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Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/07/2024, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2486 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 2486 /2023 r.g. tra
Parte_1
- appellante -
E
- - Controparte_1 Controparte_2
-appellato-
Oggi 1 Luglio 2024 alle ore 9.54 innanzi alla dott.ssa Anna Rombolà, sono comparsi:
l'avv. Le Pera Luca per l'appellante; nessuno per il appellato;
CP_1
L'avv. Le Pera si riporta ai propri scritti difensivi ed alle note conclusive ed insiste nell'accoglimento dell'appello, per tutte le motivazioni esposte. Deposita copia cortesia delle not4e conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Anna Rombolà TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2486 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Cosenza, Parte_1 C.F._1
Via Giuseppe Tommasi n. 35, presso lo studio dell'avvocato Luca Le Pera che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce del presente atto;
appellante
E
, Compagnia di Cosenza, domiciliato ex lege Controparte_3
presso Avvocatura dello Stato;
appellato avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di Cosenza n. 61/2023.
Conclusioni: all'udienza dell'1 luglio 2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in appello ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Cosenza, il Parte_1 [...]
Compagnia di Cosenza, per ottenere la riforma della Controparte_3
sentenza 61/2023 emessa dal Giudice di Pace di Cosenza che aveva rigettato il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa, proposto per ottenere l'annullamento del verbale di contestazione di violazione del codice della strada n. 368308135 Serie 2019 N. 1058081 dell'08 ottobre 2021, elevato nei confronti del ricorrente dai Militari appartenenti alla Legione Carabinieri
, Compagnia di Cosenza, NORM con cui era stato intimato il CP_3 Controparte_4 pagamento della sanzione di € 222,67, unitamente alla decurtazione di n. 6 punti dalla patente di guida, per avere commesso, in data 5.10.2021, in orario notturno, la violazione dell'art. 145 commi 5 e 10 poiché “il conducente del veicolo, nell'immettersi nell'intersezione con via Miceli, in presenza del segnale di STOP, si fermava brevemente e riprendendo subito la marcia, senza dare la precedenza a veicolo proveniente da via Miceli”.
A sostegno del gravame l'appellante deduceva l'omessa ed erronea motivazione della sentenza che era basata su un'arbitraria ricostruzione dei fatti ed un'illegittima valutazione della documentazione allegata, atteso che non aveva preso in considerazione la Ctp allegata dal ricorrente che aveva riscontrato delle inesattezze nella ricostruzione del sinistro, in relazione ai rilievi planimetrici eseguiti dagli agenti intervenuti, ed in forza dei quali era stata individuata una concorrente responsabilità dello , attribuendo efficacia probatoria privilegiata alle dichiarazioni dei Parte_1
verbalizzanti; deduceva che, dagli accertamenti espletati dal c.t.p., emergeva che Parte_1
aveva fermato la marcia del veicolo che conduceva, procedendo con una cautela massima,
[...]
ed aveva impegnato successivamente l'incrocio con prudenza, non avvistando veicoli sopraggiungenti alla sua destra, in relazione alla conformazione dei luoghi, aggravata dalla presenza di numerosi veicoli parcheggiati in sosta irregolare;
che, pertanto, la responsabilità del sinistro andava ascritta, in via esclusiva, al conducente dell'autocarro che si era approssimato all'intersezione mantenendo una velocità superiore ai limiti imposti dalla segnaletica in area urbana
(centro abitato); che, pertanto, alcuna violazione di norme del Codice della Strada era addebitabile allo , dovendosi annullare il verbale irrogativo della sanzione pecuniaria e della Parte_1
decurtazione dei punti della patente,
Concludeva chiedendo che, in accoglimento dell'appello, venisse annullato il verbale di contestazione della violazione del Codice della Strada oggetto di opposizione, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio il che contestava la fondatezza dell'appello, Controparte_3
evidenziando che il rapporto redatto dagli agenti intervenuti costituiva atto pubblico fidefaciente ai sensi dell'art. 2700 c.c., suscettibile di essere contraddetto solo se impugnato con querela di falso, come correttamente rilevato dal giudice;
che la ricostruzione dei fatti, come riproposta nell'avverso atto di appello, consentiva di confermare la piena legittimità della contestazione mossa dall'Amministrazione, atteso che lo stesso aveva ammesso di Parte_1 essersi fermato “brevemente” e di avere ripreso poi la sua marcia, avendo, pertanto, violato l'obbligo sul medesimo incombente di dare la precedenza dopo essersi arrestato al segnale di STOP, violando il disposto di cui all'art. 145 C.d.S. secondo cui “negli sbocchi su strade… è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza”.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello. Espletati gli incombenti di rito, all'udienza dell'1.7.2024, il giudice, udita la discussione del procuratore di parte appellante, decideva la causa come da sentenza di seguito motivata.
