TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/11/2025, n. 4375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4375 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14003/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia Agraria, composto dai Sigg. Magistrati: dr. Sergio Cassano Presidente
dr.ssa Cristina Fasano Giudice dr.ssa IA AD Giudice rel. dr.ssa Maria Barletta Componente Esperto
dr. Francesco Roberto Componente Esperto
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14003 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Conversano alla via Rosselli n°44/C, presso lo studio dell'avv. Domenico Sportelli, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
- ricorrente -
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bari alla via Cardassi 66, presso lo studio degli avv.ti Vito De Giosa e Gianluca Armigero, che la rappresentano e difendono come da mandato in atti
- resistente -
1 N. R.G. 14003/2023
Conclusioni: le parti concludevano come da verbale di udienza del 28.11.2025, da intendersi qui integralmente trascritto
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 4 novembre 2022, la Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi alla Terza Sezione Civile del Tribunale di Bari, la
[...] [...]
chiedendo di accertare il mutamento colturale (consistito in “rimozione Controparte_1
di tutti gli impianti a tendone coltivati ad uva da tavola”) asseritamente realizzato dalla convenuta sui fondi agricoli di proprietà di parte attrice, condotto dalla Controparte_1
oggetto del contratto di affitto di fondo rustico datato 7 novembre 2011, senza la
[...]
preventiva autorizzazione della proprietaria e in violazione dell'art. 16 della legge n. 203 del
1982, oltre che delle pattuizioni del contratto di affitto agrario. In ragione di ciò, domandava che fosse dichiarata la risoluzione del contratto di affitto per grave inadempimento della conduttrice, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese del giudizio.
A sostegno della domanda, la parte esponeva di aver partecipato alla procedura esecutiva immobiliare n. 3/2015 R.G.E. del Tribunale di Bari, aggiudicandosi il lotto n. 3 dell'avviso di vendita, e di essere divenuta proprietaria dei fondi agricoli indicati nel Decreto di
Trasferimento n. 285/18 (Cron. n. 3226, Rep. n. 1193/18), trascritto il 15 giugno 2018 presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari (nota n. 27520); che tali fondi risultavano condotti dalla
(poi , giusta contratto di affitto del 7 CP_1 Parte_2 Controparte_1
novembre 2011, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bari il 15 novembre 2011; di aver comunicato il proprio subentro alla società conduttrice con nota del 23 luglio 2018, diffidando quest'ultima dall'apportare modifiche o alterazioni all'ordinamento produttivo dei fondi;
che, in data 30 luglio 2019, alla presenza dei rappresentanti della e del tecnico di Controparte_1
fiducia dell'esponente, dott. agr. , veniva eseguito un sopralluogo sui fondi, Persona_1
all'esito del quale il tecnico redigeva la Relazione Tecnica Descrittiva del 19 settembre 2019, attestante lo stato dei luoghi;
che tale relazione evidenziava un radicale mutamento colturale sui fondi, consistente nell'avvenuto espianto dei vigneti da tavola e nella realizzazione di un impianto di actinidia, eseguito senza avvertire la proprietà, né i competenti uffici regionali, in violazione dell'art. 16 della legge n. 203/1982.
2 N. R.G. 14003/2023
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la Parte_1
incardinava il giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario di Bari (iscritto al n. 13439/2022 R.G.).
[...]
Con comparsa ritualmente depositata, si costituiva la Controparte_1
che preliminarmente eccepiva: a) la nullità dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 164, comma
4, c.p.c., per violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c.; b) l'errore sul rito (assumendo l'applicabilità del rito del lavoro alle controversie agrarie ex art. 11 D.Lgs. n.150/2011); c) la carenza di interesse ad agire della controparte (per non aver patito alcun danno dal mutamento colturale). Nel merito, poi, contestava integralmente la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, il Giudice rilevava d'ufficio, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., la questione attinente alla competenza della Sezione Specializzata
Agraria a conoscere della controversia, assegnando alle parti termine per note.
Con ordinanza dell'8 novembre 2023, lo stesso Giudice dichiarava l'incompetenza dell'adito Tribunale Ordinario di Bari in favore della Sezione Specializzata Agraria, compensando le spese di lite e assegnando alle parti i termini per la riassunzione.
Con ricorso depositato il successivo 14 novembre 2023, la Parte_1
riassumeva, quindi, il giudizio dinanzi alla presente Sezione Specializzata. Si
[...]
costituiva ritualmente anche la convenuta.
All'esito della prima udienza, veniva disposta CTU agronomica, affidata alla dott.ssa
, che depositava la relazione peritale in data 10 febbraio 2025. Persona_2
All'odierna udienza, esaurita la discussione orale, il Collegio ha deciso la causa dando lettura della sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che poi depositava telematicamente.
***
2. Vanno anzitutto disattese le eccezioni preliminari di nullità dell'atto di citazione e di carenza di interesse ad agire articolate da parte resistente.
2.1. Quanto al primo profilo, la resistente ha lamentato la nullità, ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., dell'atto di citazione originariamente notificato in data 03.10.2022, assumendo che lo stesso non conterrebbe una sufficiente esposizione dei fatti ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c.
La doglianza non è fondata.
Sul punto, è dirimente osservare che il presente giudizio è pervenuto dinanzi a questa
Sezione Specializzata a seguito della riassunzione della causa a norma dell'art. 50 c.p.c. In
3 N. R.G. 14003/2023
simili ipotesi, la riassunzione determina – secondo un principio pacifico in dottrina e giurisprudenza (si v., ex multis, Cass. n. 5542/2021), la prosecuzione davanti al giudice dichiarato competente del processo originario, che conserva la propria unitarietà e mantiene tutti gli effetti sostanziali e processuali già prodottisi dinanzi al primo giudice, non configurandosi come un nuovo giudizio. Ne deriva che la riassunzione neutralizza gli eventuali vizi formali dell'atto introduttivo originario, purché non abbiano inciso sulla regolare instaurazione del contraddittorio.
