Decreto cautelare 29 marzo 2024
Ordinanza cautelare 11 aprile 2024
Decreto cautelare 21 giugno 2024
Ordinanza cautelare 19 luglio 2024
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 12/06/2025, n. 11537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11537 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11537/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03400/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3400 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ondulati del Savio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Manuela Ceccacci e Daniele Gambelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Giulia Fabrizi in Roma, piazza Cavour, n. 17;
contro
Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Associazione italiana scatolifici, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- della delibera emanata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nell’adunanza del 20 febbraio 2024, n. 28921, firmata in data 5/6 marzo 2024 e notificata alla ricorrente il 7 marzo 2024 a conclusione del procedimento I805/N di rideterminazione della sanzione pecuniaria di € 1.866.071,00, già irrogata con delibera del 17 luglio 2019, n. 27849, notificata in data 6 agosto 2019, all’esito del procedimento I805 sull’intesa concernente i prezzi del cartone ondulato, di ogni altro atto presupposto, antecedente o successivo, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, che comunque leda gli interessi della ricorrente;
- illegittimità della sanzione perché non simbolica né proporzionale o personalizzata in spregio al disposto della sentenza del Consiglio di Stato 461/2023;
per quanto riguarda i motivi aggiunti :
- della delibera emanata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nell’adunanza del 20 febbraio 2024, n. 28921, firmata in data 5/6 marzo 2024 e notificata alla ricorrente il 7 marzo 2024 a conclusione del procedimento I805/N di rideterminazione della sanzione pecuniaria di € 1.866.071,00, già irrogata con delibera del 17 luglio 2019, n. 27849, notificata in data 6 agosto 2019, all’esito del procedimento I805;
- di ogni altro atto presupposto, antecedente o successivo, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, che comunque leda gli interessi della ricorrente, quali il provvedimento del 4 aprile 2023 n. 30593 di avvio del procedimento I805N di rideterminazione della sanzione nei confronti della società esponente, notificato in data 7 aprile 2023 e la comunicazione del termine infra-procedimentale di chiusura della fase istruttoria, in cui venivano illustrate le modalità di rideterminazione della sanzione e la relativa quantificazione, pari ad € 1.399.554,00, trasmessa il 3 novembre 2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, riconosciuta partecipante all’illecito antitrust di cui al procedimento I805 (c.d. intesa fogli ), impugna la decisione con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (GC) ha rideterminato la sanzione pecuniaria a seguito del parziale annullamento dell’originario provvedimento sanzionatorio da parte di Cons. Stato, sez. VI, 12 gennaio 2023, n. 461.
2. Resiste in giudizio l’Autorità.
3. Unitamente al ricorso, la società ha proposto istanza cautelare che è stata accolta in ragione della mancata decisione dell’GC sulla domanda di rateizzazione: nondimeno, una volta rigettata quest’ultima, parte ricorrente ha presentato un atto di motivi aggiunti, la cui collegata domanda interinale è stata rigetta con ordinanza non appellata (v. Tar Lazio, sez. I, ord., 19 luglio 2024, n. 3324).
4. Le parti hanno depositato ulteriori memorie e repliche in vista della pubblica udienza del 16 aprile 2025, all’esito della quale il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.
5. Conclusa l’esposizione dello svolgimento del processo, si può passare all’esame dell’unico motivo formulato col ricorso.
6. In particolare, la società sostiene che l’GC avrebbe fatto nuovamente ricorso in maniera illegittima (nonostante il pronunciamento del Consiglio di Stato) alle linee guida per l’applicazione delle sanzioni antitrust (di cui alla del. GC 22 ottobre 2014, n. 25152) fissando il coefficiente di gravità al 15%: ciò avrebbe determinato un importo sproporzionato per imprese come quella ricorrente che avrebbero avuto un ruolo del tutto marginale nell’intesa.
7. La censura non merita di essere accolta.
8. Preliminarmente, va osservato come nella quantificazione della sanzione da irrogare l’Autorità goda di un’ampia discrezionalità che trova un suo limite nell’art. 15 l. 10 ottobre 1990, n. 287 che fissa al 10% del fatturato dell’impresa l’importo massimo. Viepiú, ai fini di uniformare l’azione dell’GC nella comminazione delle sanzioni, sono state adottate delle linee guida che precisano come (punti 7 e ss.) la sanzione venga calcolata moltiplicando una percentuale del valore delle vendite determinata in funzione della gravità dell’infrazione per la durata della stessa. Orbene, quello accertato nei confronti della ricorrente è un cartello, tra la piú gravi violazioni del diritto della concorrenza, per il quale le linee guida prescrivono di considerare almeno il 15% dell’importo delle vendite rilevanti: si tratta di una frazione non arbitraria, ma frutto di studî tecnico-economici, avallati anche dalla Commissione europea, che hanno precisato come il 15% sia, di regola, il guadagno del partecipante ad un cartello.
9. Orbene, considerata la finalità non solo repressiva, ma anche dissuasiva, della sanzione antitrust , appare evidente che l’GC debba dosare l’importo di guisa da evitare che l’impresa possa ottenere un vantaggio economico dalla violazione e, pertanto, fissare al 15% il coefficiente di gravità appare pienamente legittimo e coerente.
10. Ciò chiarito, va rilevato come Cons. Stato 461/2023 non abbia censurato il ridetto coefficiente di gravità del 15%, bensí unicamente l’appiattimento di tutte le sanzioni in prossimità del limite legale di cui all’art. 15 l. 287/1990: difatti, cosí operando, l’GC ha – sostanzialmente – favorito (in maniera indiretta) chi si era reso responsabile delle piú gravi infrazioni.
11. Conseguentemente, l’esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità doveva semplicemente svilupparsi evitando di livellare nuovamente le sanzioni attorno al limite edittale del 10% del fatturato, senza personalizzare gli importi (in termini, Cons. Stato, sez. VI, 26 novembre 2024, n. 9474, che si è pronunciato in sede di ottemperanza su un analogo provvedimento di rideterminazione adottato nei confronti di un’altra impresa sanzionata nell’àmbito della medesima intesa).
12. Ed effettivamente, l’Autorità, nel rideterminare la sanzione nei confronti della società Ondulati del Savio, appare essersi pienamente conformata al dictum del giudice d’appello.
13. Invero, dopo aver fissato nuovamente al 15% il coefficiente di gravità, l’GC ha rimodulato le percentuali di riduzione distinguendole a seconda che l’impresa avesse avuto un coinvolgimento «pieno, medio o lieve» nell’illecito. Nel dettaglio, la Ondulati del Savio risulta aver partecipato solo ad una delle due intese accertate (quella dei fogli ) con un coinvolgimento lieve (meno di tre anni), non avendo ricoperto un ruolo primario o trainante, né avendo partecipato allo scambio di informazioni in sede associativa, non essendo iscritta all’ente esponenziale: pertanto, dopo il riconoscimento (già nell’originario provvedimento) di una riduzione del 20%, l’Autorità ha ulteriormente ridotto l’importo di un 20%, giungendo quindi ad un taglio del 40% del minimo previsto dalle linee guida.
14. Peraltro, tale importo corrisponde a circa il 4,6% del fatturato della società, somma che, sebbene non irrilevante, costituisce pur sempre un onere che l’impresa appare in grado di poter sopportare.
15. Passando al ricorso per motivi aggiunti, va rilevato come con la prima doglianza si lamenti l’illegittimità dell’individuazione del coefficiente del 15% per il calcolo dell’importo della sanzione.
16. Fermo restando quanto esposto in precedenza, deve premettersi che, essendo stata proposta in questa sede impugnazione in via ordinaria della rideterminazione della sanzione adottata all’esito del giudizio innanzi al Consiglio di Stato, il provvedimento non può qui essere vagliato sotto il profilo della sua conformità all’ordine giudiziale impartito (di competenza del giudice di appello), essendo ammissibile soltanto la deduzione di autonomi vizî di legittimità dell’atto che, dinanzi al giudice di merito, non possono coincidere esclusivamente con la violazione del vincolo conformativo imposto dalla citata sentenza di Cons. Stato 461/2023.
17. Ciò posto, va rilevato come il precedente citato dalla società esponente (Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2024, n. 2161) afferisca ad un ricorso per la revocazione della sentenza del giudice d’appello che si era pronunciato sulla sussistenza dell’intesa: l’impugnazione era stata dichiara inammissibile in quanto i motivi d’appello asseritamente non esaminati era stati « invece (esaminati ed) accolti [in] parte […] e, quanto al resto, ne [era stata rimessa] la valutazione all’Autorità in occasione del riesercizio ad ampio raggio del suo potere sanzionatorio ». È manifesto, quindi, come in nessun modo il pronunciamento del giudice d’appello abbia imposto – come sostenuto dalla società – la necessità di individuare un diverso coefficiente per il calcolo dell’importo-base della sanzione.
18. Muovendo verso la seconda ragione di gravame, va evidenziato come la ricorrente lamenti una disparità di trattamento rispetto ad imprese assai piú coinvolte nell’illecito.
19. Anche tale censura non può essere accolta.
20. Preliminarmente, va rammentato che tale vizio presuppone l’assoluta identità delle situazioni prese in esame, circostanza quest’ultima non inferibile dalle allegazioni della parte ricorrente: difatti, ogni impresa si vedeva comminata una diversa sanzione. Resta fermo che, comunque, « quand’anche la diversità di trattamento fosse in concreto dimostrata, ciò resterebbe del tutto irrilevante ai fini del giudizio di legittimità del trattamento asseritamente deteriore patito dal ricorrente » (Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2019 n. 3723): difatti, è indiscusso che l’esponente non possa invocare a sostegno delle proprie ragioni l’applicazione di un trattamento maggiormente favorevole riservato illegittimamente ad altri (v. Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2015, n. 4452).
21. Peraltro, l’esposizione sviluppata nel ricorso appare confermare la coerenza e legittimità della decisione dell’GC atteso che a fronte di partecipazioni all’intesa piú offensive (ossia qualificate come medie o piene ), il trattamento sanzionatorio risulta essere stato maggiormente rigoroso.
22. Alla luce di quanto esposto, pertanto, il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti.
23. Nondimeno, la peculiarità della vicenda consente di rilevare la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Francesca Petrucciani, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Matthias Viggiano | Francesca Petrucciani |
IL SEGRETARIO