Articolo 139 del Codice ambientale
Articolo 117Articolo 119
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29 aprile 2006
Art. 139. (obblighi del condannato) 1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti nella parte terza del presente decreto, o con la decisione emessa ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale , il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato al risarcimento del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino.
Nota all' art. 139 :
- L' art. 444 del codice di procedura penale e' riportato alle note dell'art. 138.
Entrata in vigore il 29 aprile 2006
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