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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 3072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3072 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
RG n. 22933/2024
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
SEZIONE 13^CIVILE VERBALE1 DI UDIENZA
DELLA CAUSA N. 22933 DELL'ANNO 2024 TRA
<< >> (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
), nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._1
Corso Europa n. 81, rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Franciosi (C.F.
) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio in Milano, Via Francesco Sforza n. 14, la quale dichiara, ai sensi dell'art. 125, primo comma e 136, terzo comma c.p.c., di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni al numero di fax 02/3652.5984 patrocinato/a dall'Avv. FRANCIOSI SIMONA;
E
<< > C.F. CP_1 C.F._3 CP_1
residente in [...] rappresentato e C.F._3 difeso dall'Avv. Fabio Tonino Giudice del Foro di Milano, C.F. CodiceFiscale_4
– PEC ed elettivamente domiciliato presso il Email_1 suo studio sito in Milano, Via A. Lamarmora n. 4;
Oggi in data 10/04/2025 - innanzi al Giudice unico designato Dott. Jacopo Blandini, è comparso:
-Per la parte attrice << >> compare Parte_1 C.F._1
l'Avv. FRANCIOSI SIMONA e la dott.ssa Elena Loddo per la pratica.
-Per parte convenuta << > compare l'Avv. CP_1 C.F._3
GIUDICE;
Dopo confronto tra gli stessi legali, le difese costituite si accordano per la via conciliativa dell'abbandono reciproco delle presente vertenza legale, a spese legali di procedura del presente giudizio interamente compensate tra le parti costituite e con conseguente declaratoria giudiziale della intervenuta cessazione della materia del contendere e 1 Il presente verbale è redatto su documento informatico firmato digitalmente dal giudice. Essendo il verbale in formato elettronico ed essendo depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21/02/2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15/10/2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che le parti ed il teste, le cui dichiarazioni sono sopra riportate, sono impossibilitati a sottoscrivere il verbale stesso per mancanza di firma digitale.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> conseguente estinzione della presente procedura, per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100 cpc.
IL GIUDICE
Dato atto di quanto sopra, all'esito si ritira in camera di consiglio autorizzando i legali comparsi ad allontanarsi dall'aula di udienza.
Milano il 10/04/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
Il Giudice
all'esito della camera di consiglio, rilevato che le difese patrocinanti si sono allontanate
e non risultano, allo stato, immediatamente reperibili, pronunzia ed emette sentenza definitiva del giudizio da allegare al verbale di udienza e immediatamente depositata in
Cancelleria.
Milano il 10/04/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> RG n. 22933/2024
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
<< >> (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
), nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._1
(SV) Corso Europa n. 81, rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Franciosi (C.F.
) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 suo studio in Milano, Via Francesco Sforza n. 14, la quale dichiara, ai sensi dell'art.
125, primo comma e 136, terzo comma c.p.c., di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni al numero di fax 02/3652.5984 patrocinato/a dall'Avv. FRANCIOSI
SIMONA ;
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE
CONTRO
<< > C.F. CP_1 C.F._3 CP_1
residente in [...] C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Tonino Giudice del Foro di Milano, C.F.
– PEC ed CodiceFiscale_4 Email_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Via A. Lamarmora n.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> -PARTE CONVENUTA/RESISTENTE -
Oggetto: Opposizione a Decreto ingiuntivo (rg 13996/2024) n. 5999/2024 (rep. 4293/2024) del 23-29/04/2024.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<>
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso da ultimo come da verbale di udienza del 10/04/2025.
