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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 298/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EL ER, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
MICELI MARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5312/2023 depositato il 06/12/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Viale Mario Rapisardi 256 95123 Catania CT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1045/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
11 e pubblicata il 03/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229005307970000 IMOSTE VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160022806949 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170003495882 BOLLO 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170018658829 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130033283959 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160005350344 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520150030580049 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295201100452791785 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120035926800 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295201300007378611 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130021426257 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520140021688256501 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520150002944085 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1045/2023, depositata il 3 maggio 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Messina accoglieva parzialmente il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. 29520229005307970/000 annullando l'atto nei limiti indicati in motivazione e compensando le spese del giudizio.
La decisione si fondava, per quanto qui rileva, sulla prescrizione del credito con riferimento ad alcune cartelle e sulla ritenuta mancata prova della notifica delle cartelle di pagamento n. 29520160022806949000 e n.
29520180006084000000, poste a fondamento dell'intimazione impugnata.
Avverso tale pronuncia proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, deducendo pure l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto non provata la notifica delle predette cartelle e producendo, per la prima volta in grado di appello, gli avvisi di ricevimento delle relative raccomandate, recanti CAD e compiuta giacenza, documentazione ritenuta idonea a dimostrare la ritualità della procedura notificatoria .
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina, aderendo integralmente alle ragioni dell'appellante e chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata .
All'udienza del 15.12.2025 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato.
Va in primo luogo affermato che la sentenza impugnata ha ritenuto non raggiunta la prova della notifica delle cartelle n. 29520160022806949 e n. 29520180006084000, osservando come in primo grado non fossero stati depositati gli avvisi di ricevimento delle relative raccomandate contenenti CAD e comunicazioni di deposito.
Tuttavia, in sede di gravame l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha prodotto i relativi avvisi di ricevimento, dai quali risulta che le procedure di notifica sono state regolarmente perfezionate secondo la disciplina applicabile alla notifica postale per compiuta giacenza, con deposito dell'avviso nella cassetta postale del destinatario e successiva restituzione del plico decorsi i termini di legge. Sulla produzione documentale in appello si noti che ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, è sempre ammessa in appello la produzione di nuovi documenti, anche se già esistenti all'epoca del primo grado e anche in caso di contumacia.
Invero, “nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace” (Cass. 17921/2021).
Peraltro, con la sentenza n. 36/2025 la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023 laddove prescrive che le disposizioni del nuovo art. 58 si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché “ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023”. La successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti.
Ne consegue la piena valutabilità dei documenti prodotti.
Alla luce della documentazione depositata, risulta dunque provata la ritualità della notifica delle cartelle poste a fondamento dell'intimazione impugnata, sicché l'assunto sul quale il primo giudice ha fondato l'annullamento parziale dell'atto risulta superato.
Inoltre, la prescrizione pure dichiarata dai giudici di primo grado non è maturata alla luce della notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi della prescrizione, che non risultano regolarmente impugnati.
La sentenza impugnata deve pertanto essere integralmente riformata, con rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte ritiene di dover compensare integralmente le spese anche del grado di appello in considerazione della produzione documentale in appello.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione e, riformando integralmente la sentenza n. 1045/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, rigetta il ricorso introduttivo proposto da Resistente_1.
Compensa le spese anche del giudizio di secondo grado.
Palermo, 15.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
CH RU RN AT
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EL ER, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
MICELI MARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5312/2023 depositato il 06/12/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Viale Mario Rapisardi 256 95123 Catania CT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1045/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
11 e pubblicata il 03/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229005307970000 IMOSTE VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160022806949 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170003495882 BOLLO 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170018658829 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130033283959 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160005350344 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520150030580049 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295201100452791785 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120035926800 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295201300007378611 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130021426257 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520140021688256501 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520150002944085 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1045/2023, depositata il 3 maggio 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Messina accoglieva parzialmente il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. 29520229005307970/000 annullando l'atto nei limiti indicati in motivazione e compensando le spese del giudizio.
La decisione si fondava, per quanto qui rileva, sulla prescrizione del credito con riferimento ad alcune cartelle e sulla ritenuta mancata prova della notifica delle cartelle di pagamento n. 29520160022806949000 e n.
29520180006084000000, poste a fondamento dell'intimazione impugnata.
Avverso tale pronuncia proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, deducendo pure l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto non provata la notifica delle predette cartelle e producendo, per la prima volta in grado di appello, gli avvisi di ricevimento delle relative raccomandate, recanti CAD e compiuta giacenza, documentazione ritenuta idonea a dimostrare la ritualità della procedura notificatoria .
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina, aderendo integralmente alle ragioni dell'appellante e chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata .
All'udienza del 15.12.2025 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato.
Va in primo luogo affermato che la sentenza impugnata ha ritenuto non raggiunta la prova della notifica delle cartelle n. 29520160022806949 e n. 29520180006084000, osservando come in primo grado non fossero stati depositati gli avvisi di ricevimento delle relative raccomandate contenenti CAD e comunicazioni di deposito.
Tuttavia, in sede di gravame l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha prodotto i relativi avvisi di ricevimento, dai quali risulta che le procedure di notifica sono state regolarmente perfezionate secondo la disciplina applicabile alla notifica postale per compiuta giacenza, con deposito dell'avviso nella cassetta postale del destinatario e successiva restituzione del plico decorsi i termini di legge. Sulla produzione documentale in appello si noti che ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, è sempre ammessa in appello la produzione di nuovi documenti, anche se già esistenti all'epoca del primo grado e anche in caso di contumacia.
Invero, “nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace” (Cass. 17921/2021).
Peraltro, con la sentenza n. 36/2025 la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023 laddove prescrive che le disposizioni del nuovo art. 58 si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché “ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023”. La successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti.
Ne consegue la piena valutabilità dei documenti prodotti.
Alla luce della documentazione depositata, risulta dunque provata la ritualità della notifica delle cartelle poste a fondamento dell'intimazione impugnata, sicché l'assunto sul quale il primo giudice ha fondato l'annullamento parziale dell'atto risulta superato.
Inoltre, la prescrizione pure dichiarata dai giudici di primo grado non è maturata alla luce della notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi della prescrizione, che non risultano regolarmente impugnati.
La sentenza impugnata deve pertanto essere integralmente riformata, con rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte ritiene di dover compensare integralmente le spese anche del grado di appello in considerazione della produzione documentale in appello.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione e, riformando integralmente la sentenza n. 1045/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, rigetta il ricorso introduttivo proposto da Resistente_1.
Compensa le spese anche del giudizio di secondo grado.
Palermo, 15.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
CH RU RN AT