****
L'appello proposto da è infondato, per le ragioni di seguito esposte, e deve Parte_1
essere, quindi, respinto.
Sebbene la motivazione contenuta nella sentenza del Giudice di Pace sia piuttosto sintetica e vada opportunamente integrata nei termini che seguono, la decisione di rigetto dell'opposizione proposta avverso il verbale di accertamento della violazione contestata allo e la conseguente Parte_1
sanzione amministrativa, ad avviso di questo giudicante, appare corretta.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (cfr.
Cass. Civ., n. 23800 del 7.11.2014)
La fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. assiste tutte le circostanze inerenti alla violazione, con la conseguenza che sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (cfr.
Cass. Civ., n. 3705 del 14.2.2013).
Orbene, nella fattispecie in esame, è indubbio che l'accertamento e i rilievi fotografici da parte degli agenti della Polizia municipale siano stati compiuti successivamente alla collisione tra i veicoli
Peugeot 2008 condotto da e Ford TR condotto da , sicchè Parte_1 Parte_2
le circostanze di fatto indicate nel verbale di contestazione non sono coperte da fede privilegiata, essendo il risultato di apprezzamenti e valutazioni compiuti dai verbalizzanti e, in quanto tali, suscettibili di prova contraria. D'altra parte, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (cfr. Cass. Civ., n. 23431 del 4.11.2014)
In particolare, l'infrazione all'art. 145, commi 5 e 10, del codice della strada, per non essersi fermato all'apposito segnale di STOP, prima di immettersi nella intersezione, omettendo di dare la doverosa precedenza ad altro veicolo, non può essere esclusa, in sede di giudizio di opposizione, sul presupposto che anche il conducente dell'altro veicolo, avente diritto alla precedenza, aveva violato,
a sua volta, una norma di comportamento. (cfr. Cass. Civ., n.8552 dell'8.4.2009).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, il verbale di accertamento della violazione redatto dai
Carabinieri di Cosenza ha ricostruito la dinamica della collisione, sulla scorta di tutti gli elementi di indagine raccolti nel sopralluogo compiuto a seguito dell'incidente ed ha contestato a Parte_1 la violazione dell'obbligo di fermarsi al segnale di STOP e di dare la precedenza ai veicoli
[...] provenienti dalla destra, sul presupposto che quest'ultimo non abbia tenuto la massima prudenza e diligenza nell'approssimarsi all'incrocio, con particolare riferimento alla necessità di compiere un'attenta e scrupolosa esplorazione della strada incrociante su cui circolava l'altro veicolo.
Simile valutazione appare ragionevolmente fondata sulla constatazione dello stato dei luoghi e sui rilievi effettuati in ordine alla posizione dei veicoli coinvolti nel sinistro ed ai punti di urto degli stessi, tenuto conto che la collisione è avvenuta tra la parte anteriore del furgone Ford TR condotto dal e la fiancata destra della Peugeot condotta dallo . Pt_2 Parte_1
Orbene, la circostanza che il furgone Ford TR procedesse a velocità non consona rispetto ai luoghi non vale ad escludere, di per sé, ogni responsabilità concorrente di Parte_1 nella causazione dell'evento, spettando allo stesso, al fine di escludere la presunzione di pari responsabilità in caso di scontro tra veicoli, dimostrare di avere tenuto una corretta condotta di guida esente da ogni censura.
Consegue che anche la ricostruzione della dinamica effettuata nella c.t.p. allegata dalla parte ricorrente-odierna appellante, fondandosi esclusivamente sulla documentazione fotografica e sui rilievi allegati alla relazione di servizio dei Carabinieri, non vale ad escludere ogni addebito di colpa imputabile allo , atteso che, in considerazione della presenza del segnale di Stop sulla Parte_1
via Galluppi, delle necessità, per il conducente, di arrestare la marcia e verificare il sopraggiungere di veicoli dalla strada a destra a cui dare la precedenza, tenuto conto anche dell'orario notturno e della circostanza che entrambi i veicoli coinvolti viaggiassero con i fari accesi, è ragionevole ritenere che lo stesso, con una condotta improntata alla massima prudenza in prossimità dell'incrocio, avrebbe potuto avvedersi dell'arrivo del veicolo che, in base a quanto emerso dagli elementi a disposizione, procedeva a velocità sostenuta, ed evitare di intraprendere l'intersezione.