--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE2--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015). Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, la parte opponente premetteva che è proprietaria di un immobile sito in Milano, Via E. Bezzi n. 79, meglio Parte_1 identificato al catasto di detto comune al Foglio 431, mapp. 53 sub. 77 z.c. 2, cat. A/3, vani 4, rendita catastale euro 547,44; che con contratto di locazione stipulato in data 24.09.2018 e registrato il 27.09.2018 la – con l'ausilio dell'agenzia di mediazione Parte_1 immobiliare Crearredo S.r.l. - concedeva in locazione a il suddetto immobile, CP_1 in ottimo stato, per la durata di anni 4 + 4 (dall'1.10.2018 al 30.09.2022) (doc. 1); che l'agente immobiliare che aveva ricevuto mandato per la locazione dell'immobile de quo,
subito prima dell'ingresso del registrava un video e scattava Testimone_1 CP_1 fotografie attestanti lo stato dello stesso (docc. 2 e 3); che, a conferma del perfetto stato del bene, nel sopra citato contratto il dichiarava “di aver trovato i locali affittatigli in CP_1 ottimo stato di manutenzione a norma dell'art. 1575 cc e così tutti gli impianti” e si impegnava a restituirlo “nello stesso stato (…) al termine della locazione” (cfr. doc. 1 art. 8); che alla data di stipula del contratto provvedeva al versamento, a favore della CP_1 locatrice, del deposito cauzionale di € 2.850,00, come previsto dall'art. 3 del contratto;
che in data 30.09.2018 la locatrice trasmetteva, a mezzo mail, al conduttore la distinta arredi e il verbale di consegna dell'immobile contenente, altresì, indicazioni specifiche per la sua corretta manutenzione al fine di preservarne lo stato (doc. 4); che in data 1.10.2018 CP_1 prendeva possesso dell'immobile, ne controllava la corrispondenza tra lo stato di fatto e la dichiarazione presente nel verbale e in data 09.10.2018 trasmetteva a mezzo mail la distinta e il verbale da lui sottoscritti;
ivi confermava “l'ottimo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile e degli arredi” (cfr. doc. 4); che in data 8.11.2023, il convenuto opposto, tramite posta elettronica, inviava alla Proprietaria comunicazione di recesso dal contratto di locazione con decorrenza dal 1° febbraio 2024, con un preavviso di tre mesi come stabilito nel contratto di locazione (doc. 5); che l'immobile veniva liberato dal conduttore in data 4.02.2024 con la consegna delle chiavi al a ciò delegato, pur dovendo egli procedere alla tinteggiatura dei Parte_2 locali come contrattualmente previsto;
che, pertanto, il conduttore incaricava specifico professionista onde procedere alla tinteggiatura dei locali che, tuttavia, veniva eseguita in 2 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
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<> modo parziale e tardivo;
che ultimata la tinteggiatura da parte in data 10.02.2024 e CP_1 rientrata quindi, la Proprietaria, nel possesso dell'immobile, dopo un attento esame la locatrice e l'agente immobiliare constatavano la presenza di ingenti danni all'immobile… come meglio evidenziati di seguito (docc. 6 e 6bis); che la NOa onde ripristinare i locali Pt_1 sosteneva la spesa di di complessivi € 9.131,90, come da relative quietanze di pagamento (Alex Multiservice S.r.l. e L.C. 4 S.r.l. Società Unipersonale) (doc. 7); che con due successive comunicazioni del 2.03.2024 e del 13.03.2024 la ricorrente contestava al signor la CP_1 responsabilità per i danni accertati nell'appartamento, specificando dettagliatamente i costi sostenuti, allegando le fotografie dei danneggiamenti rilevati all'interno dell'appartamento e contestualmente specificando che avrebbe trattenuto il deposito cauzionale di € 2.850,00 a parziale compensazione dei costi per la rimessa in pristino dei locali….e proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 5999/2024 R.G.NR. 13996/2024. Chiedeva in via principale, parte opponente nel merito di volere revocare, per i motivi Pt_1 tutti di cui in narrativa sia in diritto che in fatto, il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo N. 5999/2024 emesso in data 29.04.2024 dal Tribunale di Milano per contrasto con l'art. 642 c.p.c. e, conseguentemente, dichiarare il NO tenuto alla restituzione alla CP_1
NOa di quanto corrispostogli a seguito della notifica del decreto ingiuntivo p.e. Pt_1 citato e del pedissequo atto di precetto;
- accertare i danni sofferti dalla ricorrente, sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante come meglio esposti in narrativa e come meglio emergeranno dall'espletanda istruttoria o ritenuta di giustizia e, conseguentemente, condannare il NO al CP_1 relativo risarcimento che verrà posto in compensazione con il deposito cauzionale;
- condannare ex art. 96 c.p.c. altresì il NO , stante la violazione dell'obbligo CP_1 di lealtà e probità prescritto dall'art. 88 c.p.c., al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nei confronti della NOa da liquidarsi anche in via equitativa a norma Parte_1 dell'art. 1226 c.c….
Si costituiva ritualmente la controparte opposta con proprio atto difensivo contestando CP_1
e contrastando l'avversaria prospettazione in fatto ed in diritto, articolando conclusioni difformi nel merito e rinviando alle dettagliate conclusioni rassegnate in atti. Chiedeva di accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande, tutte, proposte dall'opponente per i motivi esposti nella parte che precede e, per l'effetto, rigettarle integralmente, con conseguente conferma del Decreto Ingiuntivo Immediatamente Esecutivo del Tribunale di Milano D.I. 5999/2024 – R.G. 13996/2024.in via subordinata che
venisse condannato al pagamento di una somma ritenuta di giustizia in ordine CP_1 ai danni richiesti dall'opponente, porre in compensazione la somma di €. 800,00, dallo stesso versata a titolo di spese di tinteggiatura, per tutte le ragioni esposte in narrativa. in ogni caso accertata e dichiarata, la sproporzionalità e infondatezza delle somme richieste da parte opponente, condannare la signora al risarcimento dei danni ex art. 96 Parte_1 cpc in favore del signor , da liquidarsi anche in via equitativa. CP_1
Il tutto con vittoria di competenze e spese di lite, oltre 15% spese generali, oltre accessori di legge. Risultati positivi i tentativi delle parti di addivenire -nelle more del procedimento- ad una soluzione concordata della controversia, all'udienza odierna del 10/04/2025….Dopo confronto tra gli stessi legali, le difese si accordano per la via conciliativa dell'abbandono reciproco delle presente vertenza legale, a spese legali di procedura del presente giudizio
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<> interamente compensate tra le parti costituite e con conseguente declaratoria giudiziale della intervenuta cessazione della materia del contendere e conseguente estinzione della presente procedura per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100 cpc All'esito dell'udienza il Giudice procedente si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale emetteva e pronunziava sentenza decisoria definitiva del presente giudizio.
Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. Né del resto sul punto è stata sollevata alcuna contestazione ovvero eccezione di parte. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare3 alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di 3 Cass 22698/2021….. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili.
3.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass.
n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio motivazionale…Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge
(in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). 3.3.2.
Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (c.f.r. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr.,
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del
2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020)….. E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996;
Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia decoctionis, in capo alla …, dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori ( Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri ( Sc.Sc.).
E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del 2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia decoctionis compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame… lungi dall'essere, di per sé, "decisivì, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la …incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che
"e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile…. ".
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<> diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n. 2153/2020). Premesso quanto sopra, in punto di merito il Tribunale oggi procedente può limitarsi, in questa sede, a solo prendere atto di quanto concordemente dichiarato dalle stesse difese delle parti a verbale di udienza odierno (…Dopo confronto tra gli stessi legali, le difese si accordano per la via conciliativa dell'abbandono reciproco delle presente vertenza legale, a spese legali di procedura del presente giudizio interamente compensate tra le parti costituite e con conseguente declaratoria giudiziale della intervenuta cessazione della materia del contendere e conseguente estinzione della presente procedura per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100 cpc…) così provvedendo in conformità. Si dispone che le spese legali di lite e di procedura siano integralmente compensate tra le parti costituite come da accordo tra le parti anche sul punto raggiunto. Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione4 il Tribunale Civile e Penale di Milano provvede come in dispositivo. 4 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica
è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v.
Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006).
