CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 606/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5514/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202300002474000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA
DI FERMO AMMINISTRATIVO, nr.: 09480202300002474000 disposto sul veicolo FIAT PANDA 1.3 MJT 16V 5P, targata Targa_1 notificato in data 16.07.2025, ed emesso dall'Agenzia delle Entrate- riscossione in relazione alla tassa auto anno 2015 per la somma di Euro 232,26;
Eccepiva la prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato.
Si costituiva l'ente impositore Regione Calabria che evidenziava che la sottesa cartella
09420200008736822000 è già stata impugnata nel seno di atto interruttivo notificato nel 2024 (ed il processo
è il N. RGR 7271/2024) e che comunque la prescrizione era insussistente a prescindere dall'esito di quel giudizio.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che documentava la notifica non solo degli atti prodromici che il ricorrente aveva assunto non essere mai stati inviati/ricevuti, ma anche di successivi atti interruttivi della eccepita prescrizione. Nel dettaglio:
la prodromica cartella n. 09420200008736822000
successivamente l'intimazione di pagamento n. 09420249001525604000 in data 03/06/2024 (oggetto del precedente giudizio)
il preavviso di fermo n. 09480202300002474000 in data 16/07/2025. (oggetto del presente giudizio)
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In particolare, parte resistente, con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica della cartella prodromica che era peraltro stata impugnata ( nessuna pate ha documentato l'esito del procedimento instaurato N. RGR 7271/2024).
Dalla data di notifica della cartella nel 2024 nessuna prescrizione è ovviamente maturata (diversamente si sarebbe potuto opinare nel caso in cui la cartella fosse stata annullata giudiziariamente).
Infondata, pertanto, risulta la eccezione di prescrizione sollevata.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 143,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 1.100,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre oneri dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere a ciascuna parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 143,00 oltre oneri dovuti.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5514/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202300002474000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA
DI FERMO AMMINISTRATIVO, nr.: 09480202300002474000 disposto sul veicolo FIAT PANDA 1.3 MJT 16V 5P, targata Targa_1 notificato in data 16.07.2025, ed emesso dall'Agenzia delle Entrate- riscossione in relazione alla tassa auto anno 2015 per la somma di Euro 232,26;
Eccepiva la prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato.
Si costituiva l'ente impositore Regione Calabria che evidenziava che la sottesa cartella
09420200008736822000 è già stata impugnata nel seno di atto interruttivo notificato nel 2024 (ed il processo
è il N. RGR 7271/2024) e che comunque la prescrizione era insussistente a prescindere dall'esito di quel giudizio.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che documentava la notifica non solo degli atti prodromici che il ricorrente aveva assunto non essere mai stati inviati/ricevuti, ma anche di successivi atti interruttivi della eccepita prescrizione. Nel dettaglio:
la prodromica cartella n. 09420200008736822000
successivamente l'intimazione di pagamento n. 09420249001525604000 in data 03/06/2024 (oggetto del precedente giudizio)
il preavviso di fermo n. 09480202300002474000 in data 16/07/2025. (oggetto del presente giudizio)
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In particolare, parte resistente, con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica della cartella prodromica che era peraltro stata impugnata ( nessuna pate ha documentato l'esito del procedimento instaurato N. RGR 7271/2024).
Dalla data di notifica della cartella nel 2024 nessuna prescrizione è ovviamente maturata (diversamente si sarebbe potuto opinare nel caso in cui la cartella fosse stata annullata giudiziariamente).
Infondata, pertanto, risulta la eccezione di prescrizione sollevata.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 143,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 1.100,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre oneri dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere a ciascuna parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 143,00 oltre oneri dovuti.