Nel caso in esame, la fase introduttiva si è già interamente consumata dinanzi al giudice incompetente, il quale non ha ravvisato profili ostativi alla prosecuzione del giudizio, disponendo il passaggio della causa alla Sezione specializzata e assegnando i termini per la tempestiva riassunzione. Ciò comporta che l'atto oggi rilevante ai fini della vocatio in ius è il ricorso in riassunzione, non censurato dalla resistente e, in ogni caso, perfettamente conforme al paradigma legale di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c.
Peraltro, anche nel merito tale eccezione s'appalesa manifestamente infondata.
L'atto di citazione originariamente notificato dall'odierna ricorrente (come pedissequamente riprodotto nel ricorso in riassunzione) contiene, infatti, tutti gli elementi necessari a porre la resistente nella condizione di comprendere le ragioni della domanda e di approntare un'adeguata difesa, come puntualmente avvenuto. Nel dettaglio, esso indica chiaramente: a) il titolo di proprietà dei fondi per cui è causa (decreto di trasferimento del 15 giugno 2018); b) la fonte del rapporto contrattuale (contratto di affitto agrario del 7 novembre
2011); c) l'asserito grave inadempimento della conduttrice (trasformazione del fondo mediante espianto del vigneto e impianto di uva actinidia, in violazione dell'art. 16 della legge n.
203/1982); d) le domande formulate (accertamento del mutamento colturale, risoluzione per inadempimento e restituzione dei fondi).
Tali elementi, collocando adeguatamente nel tempo e nel contenuto la condotta contestata, consentono di individuare con chiarezza il petitum e la causa petendi della domanda e dimostrano, al contempo, l'assenza di qualsiasi incertezza idonea a pregiudicare il diritto di difesa della convenuta, che ha infatti articolato compiutamente le proprie ragioni sia in fatto che in diritto.
L'atto introduttivo, pertanto, lungi dall'essere indeterminato, contiene una descrizione nitida e completa dei fatti essenziali posti a fondamento della domanda ed è pienamente idoneo ad assolvere la propria funzione processuale.
4 N. R.G. 14003/2023
L'eccezione di nullità deve essere, dunque, rigettata.
2.2. Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di interesse ad agire.
Come è noto, l'art. 100 c.p.c. prevede che per proporre una domanda, ovvero per contraddire alla stessa, è necessario avervi interesse. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'interesse ad agire rappresenta, pertanto, una condizione indispensabile dell'azione e si identifica nell'esigenza di conseguire, mediante l'intervento del giudice, un risultato utile sul piano giuridico che non sarebbe altrimenti ottenibile (Cass. 2721/2002; Cass.
565/2000; Cass. 486/1998).
Esso presuppone una situazione di oggettiva di lesione del diritto dedotto in giudizio, che deve essere concreta e attuale, nel senso che, in difetto della tutela giurisdizionale, l'attore subirebbe un pregiudizio non meramente ipotetico (Cass. 4229/1983). Sul punto, è stato chiarito che l'attualità dell'interesse ricorre quando la necessità di tutela trascende il piano della mera percezione soggettiva della parte e assume consistenza giuridicamente rilevante.
Ne deriva che la decisione richiesta non può ridursi a un'affermazione astratta o di principio, ma deve essere idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica destinata a incidere in modo immediato sulla sfera giuridica dell'attore (Cass.
12548/2002). Infatti, il processo civile è uno strumento di tutela di diritti sostanziali e deve concludersi con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, di tal che, nel suo ambito, i fatti materiali possono essere accertati solo laddove costituiscono il fondamento del diritto azionato (essendo escluso il loro accertamento in sé o a fini di effetti meramente eventuali o futuri - Cass. 10039/2002). Da ciò discende l'onere per la parte di allegare e provare la situazione lesiva posta a fondamento della domanda.
Tale principio, valevole per ogni tipo di azione, assume particolare rilievo nelle controversie agrarie, nelle quali l'assetto produttivo del fondo e la corretta osservanza degli obblighi di conduzione costituiscono elementi essenziali del sinallagma contrattuale.
Nel caso di specie, la ha dedotto un mutamento Parte_1
colturale radicale realizzato su fondi di sua proprietà (consistente nell'espianto del vigneto da tavola e nella sua sostituzione con impianto di actinidia), posto in essere, secondo la prospettazione della ricorrente, in difetto di autorizzazione e in violazione dell'art. 16 della legge n. 203/1982. Si tratta, all'evidenza, di una trasformazione strutturale dell'ordinamento produttivo del fondo dal carattere irreversibile, idonea a incidere direttamente sulla destinazione economica del bene e sull'equilibrio del rapporto di affitto agrario.
5 N. R.G. 14003/2023
A fronte di tale evenienza, l'interesse di parte ricorrente all'accertamento dell'inadempimento è, dunque, evidente e attuale. Peraltro, il subentro nella proprietà,
l'espressa diffida a non modificare lo stato dei luoghi, il successivo accertamento dell'avvenuto mutamento colturale e il tentativo di conciliazione esperito in sede amministrativa dimostrano che la situazione rappresentata è concreta e non meramente ipotetica. Né rileva che la ricorrente non abbia, secondo la prospettazione avversaria, subito un danno economicamente quantificato in conseguenza del mutamento colturale: nelle azioni contrattuali è sufficiente l'allegazione dell'inadempimento contestato al conduttore, che nei rapporti agrari – per la loro stessa struttura – integra di per sé un pregiudizio giuridicamente apprezzabile (non essendo peraltro stata proposta nella presente sede alcuna domanda risarcitoria).
A ciò va aggiunto che il mutamento colturale non autorizzato incide su profili – come la destinazione produttiva del fondo, la durata delle colture arboree, l'equilibrio agronomico – che lo stesso legislatore ha ritenuto meritevoli di specifica tutela e che non possono essere rimessi alla discrezionalità del conduttore. La violazione del divieto sancito dall'art. 16 della legge n.
203/1982 costituisce, infatti, un inadempimento in astratto idoneo a legittimare la risoluzione del contratto, di talché l'attrice ha pieno interesse ad ottenerne l'accertamento giudiziale.
L'eccezione deve, pertanto, essere respinta, non ravvisandosi alcun profilo di inammissibilità della domanda.
3. Venendo al merito, la domanda è fondata e va accolta.
In punto di diritto, è utile ricordare che, in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c., il riparto dell'onere della prova è scandito dal principio – pacifico nella giurisprudenza di legittimità – secondo cui il creditore che agisce per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno deve provare unicamente la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, potendosi limitare all'allegazione dell'inadempimento della controparte. Grava, invece, sul debitore la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'adempimento o dalla sussistenza di una causa idonea a giustificare l'inadempimento contestato (Cass. 13685/2019).
In simili ipotesi, ai fini della risoluzione del contratto, è necessario che l'inadempimento di una delle parti sia di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra.
L'accertamento della non scarsa importanza dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. è rimesso al giudice, che deve operarlo sulla scorta di un duplice criterio: da un lato, mediante un parametro oggettivo, valutando se l'inadempimento dedotto abbia inciso in modo
6 N. R.G. 14003/2023
apprezzabile sull'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), risultando idoneo ad alterare l'equilibrio sinallagmatico;
dall'altro, considerando eventuali elementi soggettivi (la buona fede del contraente, una tempestiva riparazione, la presenza di reciproci inadempimenti o la tolleranza protratta della controparte), utili a rafforzare o attenuare il giudizio di gravità (Cass. 1773/2001; Cass. 7083/2006).
I principi sintetizzati trovano applicazione particolarmente rigorosa in materia di contratti agrari, dove l'oggetto del rapporto – consistente in un fondo rustico – è intrinsecamente connotato da uno specifico ordinamento colturale, che ne condiziona la produttività, la redditività e la destinazione economica.
In materia, l'art. 5, comma 2, della legge n. 203 del 1982 statuisce, infatti, che: “la risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione”. La norma precisa, poi, che la morosità del conduttore integra grave inadempimento quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno un'annualità.
Pur enucleando alcune ipotesi tipiche di inadempimento dell'affittuario idoneo a legittimare la risoluzione dei contratti agrari (mancato pagamento del canone, irrazionale coltivazione del fondo, violazione degli obblighi di conservazione e manutenzione, subaffitto non consentito), la disposizione in parola pacificamente contiene un elenco esemplificativo delle condotte rilevanti ai sensi dell'art. 1455 c.c., mirando a circoscrivere le violazioni rilevanti a quante si traducano, in concreto, in una gestione impropria del fondo e risultino oggettivamente lesive degli interessi del concedente (Cass. 10538/2014).
Infatti, è ius receptum che, nei contratti agrari, la risoluzione del contratto non consegue a qualsivoglia violazione degli obblighi dell'affittuario, ma solo a quella che, per entità e conseguenze, alteri la struttura produttiva del fondo o comprometta gli obblighi essenziali delle parti in tema di canone, coltivazione, conservazione e manutenzione (v. Cass. n. 6669/2009, la cui massima recita: “in tema di contratti agrari, non un qualsiasi inadempimento dell'affittuario determina la risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico, ma l'inadempimento che presenta carattere di gravità in relazione al pagamento del canone, alla normale e razionale
7 N. R.G. 14003/2023
coltivazione del fondo, nonché alla conservazione e manutenzione dello stesso, quando ne risulti modificato l'originario ordinamento colturale in conseguenza della violazione dell'obbligo di conservare la struttura funzionale e la destinazione economica voluta dal concedente”; conf. Cass. n. 14755/2007).
In tale contesto e per quanto di specifico rilievo ai presenti fini, è stato ulteriormente chiarito che, quando l'inadempimento dedotto riguarda l'obbligo di conservazione e manutenzione del fondo, esso può ritenersi grave solo se incide in modo rilevante sulla capacità produttiva del fondo medesimo o sull'originario ordinamento colturale, ledendo l'obbligo dell'affittuario di conservare la struttura funzionale e la destinazione economica voluta dal concedente (Cass. n. 10538/2014).
Tale principio è positivizzato nelle disposizioni che regolamentano le migliorie del fondo agricolo e, in particolare, nell'art. 16 della legge n. 203/1982, che vieta espressamente all'affittuario di effettuare trasformazioni dell'ordinamento produttivo del fondo senza la preventiva autorizzazione del locatore e comunicazione agli uffici competenti.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha offerto una lettura stringente di tale disposizione, costantemente qualificando la modifica dell'originario ordinamento colturale del fondo, in violazione dell'obbligo di conservare la struttura funzionale e la destinazione economica voluta dal concedente, come grave inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 5 della legge n. 203/1982 (Cass. n. 3508/1990; Cass. n. 26843/2006; n. 14755/2007). Sul punto, si è affermato, in particolare, che “il mutamento del tipo di destinazione economica dato al fondo dal proprietario, ancorché nell'ambito della generale destinazione agricola dello stesso, integra un inadempimento del contratto di affitto di fondi rustici, che ne giustifica la risoluzione” (Cass. n. 3508/1990). E ancora che, in materia di contratti agrari, l'unilaterale trasformazione del fondo da parte dell'affittuario può concretare un inadempimento che giustifica la risoluzione del rapporto agrario, quando esso modifica l'originario ordinamento colturale del fondo.
La valutazione richiesta nelle ipotesi in cui sia domandata la risoluzione del contratto agrario per mutamento colturale, implicando un esame della situazione colturale del fondo e della volontà delle parti, si risolve, dunque, in un accertamento di fatto, riservato al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione (Cass. n. 14755/2007).
Ebbene, applicando i principi delineati, nel caso di specie parte ricorrente ha adeguatamente assolto l'onere probatorio su di essa gravante, documentando la fonte del
8 N. R.G. 14003/2023
proprio diritto (Decreto di Trasferimento n. 285/18 del 21.05.2018 del Tribunale di Bari, trascritto il 15 giugno 2018 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, contratto di affitto del 7 novembre 2011 e comunicazione di subentro del 23 luglio 2018) e allegando in modo puntuale il fatto inadempiente, rappresentato dal mutamento colturale realizzato dalla società affittuaria. La produzione documentale e, in particolare, la Relazione sullo Stato di Consistenza dei Fondi del 19 settembre 2019, redatta all'esito del sopralluogo del 30 luglio 2019, costituiscono ulteriore elemento atto a circoscrivere temporalmente e tecnicamente la condotta contestata.
La rappresentazione della società ricorrente trova nitido riscontro nelle risultanze della
CTU depositata in data 10 febbraio 2025, che il Collegio ritiene di condividere integralmente per coerenza logica, rigore metodologico e assenza di vizi tecnici.
