Ordinanza cautelare 20 aprile 2024
Ordinanza collegiale 1 aprile 2025
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00015/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00354/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 354 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Murrone, con domicilio digitale come da registri di giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
Stato Maggiore dell'Esercito, Comando Forze Operative Sud, Comando Militare Esercito (C.M.E.) Puglia, Infermeria Presidiaria di Tipo “A” Bari, Stato Maggiore dell'Esercito - Dipartimento Impiego del personale, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento del Dipartimento Impiego del Personale dell'Esercito, di cui al messaggio prot. -OMISSIS- del 22 gennaio 2024, notificato a mani del ricorrente in data 24 gennaio 2024, recante il diniego definitivo di istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 33 comma 3 e 5 L. 104/1992, in parte qua e nei limiti dell'interesse;
- dell’atto di cui al messaggio prot. -OMISSIS- del 20 dicembre 2023 del Dipartimento Impiego del Personale dell'esercito – Ufficio Impiego Graduati e Militari di Truppa, quale atto presupposto e recante preavviso di rigetto ovverosia le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza;
- ove occorra, del provvedimento prot. -OMISSIS- del 31 luglio 2023 del Dipartimento Impiego del Personale dell'esercito – Ufficio Impiego Graduati e Militari di Truppa, con cui il ricorrente veniva nominato quale “Incaricato presso il Reparto” [Infermeria Presidiaria di tipo “A” di Bari], quale atto connesso o collegato a quello impugnato, ovvero presupposto;
- ove occorra, della direttiva “P-001- Procedure per l'impiego del personale militare dell'Esercito” ed. 2021, ovvero per la sua disapplicazione;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ancorché non noto o comunicato;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 3 agosto 2024:
- per l'ottemperanza in relazione al giudicato formatosi sull’ordinanza del 20.04.2024 n. 175/2024, notificata ai fini del passaggio in giudicato in data 3 maggio 2024 e pertanto definitiva e non ulteriormente gravabile,
- e per la nullità' ovvero l'annullamento:
- del provvedimento -OMISSIS-, notificato in data 15 maggio 2024 avente ad oggetto “Serg. Magg. Aiut. “Assistente ai comandi” -OMISSIS-effettivo presso l’Infermeria Presidiaria di Tipo “A” in Bari. Provvedimento di riesame”;
- e per l'annullamento ovvero la disapplicazione
- della “Circolare per i trasferimenti a istanza di parte con carattere ordinario” anno 2024 nella parte in cui prevede la vacanza organica per la categoria e inquadramento giuridico e normativo d'appartenenza, o per quanto d'interesse;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso;
- nonché per la condanna della P.A. a risarcire tutti i danni subiti e subendi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa IA SA TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con il ricorso introduttivo, il Militare ricorrente - Sergente Maggiore Aiutante dell’Esercito Italiano, in servizio presso il reparto Infermeria Presidiaria di tipo “A” di Bari - ha impugnato, domandandone l’annullamento, il provvedimento prot. -OMISSIS- del 22 gennaio 2024 del Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito, recante il diniego definitivo dell’istanza del 27 novembre 2023 di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 33, comma 5 della legge n. 104/1992, in parte qua e nei limiti dell’interesse, nonché gli ulteriori atti, di cui in epigrafe.
Ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
I. Eccesso di potere per difetto motivazionale ed istruttorio. Motivazione meramente apparente. Erronea presupposizione in fatto. Violazione art. 33 comma 5 legge n. 104/92. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa;
II. Violazione e falsa applicazione art. 33 comma 5 legge n. 104/92 - art. 981, comma 1, lettera b) del d. lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare). Eccesso di potere per illogicità manifesta. Perplessità dell’azione amministrativa - Direttiva P001 statesercito – DIPE ed 2021 – Erronea presupposizione in fatto e in diritto. Carenza istruttoria e motivazionale. Violazione art. 2, 3, 29, 32 e succ. Cost..
