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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/09/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1177/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1177/2024
All'udienza del 18/09/2025 ore 10.12 mediante collegamento da remoto davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv LEONCINI GIORGIO . Per parte resistente nessuno è presente
Il procuratore della parte dichiara che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza ed esprime il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli Il Giudice verificata la regolarità delle notifiche dichiara la contumacia del . CP_1
Il procuratore discute riportandosi al ricorso e dichiara di rinunciare a esser presente alla lettura della sentenza. Il procuratore della parte dichiara che l'udienza, alla quale ha partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 12.00 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1177/2024 promossa da:
con il patrocinio degli Avv.ti LEONCINI Giorgio e PICCHI Sergio, ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dei predetti difensori sito in Santa Croce sull'Arno (PI), Via G. Morandi n. 4 ricorrente
(già Controparte_2 Controparte_3 contumace Resistente contumace
Oggetto: bonus docenti e retribuzione professionale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A) La ricorrente, insegnante attualmente in servizio, ha adito il Giudice del Lavoro per vedersi riconosciuto il diritto al c.d. bonus docenti in relazione agli anni scolastici specificamente indicati in ricorso, essendo stata esclusa dal beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 in quanto docente a tempo determinato.
La ricorrente lamenta come tale esclusione sia discriminatoria nonché in contrasto con i principi sanciti in sede europea all'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva n.70/1999 del Consiglio dell'Unione
Europea del 28 giugno 1999, avendo svolto mansioni identiche rispetto al personale di ruolo. Sul punto richiama i principi enunciati nella sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato nonché nell'ordinanza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21.
In particolare, la ricorrente deduce di aver prestato servizio presso il come Controparte_2 docente in forza di contratti a tempo determinato, nei seguenti AA.SS.: 2022/2023, 2023/2024.
La ricorrente, ha altresì adito il Giudice del Lavoro per vedersi riconosciuto il diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15/3/2001, in relazione al servizio
1 prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il e ha Controparte_2 domandato, per l'effetto, di condannare il convenuto al pagamento delle relative differenze CP_1 retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti negli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
B) Il (già ) Controparte_2 Controparte_3 regolarmente citato non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
C) La causa è stata istruita documentalmente.
***
Il ricorso è fondato nei limiti di quanto di seguito espresso.
Diritto al riconoscimento della carta elettronica del docente
La normativa di riferimento è rappresentata dalla legge n. 107/2015, art. 1 comma 121, la quale sancisce che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo Controparte_3 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...] con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni Controparte_4 dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico- per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla
Carta medesima. Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. Controparte_4
2 Il nodo problematico è rappresentato dal fatto che i docenti a tempo indeterminato beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto part-time, mentre per quanto concerne i docenti con contratto a tempo determinato - sebbene con orario a tempo pieno -, pur svolgendo le medesime mansioni dei loro colleghi di ruolo ed essendo gli stessi sottoposti ai medesimi obblighi formativi, non usufruiscono del beneficio consistente nella attribuzione della carta docenti.
La questione è stata recentemente affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 emessa a seguito dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto ex art. 363 bis c.p.c.
Questo Giudice si riporta a quanto affermato dalla Suprema Corte in tale sentenza, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., stante l'autorevolezza della
Corte e considerata l'identità delle questioni sottese nonché la funzione del nuovo istituto introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia.
La Corte di Cassazione, nella pronuncia sopra menzionata, ha espresso i seguenti principi di diritto:
1)La Carta docente spetta ai docenti non di ruolo con incarico annuale fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124/1999 o fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma 2, l. n. 124/1999 senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico non può essere utilizzato quale parametro di riferimento per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”, riguardando specifici fenomeni (quali la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo;
la retribuzione nei mesi estivi;
l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova).
3) Deve, quindi, trattarsi di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
4) Ai docenti di cui al punto 1 che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze (Gae, Gps o graduatorie di istituto), incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
5) A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ed entro il massimo
3 costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
6) L'obbligazione in questione ha natura pecuniaria. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, quindi dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità. Tuttavia, ove nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
Sulla questione si sono altresì espressi il Consiglio di Stato e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto che la scelta Ministeriale- contenuta nel
Dpcm n. 32313 del 25 settembre 2015 poi sostituito dal Dpcm del 28 novembre 2016, i quali hanno definito le modalità di assegnazione della carta, indicando come destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato- sia priva di ragione oggettiva anche considerando gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29 novembre 2007, che nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguono tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato.