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<> Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito5, deve ritenersi allo stato assorbita6.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica, nel procedimento al R.G. n. 22933/2024, definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti, così provvede e dispone:
-Dichiara, in via giudiziale, la intervenuta e sopravvenuta cessazione della materia del contendere inter partes, attesa la sopravvenuta carenza di interesse delle parti costituite a coltivare la presente procedura ex art. 100 cpc, con la conseguente declaratoria giudiziale della estinzione del presente giudizio;
-Dispone, così come da accordo tra le parti, l'integrale compensazione tra le parti costituite delle spese legali di procedura;
-Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege; La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale d'udienza che la contiene, per l'immediato deposito in Cancelleria.
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, il 10/04/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini 5 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
6 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
SEZIONE 13^CIVILE VERBALE1 DI UDIENZA
DELLA CAUSA N. 22933 DELL'ANNO 2024 TRA
<< >> (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
), nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._1
Corso Europa n. 81, rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Franciosi (C.F.
) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio in Milano, Via Francesco Sforza n. 14, la quale dichiara, ai sensi dell'art. 125, primo comma e 136, terzo comma c.p.c., di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni al numero di fax 02/3652.5984 patrocinato/a dall'Avv. FRANCIOSI SIMONA;
E
<< > C.F. CP_1 C.F._3 CP_1
residente in [...] rappresentato e C.F._3 difeso dall'Avv. Fabio Tonino Giudice del Foro di Milano, C.F. CodiceFiscale_4
– PEC ed elettivamente domiciliato presso il Email_1 suo studio sito in Milano, Via A. Lamarmora n. 4;
Oggi in data 10/04/2025 - innanzi al Giudice unico designato Dott. Jacopo Blandini, è comparso:
-Per la parte attrice << >> compare Parte_1 C.F._1
l'Avv. FRANCIOSI SIMONA e la dott.ssa Elena Loddo per la pratica.
-Per parte convenuta << > compare l'Avv. CP_1 C.F._3
GIUDICE;
Dopo confronto tra gli stessi legali, le difese costituite si accordano per la via conciliativa dell'abbandono reciproco delle presente vertenza legale, a spese legali di procedura del presente giudizio interamente compensate tra le parti costituite e con conseguente declaratoria giudiziale della intervenuta cessazione della materia del contendere e 1 Il presente verbale è redatto su documento informatico firmato digitalmente dal giudice. Essendo il verbale in formato elettronico ed essendo depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21/02/2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15/10/2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che le parti ed il teste, le cui dichiarazioni sono sopra riportate, sono impossibilitati a sottoscrivere il verbale stesso per mancanza di firma digitale.
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IL GIUDICE
Dato atto di quanto sopra, all'esito si ritira in camera di consiglio autorizzando i legali comparsi ad allontanarsi dall'aula di udienza.
Milano il 10/04/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
Il Giudice
all'esito della camera di consiglio, rilevato che le difese patrocinanti si sono allontanate
e non risultano, allo stato, immediatamente reperibili, pronunzia ed emette sentenza definitiva del giudizio da allegare al verbale di udienza e immediatamente depositata in
Cancelleria.
Milano il 10/04/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
<<tribunale civile e penale di milano>>
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--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
<< >> (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
), nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._1
(SV) Corso Europa n. 81, rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Franciosi (C.F.
) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 suo studio in Milano, Via Francesco Sforza n. 14, la quale dichiara, ai sensi dell'art.
125, primo comma e 136, terzo comma c.p.c., di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni al numero di fax 02/3652.5984 patrocinato/a dall'Avv. FRANCIOSI
SIMONA ;
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE
CONTRO
<< > C.F. CP_1 C.F._3 CP_1
residente in [...] C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Tonino Giudice del Foro di Milano, C.F.
– PEC ed CodiceFiscale_4 Email_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Via A. Lamarmora n.
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Oggetto: Opposizione a Decreto ingiuntivo (rg 13996/2024) n. 5999/2024 (rep. 4293/2024) del 23-29/04/2024.