1.1 - Si è costituito in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale Erariale, il Ministero della Difesa, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del gravame.
1.2 - Con ordinanza 20 aprile 2024, n. 175, questa sezione ha accolto l’istanza cautelare incidentalmente formulata dal Militare ricorrente, ai fini del riesame, così argomentando:
Ritenuto, a una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, che le censure proposte avverso il gravato provvedimento - con cui l’Amministrazione ha negato l’istanza di assegnazione temporanea ex art. 33, comma 5 della legge n. 104/1992 (dando atto del pregresso avvenuto riconoscimento dei permessi ai sensi dell’art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992, come anche confermato nella relazione della P.A. depositata in giudizio il 12 aprile 2024) - sembrano favorevolmente apprezzabili alla luce del disposto di cui all’art. 981 del decreto legislativo n. 66/2010, che si riferisce alla vacanza, nella sede di richiesta destinazione, delle posizioni organiche omologhe per ruolo e grado a quella ricoperta dal militare istante, senza prevedere l’identità delle mansioni, mentre l’Amministrazione ha effettuato le sue valutazioni con riferimento alla - generica - p.o. di “assistente ai Comandi”, pure pretermettendo la pertinente ricognizione relativa al Reparto Affari Territoriali (R.A.T.) di Lecce;
Rilevata la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile;
Ritenuto che, conseguentemente, sono ravvisabili i presupposti per disporre il riesame, da parte dell’Amministrazione, dell’istanza del ricorrente, tenendo conto delle statuizioni contenute nella presente ordinanza.
1.3 - Con provvedimento -OMISSIS-, avente ad oggetto Serg. Magg. Aiut. “Assistente ai comandi” -OMISSIS-effettivo presso l’Infermeria Presidiaria di Tipo “A” in Bari. Provvedimento di riesame , il Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito - dato atto di aver proceduto ad una nuova istruttoria nell’ambito della quale è stata riesaminata l’istanza di assegnazione temporanea prodotta dal Sottufficiale, “...con riferimento alla vacanza, nella sede di richiesta destinazione, delle posizioni organiche omologhe per ruolo e grado a quella ricoperta dal militare istante...” , in ottemperanza alla succitata ordinanza cautelare di questa sezione n. 175/2024 - ha nuovamente respinto l’istanza ex art. 33, comma 5 della legge n. 104/1992, in particolare motivando che, Per quanto concerne la verifica della ricognizione di posti nella sede di Lecce e provincia, con riferimento alla vacanza delle posizioni organiche omologhe per LO e per Grado a quella posseduta, il militare non può trovare utile collocazione, in quanto il relativo stato di alimentazione delle posizioni organiche negli E/D/R/C di Forza Armata ivi dislocati è pari al 125% della forza (previsti 96 - effettivi 120).
1.4 - Con motivi aggiunti notificati il 10 luglio 2024 e depositati il 3 agosto 2024, il ricorrente ha proposto le domande, di cui in epigrafe, censurando il succitato rinnovato diniego del 14 maggio 2024.
Ha formulato istanza risarcitoria.
Ha dedotto le seguenti doglianze, così rubricate:
I. Istanza di ottemperanza della sentenza;
II. I^ motivo aggiunto: azione di nullità ovvero annullamento in via subordinata. Ingiustizia manifesta – Eccesso di potere nella forma dello sviamento. Provvedimento -OMISSIS- 14-05-2024 – Elusione di giudicato. Violazione di legge. Contraddittorietà dell’azione amministrativa. Provvedimento -OMISSIS- adottato da SME-DIPE – Sussistenza.
1.5 - Con ordinanza 1° aprile 2025, n. 420, questa sezione ha disposto incombenti istruttori a carico del Ministero della Difesa, con l’acquisizione di una dettagliata e circostanziata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta nel presente contenzioso, a firma del Capo Dipartimento del Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito, che in particolare espliciti e documenti puntualmente i dati meramente numerici riportati nel rinnovato diniego del 14 maggio 2024.
1.6 - L’Amministrazione ha adempiuto ai disposti incombenti istruttori, depositando agli atti di causa, in data 23 aprile 2025, una relazione di chiarimenti e inerente documentazione.
1.7 - Le parti hanno successivamente volto e ribadito le rispettive difese.
1.8 - All’udienza pubblica in data 11 giugno 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso introduttivo è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
I motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.
3. - Quanto al ricorso introduttivo, osserva - in linea generale - il Collegio che il nuovo atto adottato all’esito del remand cautelare, quando non meramente confermativo , costituisce (nuova) espressione di una funzione amministrativa e porta a una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l’interesse del ricorrente dall’annullamento dell’atto impugnato, sostituito dal nuovo provvedimento, a quest’ultimo (cfr. TAR Campania, Napoli, Sezione V, 20 novembre 2020, n. 5422, con ampi richiami; TRGA Bolzano, 3 aprile 2019, n. 90, 9 ottobre 2015, n. 306 e 11 marzo 2014, n. 71; TAR Sicilia, -OMISSIS-, Sezione II, 15 ottobre 2018, n. 2103; TAR Lombardia, Milano, Sezione I, 10 marzo 2014, n. 614; TAR Campania, Napoli, Sezione III, 12 luglio 2013, n. 3649 e Sezione VII, 28 luglio 2014, n. 4339 e 15 dicembre 2011, n. 5829) (Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, 25 settembre 2023, n. 277).
3.1 - Orbene, nella fattispecie concreta de qua , l’Amministrazione, a seguito dell’accoglimento - remand - dell’istanza cautelare presentata dall’interessato, ha proceduto al riesame della situazione oggetto di causa e ha riformulato il giudizio di diniego sulla base di una rinnovata istruttoria, reiterando il diniego lesivo dell’interesse legittimo pretensivo dell’interessato, oggetto di impugnazione con motivi aggiunti.
Ne consegue che il provvedimento gravato con il ricorso introduttivo ha, di fatto, consumato la sua efficacia, con sostanziale sopravvenuta carenza d’interesse a coltivare l’originaria impugnativa, in quanto nessuna concreta utilità potrebbe derivare al Militare deducente dalla decisione di merito del rimedio giurisdizionale proposto, considerato che, anche in tale eventualità, rimarrebbe pur sempre efficace il nuovo provvedimento di diniego, produttivo del medesimo effetto lesivo e divenuto il nuovo oggetto del contendere (Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, 25 settembre 2023, n. 277 e giurisprudenza ivi citata - cfr. TAR Campania, Napoli, Sezione VII, 27 novembre 2020, n. 5636; TRGA Bolzano, 11 settembre 2018, n. 270; Cons. Stato, Sezione IV, 29 aprile 2014, n. 2209, Sezione III, 2 settembre 2013, n. 4358 e Sezione IV, 25 giugno 2013, n. 3457 ).
3.2 - Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), Cod. proc. amm..
4. - I motivi aggiunti sono infondati.
5. - Il Militare ricorrente lamenta la violazione/elusione del giudicato cautelare, essendosi - in tesi - l’Amministrazione resistente rideterminata sull’istanza di trasferimento, rigettandola nuovamente sulla base di considerazioni sostanzialmente identiche a quelle svolte nel precedente diniego , in quanto, per un verso, la P.A. ha proceduto alla ricognizione di posti nella sede di Lecce e provincia, con riferimento alla vacanza delle posizioni organiche omologhe per LO e per Grado a quella posseduta , e, per altro verso, ha ribadito – in relazione agli aspetti inerenti al profilo professionale/mansionistico ( expertise ) - che l’eventuale obbligo da parte dell’A.D. di valutare l’utile collocazione di impiego di un militare esclusivamente in relazione al LO e Grado di appartenenza, e non in base alla qualifica professionale posseduta, causerebbe nocumento agli organi di impiego di Forza Armata che non avranno la possibilità di sopperire alle effettive criticità degli Enti in relazione alla realizzazione delle proprie specifiche esigenze .