Così facendo si determina secondo il Consiglio di Stato “un sistema di formazione a doppia trazione quella dei docenti di ruolo la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con
l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.” Un tale sistema è incompatibile con i precetti costituzionali fissati negli articoli 3, 35 e 97 della Magna Carta, sia per la discriminazione che determina a danno dei docenti non di ruolo, sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con l'ordinanza n.450 del 18 maggio 2022 è intervenuta sulla conformità di questa normativa con la disciplina sancita in sede europea, stabilendo che “ La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
e non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio Controparte_2 CP_1 finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne
4 le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”
Quanto alla sussistenza di “ragioni oggettive” tali da poter giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, la Corte ha sottolineato che un tale concetto richiede che la disparità di trattamento contestata deve essere supportata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, in grado di contraddistinguere il rapporto di impiego di cui trattatasi. Tali elementi non possono essere individuati nella mera natura temporanea del rapporto, dato che ciò si pone in contrasto con l'impianto e gli obiettivi fissati nella direttiva 70/1999.
Alla luce del contenuto delle autorevoli pronunce sopra richiamate e, in particolare, dei principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023, considerato il pacifico svolgimento dell'attività di docenza per i periodi prospettati in ricorso e la permanenza in servizio della ricorrente, deve esserne dichiarato il diritto a ottenere il beneficio economico della cd. "Carta del docente" e, quindi, l'accredito sulla carta docente di € 500 per ciascun anno scolastico nel quale vi sia stata supplenza annuale, fino al 30 giugno o al 31 agosto e quindi con le specificazioni di seguito descritte. Con condanna del
[...]
all'adozione delle attività propedeutiche e necessarie volte a consentire alla Controparte_2 parte ricorrente il pieno godimento del beneficio medesimo.
Retribuzione professionale docenti
La ricorrente ha stipulato con il contratti a tempo determinato negli anni scolastici Controparte_2
2020/2021 e 2021/2022 per svolgere supplenze temporanee.
La ricorrente ha instaurato il presente giudizio per vedersi riconosciuto il diritto alla percezione della c.d.
“retribuzione professionale docenti” di cui all'art. 7 del CCNL del Co. Sc. del 15/3/2001 per le giornate di lavoro prestate negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022.
La ricorrente fonda la propria pretesa sull'ingiustificata disparità di trattamento tra la loro posizione e quella dei docenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o titolari di supplenze annuali, ai quali l'Amministrazione riconosce la retribuzione professionale docenti suddetta.
5 Sulla presente questione si è già espressa in numerose occasioni la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Lav., sent. 27 luglio 2018, n. 20015), rilevando che “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che
"con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...". La Corte di legittimità ha anche sostenuto che l'emolumento di cui si tratta “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017)”.
Dalla giurisprudenza costante si desume il condivisibile principio per cui il personale del comparto scuola, ai sensi dell'art. 7 dell'apposito CCNL del 15/3/2001, ha diritto alla “retribuzione professionale docenti”.
La disposizione deve essere, infatti, interpretata nel senso che, in forza del consolidato principio di non discriminazione di cui alla Direttiva 1999/70/CE e, in particolare, alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato, non sussistendo ragioni oggettive per un diverso trattamento, la retribuzione professionale docenti spetta anche a tutti i dipendenti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste. Il rinvio alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31/8/1999”, infatti, non identifica le categorie di personale beneficiarie dell'emolumento, bensì il richiamo è meramente circoscritto ai criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.
Pertanto, la ricorrente ha diritto alle differenze retributive derivanti dal riconoscimento della retribuzione professionale docenti, egualmente a tutti i docenti e agli educatori, in virtù del principio di non discriminazione.
Secondo l'interpretazione e della giurisprudenza di legittimità e dell'art. 7, co. 3 CCNL del 31/8/1999, la modalità di calcolo è quella prevista dall'art. 25 del CCNI del 31/8/1999 per il “Compenso individuale accessorio”. Ai sensi dei commi 4 e 5 della dell'art. 25 ult. cit., il compenso spetta in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiore al mese, il compenso
è liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato (o situazioni di stato assimilate al servizio).
