANNA la società alla refusione delle spese di lite a favore Parte_1 della che liquida in euro 7.254,00 a titolo di Controparte_1 compensi ex DM 55/2014 e s.m.i., oltre esposti documentati (c.u. e marca da bollo per Euro 545,63) oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e
c.p.a. come per legge;
PONE le spese di CTU definitivamente a carico della . Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la sulla base dei Pt_1 motivi di cui infra. Par Si è costituito la chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 17.04.2024, precisate le conclusioni, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha parzialmente accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto sui seguenti presupposti:
- il rapporto contrattuale oggetto di causa doveva ritenersi intercorso tra la Par
e la a nulla rilevando i rapporti interni fra la committente e la Pt_1
Par società (proprietaria dei locali condotti in locazione dalla , a Pt_4 tenore dei quali, la proprietà si sarebbe accollata il pagamento di alcune fatture emesse dalla per le opere di ristrutturazione eseguite, Pt_1 pagamenti che non andavano a estendere l'efficacia del contratto di appalto nei confronti della;
Pt_4
- la CTU, disposta in corsa di causa, aveva accertato che il valore delle opere da correggere, pari ad € 62.637,37, non era superiore a quello dei lavori eseguiti dalla , con conseguente inadempimento significativo, Pt_1 il quale, però, non giustificava la risoluzione contrattuale dal momento pag. 4/12 che l'opera (intesa nella sua complessità) risultava essere stata regolarmente utilizzata dalla committente nonostante la sussistenza dei vizi lamentati;
- l'accertato inadempimento dell'appaltatore comportava la necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- che, avuto riguardo ai rapporti di debito e credito fra le parti: a) in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo doveva essere Par revocato e disposta la restituzione di quanto pagato dalla alla , in Pt_1 esecuzione della provvisoria esecuzione concessa in corso di causa, per un totale di € 14.515,94 comprensiva di spese ed interessi;
b) in accoglimento della domanda riconvenzionale, seppur accertato dal CTU in
€ 62.637,37 il costo necessario per l'eliminazione dei vizi riscontrati,
l'importo da liquidare non poteva superare quello oggetto di domanda in tutti gli atti processuali - anche in seguito al deposito della C.T.U. - pari a
€ 46.483,22.
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza per non aver il Tribunale accolto la sollevata eccezione di carenza di Par legittimazione della a contraddire, in ordine alla pretesa monitoria avanzata dalla , erroneamente ritenendo che il rapporto per cui è causa Pt_1
Par sarebbe intercorso tra la e la a nulla rilevando i rapporti fra la Pt_1 committente e la società , in quanto quest'ultima società, quale Parte_3 proprietaria dell'immobile condotto in locazione dall'appellata, si sarebbe limitata ad “accollare” il pagamento di talune fatture in forza di accordi interni Par con la
Secondo l'ipotesi prospettata dall'appellante, il primo giudice, nel rigettare l'eccezione, avrebbe omesso di considerare le seguenti circostanze: Par
- la , quale proprietaria dell'immobile detenuto in locazione dalla Pt_3 avrebbe commissionato alla le seguenti opere: a) smaltimento del Pt_1 pavimento flottante, per un totale di € 14.955,98 (iva incluso); b) demolizione di contro pannelli in cartongesso, smaltimento e posa di nuovi contro pannelli, per € 15.738,00 (iva inclusa); c) fornitura e posa di pag. 5/12 pavimento flottante, per € 36.600,00 (iva inclusa) - opere tutte fatturate e pagate dalla;
Pt_3
- dette opere integrerebbero interventi straordinari di competenza del proprietario dell'immobile e non del conduttore;
- la avrebbe inserito la tra i propri fornitori avendo Pt_3 Pt_1 quest'ultima eseguito opere e lavorazioni a suo favore;
- la avrebbe fatturato dette opere direttamente alla , soggetto Pt_1 Pt_3 che ha poi eseguito il pagamento in favore dell'appellante;
- la avrebbe, pertanto, operato per due committenti distinti: a) la Pt_1
proprietaria dell'immobile in relazione alle opere più consistenti (€ Pt_3 Par 55.159,00 + iva;
b) la conduttrice dell'immobile, per gli interventi minori (€ 20.500,00 + iva).