Assume, in subordine, l’illegittimità del rinnovato diniego, essenzialmente sulla base della mancata indicazione dei dati di vacanza organica, posizioni di assenza temporanea ovvero legate a cessazioni volontarie o d’imperio prossime o predeterminate : censura avvalorabile - in tesi - sulla scorta della circolare -OMISSIS-04-03-2024 adottata da SME-DIPE, che indicherebbe le carenze in pianta organica relative proprio a profili sussumibili alla qualifica ricoperta dal ricorrente, pertinenti con il profilo del graduato .
Invoca il principio del one shot temperato , secondo cui, dopo che il ricorrente ha ottenuto dal giudice amministrativo l’accoglimento della domanda di annullamento ovvero del riesame del provvedimento, è dovere della stessa P.A. riesaminare una seconda volta soltanto l’affare nella sua “interezza”, sollevando tutte le questioni rilevanti, con definitiva preclusione per l’avvenire di tornare ancora a decidere sfavorevolmente per il privato.
6. - Le censure sono infondate.
7. - Quanto alle doglianze relative alla violazione/elusione del giudicato cautelare, osserva - in linea generale - il Collegio che, secondo consolidato e condiviso orientamento riguardo all’ampiezza dei poteri della P.A. in sede di esecuzione di ordinanze cautelari propulsive, il remand rappresenta una tecnica di tutela cautelare che rimette in gioco l’assetto di interessi definiti con il provvedimento impugnato e restituisce all’Amministrazione l’intero potere decisionale iniziale, senza pregiudicarne il risultato finale (cfr., ex plurimis, TAR Sicilia, -OMISSIS-, Sezione III, 7 gennaio 2021, n. 79; TAR Umbria, Perugia, Sezione I, 14 dicembre 2020, n. 599, TAR Veneto, Sezione III, 24 novembre 2020, n. 1111, TAR Sicilia, -OMISSIS-, Sezione I, 12 ottobre 2020, n. 2538; TAR Campania, Napoli, Sezione V, 2 luglio 2020, n. 2819; TAR Calabria, Catanzaro, Sezione II, 18 febbraio 2020, n. 301; TAR Marche, Sezione I, 7 novembre 2019, n. 682; TRGA Bolzano, 3 aprile 2019, n. 90; TAR Lombardia, Milano, Sezione I, 10 marzo 2014, n. 614) (Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, 25 settembre 2023, n. 277).
7.1 - Orbene, nel caso in esame, come pure controdedotto dalla Difesa Erariale, la succitata ordinanza cautelare n. 175/2024, lungi dall’imporre l’accoglimento dell’istanza del privato, ha disposto il solo riesame della domanda medesima: l’Amministrazione, in esecuzione del dictum cautelare, ha riesaminato l’istanza, pervenendo, all’esito della rinnovata istruttoria, a un nuovo provvedimento di diniego, che ha tenuto conto - sulla scorta della menzionata ordinanza n. 175/2024 - della vacanza delle posizioni organiche omologhe per LO e Grado a quella posseduta dal Militare deducente; sicchè alcun rilievo assumono i - pur richiamati nel rinnovato diniego - profili mansionistici, evidenziati - testualmente - solo Per completezza di trattazione, trattandosi di atto plurimotivato, in quanto fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le une dalle altre , per cui è sufficiente la legittimità di una sola di esse per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale (Cons. Stato, Sez. IV, 30 marzo 2018, n. 2019 e giurisprudenza ivi citata - Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2017, n. 2910; sez. V, 12 settembre 2017, n. 4297; sez. V, 21 agosto 2017, n. 4045 ).