6 In forza del CCNL comparto Scuola 2007, l'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti è pari ad euro 5,47 (quindi, euro 164,00 mensili) fino al 28 febbraio 2018; ad euro 5,82 /quindi, euro 174,59 mensili) ai sensi del CCNL Scuola 2016/2018 con decorrenza dal 1° marzo 2018 e, dal 1° gennaio 2022 è pari ad euro 184,50 mensili.
La difesa della ricorrente ha quantificato le somme spettanti a quest'ultimo a titolo di retribuzione professionale docenti, specificando come alla stessa, per gli A.S. 2020/2021 e 2021/2022 devono essere riconosciuti € 1.390,51.
Spese di lite
Seguono la soccombenza come per legge, osservandosi che le stesse pronunce della Cassazione citate nel ricorso introduttivo sono state emesse in epoca ben antecedente all'introduzione del presente giudizio. Le spese di liquidano, pertanto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, secondo gli importi minimi previsti dal dm 55/2014 per le cause di lavoro, senza istruttoria, tenuto conto della natura seriale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta e dichiara il diritto della ricorrente al beneficio della carta elettronica di cui alla legge n. 107/2015, art.1 comma 121, così come attuato dal relativo DPCM rispettivamente per gli AA.SS. 2022/2023 e
2023/2024, con conseguente riconoscimento del diritto a ricevere la carta docenti e in accredito sulle stesse le somme corrispondenti a 500 euro per ogni anno scolastico indicato, somme da impiegare negli stessi termini e secondo le medesime modalità dei docenti di ruolo.
- Dichiara altresì il diritto della ricorrente al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti per i periodi dettagliatamente indicati in parte motiva e in relazione al servizio effettivamente svolto e per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti, per i CP_1 predetti periodi quantificata in € 1.390,51.oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- Condanna il convenuto al pagamento in favore dei procuratori di parte ricorrente antistatari CP_1 delle spese di lite che si liquidano euro 721,00 per compensi oltre rimborso, iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 18 settembre 2025
7 Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1177/2024
All'udienza del 18/09/2025 ore 10.12 mediante collegamento da remoto davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv LEONCINI GIORGIO . Per parte resistente nessuno è presente
Il procuratore della parte dichiara che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza ed esprime il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli Il Giudice verificata la regolarità delle notifiche dichiara la contumacia del . CP_1
Il procuratore discute riportandosi al ricorso e dichiara di rinunciare a esser presente alla lettura della sentenza. Il procuratore della parte dichiara che l'udienza, alla quale ha partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 12.00 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1177/2024 promossa da:
con il patrocinio degli Avv.ti LEONCINI Giorgio e PICCHI Sergio, ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dei predetti difensori sito in Santa Croce sull'Arno (PI), Via G. Morandi n. 4 ricorrente
(già Controparte_2 Controparte_3 contumace Resistente contumace
Oggetto: bonus docenti e retribuzione professionale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A) La ricorrente, insegnante attualmente in servizio, ha adito il Giudice del Lavoro per vedersi riconosciuto il diritto al c.d. bonus docenti in relazione agli anni scolastici specificamente indicati in ricorso, essendo stata esclusa dal beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 in quanto docente a tempo determinato.
La ricorrente lamenta come tale esclusione sia discriminatoria nonché in contrasto con i principi sanciti in sede europea all'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva n.70/1999 del Consiglio dell'Unione
Europea del 28 giugno 1999, avendo svolto mansioni identiche rispetto al personale di ruolo. Sul punto richiama i principi enunciati nella sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato nonché nell'ordinanza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21.
In particolare, la ricorrente deduce di aver prestato servizio presso il come Controparte_2 docente in forza di contratti a tempo determinato, nei seguenti AA.SS.: 2022/2023, 2023/2024.
La ricorrente, ha altresì adito il Giudice del Lavoro per vedersi riconosciuto il diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15/3/2001, in relazione al servizio
1 prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il e ha Controparte_2 domandato, per l'effetto, di condannare il convenuto al pagamento delle relative differenze CP_1 retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti negli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
B) Il (già ) Controparte_2 Controparte_3 regolarmente citato non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
C) La causa è stata istruita documentalmente.
***
Il ricorso è fondato nei limiti di quanto di seguito espresso.
Diritto al riconoscimento della carta elettronica del docente
La normativa di riferimento è rappresentata dalla legge n. 107/2015, art. 1 comma 121, la quale sancisce che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo Controparte_3 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...] con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni Controparte_4 dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico- per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla
Carta medesima. Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. Controparte_4
2 Il nodo problematico è rappresentato dal fatto che i docenti a tempo indeterminato beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto part-time, mentre per quanto concerne i docenti con contratto a tempo determinato - sebbene con orario a tempo pieno -, pur svolgendo le medesime mansioni dei loro colleghi di ruolo ed essendo gli stessi sottoposti ai medesimi obblighi formativi, non usufruiscono del beneficio consistente nella attribuzione della carta docenti.
La questione è stata recentemente affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 emessa a seguito dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto ex art. 363 bis c.p.c.
Questo Giudice si riporta a quanto affermato dalla Suprema Corte in tale sentenza, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., stante l'autorevolezza della
Corte e considerata l'identità delle questioni sottese nonché la funzione del nuovo istituto introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia.
La Corte di Cassazione, nella pronuncia sopra menzionata, ha espresso i seguenti principi di diritto:
1)La Carta docente spetta ai docenti non di ruolo con incarico annuale fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124/1999 o fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma 2, l. n. 124/1999 senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico non può essere utilizzato quale parametro di riferimento per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”, riguardando specifici fenomeni (quali la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo;
la retribuzione nei mesi estivi;
l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova).
3) Deve, quindi, trattarsi di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
4) Ai docenti di cui al punto 1 che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze (Gae, Gps o graduatorie di istituto), incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
5) A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ed entro il massimo
3 costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
6) L'obbligazione in questione ha natura pecuniaria. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, quindi dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità. Tuttavia, ove nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
Sulla questione si sono altresì espressi il Consiglio di Stato e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto che la scelta Ministeriale- contenuta nel
Dpcm n. 32313 del 25 settembre 2015 poi sostituito dal Dpcm del 28 novembre 2016, i quali hanno definito le modalità di assegnazione della carta, indicando come destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato- sia priva di ragione oggettiva anche considerando gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29 novembre 2007, che nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguono tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato.
Così facendo si determina secondo il Consiglio di Stato “un sistema di formazione a doppia trazione quella dei docenti di ruolo la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con
l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.” Un tale sistema è incompatibile con i precetti costituzionali fissati negli articoli 3, 35 e 97 della Magna Carta, sia per la discriminazione che determina a danno dei docenti non di ruolo, sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con l'ordinanza n.450 del 18 maggio 2022 è intervenuta sulla conformità di questa normativa con la disciplina sancita in sede europea, stabilendo che “ La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
e non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio Controparte_2 CP_1 finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne
4 le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”
Quanto alla sussistenza di “ragioni oggettive” tali da poter giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, la Corte ha sottolineato che un tale concetto richiede che la disparità di trattamento contestata deve essere supportata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, in grado di contraddistinguere il rapporto di impiego di cui trattatasi. Tali elementi non possono essere individuati nella mera natura temporanea del rapporto, dato che ciò si pone in contrasto con l'impianto e gli obiettivi fissati nella direttiva 70/1999.
Alla luce del contenuto delle autorevoli pronunce sopra richiamate e, in particolare, dei principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023, considerato il pacifico svolgimento dell'attività di docenza per i periodi prospettati in ricorso e la permanenza in servizio della ricorrente, deve esserne dichiarato il diritto a ottenere il beneficio economico della cd. "Carta del docente" e, quindi, l'accredito sulla carta docente di € 500 per ciascun anno scolastico nel quale vi sia stata supplenza annuale, fino al 30 giugno o al 31 agosto e quindi con le specificazioni di seguito descritte. Con condanna del
[...]
all'adozione delle attività propedeutiche e necessarie volte a consentire alla Controparte_2 parte ricorrente il pieno godimento del beneficio medesimo.
Retribuzione professionale docenti
La ricorrente ha stipulato con il contratti a tempo determinato negli anni scolastici Controparte_2
2020/2021 e 2021/2022 per svolgere supplenze temporanee.