Nell'elaborato, la consulente identifica, anzitutto, con precisione i fondi rustici oggetto del presente giudizio (costituenti parte dei terreni ricompresi nel contratto di affitto del 7 novembre 2011) e ne descrive le originarie caratteristiche colturali, circoscrivendo l'attenzione ai fondi siti in agro di Conversano, contrada Iavorra, per una superficie catastale complessiva di ha 15.46.70, dei quali ha 2.62.43 investiti a vigneto di uva da tavola (cfr. pp.
5-6 CTU). Indi, precisa che “dall'esame dei luoghi e come verificato congiuntamente con i CCTTPP le variazioni delle qualità di coltura sono avvenute esclusivamente sui vigneti a tendone esistenti alla data del 19 settembre 2019” (p. 5 CTU).
Movendo da tali premesse, ricostruisce la sequenza cronologica degli interventi effettuati sui fondi di cui sopra (pp.
6-9 CTU), esaminando, in primo luogo, le ortofoto AGEA del
19 luglio 2018, del 4 giugno 2020 e del 28 maggio 2023 (pp.
7-8 CTU).
Dalle stesse, la CTU rileva che: nell'ortofoto 2018, l'intero compendio agricolo risulta ancora investito a uva da tavola allevata a tendone, in piena conduzione;
nell'ortofoto 2020, la coltura viticola risulta ancora presente, senza indici di dismissioni;
nell'ortofoto 2023, il vigneto a uva da tavola risulta ormai assente e sostituito da un impianto di actinidia (identificato come tale dalla CTU mediante l'osservazione delle caratteristiche vegetative e strutturali riconoscibili dall'alto).
La trasformazione è confermata dal sopralluogo del 07 novembre 2024 (pp. 9 - 13 CTU), nel corso del quale la consulente ha accertato la presenza sui fondi per cui è causa di un impianto di actinidia ormai stabilizzato, dotato di strutture di sostegno, pali di testata e sistemi irrigui compatibili con la coltura, come documentato dalle fotografie allegate.
9 N. R.G. 14003/2023
Al fine di addivenire a una compiuta datazione degli interventi di sostituzione colturale, la consulente incrocia, poi, le richiamate risultanze delle ortofoto con la documentazione aziendale acquisita (tabella 2, p. 8 CTU), rilevando che fino al 2020 le particelle per cui è causa risultavano investite a vigneto da tavola (come confermato dalla CTU del 09 agosto 2019, resa nell'ambito della procedura esecutiva R.G. Es. n. 31/2015, dai fascicoli aziendali, dai quaderni di campagna, nonché dalla Relazione sullo Stato di Consistenza del 19 settembre 2019, alla cui p. 7 si legge: “Vigneto da tavola: attualmente il vigneto di uva da tavola allevato a tendone occupa solo una porzione di ha 2.63.00. Dalla presenza del frutto pendente, è stato possibile verificare che si trattava di un vigneto di uva apirenia bianca, sicuramente precoce in quanto prossima alla maturazione”). La trasformazione in actinidia risulta, invece, provata per l'anno
2021, alla luce delle fatture del 26 febbraio 2021, 25 marzo 2021 e 30 giugno 2023 (relative all'acquisto di piante di actinidia di uno o due anni) e della fattura del 18 febbraio 2021, relativa all'esecuzione di lavori.
Sulla base di tali elementi, la CTU conclude affermando, quindi, che “i terreni investiti ad uva da tavola sono stati espiantati e sostituiti con piante di actinidia nell'anno 2021, e quindi in epoca successiva al 9 agosto 2018” (p. 13 CTU).
Gli elementi sopra esposti dimostrano con chiarezza: a) l'avvenuto mutamento colturale sui fondi rustici per cui è causa (consistito nella sostituzione della coltivazione di uva da tavolo con quella di uva actinidia, incontestato dalla resistente); b) la collocazione cronologica di tale trasformazione in epoca successiva al subentro nella proprietà di parte ricorrente (e successivamente alla diffida all'affittuaria dall'apportare modifiche o alterazioni all'ordinamento produttivo dei fondi datata 23 luglio 2018); c) la realizzazione di tale intervento in assenza di autorizzazione del concedente (e, anzi, in contrasto con la volontà chiaramente manifestata con la richiamata diffida) e in mancanza della prescritta comunicazione alle autorità di settore, in evidente violazione dell'art. 16 della legge n. 203/1982.
La condotta della società affittuaria ha determinato, dunque, una trasformazione radicale dell'originario ordinamento colturale, incidendo in modo irreversibile sulla destinazione economica impressa al fondo e sottraendo alla proprietà il diritto di determinare le scelte produttive, con una lesione pienamente rilevante del sinallagma contrattuale.
A fronte di ciò, la difesa della resistente – secondo la quale l'espianto dell'uva da tavolo sarebbe stato imposto dal “naturale ciclo della vite e dalla fisiologica esigenza di rinnovamento dell'impianto” – appare meramente assertiva e priva di supporto probatorio.
10 N. R.G. 14003/2023
La parte non ha prodotto, infatti, alcun documento fitosanitario o tecnico attestante patologie, senescenza diffusa o cedimenti strutturali dei filari, alcuna perizia agronomica, alcun rilievo tecnico, alcuna comunicazioni agli enti competenti o alla concedente, né tanto meno fatture di trattamenti specifici eseguiti sul fondo o altra documentazione attestante la necessità dell'intervento. Nulla, dunque, prova che il vigneto versasse in condizioni tali da imporne il rinnovo, né che l'intervento fosse agronomicamente imposto (circostanze che era onere della resistente provare ai sensi dell'art. 2697 c.c.).
Giova aggiungere che l'impianto di actinidia presenta, oltretutto, esigenze agronomiche, irrigue e strutturali del tutto differenti rispetto alla vite, richiedendo opere preliminari al suo innesto incompatibili con un semplice rinnovo fisiologico della precedente coltura. L'insieme degli elementi tecnici raccolti porta, dunque, a ritenere che l'intervento di trasformazione sia stato frutto di una scelta autonoma dell'affittuaria, dettata da un diverso progetto imprenditoriale e non da obiettive necessità agronomiche.