7.2 - A ciò si aggiunga, per mera completezza espositiva, che, peraltro, Sotto il profilo sistematico, la inconfigurabilità di un “giudicato cautelare” è direttamente dimostrata anche dall’art. 21 septies della legge n. 241 del 1990, il quale sanziona con la nullità solo ed esclusivamente l’atto che viola, o elude il giudicato sulla sentenza e non anche della pronuncia del giudice che non abbia ancora il carattere della definitività come la pronuncia cautelare. Ed in questo senso deve escludersi l’equivalenza tra “giudicato” in senso tecnico ed un inesistente “giudicato cautelare”.
A tale conclusione non osta neppure la considerazione della lett. c) l’art. 114, comma 4, c. proc. amm. per cui, in caso di accoglimento del ricorso, il giudice possa “pronunciare l’inefficacia degli atti emessi in violazione od elusione di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti”. Sul piano dell’interpretazione letterale, non a caso, lo stesso c.p.c. utilizza l’espressione per cui il giudice può “… pronunciare l’inefficacia degli atti emessi”, essendo infatti evidente che in tali casi si tratta di ripristinare gli effetti di una ordinanza cautelare alla luce della successiva sentenza conforme.
…Si deve quindi escludere, in relazione alla ricordata tassatività della espressione dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990, che un atto amministrativo adottato in violazione di un’ordinanza cautelare del Giudice amministrativo possa essere dichiarato nullo, in quanto la nullità presuppone un contrasto con sentenze formalmente passate in giudicato, e non semplicemente il contrasto con una decisione cautelare priva dell’efficacia di cosa giudicata (del resto nello stesso senso è orientata la giurisprudenza maggioritari dei TAR: cfr. TAR Umbria, 5 aprile 2017, n. 264; T.A.R. Parma sez. I 12 marzo 2018 n. 75, ecc.) (Consiglio di Stato, sezione terza, 29 agosto 2018, n. 5084) (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 16 luglio 2024, n. 847).
8. - Anche i motivi volti a contestare l’illegittimità del nuovo diniego sono infondati.
8.1 - In linea generale, è stato condivisibilmente osservato che:
a) il trasferimento ex art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 coinvolge interessi legittimi e, di conseguenza, implica un complessivo bilanciamento fra l’interesse del privato e gli interessi pubblici, nell’esercizio del potere discrezionale da parte dell’Amministrazione; ciò in considerazione del fatto che il trasferimento è disposto a vantaggio del disabile e non, invece, nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione ovvero del richiedente, avendo lo stesso natura strumentale ed essendo intimamente connesso con la persona dell’assistito (Cons. Stato, sez. IV, 19 giugno 2020, n. 3929; id. 27 settembre 2018, n. 5550, 3 gennaio 2018, n. 29, 31 agosto 2016, n. 3526);
b) l’inciso “ove possibile”, contenuto nella predetta disposizione, comporta che, avuto riguardo alla qualifica rivestita dal pubblico dipendente, deve sussistere la disponibilità nella dotazione di organico della sede di destinazione del posto in ruolo per il proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento (Cons. Stato, sez. III, 11 maggio 2018, n. 2819), nel senso, cioè, che presso la sede richiesta, vi sia una collocazione compatibile con lo stato del militare, e che l’assegnazione possa, dunque, avvenire nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado (Cons. Stato, sez. IV, 16 febbraio 2018, n. 987) ;
- per negare il trasferimento, occorre considerare le esigenze di servizio rispetto alla sede di servizio richiesta in relazione al grado e/o alla posizione di ruolo propri del richiedente, così come del resto oggi testualmente previsto dall’art. 981, comma 1, lett. b), del c.o.m., secondo cui l’applicazione dell’art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, avviene, “nel limite, per il personale di Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri, delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione” (Cons. Stato, Sez. IV, 21 gennaio 2021, n. 648; in termini, Cons. Stato, Sez. III, 11 maggio 2018, n. 2819).
8.2 - Orbene, il nuovo diniego, impugnato con i motivi aggiunti, è immune dai prospettati vizi, essendo stata espressamente esplicitata da parte dell’Amministrazione resistente la non collocabilità e la mancanza di posizioni organiche previste per il ruolo e il grado del Militare ricorrente: attraverso la comunicazione dei dati occupazionali - peraltro confermata all’esito della disposta istruttoria, avendo l’Amministrazione circostanziato la situazione di piena alimentazione organica presso la sede ambita di Lecce, contestualmente allegando pertinente documentazione, adeguata ai fini in questione - è stato pienamente assolto l’onere motivazionale richiesto ai fini della legittimità del rinnovato diniego, dovendosi escludere – come pure avvalorato all’esito degli adempimenti istruttori - quanto sostenuto nei motivi aggiunti circa la natura meramente assertiva del dato afferente la completezza occupazionale in relazione alle posizioni organiche omologhe per ruolo e grado presso la chiesta sede di destinazione (Lecce).
Invero, l’Amministrazione ha puntualmente e analiticamente fornito tutti gli elementi necessari al fine di ricostruire i dati occupazionali della sede di chiesta destinazione:
- argomentando, nello specifico, che, Per quanto concerne la verifica della ricognizione di posti nella sede di Lecce e provincia, con riferimento alla vacanza delle posizioni organiche omologhe per LO e per Grado a quella posseduta, il militare non può trovare utile collocazione, in quanto il relativo stato di alimentazione delle posizioni organiche negli E/D/R/C di Forza Armata ivi dislocati è pari al 125% della forza (previsti 96 - effettivi 120) , al (rilevante) momento dell’adozione del nuovo diniego impugnato;
- e, inoltre, precisando, con la prodotta relazione istruttoria, in particolare che i dati di forza riportati nel provvedimento di riesame, indicano la percentuale di alimentazione di tutte le posizioni organiche, previste presso tutti gli E/D/R/C di Forza Armata dislocati nella sede di Lecce, per i Sottufficiali aventi LO e Grado corrispondenti a quello posseduto dal ricorrente , documentando dette indicazioni con pertinente documentazione (cfr., in particolare, il Riepilogo dello stato di alimentazione delle P.O. di ruoli e gradi corrispondenti a quelli del ruolo sergenti della provincia di Lecce alla data del provvedimento di riesame 14.05.2024 - allegato 4, depositato in giudizio il 23 aprile 2025).
In definitiva, l’Amministrazione - nel corretto esercizio del proprio potere discrezionale, non sindacabile nella presente sede, nonché a seguito di rinnovata e approfondita istruttoria, relativa anche alla sussistenza di posizioni organiche per ruolo e grado a quella coperta dal Militare istante - ha avuto modo di appurare l’indisponibilità, nella dotazione di organico della sede di chiesta destinazione (Lecce), del posto in ruolo per il proficuo utilizzo del dipendente, essendo stato il rinnovato diniego correttamente determinato dalla carenza, presso l’auspicata di Lecce, di posizioni organicamente occupabili per il ruolo e il grado del Militare, ai sensi dell’art. 981 del decreto legislativo n. 66/2010.
9. - Va, poi, disattesa l’istanza risarcitoria per l’asserito tardivo riscontro.
9.1 - Infatti, l’Amministrazione ha controdedotto (cfr. la memoria difensiva dell’Avvocatura erariale in data 8 maggio 2025, pag. 11) di avere concluso il procedimento amministrativo originario, avviatosi con l’istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 33, comma 5 della legge n. 241/1990 formulata dal Sottufficiale, nei termini previsti, ossia 90 giorni dalla sua presentazione (termine di conclusione rimasto incontestato) e successivamente ha dato pronta attuazione al provvedimento cautelare, provvedendo al riesame dopo ventiquattro giorni dallo stesso (ciò che vale anche - in via dirimente - a disattendere la richiesta di indennizzo ex art. 2- bis , comma 2 della legge n. 241/1990, chiesto in via subordinata).