Consegue che, alla stregua dei dati disponibili e non essendo stata fornita dall'opponente - odierno appellante la piena prova delle effettive modalità di accadimento dei fatti, dell'esatta dinamica dell'incidente e della propria condotta di guida immune da ogni censura, non è possibile ritenere che lo stesso non abbia violato la norma relativa all'obbligo di dare la precedenza al veicolo proveniente dalla destra, a prescindere dalla contestuale violazione, da parte di quest'ultimo, dei limiti di velocità.
Irrilevante, poi, ai fini della violazione contestata, è la posizione di altri veicoli in sosta ed urtati dalla Peugeot 2008, trattandosi di evento verificatosi successivamente alla collisione tra i due veicoli principali e che non ha avuto alcuna incidenza sulle modalità di accadimento dell'evento.
In conclusione, l'appello proposto da deve essere rigettato, con conseguente Parte_1
conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 (tabella n.
1 e 2), in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 0,01 ad € 1.100,01, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale del giudizio.
Va infine data attuazione, sussistendone i presupposti oggettivi e temporali, all'art. 13 c. I quater,
D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia), così come introdotto dall'art 1 c. XVII, legge
228/2012 del 2012, secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Tale norma, a mente dell'art. 1 c. XVIII, legge n. 228/2012, si applica ai procedimenti, come quello odierno, iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della predetta legge
(1° gennaio 2013).
P.Q.M.
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore del Controparte_3
, Compagnia di Cosenza, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in €
[...]
462,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge. 3) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, c. I quater, D.P.R. n. 115/2002 (T.U.
spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Sentenza letta in udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e depositata telematicamente.
Cosenza, 1.7.2024
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 2486 /2023 r.g. tra
Parte_1
- appellante -
E
- - Controparte_1 Controparte_2
-appellato-
Oggi 1 Luglio 2024 alle ore 9.54 innanzi alla dott.ssa Anna Rombolà, sono comparsi:
l'avv. Le Pera Luca per l'appellante; nessuno per il appellato;
CP_1
L'avv. Le Pera si riporta ai propri scritti difensivi ed alle note conclusive ed insiste nell'accoglimento dell'appello, per tutte le motivazioni esposte. Deposita copia cortesia delle not4e conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Anna Rombolà TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2486 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Cosenza, Parte_1 C.F._1
Via Giuseppe Tommasi n. 35, presso lo studio dell'avvocato Luca Le Pera che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce del presente atto;
appellante
E
, Compagnia di Cosenza, domiciliato ex lege Controparte_3
presso Avvocatura dello Stato;
appellato avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace di Cosenza n. 61/2023.
Conclusioni: all'udienza dell'1 luglio 2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in appello ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Cosenza, il Parte_1 [...]
Compagnia di Cosenza, per ottenere la riforma della Controparte_3
sentenza 61/2023 emessa dal Giudice di Pace di Cosenza che aveva rigettato il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa, proposto per ottenere l'annullamento del verbale di contestazione di violazione del codice della strada n. 368308135 Serie 2019 N. 1058081 dell'08 ottobre 2021, elevato nei confronti del ricorrente dai Militari appartenenti alla Legione Carabinieri
, Compagnia di Cosenza, NORM con cui era stato intimato il CP_3 Controparte_4 pagamento della sanzione di € 222,67, unitamente alla decurtazione di n. 6 punti dalla patente di guida, per avere commesso, in data 5.10.2021, in orario notturno, la violazione dell'art. 145 commi 5 e 10 poiché “il conducente del veicolo, nell'immettersi nell'intersezione con via Miceli, in presenza del segnale di STOP, si fermava brevemente e riprendendo subito la marcia, senza dare la precedenza a veicolo proveniente da via Miceli”.
A sostegno del gravame l'appellante deduceva l'omessa ed erronea motivazione della sentenza che era basata su un'arbitraria ricostruzione dei fatti ed un'illegittima valutazione della documentazione allegata, atteso che non aveva preso in considerazione la Ctp allegata dal ricorrente che aveva riscontrato delle inesattezze nella ricostruzione del sinistro, in relazione ai rilievi planimetrici eseguiti dagli agenti intervenuti, ed in forza dei quali era stata individuata una concorrente responsabilità dello , attribuendo efficacia probatoria privilegiata alle dichiarazioni dei Parte_1
verbalizzanti; deduceva che, dagli accertamenti espletati dal c.t.p., emergeva che Parte_1
aveva fermato la marcia del veicolo che conduceva, procedendo con una cautela massima,
[...]
ed aveva impegnato successivamente l'incrocio con prudenza, non avvistando veicoli sopraggiungenti alla sua destra, in relazione alla conformazione dei luoghi, aggravata dalla presenza di numerosi veicoli parcheggiati in sosta irregolare;
che, pertanto, la responsabilità del sinistro andava ascritta, in via esclusiva, al conducente dell'autocarro che si era approssimato all'intersezione mantenendo una velocità superiore ai limiti imposti dalla segnaletica in area urbana
(centro abitato); che, pertanto, alcuna violazione di norme del Codice della Strada era addebitabile allo , dovendosi annullare il verbale irrogativo della sanzione pecuniaria e della Parte_1
decurtazione dei punti della patente,
Concludeva chiedendo che, in accoglimento dell'appello, venisse annullato il verbale di contestazione della violazione del Codice della Strada oggetto di opposizione, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio il che contestava la fondatezza dell'appello, Controparte_3
evidenziando che il rapporto redatto dagli agenti intervenuti costituiva atto pubblico fidefaciente ai sensi dell'art. 2700 c.c., suscettibile di essere contraddetto solo se impugnato con querela di falso, come correttamente rilevato dal giudice;
che la ricostruzione dei fatti, come riproposta nell'avverso atto di appello, consentiva di confermare la piena legittimità della contestazione mossa dall'Amministrazione, atteso che lo stesso aveva ammesso di Parte_1 essersi fermato “brevemente” e di avere ripreso poi la sua marcia, avendo, pertanto, violato l'obbligo sul medesimo incombente di dare la precedenza dopo essersi arrestato al segnale di STOP, violando il disposto di cui all'art. 145 C.d.S. secondo cui “negli sbocchi su strade… è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza”.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello. Espletati gli incombenti di rito, all'udienza dell'1.7.2024, il giudice, udita la discussione del procuratore di parte appellante, decideva la causa come da sentenza di seguito motivata.
****
L'appello proposto da è infondato, per le ragioni di seguito esposte, e deve Parte_1
essere, quindi, respinto.
Sebbene la motivazione contenuta nella sentenza del Giudice di Pace sia piuttosto sintetica e vada opportunamente integrata nei termini che seguono, la decisione di rigetto dell'opposizione proposta avverso il verbale di accertamento della violazione contestata allo e la conseguente Parte_1
sanzione amministrativa, ad avviso di questo giudicante, appare corretta.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (cfr.
Cass. Civ., n. 23800 del 7.11.2014)
La fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. assiste tutte le circostanze inerenti alla violazione, con la conseguenza che sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (cfr.
Cass. Civ., n. 3705 del 14.2.2013).
Orbene, nella fattispecie in esame, è indubbio che l'accertamento e i rilievi fotografici da parte degli agenti della Polizia municipale siano stati compiuti successivamente alla collisione tra i veicoli
Peugeot 2008 condotto da e Ford TR condotto da , sicchè Parte_1 Parte_2
le circostanze di fatto indicate nel verbale di contestazione non sono coperte da fede privilegiata, essendo il risultato di apprezzamenti e valutazioni compiuti dai verbalizzanti e, in quanto tali, suscettibili di prova contraria. D'altra parte, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (cfr. Cass. Civ., n. 23431 del 4.11.2014)
In particolare, l'infrazione all'art. 145, commi 5 e 10, del codice della strada, per non essersi fermato all'apposito segnale di STOP, prima di immettersi nella intersezione, omettendo di dare la doverosa precedenza ad altro veicolo, non può essere esclusa, in sede di giudizio di opposizione, sul presupposto che anche il conducente dell'altro veicolo, avente diritto alla precedenza, aveva violato,
a sua volta, una norma di comportamento. (cfr. Cass. Civ., n.8552 dell'8.4.2009).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, il verbale di accertamento della violazione redatto dai
Carabinieri di Cosenza ha ricostruito la dinamica della collisione, sulla scorta di tutti gli elementi di indagine raccolti nel sopralluogo compiuto a seguito dell'incidente ed ha contestato a Parte_1 la violazione dell'obbligo di fermarsi al segnale di STOP e di dare la precedenza ai veicoli
[...] provenienti dalla destra, sul presupposto che quest'ultimo non abbia tenuto la massima prudenza e diligenza nell'approssimarsi all'incrocio, con particolare riferimento alla necessità di compiere un'attenta e scrupolosa esplorazione della strada incrociante su cui circolava l'altro veicolo.
