TAR Bari, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 15
TAR
Ordinanza cautelare 20 aprile 2024
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TAR
Ordinanza collegiale 1 aprile 2025
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TAR
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Improcedibile
    Eccesso di potere per difetto motivazionale ed istruttorio. Motivazione meramente apparente. Erronea presupposizione in fatto. Violazione art. 33 comma 5 legge n. 104/92. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa

    Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a causa dell'adozione di un nuovo atto amministrativo da parte dell'Amministrazione.

  • Improcedibile
    Violazione e falsa applicazione art. 33 comma 5 legge n. 104/92 - art. 981, comma 1, lettera b) del d. lgs. n. 66/2010. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Perplessità dell’azione amministrativa. Direttiva P001 statesercito – DIPE ed 2021 – Erronea presupposizione in fatto e in diritto. Carenza istruttoria e motivazionale. Violazione art. 2, 3, 29, 32 e succ. Cost.

    Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a causa dell'adozione di un nuovo atto amministrativo da parte dell'Amministrazione.

  • Rigettato
    Istanza di ottemperanza della sentenza

    Le censure relative alla violazione/elusione del giudicato cautelare sono infondate poiché il 'remand' cautelare restituisce all'Amministrazione l'intero potere decisionale iniziale. L'Amministrazione ha riesaminato l'istanza pervenendo a un nuovo diniego, fondato su ragioni plurime e autonome.

  • Rigettato
    Ingiustizia manifesta – Eccesso di potere nella forma dello sviamento. Provvedimento -OMISSIS- 14-05-2024 – Elusione di giudicato. Violazione di legge. Contraddittorietà dell’azione amministrativa. Provvedimento -OMISSIS- adottato da SME-DIPE – Sussistenza.

    Le censure sono infondate. Il nuovo diniego è immune da vizi poiché l'Amministrazione ha adeguatamente motivato sulla non collocabilità del militare per mancanza di posizioni organiche omologhe per ruolo e grado nella sede richiesta, come previsto dalla normativa. L'Amministrazione ha fornito dati occupazionali dettagliati.

  • Rigettato
    Mancata indicazione dei dati di vacanza organica, posizioni di assenza temporanea ovvero legate a cessazioni volontarie o d’imperio prossime o predeterminate.

    Le censure sono infondate. L'Amministrazione ha puntualmente fornito i dati occupazionali della sede richiesta, dimostrando la piena occupazione delle posizioni organiche omologhe per ruolo e grado. La motivazione è completa e supportata da documentazione.

  • Rigettato
    Risarcimento danni per ritardo

    L'istanza risarcitoria è respinta. L'Amministrazione ha concluso il procedimento nei termini previsti e ha dato pronta attuazione al provvedimento cautelare. Inoltre, per ottenere l'indennizzo da ritardo, era necessario il previo ricorso al potere sostitutivo, non avvenuto. Infine, non risulta spettante il bene sostanziale della vita richiesto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 15
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 15
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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