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CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso da ultimo come da verbale di udienza del 10/04/2025.
--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE2--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015). Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, la parte opponente premetteva che è proprietaria di un immobile sito in Milano, Via E. Bezzi n. 79, meglio Parte_1 identificato al catasto di detto comune al Foglio 431, mapp. 53 sub. 77 z.c. 2, cat. A/3, vani 4, rendita catastale euro 547,44; che con contratto di locazione stipulato in data 24.09.2018 e registrato il 27.09.2018 la – con l'ausilio dell'agenzia di mediazione Parte_1 immobiliare Crearredo S.r.l. - concedeva in locazione a il suddetto immobile, CP_1 in ottimo stato, per la durata di anni 4 + 4 (dall'1.10.2018 al 30.09.2022) (doc. 1); che l'agente immobiliare che aveva ricevuto mandato per la locazione dell'immobile de quo,
subito prima dell'ingresso del registrava un video e scattava Testimone_1 CP_1 fotografie attestanti lo stato dello stesso (docc. 2 e 3); che, a conferma del perfetto stato del bene, nel sopra citato contratto il dichiarava “di aver trovato i locali affittatigli in CP_1 ottimo stato di manutenzione a norma dell'art. 1575 cc e così tutti gli impianti” e si impegnava a restituirlo “nello stesso stato (…) al termine della locazione” (cfr. doc. 1 art. 8); che alla data di stipula del contratto provvedeva al versamento, a favore della CP_1 locatrice, del deposito cauzionale di € 2.850,00, come previsto dall'art. 3 del contratto;
che in data 30.09.2018 la locatrice trasmetteva, a mezzo mail, al conduttore la distinta arredi e il verbale di consegna dell'immobile contenente, altresì, indicazioni specifiche per la sua corretta manutenzione al fine di preservarne lo stato (doc. 4); che in data 1.10.2018 CP_1 prendeva possesso dell'immobile, ne controllava la corrispondenza tra lo stato di fatto e la dichiarazione presente nel verbale e in data 09.10.2018 trasmetteva a mezzo mail la distinta e il verbale da lui sottoscritti;
ivi confermava “l'ottimo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile e degli arredi” (cfr. doc. 4); che in data 8.11.2023, il convenuto opposto, tramite posta elettronica, inviava alla Proprietaria comunicazione di recesso dal contratto di locazione con decorrenza dal 1° febbraio 2024, con un preavviso di tre mesi come stabilito nel contratto di locazione (doc. 5); che l'immobile veniva liberato dal conduttore in data 4.02.2024 con la consegna delle chiavi al a ciò delegato, pur dovendo egli procedere alla tinteggiatura dei Parte_2 locali come contrattualmente previsto;
che, pertanto, il conduttore incaricava specifico professionista onde procedere alla tinteggiatura dei locali che, tuttavia, veniva eseguita in 2 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
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che ultimata la tinteggiatura da parte in data 10.02.2024 e CP_1 rientrata quindi, la Proprietaria, nel possesso dell'immobile, dopo un attento esame la locatrice e l'agente immobiliare constatavano la presenza di ingenti danni all'immobile… come meglio evidenziati di seguito (docc. 6 e 6bis); che la NOa onde ripristinare i locali Pt_1 sosteneva la spesa di di complessivi € 9.131,90, come da relative quietanze di pagamento (Alex Multiservice S.r.l. e L.C. 4 S.r.l. Società Unipersonale) (doc. 7); che con due successive comunicazioni del 2.03.2024 e del 13.03.2024 la ricorrente contestava al signor la CP_1 responsabilità per i danni accertati nell'appartamento, specificando dettagliatamente i costi sostenuti, allegando le fotografie dei danneggiamenti rilevati all'interno dell'appartamento e contestualmente specificando che avrebbe trattenuto il deposito cauzionale di € 2.850,00 a parziale compensazione dei costi per la rimessa in pristino dei locali….e proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 5999/2024 R.G.NR. 13996/2024. Chiedeva in via principale, parte opponente nel merito di volere revocare, per i motivi Pt_1 tutti di cui in narrativa sia in diritto che in fatto, il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo N. 5999/2024 emesso in data 29.04.2024 dal Tribunale di Milano per contrasto con l'art. 642 c.p.c. e, conseguentemente, dichiarare il NO tenuto alla restituzione alla CP_1
NOa di quanto corrispostogli a seguito della notifica del decreto ingiuntivo p.e. Pt_1 citato e del pedissequo atto di precetto;
- accertare i danni sofferti dalla ricorrente, sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante come meglio esposti in narrativa e come meglio emergeranno dall'espletanda istruttoria o ritenuta di giustizia e, conseguentemente, condannare il NO al CP_1 relativo risarcimento che verrà posto in compensazione con il deposito cauzionale;
- condannare ex art. 96 c.p.c. altresì il NO , stante la violazione dell'obbligo CP_1 di lealtà e probità prescritto dall'art. 88 c.p.c., al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nei confronti della NOa da liquidarsi anche in via equitativa a norma Parte_1 dell'art. 1226 c.c….
Si costituiva ritualmente la controparte opposta con proprio atto difensivo contestando CP_1
e contrastando l'avversaria prospettazione in fatto ed in diritto, articolando conclusioni difformi nel merito e rinviando alle dettagliate conclusioni rassegnate in atti. Chiedeva di accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande, tutte, proposte dall'opponente per i motivi esposti nella parte che precede e, per l'effetto, rigettarle integralmente, con conseguente conferma del Decreto Ingiuntivo Immediatamente Esecutivo del Tribunale di Milano D.I. 5999/2024 – R.G. 13996/2024.in via subordinata che
venisse condannato al pagamento di una somma ritenuta di giustizia in ordine CP_1 ai danni richiesti dall'opponente, porre in compensazione la somma di €. 800,00, dallo stesso versata a titolo di spese di tinteggiatura, per tutte le ragioni esposte in narrativa. in ogni caso accertata e dichiarata, la sproporzionalità e infondatezza delle somme richieste da parte opponente, condannare la signora al risarcimento dei danni ex art. 96 Parte_1 cpc in favore del signor , da liquidarsi anche in via equitativa. CP_1
Il tutto con vittoria di competenze e spese di lite, oltre 15% spese generali, oltre accessori di legge. Risultati positivi i tentativi delle parti di addivenire -nelle more del procedimento- ad una soluzione concordata della controversia, all'udienza odierna del 10/04/2025….Dopo confronto tra gli stessi legali, le difese si accordano per la via conciliativa dell'abbandono reciproco delle presente vertenza legale, a spese legali di procedura del presente giudizio
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Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. Né del resto sul punto è stata sollevata alcuna contestazione ovvero eccezione di parte. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare3 alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di 3 Cass 22698/2021….. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili.
3.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass.
n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio motivazionale…Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge
(in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). 3.3.2.
Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (c.f.r. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr.,
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2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020)….. E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996;
Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia decoctionis, in capo alla …, dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori ( Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri ( Sc.Sc.).
E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del 2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia decoctionis compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame… lungi dall'essere, di per sé, "decisivì, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la …incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che
"e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile…. ".
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è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v.
Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006).
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P.Q.M.
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Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica, nel procedimento al R.G. n. 22933/2024, definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti, così provvede e dispone:
-Dichiara, in via giudiziale, la intervenuta e sopravvenuta cessazione della materia del contendere inter partes, attesa la sopravvenuta carenza di interesse delle parti costituite a coltivare la presente procedura ex art. 100 cpc, con la conseguente declaratoria giudiziale della estinzione del presente giudizio;
-Dispone, così come da accordo tra le parti, l'integrale compensazione tra le parti costituite delle spese legali di procedura;
-Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege; La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale d'udienza che la contiene, per l'immediato deposito in Cancelleria.
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, il 10/04/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini 5 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
6 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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