Parimenti, irrilevante è l'aver la società affittuaria operato secondo una diversa valutazione economica delle colture: l'eventuale maggiore redditività dell'actinidia non può giustificare, infatti, la trasformazione unilaterale del fondo, trattandosi di scelta rimessa al proprietario e comunque soggetta alle procedure autorizzative previste dall'art. 16 della legge n. 203/1982.
L'insieme delle risultanze processuali consente, dunque, di affermare che la trasformazione dei fondi, così come accertata, costituisce un mutamento non autorizzato del relativo ordinamento produttivo, realizzato in epoca successiva al subentro dell'attrice nella proprietà e in assenza di cause giustificative. Tale condotta integra un inadempimento grave, rilevante ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. e dell'art. 5 della legge n. 203/1982, e idoneo in quanto tale a fondare la risoluzione del contratto di affitto agrario del 7 novembre 2011, con conseguenti obblighi restitutori.
4. Per tutte le ragioni esposte, la domanda merita dunque accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del Dm n.
55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022, in base al valore indeterminabile della causa, applicando gli onorari minimi in ragione della modesta complessità delle questioni in fatto e diritto trattate.
Sono poste a carico di parte resistente anche le spese sostenute per la CTU agronomica, già liquidate con decreto del 25 marzo 2023.
11 N. R.G. 14003/2023
PQM
Il Tribunale di Bari – Terza Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ogni altra istanza, eccezione e deduzione Parte_1
disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, dichiara la risoluzione del contratto agrario stipulato in data 07 novembre 2011 tra l Parte_3
, cui è subentrata quale locatore la a
[...] Parte_1
seguito di decreto di trasferimento n. 285/18 del Tribunale di Bari (Cron. n. 3226, Rep. n.
1193/18), e la poi divenuta Parte_4 Controparte_1
(registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bari in data 15 novembre 2011), per grave inadempimento della conduttrice ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. e art. 5 della legge n. 203/1982;
2) per l'effetto, condanna la a rilasciare in favore di parte Controparte_1
ricorrente i fondi rustici, come compiutamente indicati nel Decreto di Trasferimento n.
285/18 (Cron. n. 3226, Rep. n. 1193/18) del Tribunale di Bari, liberi da persone e da cose, entro e non oltre il 10 novembre 2026;
3) condanna la al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1
della che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € Parte_1
3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
4) pone definitivamente a carico della resistente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto del 25 marzo 2023.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025
Il Presidente
Dott. Sergio Cassano
Il Giudice est.
Dott.ssa IA AD
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia Agraria, composto dai Sigg. Magistrati: dr. Sergio Cassano Presidente
dr.ssa Cristina Fasano Giudice dr.ssa IA AD Giudice rel. dr.ssa Maria Barletta Componente Esperto
dr. Francesco Roberto Componente Esperto
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14003 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Conversano alla via Rosselli n°44/C, presso lo studio dell'avv. Domenico Sportelli, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
- ricorrente -
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bari alla via Cardassi 66, presso lo studio degli avv.ti Vito De Giosa e Gianluca Armigero, che la rappresentano e difendono come da mandato in atti
- resistente -
1 N. R.G. 14003/2023
Conclusioni: le parti concludevano come da verbale di udienza del 28.11.2025, da intendersi qui integralmente trascritto
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 4 novembre 2022, la Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi alla Terza Sezione Civile del Tribunale di Bari, la
[...] [...]
chiedendo di accertare il mutamento colturale (consistito in “rimozione Controparte_1
di tutti gli impianti a tendone coltivati ad uva da tavola”) asseritamente realizzato dalla convenuta sui fondi agricoli di proprietà di parte attrice, condotto dalla Controparte_1
oggetto del contratto di affitto di fondo rustico datato 7 novembre 2011, senza la
[...]
preventiva autorizzazione della proprietaria e in violazione dell'art. 16 della legge n. 203 del
1982, oltre che delle pattuizioni del contratto di affitto agrario. In ragione di ciò, domandava che fosse dichiarata la risoluzione del contratto di affitto per grave inadempimento della conduttrice, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese del giudizio.
A sostegno della domanda, la parte esponeva di aver partecipato alla procedura esecutiva immobiliare n. 3/2015 R.G.E. del Tribunale di Bari, aggiudicandosi il lotto n. 3 dell'avviso di vendita, e di essere divenuta proprietaria dei fondi agricoli indicati nel Decreto di
Trasferimento n. 285/18 (Cron. n. 3226, Rep. n. 1193/18), trascritto il 15 giugno 2018 presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari (nota n. 27520); che tali fondi risultavano condotti dalla
(poi , giusta contratto di affitto del 7 CP_1 Parte_2 Controparte_1
novembre 2011, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bari il 15 novembre 2011; di aver comunicato il proprio subentro alla società conduttrice con nota del 23 luglio 2018, diffidando quest'ultima dall'apportare modifiche o alterazioni all'ordinamento produttivo dei fondi;
che, in data 30 luglio 2019, alla presenza dei rappresentanti della e del tecnico di Controparte_1
fiducia dell'esponente, dott. agr. , veniva eseguito un sopralluogo sui fondi, Persona_1
all'esito del quale il tecnico redigeva la Relazione Tecnica Descrittiva del 19 settembre 2019, attestante lo stato dei luoghi;
che tale relazione evidenziava un radicale mutamento colturale sui fondi, consistente nell'avvenuto espianto dei vigneti da tavola e nella realizzazione di un impianto di actinidia, eseguito senza avvertire la proprietà, né i competenti uffici regionali, in violazione dell'art. 16 della legge n. 203/1982.
2 N. R.G. 14003/2023
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la Parte_1
incardinava il giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario di Bari (iscritto al n. 13439/2022 R.G.).
[...]
Con comparsa ritualmente depositata, si costituiva la Controparte_1
che preliminarmente eccepiva: a) la nullità dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 164, comma
4, c.p.c., per violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c.; b) l'errore sul rito (assumendo l'applicabilità del rito del lavoro alle controversie agrarie ex art. 11 D.Lgs. n.150/2011); c) la carenza di interesse ad agire della controparte (per non aver patito alcun danno dal mutamento colturale). Nel merito, poi, contestava integralmente la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, il Giudice rilevava d'ufficio, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., la questione attinente alla competenza della Sezione Specializzata
Agraria a conoscere della controversia, assegnando alle parti termine per note.
Con ordinanza dell'8 novembre 2023, lo stesso Giudice dichiarava l'incompetenza dell'adito Tribunale Ordinario di Bari in favore della Sezione Specializzata Agraria, compensando le spese di lite e assegnando alle parti i termini per la riassunzione.
Con ricorso depositato il successivo 14 novembre 2023, la Parte_1
riassumeva, quindi, il giudizio dinanzi alla presente Sezione Specializzata. Si
[...]
costituiva ritualmente anche la convenuta.
All'esito della prima udienza, veniva disposta CTU agronomica, affidata alla dott.ssa
, che depositava la relazione peritale in data 10 febbraio 2025. Persona_2
All'odierna udienza, esaurita la discussione orale, il Collegio ha deciso la causa dando lettura della sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che poi depositava telematicamente.
***
2. Vanno anzitutto disattese le eccezioni preliminari di nullità dell'atto di citazione e di carenza di interesse ad agire articolate da parte resistente.
2.1. Quanto al primo profilo, la resistente ha lamentato la nullità, ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., dell'atto di citazione originariamente notificato in data 03.10.2022, assumendo che lo stesso non conterrebbe una sufficiente esposizione dei fatti ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c.
La doglianza non è fondata.
Sul punto, è dirimente osservare che il presente giudizio è pervenuto dinanzi a questa
Sezione Specializzata a seguito della riassunzione della causa a norma dell'art. 50 c.p.c. In
3 N. R.G. 14003/2023
simili ipotesi, la riassunzione determina – secondo un principio pacifico in dottrina e giurisprudenza (si v., ex multis, Cass. n. 5542/2021), la prosecuzione davanti al giudice dichiarato competente del processo originario, che conserva la propria unitarietà e mantiene tutti gli effetti sostanziali e processuali già prodottisi dinanzi al primo giudice, non configurandosi come un nuovo giudizio. Ne deriva che la riassunzione neutralizza gli eventuali vizi formali dell'atto introduttivo originario, purché non abbiano inciso sulla regolare instaurazione del contraddittorio.
Nel caso in esame, la fase introduttiva si è già interamente consumata dinanzi al giudice incompetente, il quale non ha ravvisato profili ostativi alla prosecuzione del giudizio, disponendo il passaggio della causa alla Sezione specializzata e assegnando i termini per la tempestiva riassunzione. Ciò comporta che l'atto oggi rilevante ai fini della vocatio in ius è il ricorso in riassunzione, non censurato dalla resistente e, in ogni caso, perfettamente conforme al paradigma legale di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c.
Peraltro, anche nel merito tale eccezione s'appalesa manifestamente infondata.
L'atto di citazione originariamente notificato dall'odierna ricorrente (come pedissequamente riprodotto nel ricorso in riassunzione) contiene, infatti, tutti gli elementi necessari a porre la resistente nella condizione di comprendere le ragioni della domanda e di approntare un'adeguata difesa, come puntualmente avvenuto. Nel dettaglio, esso indica chiaramente: a) il titolo di proprietà dei fondi per cui è causa (decreto di trasferimento del 15 giugno 2018); b) la fonte del rapporto contrattuale (contratto di affitto agrario del 7 novembre
2011); c) l'asserito grave inadempimento della conduttrice (trasformazione del fondo mediante espianto del vigneto e impianto di uva actinidia, in violazione dell'art. 16 della legge n.
203/1982); d) le domande formulate (accertamento del mutamento colturale, risoluzione per inadempimento e restituzione dei fondi).
Tali elementi, collocando adeguatamente nel tempo e nel contenuto la condotta contestata, consentono di individuare con chiarezza il petitum e la causa petendi della domanda e dimostrano, al contempo, l'assenza di qualsiasi incertezza idonea a pregiudicare il diritto di difesa della convenuta, che ha infatti articolato compiutamente le proprie ragioni sia in fatto che in diritto.
L'atto introduttivo, pertanto, lungi dall'essere indeterminato, contiene una descrizione nitida e completa dei fatti essenziali posti a fondamento della domanda ed è pienamente idoneo ad assolvere la propria funzione processuale.
4 N. R.G. 14003/2023
L'eccezione di nullità deve essere, dunque, rigettata.
2.2. Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di interesse ad agire.
Come è noto, l'art. 100 c.p.c. prevede che per proporre una domanda, ovvero per contraddire alla stessa, è necessario avervi interesse. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'interesse ad agire rappresenta, pertanto, una condizione indispensabile dell'azione e si identifica nell'esigenza di conseguire, mediante l'intervento del giudice, un risultato utile sul piano giuridico che non sarebbe altrimenti ottenibile (Cass. 2721/2002; Cass.
565/2000; Cass. 486/1998).
Esso presuppone una situazione di oggettiva di lesione del diritto dedotto in giudizio, che deve essere concreta e attuale, nel senso che, in difetto della tutela giurisdizionale, l'attore subirebbe un pregiudizio non meramente ipotetico (Cass. 4229/1983). Sul punto, è stato chiarito che l'attualità dell'interesse ricorre quando la necessità di tutela trascende il piano della mera percezione soggettiva della parte e assume consistenza giuridicamente rilevante.
Ne deriva che la decisione richiesta non può ridursi a un'affermazione astratta o di principio, ma deve essere idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica destinata a incidere in modo immediato sulla sfera giuridica dell'attore (Cass.
12548/2002). Infatti, il processo civile è uno strumento di tutela di diritti sostanziali e deve concludersi con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, di tal che, nel suo ambito, i fatti materiali possono essere accertati solo laddove costituiscono il fondamento del diritto azionato (essendo escluso il loro accertamento in sé o a fini di effetti meramente eventuali o futuri - Cass. 10039/2002). Da ciò discende l'onere per la parte di allegare e provare la situazione lesiva posta a fondamento della domanda.
Tale principio, valevole per ogni tipo di azione, assume particolare rilievo nelle controversie agrarie, nelle quali l'assetto produttivo del fondo e la corretta osservanza degli obblighi di conduzione costituiscono elementi essenziali del sinallagma contrattuale.
Nel caso di specie, la ha dedotto un mutamento Parte_1
colturale radicale realizzato su fondi di sua proprietà (consistente nell'espianto del vigneto da tavola e nella sua sostituzione con impianto di actinidia), posto in essere, secondo la prospettazione della ricorrente, in difetto di autorizzazione e in violazione dell'art. 16 della legge n. 203/1982. Si tratta, all'evidenza, di una trasformazione strutturale dell'ordinamento produttivo del fondo dal carattere irreversibile, idonea a incidere direttamente sulla destinazione economica del bene e sull'equilibrio del rapporto di affitto agrario.
5 N. R.G. 14003/2023
A fronte di tale evenienza, l'interesse di parte ricorrente all'accertamento dell'inadempimento è, dunque, evidente e attuale. Peraltro, il subentro nella proprietà,
l'espressa diffida a non modificare lo stato dei luoghi, il successivo accertamento dell'avvenuto mutamento colturale e il tentativo di conciliazione esperito in sede amministrativa dimostrano che la situazione rappresentata è concreta e non meramente ipotetica. Né rileva che la ricorrente non abbia, secondo la prospettazione avversaria, subito un danno economicamente quantificato in conseguenza del mutamento colturale: nelle azioni contrattuali è sufficiente l'allegazione dell'inadempimento contestato al conduttore, che nei rapporti agrari – per la loro stessa struttura – integra di per sé un pregiudizio giuridicamente apprezzabile (non essendo peraltro stata proposta nella presente sede alcuna domanda risarcitoria).
A ciò va aggiunto che il mutamento colturale non autorizzato incide su profili – come la destinazione produttiva del fondo, la durata delle colture arboree, l'equilibrio agronomico – che lo stesso legislatore ha ritenuto meritevoli di specifica tutela e che non possono essere rimessi alla discrezionalità del conduttore. La violazione del divieto sancito dall'art. 16 della legge n.
203/1982 costituisce, infatti, un inadempimento in astratto idoneo a legittimare la risoluzione del contratto, di talché l'attrice ha pieno interesse ad ottenerne l'accertamento giudiziale.
L'eccezione deve, pertanto, essere respinta, non ravvisandosi alcun profilo di inammissibilità della domanda.
3. Venendo al merito, la domanda è fondata e va accolta.
In punto di diritto, è utile ricordare che, in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c., il riparto dell'onere della prova è scandito dal principio – pacifico nella giurisprudenza di legittimità – secondo cui il creditore che agisce per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno deve provare unicamente la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, potendosi limitare all'allegazione dell'inadempimento della controparte. Grava, invece, sul debitore la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'adempimento o dalla sussistenza di una causa idonea a giustificare l'inadempimento contestato (Cass. 13685/2019).
In simili ipotesi, ai fini della risoluzione del contratto, è necessario che l'inadempimento di una delle parti sia di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra.
L'accertamento della non scarsa importanza dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. è rimesso al giudice, che deve operarlo sulla scorta di un duplice criterio: da un lato, mediante un parametro oggettivo, valutando se l'inadempimento dedotto abbia inciso in modo
6 N. R.G. 14003/2023
apprezzabile sull'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), risultando idoneo ad alterare l'equilibrio sinallagmatico;
dall'altro, considerando eventuali elementi soggettivi (la buona fede del contraente, una tempestiva riparazione, la presenza di reciproci inadempimenti o la tolleranza protratta della controparte), utili a rafforzare o attenuare il giudizio di gravità (Cass. 1773/2001; Cass. 7083/2006).
I principi sintetizzati trovano applicazione particolarmente rigorosa in materia di contratti agrari, dove l'oggetto del rapporto – consistente in un fondo rustico – è intrinsecamente connotato da uno specifico ordinamento colturale, che ne condiziona la produttività, la redditività e la destinazione economica.
In materia, l'art. 5, comma 2, della legge n. 203 del 1982 statuisce, infatti, che: “la risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione”. La norma precisa, poi, che la morosità del conduttore integra grave inadempimento quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno un'annualità.
Pur enucleando alcune ipotesi tipiche di inadempimento dell'affittuario idoneo a legittimare la risoluzione dei contratti agrari (mancato pagamento del canone, irrazionale coltivazione del fondo, violazione degli obblighi di conservazione e manutenzione, subaffitto non consentito), la disposizione in parola pacificamente contiene un elenco esemplificativo delle condotte rilevanti ai sensi dell'art. 1455 c.c., mirando a circoscrivere le violazioni rilevanti a quante si traducano, in concreto, in una gestione impropria del fondo e risultino oggettivamente lesive degli interessi del concedente (Cass. 10538/2014).
Infatti, è ius receptum che, nei contratti agrari, la risoluzione del contratto non consegue a qualsivoglia violazione degli obblighi dell'affittuario, ma solo a quella che, per entità e conseguenze, alteri la struttura produttiva del fondo o comprometta gli obblighi essenziali delle parti in tema di canone, coltivazione, conservazione e manutenzione (v. Cass. n. 6669/2009, la cui massima recita: “in tema di contratti agrari, non un qualsiasi inadempimento dell'affittuario determina la risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico, ma l'inadempimento che presenta carattere di gravità in relazione al pagamento del canone, alla normale e razionale
7 N. R.G. 14003/2023
coltivazione del fondo, nonché alla conservazione e manutenzione dello stesso, quando ne risulti modificato l'originario ordinamento colturale in conseguenza della violazione dell'obbligo di conservare la struttura funzionale e la destinazione economica voluta dal concedente”; conf. Cass. n. 14755/2007).
In tale contesto e per quanto di specifico rilievo ai presenti fini, è stato ulteriormente chiarito che, quando l'inadempimento dedotto riguarda l'obbligo di conservazione e manutenzione del fondo, esso può ritenersi grave solo se incide in modo rilevante sulla capacità produttiva del fondo medesimo o sull'originario ordinamento colturale, ledendo l'obbligo dell'affittuario di conservare la struttura funzionale e la destinazione economica voluta dal concedente (Cass. n. 10538/2014).