Simile valutazione appare ragionevolmente fondata sulla constatazione dello stato dei luoghi e sui rilievi effettuati in ordine alla posizione dei veicoli coinvolti nel sinistro ed ai punti di urto degli stessi, tenuto conto che la collisione è avvenuta tra la parte anteriore del furgone Ford TR condotto dal e la fiancata destra della Peugeot condotta dallo . Pt_2 Parte_1
Orbene, la circostanza che il furgone Ford TR procedesse a velocità non consona rispetto ai luoghi non vale ad escludere, di per sé, ogni responsabilità concorrente di Parte_1 nella causazione dell'evento, spettando allo stesso, al fine di escludere la presunzione di pari responsabilità in caso di scontro tra veicoli, dimostrare di avere tenuto una corretta condotta di guida esente da ogni censura.
Consegue che anche la ricostruzione della dinamica effettuata nella c.t.p. allegata dalla parte ricorrente-odierna appellante, fondandosi esclusivamente sulla documentazione fotografica e sui rilievi allegati alla relazione di servizio dei Carabinieri, non vale ad escludere ogni addebito di colpa imputabile allo , atteso che, in considerazione della presenza del segnale di Stop sulla Parte_1
via Galluppi, delle necessità, per il conducente, di arrestare la marcia e verificare il sopraggiungere di veicoli dalla strada a destra a cui dare la precedenza, tenuto conto anche dell'orario notturno e della circostanza che entrambi i veicoli coinvolti viaggiassero con i fari accesi, è ragionevole ritenere che lo stesso, con una condotta improntata alla massima prudenza in prossimità dell'incrocio, avrebbe potuto avvedersi dell'arrivo del veicolo che, in base a quanto emerso dagli elementi a disposizione, procedeva a velocità sostenuta, ed evitare di intraprendere l'intersezione.
Consegue che, alla stregua dei dati disponibili e non essendo stata fornita dall'opponente - odierno appellante la piena prova delle effettive modalità di accadimento dei fatti, dell'esatta dinamica dell'incidente e della propria condotta di guida immune da ogni censura, non è possibile ritenere che lo stesso non abbia violato la norma relativa all'obbligo di dare la precedenza al veicolo proveniente dalla destra, a prescindere dalla contestuale violazione, da parte di quest'ultimo, dei limiti di velocità.
Irrilevante, poi, ai fini della violazione contestata, è la posizione di altri veicoli in sosta ed urtati dalla Peugeot 2008, trattandosi di evento verificatosi successivamente alla collisione tra i due veicoli principali e che non ha avuto alcuna incidenza sulle modalità di accadimento dell'evento.
In conclusione, l'appello proposto da deve essere rigettato, con conseguente Parte_1
conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 (tabella n.
1 e 2), in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 0,01 ad € 1.100,01, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale del giudizio.
Va infine data attuazione, sussistendone i presupposti oggettivi e temporali, all'art. 13 c. I quater,
D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia), così come introdotto dall'art 1 c. XVII, legge
228/2012 del 2012, secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Tale norma, a mente dell'art. 1 c. XVIII, legge n. 228/2012, si applica ai procedimenti, come quello odierno, iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della predetta legge
(1° gennaio 2013).
P.Q.M.
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore del Controparte_3
, Compagnia di Cosenza, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in €
[...]
462,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge. 3) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, c. I quater, D.P.R. n. 115/2002 (T.U.
spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Sentenza letta in udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e depositata telematicamente.
Cosenza, 1.7.2024
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà