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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 31/10/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. OR La AL, all'esito dell'udienza del 1° ottobre 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa iscritta al n. 206/2024 R.G. promossa da:
, (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
LL NI alla via Cavone, presso lo studio dell'avvocato Adele RITORTO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, pec: Email_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato presso l'avvocatura dell'Istituto in CP_1
Locri via Matteotti n.48, con l'avv. Lilia BONICIOLI che lo rappresenta e difende in forza di procura generale per atti del notaio in Fiumicino, rep. 37875, pec: Persona_1
t; Email_2
Resistente
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento dello stato di invalidità civile al 100% con necessità di accompagnamento l. n. 18/80
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato il 25/01/2024,
ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto di invalidità civile al Parte_1
Pag. 1 a 5 100% con necessità di accompagnamento ex l. n. 18/80, eccependo l'erroneità delle conclusioni formulate dal CTU dott. in fase di accertamento tecnico Persona_2 preventivo già introdotto, ed insistendo per il rinnovo delle operazioni peritali.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio l' che ha CP_1 contestato gli assunti di parte ricorrente e ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'esito dell'odierna udienza, lette le note di trattazione depositate esclusivamente dalla parte ricorrente, la causa è stata decisa.
La domanda è fondata.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.,
I motivi di contestazione posti alla base dell'odierno ricorso si condensano in una critica globale in ordine alle considerazioni mediche rese dal CTU nel proprio elaborato, in particolare la parte ricorrente ha denunciato la genericità, l'errata elencazione delle patologie, la contraddittorietà tra la parte iniziale e la sua parte conclusiva, nonché, la mancata valutazione della presenza di un tumore all'arto inferiore (gamba sx) il c.d. “osteoma osteoide”, l'incontinenza urinaria, ed ha evidenziato che predetta consulenza ha omesso
Pag. 2 a 5 rilevanti circostanze di fatto, quali l'essersi presentata in sede di visita sulla sedia a rotelle, come peraltro già avvenuto in precedenza dinnanzi alla commissione medica, il cui giudizio ha confermato solo la sussistenza della disabilità grave di cui all'art. 3 comma 3 l. n. 104/92.
In merito alla prestazione invocata, occorre precisare che ai sensi della legge n. 18/80, la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi.
Nel corso del presente giudizio, viste le motivate contestazioni di parte ricorrente avverso le conclusioni peritali raggiunte nel procedimento per accertamento tecnico, questo giudicante, ha disposto la rinnovazione delle operazioni peritali e con ordinanza del
17.01.2025 ha nominato CTU il dott. che, tempestivamente accettato Persona_3
l'incarico, in data 08.07.2025 ha depositato l'elaborato peritale.
Il consulente ha redatto una ampia e completa analisi della produzione medica allegata,
e, dopo aver sottoposto la ricorrente all'esame obiettivo, si è discostato dalle valutazioni compiute dal precedente CTU pervenendo a riconoscere in capo alla suddetta un grado di invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua.
Il CTU ha infatti formulato la seguente diagnosi: “Artrosi polidestrettuale, esiti di frattura collo femore destro trattata con endoprotesi, lombosciatalgia cronica e sofferenza radicolare periferica sensitiva e motoria. Grave deficit deambulatorio. Vasculopatia cerebrale cronica con modesto decadimento cognitivo. Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico”.
Da tali complete e consequenziali premesse ha formulato le seguenti conclusioni: “La ricorrente “si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualunque attività lavorativa”.
4. La ricorrente abbisogna di assistenza continua.
5. La decorrenza di tale status si può fare risalire al 08 Aprile 2025”.
Il CTU ha altresì puntualmente risposto alle osservazioni formulate dal ricorrente avendo cura di ben esplicitare le ragioni della sua valutazione medica, ed in particolare ha opportunamente rappresentato che: “…Dopo aver attentamente considerato tali opportune osservazioni rispondiamo di ritenere congruo anticipare la data di decorrenza dello stato di necessità di assistenza continua della sua patrocinata, precisamente a quella dell'autorizzazione della carrozzina ortopedica (04/03/24). Tuttavia va ricordato che in caso
Pag. 3 a 5 di ricovero presso strutture del per un periodo superiore a 29 giorni l'erogazione CP_2
dell'indennità di accompagnamento viene sospesa;
orbene sappiamo che la ricorrente è stata ricoverata nel mese di Novembre 2024 presso l'U.O. di Ortopedia dell'Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Catanzaro, a seguito di una frattura del collo femore destro, venendo dimessa il 29.11.24 per essere ricovera, nella stessa data, presso la casa di Cura Villa
Rachele di MA (CZ) per un “lungo” trattamento riabilitativo postintervento. Dalla documentazione prodotta, però, non emerge né la data di ricovero presso l'U.O. di Ortopedia
(foglio di dimissione del 29.11.24) né la data di dimissione dalla Casa di Cura Villa Rachele
(certificato di ricovero del 11.12.24), pertanto non è possibile stabilire la durata complessiva di tale ininterrotta degenza. Nulla si può detto in merito al periodo precedente, in cui la sig.ra
utilizzava una carrozzina ortopedica a Lei non intestata, né a quello delle visite Parte_1 effettuate dalla Commissione Medica e dal CTU dell'ATP, da cui è emerso che la stessa CP_1
non abbisognava di assistenza continua, in quanto in grado di compiere quegli atti elementari della vita quotidiana senza l'ausilio permanente di un accompagnatore;
infatti, dalla documentazione relativa a tale periodo niente fa in tendere lo stato di necessità se non le considerazioni personali dell'avvocato. Il fatto, poi, la ricorrente si fosse presentata alla visita del CTU facendosi accompagnare in carrozzina non costituisce certamente prova provata di essere incapace di deambulare autonomamente, tanto più se il presidio non risulta autorizzato da una struttura sanitaria; giungendo alla modifica delle conclusioni laddove ha rappresentato che: “La decorrenza di tale status si può fare risalire al 04 Marzo 2024”.
Alla luce di quanto espresso, la CTU non è affetta da nessun vizio procedimentale e ritiene il Giudicante di approvare le motivate conclusioni formulate dal CTU all'esito di una attenta e puntuale valutazione della documentazione allegata in atti nonché dopo aver sottoposto ad esame obiettivo la ricorrente.
Alla luce di quanto chiarito, il Giudicante ritiene di condividere le motivate conclusioni formulate dal CTU anche all'esito di una attenta e puntuale valutazione della documentazione allegata in atti, peraltro non oggetto di censure da parte dell' resistente, neppure CP_3 formulate nella fase endoprocedimentale ex art. 195 c.p.c.
Per tali motivi, non emergono ragioni che inducano a discostarsi dalle conclusioni del
CTU dott. Persona_3
Pag. 4 a 5 Per quanto detto, è accertato in capo a il requisito sanitario Parte_1
dell'invalidità al 100% con necessità di accompagnamento con decorrenza dal 4 marzo 2024
e, quindi, il conseguente diritto della ricorrente a percepire i relativi benefici di legge.
Le spese di lite, considerato che vi è prova dell'insorgenza delle condizioni sanitarie per l'accesso al beneficio invocato in epoca successiva alla domanda amministrativa, vengono compensate nella misura di un terzo e sono pertanto liquidate in complessivi in € 2.533,32, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzioni di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- accerta in capo a la sussistenza del requisito sanitario Parte_1 dell'invalidità al 100% con necessità di accompagnamento con decorrenza dal 4 marzo 2024, con le relative conseguenze di legge;
2.- condanna l' al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida CP_1 in €2.533,32, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3.- pone a carico dell' le spese di CTU liquidate in separati decreti. CP_1
Locri, 31 ottobre 2025
Il Giudice
OR La AL
Pag. 5 a 5