In virtù di tali premesse, l'appellante censura l'impugnata sentenza per non aver il Tribunale, in violazione dell'art. 1655 c.c., accertato la sussistenza di un contratto di appalto - a forma libera - fra la e la nonostante la Pt_1 Pt_3 sussistenza degli elementi essenziali del contratto nonchè l'esecuzione delle opere in favore della , regolarmente saldate dalla stessa società, da Pt_4 qualificarsi, pertanto, come committente. Par L'appellata sarebbe quindi carente di legittimazione attiva non avendo alcun titolo per far valere vizi e/o ad ottenere il risarcimento di danni per lavori commissionati e saldati dalla . Pt_3
Deduce altresì l'appellante come l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale avrebbe comportato “conseguenze assurde”, quali:
- uno snaturamento del contratto di appalto con conseguente Par configurazione di una sorta di appalto gratuito per essersi la avvalsa di tutele tipiche del contratto di appalto, senza averne pagato il corrispettivo, in gran parte, fatturato e saldato dalla sola;
Pt_3
- il riconoscimento, a titolo risarcitorio, della somma di € 60.999,165 in Par favore della che supera di “svariate volte” il valore delle opere Par corrisposte alla , avendo la stessa pagato i lavori di demolizione Pt_1 pari a € 10.500,00 (+iva);
pag. 6/12 Par
- il riconoscimento di un risarcimento esorbitate alla nonostante la stessa non avesse corrisposto alcunché per gli interventi cui si riferiscono i vizi lamentati con la conseguenza che l'appellata avrebbe ottenuto una somma non corrispondente ad un danno unicamente subito da;
Pt_3
- una ipotetica “duplicazione di azioni di responsabilità per i medesimi fatti/vizi” nei confronti della , potendo la , quale effettivo Pt_1 Pt_3
Par committente, promuovere autonoma azione per i vizi lamentati dalla
In virtù di tali premesse, la insiste nell'eccepita carenza di legittimazione Pt_1
Par attiva della a far valere i vizi di cui alle fatture n. 53/16, 3/17 e 7/17 relative alle opere saldate dalla . Pt_3
Il motivo di gravame è infondato.
Osserva la Corte come la legittimatio ad causam, attiva e passiva, costituisce una delle condizioni dell'azione e consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio, in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la prospettazione e allegazione di fatti, in astratto, idonei a fondare il diritto azionato, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del giudizio (conf. Cass. Civ. n. 17092/16).
Il giudice di prime cure, nel rigettare la sollevata eccezione di carenza di Par legittimazione attiva della ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra espressi.
Difatti, in accordo con il Tribunale, si rileva come una lettura coordinata e coerente di tutto il materiale probatorio versato in atti conferma che il Par contratto di appalto, oggetto di causa, risulta stipulato fra la quale committente, e la , quale appaltatore. Pt_1
In particolare, detto contratto prevede l'esecuzione, a carico dell'appaltatore, delle opere di demolizione, rimozione e costruzione dettagliatamente indicate alle pagine 1, 2 e 3 del relativo contratto.
Tutti i rapporti e le obbligazioni a carico delle parti, quindi, risultano dettagliatamente regolamentate nel relativo contratto (modalità di pagamento in parallelo con lo stato avanzamento lavori, lavori extra capitolato, divieto di subappalto salvo esplicito consenso della committenza, penale per ritardo nell'esecuzione ecc).
pag. 7/12 Il prezzo di tutte le opere e le modalità di pagamento risultano oggetto di Par specifica pattuizione fra e come espressamente previsto nella Pt_1 sezione “prezzo e termini di pagamento” del contratto.
Prima della sottoscrizione del contratto in data 17.01.2017, le parti in causa ebbero a scambiarsi una serie di mail a definizione del capitolato delle opere Par da eseguire (cfr. mail del 22.11.16, n. 2 mail risposta del 24.11.16). Pt_1
Successivamente, in data 12.12.1016, esse ebbero a sottoscrivere il “processo verbale di consegna lavori”, ove nell'epigrafe viene indicata, quale Par committente, la e, quale ditta esecutrice dei lavori, la . Verbale Pt_1 quest'ultimo sottoscritto dall'Arch , quale direttore dei lavori CP_2 Par nominato dalla da in rappresentanza della nel Controparte_3 Pt_1 suo ruolo di direttore tecnico, e da , quale coordinatore in fase di Parte_5 esecuzione.
Significativo appare, inoltre, quanto dichiarato da in sede di monitorio, Pt_1 laddove, nel ricorso per decreto ingiuntivo, dichiara che “nel 2017 la medesima società veniva incaricata, dalla società , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'esecuzione di lavori/opere, consistenti in lavori di ristrutturazione da eseguirsi presso
l'immobile di via Jervis n. 13”.
Tra i lavori oggetto del contratto di appalto risultano anche quelle opere risultate viziate e/o non eseguite a regola d'arte come accertato dalla CTU disposta nel corso del giudizio di primo grado.
Nel contesto riferito, appare evidente la totale estraneità della al Pt_3
Par contratto di appalto sottoscritto fra la e la non configurandosi alcun Pt_1 elemento che faccia desumere, come erroneamente ritiene l'appellante, la sussistenza di un “secondo” contratto di appalto fra e . Pt_1 Pt_4
Osserva la Corte come il contratto disciplinato dall'art. 1655 c.c. non è soggetto a rigore di forma (salvo quanto disposto dalle leggi speciali con riferimento alla costruzione di navi o aeromobili – artt. 237 e 852 codice della navigazione) e, pertanto, per la sua stipulazione, non è richiesta la forma scritta né “ad substantiam” né “ad probationem”.
pag. 8/12 In ossequio al disposto dell'art. 1655 c.c., correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che la documentazione prodotta dalle parti non potesse assurgere a prova dell'esistenza di un contratto di appalto verbale tra la Pt_1
e la , giacché il solo pagamento, da parte della , di alcune fatture Pt_3 Pt_3 risulta circostanza inidonea a fornire la dimostrazione della sussistenza di un accordo contrattuale fra le parti.
Nello specifico, non è stata fornita alcuna prova che possa qualificare la Pt_3 quale committente delle opere dalla stessa saldate;
al contrario, dal tenore della mail datata 26.01.2017, si evince chiaramente come già prima della stipula del contratto di appalto del 17.01.2017, la fosse perfettamente a Pt_1 conoscenza degli accordi di fatturazione diretta a favore della proprietà: ”… Par buongiorno , come Ti ha anticipato (amm.p.t. della la CP_4 Per_1
Proprietà pagherà direttamente alcune fatture per determinate lavorazioni di cui Ti fornirò i dettagli nei prossimi giorni” (cfr all.to sub 8 fasc. primo grado società opposta).
L'accollo del pagamento di alcune fatture da parte della appare, Pt_3 pertanto, circostanza nota all'appellante, la quale non può conseguentemente qualificare la quale committente delle opere stante la totale assenza di Pt_3 un contatto fra le parti;
circostanza questa che rende la soggetto del Pt_3
Par tutto estraneo al rapporto intercorso fra la e la Pt_1
Par Nel contesto riferito, i rapporti interni fra la e la risultano del tutto Pt_3 estranei ai fini del decidere, attesa, in ogni caso, l'irrilevanza delle ragioni che hanno indotto il soggetto terzo estraneo al rapporto ( ) a saldare una Pt_3 parte delle fatture emesse dall'appaltatore per le opere eseguite. Par Per i motivi sin qui dedotti si deve confermare la legittimazione attiva della a far valere i vizi delle opere di cui al contratto oggetto di giudizio.
Con il secondo motivo di gravame, lamenta violazione e falsa Pt_1
Par applicazione degli artt. 1453 e 1668 c.c. per aver la in virtù delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, di fatto beneficiato sia della riduzione del prezzo – a mezzo revoca del decreto ingiuntivo - sia di una somma a titolo risarcitoria, pari ad € 46.483,22, importo che di fatto supera
“di svariate volte” il valore delle opere pagate dalla committente.
pag. 9/12 Deduce la parte come, ai sensi dell'art. 1668 c.c., sia consentito al committente richiedere all'appaltatore o la riduzione del prezzo o l'eliminazione dei vizi a sue spese.
Il Tribunale, in palese violazione della citata norma, avrebbe invece erroneamente applicato entrambi i rimedi, senza considerare che quelli offerti dagli artt. 1453 e 1668 c.c. sono alternativi fra di loro.
L'appellante ha inoltre rilevato come il primo giudice abbia omesso di Par considerare che i vizi lamentati dalla non riguarderebbero la fattura n.
37/17, azionata in via monitoria, e quindi il relativo importo le andava riconosciuto, trattandosi di compensi per opere non oggetto di contestazione. Par Sostiene, peraltro, che, in sede di domanda riconvenzionale, la aveva quantificato, in virtù di una perizia di parte, in € 46.483,22 il costo per Par eliminare i vizi riscontrati, importo confermato dalla anche in sede di dichiarazione del valore della domanda.
Il Tribunale, nel calcolare il dare/avere fra le parti, avrebbe dovuto prendere quale base di partenza il ridetto importo di € 46.483,22, e non il maggior importo di € 60.999,16, risultante dalla somma di € 46.483,22 e di € Par 14.515,94, pari quest'ultimo all'importo versato dalla in esecuzione della concessa provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Secondo la prospettazione dell'appellante, l'operazione corretta da eseguire sarebbe stata la seguente: 1) accertare il diritto di a ricevere quanto Pt_1 dovuto in virtù della fattura n. 37/17 azionata in via monitoria;
2) accertare l'entità dei vizi;
3) operare la compensazione tra i reciproci rapporti di dare avere, e dunque: Par
- o revocare il decreto ingiuntivo e condannare la a restituire alla Pt_1 quanto ottenuto in via monitoria, oltre all'ulteriore importo da qualificarsi nel limite massimo della somma richiesta (€ 46.483,22), dedotto l'importo da restituirsi con la revoca del decreto ingiuntivo;
- o non revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare la a versare Pt_1
l'importo quantificato, nel limite massimo di € 46.483,22.
Il motivo di appello è inammissibile.
pag. 10/12 nel censurare la sentenza di primo grado non coglie né -quindi- critica CP_5 in alcun modo la ratio decidendi del Tribunale.
Il primo giudice, nel ricostruire i rapporti di debito e credito fra parti, precisa come la committente vanti, per i vizi riscontrati, un credito di € 62.637,37 come accertato dalla CTU disposto in corso di causa. Somma quest'ultima che il
Tribunale ha inteso ridurre a € 46.483,22, in quanto pari all'importo Par espressamente richiesto dalla negli atti del giudizio di primo grado.
In relazione alla fattura azionata in via monitoria, il Tribunale ha rilevato come, Par in sede di opposizione, la avesse eccepito che la fattura azionata fosse stata illegittimamente emessa, in quanto le lavorazioni non erano state ultimate oltre che presentare macroscopici vizi, tempestivamente denunciati, motivo per cui veniva chiesta la revoca del decreto.
In virtù di tali premesse il Tribunale, ritendendo fondata sia l'opposizione sia la domanda riconvenzionale: a) in accoglimento dell'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato la a restituire quanto versato in Pt_1 esecuzione della concessione della provvisoria esecuzione;
b) in accoglimento della domanda riconvenzionale, ha condannato la al pagamento Pt_1 dell'importo di € 46.483,22 a titolo di risarcimento danni, corrispondente all'importo richiesto nella relativa domanda.
Nel contesto riferito, non si comprende la censura rivolta dall'appellante all'impugnata sentenza, doglianza che parte dall'errato presupposto che il
Tribunale, nel disporre la restituzione dell'importo di € 14.515,94, avrebbe operato una riduzione del prezzo allorquando, al contrario, la statuizione è conseguenza della revoca del decreto ingiuntivo disposto per effetto dell'accoglimento dell'opposizione.
Per tali ragioni, il motivo di censura appare del tutto inammissibile per essere il gravame relativo a ragioni in fatto ed in diritto non poste a fondamento della decisione dal primo giudice, essendo la ratio decidendi fondata su presupposti e ragioni in diritto non sottoposti a censura alcuna.
All'integrale rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante a rifondere all'appellata le spese di questo grado di Controparte_1 giudizio che si liquidano, in base al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M.
pag. 11/12 147/22, avuto riguardo allo scaglione di valore riferimento (scaglione €
52.000,00 - € 260.000,00), facendo applicazione dei compensi medi, al numero e alla complessità delle questioni trattate, così:
- € 2.977,00= per la fase di studio,
- € 1.911,00= per la fase introduttiva,
- € 5.103,00= per la fase decisionale.
Per un totale di € 9.991,00=, il tutto oltre al rimborso forfetario nella misura del
15%, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa e CP_6
Stante l'integrale reiezione dell'impugnazione, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l.
24.12.2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando;
- RIGETTA L'APPELLO proposto dalla e per l'effetto conferma la Parte_1 sentenza impugnata n. 660/22 emessa dal Tribunale di Ivrea in data
07.06.2022 nell'ambito del giudizio di primo grado rubricato al R.G.
4211/2018;
- CONDANNA la in persona del legale rapp.te pro tempore, Parte_1 [...]
, a rifondere a le spese del presente CP_7 Controparte_1 grado liquidate in € 9.991,00=, il tutto oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa e C.P.A. come per legge.
- DICHIARA la sussistenza dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del
Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così 12 come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in camera di consiglio tenuta il giorno 03.07.2024.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Peronace Dott. Alfredo Grosso
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