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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/06/2025, n. 2316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2316 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6537/ 2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 9.4.2025 da
Parte_1
Nato a Milano il 08/02/1980 cod. fisc. C.F._1
Residente in Buccinasco, Via Romagna n. 11 cittadino italiano e
Parte_2 nata a [...] il [...] cod. fisc. C.F._2 residente in [...] cittadina italiana
Entrambi con l'Avv. M. Ursula Benetti Genolini del foro di Milano presso la quale hanno eletto domicilio telematico.
I quali hanno contratto matrimonio, con rito concordatario, in Corsico il 25/11/2000 (Registro Atti di
Matrimonio Comune di Corsico Atto n. 69 – Parte 2 – Serie A – anno 2000), in regime di comunione dei beni. Con successivo atto del Notaio dott. in data 20/06/2024 i coniugi hanno Persona_1 adottato il regime patrimoniale di separazione dei beni.
Con i seguenti figli:
nato a [...] il [...], cittadino italiano, cod. fisc. Persona_2
C.F._3 nato a [...] il [...], cittadino italiano, cod. fisc. Parte_3
C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09/04/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Affidamento. I figli minori e sono affidati congiuntamente ai Persona_2 Parte_3 genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre;
2) Assegnazione casa familiare. La casa familiare di Corsico, Piazza Europa n. 10, di proprietà esclusiva della NO , è assegnata alla stessa collocataria dei figli minori con tutti gli Parte_2 arredi e suppellettili in essa contenuti.
Il Signor ha già lasciato da tempo la casa familiare asportando tutti i beni di sua proprietà Pt_1
3) Tempi di permanenza presso il padre. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli due fine settimana al mese, accordandosi con i ragazzi in base ai loro impegni e avvisando la madre.
Nei periodi di vacanza il padre potrà tenere i figli due settimane consecutive durante le vacanze scolastiche estive, in periodi da concordare annualmente entro la fine del mese di maggio, metà delle vacanze scolastiche di Natale comprensive ad anni alterni di Natale o Capodanno, nelle vacanze di
Pasqua ad anni alterni, nei ponti e nelle altre festività civili o religiose secondo il principio dell'alternanza.
4) Contributo al mantenimento dei figli. Il Signor contribuirà al mantenimento dei figli Pt_1 con la somma mensile di € 650 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT. Le spese straordinarie dei figli, da individuarsi secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, verranno divise al 50% tra le parti in base ai seguenti criteri:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) L'assegno Unico Universale verrà percepito al 100% dalla NO collocataria dei figli Parte_2 minori.
Le parti hanno altresì chiesto al Tribunale di prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
a) Le parti stabiliscono che, sin tanto che la non consentirà al Signor Controparte_1 di sospendere l'addebito automatico della rata di mutuo della casa coniugale sul suo conto, Pt_1 mutuo che la NO si è accollato interamente a seguito dell'acquisto della quota del Parte_2 marito dell'immobile, l'assegno di contributo al mantenimento dei figli verrà compensato con la cifra corrisposta dal per il pagamento del mutuo. Pt_1
b) I genitori si prestano il reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto e/o documento di identità valido per l'espatrio per i figli minori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Corsico il 25/11/2000;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corsico (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr.ssa Laura Maria Cosmai
Così deciso in Milano, il 18.6.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 9.4.2025 da
Parte_1
Nato a Milano il 08/02/1980 cod. fisc. C.F._1
Residente in Buccinasco, Via Romagna n. 11 cittadino italiano e
Parte_2 nata a [...] il [...] cod. fisc. C.F._2 residente in [...] cittadina italiana
Entrambi con l'Avv. M. Ursula Benetti Genolini del foro di Milano presso la quale hanno eletto domicilio telematico.
I quali hanno contratto matrimonio, con rito concordatario, in Corsico il 25/11/2000 (Registro Atti di
Matrimonio Comune di Corsico Atto n. 69 – Parte 2 – Serie A – anno 2000), in regime di comunione dei beni. Con successivo atto del Notaio dott. in data 20/06/2024 i coniugi hanno Persona_1 adottato il regime patrimoniale di separazione dei beni.
Con i seguenti figli:
nato a [...] il [...], cittadino italiano, cod. fisc. Persona_2
C.F._3 nato a [...] il [...], cittadino italiano, cod. fisc. Parte_3
C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09/04/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Affidamento. I figli minori e sono affidati congiuntamente ai Persona_2 Parte_3 genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre;
2) Assegnazione casa familiare. La casa familiare di Corsico, Piazza Europa n. 10, di proprietà esclusiva della NO , è assegnata alla stessa collocataria dei figli minori con tutti gli Parte_2 arredi e suppellettili in essa contenuti.
Il Signor ha già lasciato da tempo la casa familiare asportando tutti i beni di sua proprietà Pt_1
3) Tempi di permanenza presso il padre. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli due fine settimana al mese, accordandosi con i ragazzi in base ai loro impegni e avvisando la madre.
Nei periodi di vacanza il padre potrà tenere i figli due settimane consecutive durante le vacanze scolastiche estive, in periodi da concordare annualmente entro la fine del mese di maggio, metà delle vacanze scolastiche di Natale comprensive ad anni alterni di Natale o Capodanno, nelle vacanze di
Pasqua ad anni alterni, nei ponti e nelle altre festività civili o religiose secondo il principio dell'alternanza.
4) Contributo al mantenimento dei figli. Il Signor contribuirà al mantenimento dei figli Pt_1 con la somma mensile di € 650 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT. Le spese straordinarie dei figli, da individuarsi secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, verranno divise al 50% tra le parti in base ai seguenti criteri:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) L'assegno Unico Universale verrà percepito al 100% dalla NO collocataria dei figli Parte_2 minori.
Le parti hanno altresì chiesto al Tribunale di prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
a) Le parti stabiliscono che, sin tanto che la non consentirà al Signor Controparte_1 di sospendere l'addebito automatico della rata di mutuo della casa coniugale sul suo conto, Pt_1 mutuo che la NO si è accollato interamente a seguito dell'acquisto della quota del Parte_2 marito dell'immobile, l'assegno di contributo al mantenimento dei figli verrà compensato con la cifra corrisposta dal per il pagamento del mutuo. Pt_1
b) I genitori si prestano il reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto e/o documento di identità valido per l'espatrio per i figli minori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Corsico il 25/11/2000;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corsico (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr.ssa Laura Maria Cosmai
Così deciso in Milano, il 18.6.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG