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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/07/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 783/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 783/2025 vg promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FERRARO ANGELICA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note del 03.06.2025
Per il P.M.: esprime parere favorevole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in NICHELINO il Parte_1 Controparte_1 13/12/1997.
Dall'unione sono nati i figli oggi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti: il Per_1
21/04/1998 e il 29/06/2000. Per_2
Con ricorso depositato il 15/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Per_ Il giudice con ordinanza assegnava nuovo termine a chiarimenti in punto mantenimento per il figlio ed assegnazione della casa coniugale.
Le parti depositavano nel termine assegnato.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
ASSEGNA la casa coniugale in comproprietà, sita in La Loggia (TO), Via Leopardi n. 4 bis - identificata dai seguenti riferimenti catastali: foglio 12, particella 508, sub 1, categ. A/2, classe 2 - alla SI.ra Parte_1 con la quale restano a convivere entrambi i figli, maggiorenni ma non economicamente
[...] indipendenti;
DISPONE che il SI. si allontani dalla casa coniugale entro 30 giorni dal deposito della Controparte_1 sentenza di separazione;
Per_ DA' ATTO che i figli ed sono entrambi maggiorenni e pertanto gli stessi gestiranno i rapporti Per_1 interpersonali con i genitori in totale autonomia;
DISPONE che il SI. corrisponda alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese l'importo complessivo di € 1.200,00 (milleduecento/00) mediante bonifico bancario, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, di cui € 800,00 (ottocento/00) a titolo di contributo al mantenimento della SI.ra , € 300,00 (trecento/00) a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 della figlia sino al raggiungimento dell'indipendenza economica ed € 100,00 (cento/00) a titolo di Per_1 Per_ contributo al mantenimento del figlio sino al momento del raggiungimento dell'indipendenza economica;
pagina 2 di 3 DA' ATTO che il motociclo AK targato EF 54085, intestato alla SI.ra , già in uso Parte_1 al SI. rimane nella disponibilità del medesimo il quale si farà carico di ogni spesa ed onere CP_1 relativi all'uso del motociclo, compreso il pagamento del bollo;
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 783/2025 vg promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FERRARO ANGELICA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note del 03.06.2025
Per il P.M.: esprime parere favorevole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in NICHELINO il Parte_1 Controparte_1 13/12/1997.
Dall'unione sono nati i figli oggi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti: il Per_1
21/04/1998 e il 29/06/2000. Per_2
Con ricorso depositato il 15/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Per_ Il giudice con ordinanza assegnava nuovo termine a chiarimenti in punto mantenimento per il figlio ed assegnazione della casa coniugale.
Le parti depositavano nel termine assegnato.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
ASSEGNA la casa coniugale in comproprietà, sita in La Loggia (TO), Via Leopardi n. 4 bis - identificata dai seguenti riferimenti catastali: foglio 12, particella 508, sub 1, categ. A/2, classe 2 - alla SI.ra Parte_1 con la quale restano a convivere entrambi i figli, maggiorenni ma non economicamente
[...] indipendenti;
DISPONE che il SI. si allontani dalla casa coniugale entro 30 giorni dal deposito della Controparte_1 sentenza di separazione;
Per_ DA' ATTO che i figli ed sono entrambi maggiorenni e pertanto gli stessi gestiranno i rapporti Per_1 interpersonali con i genitori in totale autonomia;
DISPONE che il SI. corrisponda alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese l'importo complessivo di € 1.200,00 (milleduecento/00) mediante bonifico bancario, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, di cui € 800,00 (ottocento/00) a titolo di contributo al mantenimento della SI.ra , € 300,00 (trecento/00) a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 della figlia sino al raggiungimento dell'indipendenza economica ed € 100,00 (cento/00) a titolo di Per_1 Per_ contributo al mantenimento del figlio sino al momento del raggiungimento dell'indipendenza economica;
pagina 2 di 3 DA' ATTO che il motociclo AK targato EF 54085, intestato alla SI.ra , già in uso Parte_1 al SI. rimane nella disponibilità del medesimo il quale si farà carico di ogni spesa ed onere CP_1 relativi all'uso del motociclo, compreso il pagamento del bollo;
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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