Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3521/2019 vertente tra le seguenti parti
TRA
(C.F.: ), con l'avv. MICHELE ARABIA. Parte_1 C.F._1
Appellante
E
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, con l'avv. SILVIA CAPPELLI.
Appellato
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 9 ottobre 2024 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha proposto appello avverso la sentenza n. 7654/2019 con cui Parte_1 il Tribunale ordinario di Roma, in accoglimento dell'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 24370/2015, emesso dal Tribunale di Roma in data 27.10.2015, a favore di per l'importo di € 8.904,07, oltre interessi e spese;
ha posto definitivamente Parte_1
a carico di le spese di CTU;
ha accolto la domanda riconvenzionale spiegata Parte_1 dal , in persona dell'amministratore p.t, e per l'effetto ha Controparte_1 condannato in via equitativa il a rifondere al in persona Parte_1 CP_1 dell'amministratore l.r.p.t. l'importo di euro 10.000,00 per danni patrimoniali;
ha rigettato ogni altra domanda, condannandolo alle spese di lite.
2.- Il aveva proposto opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 24370/2015, emesso dal Tribunale di Roma in data 27.10.2015, a favore del Signor per l'importo di € 8.904,07, a titolo di anticipazioni di cassa quale Parte_1 amministratore del opponente per il periodo 2013-2014, oltre interessi e spese. CP_1
La causa è stata istruita a mezzo di tutta la documentazione prodotta, dopo la fase di mediazione obbligatoria e delle memorie istruttorie.
Poi rinviata per decisione ex art. 281 sexies c,p.c. all'udienza del giorno 8 aprile 2019, con termine per le comparse conclusionali.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha ritenuto che : “le emergenze istruttorie e le difese svolte consentono una decisione sulla domanda monitoria del signor Parte_1 odierno opposto, in senso negativo.
Ed invero, anche a voler tutto concedere, senza peraltro ammettere, la sua posizione non è stata adeguatamente provata e ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nel caso di specie rileva che il non risulta creditore del odierno Parte_1 CP_1 opponente dell'importo così ingiunto provvedimento monitorio, oltre interessi e spese.
Al riguardo il Giudice condivide le osservazioni del CTU nella relazione depositata, integralmente condivisibili in ragione della analiticità e completezza delle puntuali verifiche, condotte in totale aderenza al pertinente dato concreto e con metodica immune da vizio alcuno.
Assume rilevanza il fatto che l'Assemblea condominiale non abbia mai approvato il documento sottoscritto da parte del Signor e dall'amministratrice entrante, con la conseguenza Parte_1 che, nello specifico, i crediti maturati dal Signor non siano suffragati da prova certa, Parte_1 con riferimento alle osservazioni di ordine contabile rilevate dall'Ausiliario del Giudice nella svolta relazione.
Da un esame della documentazione agli atti di causa, si desume come la pretesa creditoria dell'odierno opposto sia destituita di fondamento, tenuto debito conto che il medesimo ha consegnato documentazione relativa al suo vantato credito in data 23.10.2014, quasi quattro mesi dopo l'assemblea dell'assise condominiale tenutasi il 25.6.2014 che avrebbe potuto deliberare al proposito.
Ne consegue che gli assunti di parte opposta siano risultati privi di giuridico pregio e vadano rigettati. Con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente, oltre alle chiare evidenze istruttorie documentali, la stessa è apprezzabile secondo il principio del simultaneus processus, attesi i gravissimi disagi patiti dal , a causa del comportamento quanto meno CP_1 omissivo dell'ex-amministratore, rilevato che indipendentemente dal giudizio RG 48351/2017, pendente presso altra Sezione di questo Tribunale circa /esatta quantificazione dei danni arrecati dal al , tale domanda risulta provata;
e deve pertanto essere Parte_1 CP_1 quantificata e liquidata in via equitativa in euro 10.000,00 per danni patrimoniali.
Le spese di giudizio e di CTU seguono la soccombenza.”
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati. Parte_1
I - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C PER ARBITRARIA ED ERRONEA
VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE;
ERRATA INTERPRETAZIONE
DELLA C.T.U. CONTABILE. Dall'espletata CTU e dal verbale di consegne al nuovo amministratore risulterebbero, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, le anticipazioni effettuate dall'amministratore.
II - INFONDATEZZA DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE IN ORDINE AGLI
ASSERITI DANNI CAGIONATI DALL'AMMINISTRATORE CAPORILLI. Gli assunti attorei, rimasti indimostrati, sarebbero stati posti a fondamento della condanna risarcitoria sebbene non fossero state dimostrati tutti gli elementi costitutivi dell'illecito addebitatogli.
III - OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU I PUNTI
DECISIVI DELLA CONTROVERSIA.
Secondo l'appellante non sarebbero state adeguatamente motivate nè l'adesione alle conclusioni del CTU, né i criteri utilizzati per la condanna al risarcimento del danno in via equitativa.
4.- Il chiede dichiararsi inammissibile Controparte_1
l'appello nonché accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del sig. Parte_1 ad agire in via monitoria nei confronti del
[...] CP_1
5.- L'appello, ammissibile in quanto è dato comprendere i nuclei essenziali delle censure, è parzialmente fondato.
5.1.- Innanzitutto il Tribunale di primo grado ha fatto corretta applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui, poiché il credito dell'amministratore per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del si CP_1 fonda, ex art. 1720 c.p.c., sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, è l'amministratore che deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condomini (e quindi il ) - che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le CP_1 anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell'eventuale danno - devono dimostrare di avere adempiuto all'obbligo di tenere indenne l'amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita (Cass. Sez. 2, 30/03/2006, n. 7498). Era dunque l'ex amministratore a dover fornire la dimostrazione dei fatti su cui fondare la propria pretesa di recupero delle spese sostenute.
D'altronde, l'amministratore di condominio non ha - salvo quanto previsto dagli artt. 1130 e
1135 cod. civ. in tema di lavori urgenti - un generale potere di spesa, in quanto spetta all'assemblea condominiale il compito generale non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l'opportunità delle spese sostenute dall'amministratore; ne consegue che, in assenza di una deliberazione dell'assemblea, l'amministratore non può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute, perché, pur essendo il rapporto tra l'amministratore ed i condomini inquadrabile nella figura del mandato, il principio dell'art. 1720 cod. civ. - secondo cui il mandante è tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario - deve essere coordinato con quelli in materia di condominio, secondo i quali il credito dell'amministratore non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo da parte dell'assemblea (Cass. n.
14197/2011).
Invero la deliberazione dell'assemblea di condominio che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall'amministratore ha valore di riconoscimento di debito solo in relazione alle poste passive specificamente indicate;
pertanto, ove il rendiconto - che è soggetto al principio di cassa - evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, l'approvazione dello stesso non consente di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall'amministratore con denaro proprio, poiché la ricognizione di debito richiede un atto di volizione, da parte dell'assemblea, su un oggetto specifico posto all'esame dell'organo collegiale (Cfr. Cassazione, Sezione 2, Sentenza n. 10153 del 09/05/2011).
Nel caso di specie non è stata addotta una specifica delibera assembleare volta al riconoscimento del debito vantato dal Parte_1
Neppure può costituire prova dell'anticipo delle somme la sottoscrizione del verbale di passaggio delle consegne da parte del nuovo Amministratore se non autorizzato dai partecipanti alla comunione, il quale non ha il potere di approvare incassi e spese condominiali risultanti da prospetti sintetici consegnatigli dal precedente amministratore e, pertanto, l'accettazione di tali documenti non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando, invece, all'assemblea dei condomini approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore
(Cfr. Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8498 del 28/05/2012).
Sulla base delle precedenti argomentazioni il primo motivo di appello deve essere rigettato.
5.2.- È di contro fondato il secondo motivo.
Ritiene questa Corte che la mera allegazione di fatti illeciti, in assunto addebitabili all'amministratore, non escluda né l'accertamento di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato né, in secondo luogo, l'accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (ex multis Cass. n. 9744 del 2023). Ciò soprattutto alla luce della difesa dell'amministratore della non imputabilità dei fatti addebitatigli dal momento che la cassa del non era capiente. CP_1
Al terzo motivo si è già risposto, rigettando le relative doglianze per quanto concerne le anticipazioni e accogliendole per quanto concerne il risarcimento del danno.
6.- In ragione della reciproca soccombenza, si compensano le spese di entrambi i gradi di giudizio.
PQM
La Corte di Appello di Roma, VII sezione civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. n. 7654/2019 che per il resto conferma:
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal Parte_2
[...]
- compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Roma, 13 gennaio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente