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Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 30/01/2024, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5118/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guglielmo Garri Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Relatore ed Estensore
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5118/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FERRI MANOLA (pec: Parte_1
Email_1
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. CICERCHIA BARBARA (pec: CP_1
Email_2
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice e parte convenuta
Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Per il P.M.
Visto per l'intervento in data 30.10.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti meritano accoglimento.
La narrazione dei fatti contenuta negli atti introduttivi, sia pur oggetto di valutazioni divergenti ad opera delle parti, è comunque concorde nel riferire che esse vivono completamente separate da tempo.
pagina 1 di 2 Parte resistente, del resto, nulla ha obiettato alla richiesta di separazione introdotta da controparte;
ciò ad ulteriore dimostrazione che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta oggettivamente intollerabile.
Nulla osta pertanto alla pronuncia di separazione concordemente richiesta.
La regolamentazione proposta dalle parti in merito all'affidamento della prole, alla sua collocazione, ai rapporti col genitore non collocatario, al contributo paterno al mantenimento nonché al concorso nelle spese straordinarie si palesa conforme agli interessi del minore.
Vi è accordo economico.
In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti su tutti i punti della separazione, appare equa l'integrale compensazione delle spese processuali tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, sezione civile, definitivamente pronunciando: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e (matrimonio Parte_1 CP_1
contratto con rito concordatario in Capaccio il 26/06/2008 ed iscritto nei registri di Stato Civile del
Comune di Capaccio al n. 49 parte II Serie A anno 2008);
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Capaccio di provvedere alle incombenze di legge;
dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
compensa infine integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 29/01/2024.
Il Presidente
Dott. Guglielmo Garri
Il Giudice Relatore
Dott. Marco Valecchi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guglielmo Garri Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Relatore ed Estensore
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5118/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FERRI MANOLA (pec: Parte_1
Email_1
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. CICERCHIA BARBARA (pec: CP_1
Email_2
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice e parte convenuta
Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Per il P.M.
Visto per l'intervento in data 30.10.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti meritano accoglimento.
La narrazione dei fatti contenuta negli atti introduttivi, sia pur oggetto di valutazioni divergenti ad opera delle parti, è comunque concorde nel riferire che esse vivono completamente separate da tempo.
pagina 1 di 2 Parte resistente, del resto, nulla ha obiettato alla richiesta di separazione introdotta da controparte;
ciò ad ulteriore dimostrazione che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta oggettivamente intollerabile.
Nulla osta pertanto alla pronuncia di separazione concordemente richiesta.
La regolamentazione proposta dalle parti in merito all'affidamento della prole, alla sua collocazione, ai rapporti col genitore non collocatario, al contributo paterno al mantenimento nonché al concorso nelle spese straordinarie si palesa conforme agli interessi del minore.
Vi è accordo economico.
In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti su tutti i punti della separazione, appare equa l'integrale compensazione delle spese processuali tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, sezione civile, definitivamente pronunciando: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e (matrimonio Parte_1 CP_1
contratto con rito concordatario in Capaccio il 26/06/2008 ed iscritto nei registri di Stato Civile del
Comune di Capaccio al n. 49 parte II Serie A anno 2008);
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Capaccio di provvedere alle incombenze di legge;
dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
compensa infine integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 29/01/2024.
Il Presidente
Dott. Guglielmo Garri
Il Giudice Relatore
Dott. Marco Valecchi
pagina 2 di 2