La ricorrente ha instaurato il presente giudizio per vedersi riconosciuto il diritto alla percezione della c.d.
“retribuzione professionale docenti” di cui all'art. 7 del CCNL del Co. Sc. del 15/3/2001 per le giornate di lavoro prestate negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022.
La ricorrente fonda la propria pretesa sull'ingiustificata disparità di trattamento tra la loro posizione e quella dei docenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o titolari di supplenze annuali, ai quali l'Amministrazione riconosce la retribuzione professionale docenti suddetta.
5 Sulla presente questione si è già espressa in numerose occasioni la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Lav., sent. 27 luglio 2018, n. 20015), rilevando che “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che
"con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...". La Corte di legittimità ha anche sostenuto che l'emolumento di cui si tratta “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017)”.
Dalla giurisprudenza costante si desume il condivisibile principio per cui il personale del comparto scuola, ai sensi dell'art. 7 dell'apposito CCNL del 15/3/2001, ha diritto alla “retribuzione professionale docenti”.
La disposizione deve essere, infatti, interpretata nel senso che, in forza del consolidato principio di non discriminazione di cui alla Direttiva 1999/70/CE e, in particolare, alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato, non sussistendo ragioni oggettive per un diverso trattamento, la retribuzione professionale docenti spetta anche a tutti i dipendenti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste. Il rinvio alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31/8/1999”, infatti, non identifica le categorie di personale beneficiarie dell'emolumento, bensì il richiamo è meramente circoscritto ai criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.
Pertanto, la ricorrente ha diritto alle differenze retributive derivanti dal riconoscimento della retribuzione professionale docenti, egualmente a tutti i docenti e agli educatori, in virtù del principio di non discriminazione.
Secondo l'interpretazione e della giurisprudenza di legittimità e dell'art. 7, co. 3 CCNL del 31/8/1999, la modalità di calcolo è quella prevista dall'art. 25 del CCNI del 31/8/1999 per il “Compenso individuale accessorio”. Ai sensi dei commi 4 e 5 della dell'art. 25 ult. cit., il compenso spetta in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiore al mese, il compenso
è liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato (o situazioni di stato assimilate al servizio).
6 In forza del CCNL comparto Scuola 2007, l'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti è pari ad euro 5,47 (quindi, euro 164,00 mensili) fino al 28 febbraio 2018; ad euro 5,82 /quindi, euro 174,59 mensili) ai sensi del CCNL Scuola 2016/2018 con decorrenza dal 1° marzo 2018 e, dal 1° gennaio 2022 è pari ad euro 184,50 mensili.
La difesa della ricorrente ha quantificato le somme spettanti a quest'ultimo a titolo di retribuzione professionale docenti, specificando come alla stessa, per gli A.S. 2020/2021 e 2021/2022 devono essere riconosciuti € 1.390,51.
Spese di lite
Seguono la soccombenza come per legge, osservandosi che le stesse pronunce della Cassazione citate nel ricorso introduttivo sono state emesse in epoca ben antecedente all'introduzione del presente giudizio. Le spese di liquidano, pertanto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, secondo gli importi minimi previsti dal dm 55/2014 per le cause di lavoro, senza istruttoria, tenuto conto della natura seriale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta e dichiara il diritto della ricorrente al beneficio della carta elettronica di cui alla legge n. 107/2015, art.1 comma 121, così come attuato dal relativo DPCM rispettivamente per gli AA.SS. 2022/2023 e
2023/2024, con conseguente riconoscimento del diritto a ricevere la carta docenti e in accredito sulle stesse le somme corrispondenti a 500 euro per ogni anno scolastico indicato, somme da impiegare negli stessi termini e secondo le medesime modalità dei docenti di ruolo.
- Dichiara altresì il diritto della ricorrente al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti per i periodi dettagliatamente indicati in parte motiva e in relazione al servizio effettivamente svolto e per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti, per i CP_1 predetti periodi quantificata in € 1.390,51.oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- Condanna il convenuto al pagamento in favore dei procuratori di parte ricorrente antistatari CP_1 delle spese di lite che si liquidano euro 721,00 per compensi oltre rimborso, iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 18 settembre 2025
7 Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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