9.2 - In ogni caso, quanto all’istanza risarcitoria, secondo l’insegnamento giurisprudenziale prevalente e condivisibile, “il risarcimento del danno da ritardo (doloso o colposo), relativo ad un interesse legittimo pretensivo, non può essere avulso da una valutazione concernente la spettanza del bene della vita e deve essere, quindi, subordinato anche alla dimostrazione che l’aspirazione al provvedimento invocato sia destinata ad esito favorevole e, dunque, alla dimostrazione della effettiva spettanza del bene sostanziale della vita collegato all’interesse legittimo, non essendo stato elevato a bene della vita suscettibile di autonoma protezione (mediante il risarcimento del danno) l’interesse procedimentale al rispetto dei termini dell’azione amministrativa, avulso da ogni riferimento alla spettanza dell’interesse sostanziale al cui conseguimento il procedimento stesso è finalizzato (Cfr: Consiglio di Stato, IV Sezione, 6 Aprile 2016 n° 1371)” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 06/06/2016, n. 923) (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 21 gennaio 2021, n. 99).
9.3 - Orbene, nel caso di specie, per quanto innanzi esposto, non risulta effettivamente spettante il preteso bene sostanziale della vita.
10. - A ciò si aggiunga, quanto all’indennizzo di cui all’art. 2- bis della legge n. 241/1990, che è stato condivisibilmente osservato che, al fine di poter beneficiare dell’indennizzo in questione, l’art. 28 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 ha previsto, quale condizione per avanzare domanda di indennizzo da ritardo, la previa immediata sollecitazione del potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis della legge n. 241/1990: “In assenza di previo ricorso all’autorità titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, della L. n. 241 del 1990, non sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto all’indennizzo da mero ritardo ex art. 2-bis, comma 1-bis, della stessa L. n. 241 del 1990” (T.A.R. Emilia Romagna Parma, Sez. I, 26/04/2023 n. 151); “Ai fini del riconoscimento del diritto all’indennizzo da mero ritardo, previsto dall’art. 2-bis della L. n. 241 del 1990, una volta scaduti i termini per la conclusione del procedimento, l’istante, entro la scadenza perentoria dei successivi 20 giorni, deve ricorrere all’autorità titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, della L. n. 241 del 1990, richiedendo l’emanazione del provvedimento non adottato, con la conseguenza che, in assenza di previo ricorso all’autorità titolare del menzionato potere sostitutivo, non sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto all’indennizzo da mero ritardo)” (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 16/01/2023 n. 128) (T.A.R. Puglia Bari, sezione terza, 20 ottobre 2023, n. 1238; T.A.R. Lazio, Roma, sezione prima ter, 2 marzo 2020, n. 2709; Consiglio di Stato, sezione quarta, 17 agosto 2023, n. 7797; T.A.R. Puglia, Bari, sezione seconda, 29 aprile 2021, n. 761 ) (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 8 aprile 2024, n. 445; in termini, Cons. Stato, Sez. IV, 25 settembre 2024, n. 7789 e giurisprudenza ivi citata - cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 17/08/2023, n. 7797; Sez. IV, 10/05/2022, n. 3625 ).
10.1 - Pertanto, non risultando attivata nel caso in esame alcuna iniziativa in tal senso, in disparte ogni ulteriore considerazione, la relativa richiesta va respinta.
11. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; i motivi aggiunti proposti in corso di causa devono essere respinti.
12. - Sussistono i presupposti di legge (la complessiva evoluzione, sostanziale e processuale, della vicenda in questione) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima):
- dichiara il ricorso introduttivo, di cui in epigrafe, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- respinge i motivi aggiunti, di cui in epigrafe, proposti in corso di causa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR OL, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
IA SA TO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA SA TO | AR OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.