Tale principio è positivizzato nelle disposizioni che regolamentano le migliorie del fondo agricolo e, in particolare, nell'art. 16 della legge n. 203/1982, che vieta espressamente all'affittuario di effettuare trasformazioni dell'ordinamento produttivo del fondo senza la preventiva autorizzazione del locatore e comunicazione agli uffici competenti.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha offerto una lettura stringente di tale disposizione, costantemente qualificando la modifica dell'originario ordinamento colturale del fondo, in violazione dell'obbligo di conservare la struttura funzionale e la destinazione economica voluta dal concedente, come grave inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 5 della legge n. 203/1982 (Cass. n. 3508/1990; Cass. n. 26843/2006; n. 14755/2007). Sul punto, si è affermato, in particolare, che “il mutamento del tipo di destinazione economica dato al fondo dal proprietario, ancorché nell'ambito della generale destinazione agricola dello stesso, integra un inadempimento del contratto di affitto di fondi rustici, che ne giustifica la risoluzione” (Cass. n. 3508/1990). E ancora che, in materia di contratti agrari, l'unilaterale trasformazione del fondo da parte dell'affittuario può concretare un inadempimento che giustifica la risoluzione del rapporto agrario, quando esso modifica l'originario ordinamento colturale del fondo.
La valutazione richiesta nelle ipotesi in cui sia domandata la risoluzione del contratto agrario per mutamento colturale, implicando un esame della situazione colturale del fondo e della volontà delle parti, si risolve, dunque, in un accertamento di fatto, riservato al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione (Cass. n. 14755/2007).
Ebbene, applicando i principi delineati, nel caso di specie parte ricorrente ha adeguatamente assolto l'onere probatorio su di essa gravante, documentando la fonte del
8 N. R.G. 14003/2023
proprio diritto (Decreto di Trasferimento n. 285/18 del 21.05.2018 del Tribunale di Bari, trascritto il 15 giugno 2018 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, contratto di affitto del 7 novembre 2011 e comunicazione di subentro del 23 luglio 2018) e allegando in modo puntuale il fatto inadempiente, rappresentato dal mutamento colturale realizzato dalla società affittuaria. La produzione documentale e, in particolare, la Relazione sullo Stato di Consistenza dei Fondi del 19 settembre 2019, redatta all'esito del sopralluogo del 30 luglio 2019, costituiscono ulteriore elemento atto a circoscrivere temporalmente e tecnicamente la condotta contestata.
La rappresentazione della società ricorrente trova nitido riscontro nelle risultanze della
CTU depositata in data 10 febbraio 2025, che il Collegio ritiene di condividere integralmente per coerenza logica, rigore metodologico e assenza di vizi tecnici.
Nell'elaborato, la consulente identifica, anzitutto, con precisione i fondi rustici oggetto del presente giudizio (costituenti parte dei terreni ricompresi nel contratto di affitto del 7 novembre 2011) e ne descrive le originarie caratteristiche colturali, circoscrivendo l'attenzione ai fondi siti in agro di Conversano, contrada Iavorra, per una superficie catastale complessiva di ha 15.46.70, dei quali ha 2.62.43 investiti a vigneto di uva da tavola (cfr. pp.
5-6 CTU). Indi, precisa che “dall'esame dei luoghi e come verificato congiuntamente con i CCTTPP le variazioni delle qualità di coltura sono avvenute esclusivamente sui vigneti a tendone esistenti alla data del 19 settembre 2019” (p. 5 CTU).
Movendo da tali premesse, ricostruisce la sequenza cronologica degli interventi effettuati sui fondi di cui sopra (pp.
6-9 CTU), esaminando, in primo luogo, le ortofoto AGEA del
19 luglio 2018, del 4 giugno 2020 e del 28 maggio 2023 (pp.
7-8 CTU).
Dalle stesse, la CTU rileva che: nell'ortofoto 2018, l'intero compendio agricolo risulta ancora investito a uva da tavola allevata a tendone, in piena conduzione;
nell'ortofoto 2020, la coltura viticola risulta ancora presente, senza indici di dismissioni;
nell'ortofoto 2023, il vigneto a uva da tavola risulta ormai assente e sostituito da un impianto di actinidia (identificato come tale dalla CTU mediante l'osservazione delle caratteristiche vegetative e strutturali riconoscibili dall'alto).
La trasformazione è confermata dal sopralluogo del 07 novembre 2024 (pp. 9 - 13 CTU), nel corso del quale la consulente ha accertato la presenza sui fondi per cui è causa di un impianto di actinidia ormai stabilizzato, dotato di strutture di sostegno, pali di testata e sistemi irrigui compatibili con la coltura, come documentato dalle fotografie allegate.
9 N. R.G. 14003/2023
Al fine di addivenire a una compiuta datazione degli interventi di sostituzione colturale, la consulente incrocia, poi, le richiamate risultanze delle ortofoto con la documentazione aziendale acquisita (tabella 2, p. 8 CTU), rilevando che fino al 2020 le particelle per cui è causa risultavano investite a vigneto da tavola (come confermato dalla CTU del 09 agosto 2019, resa nell'ambito della procedura esecutiva R.G. Es. n. 31/2015, dai fascicoli aziendali, dai quaderni di campagna, nonché dalla Relazione sullo Stato di Consistenza del 19 settembre 2019, alla cui p. 7 si legge: “Vigneto da tavola: attualmente il vigneto di uva da tavola allevato a tendone occupa solo una porzione di ha 2.63.00. Dalla presenza del frutto pendente, è stato possibile verificare che si trattava di un vigneto di uva apirenia bianca, sicuramente precoce in quanto prossima alla maturazione”). La trasformazione in actinidia risulta, invece, provata per l'anno
2021, alla luce delle fatture del 26 febbraio 2021, 25 marzo 2021 e 30 giugno 2023 (relative all'acquisto di piante di actinidia di uno o due anni) e della fattura del 18 febbraio 2021, relativa all'esecuzione di lavori.
Sulla base di tali elementi, la CTU conclude affermando, quindi, che “i terreni investiti ad uva da tavola sono stati espiantati e sostituiti con piante di actinidia nell'anno 2021, e quindi in epoca successiva al 9 agosto 2018” (p. 13 CTU).
Gli elementi sopra esposti dimostrano con chiarezza: a) l'avvenuto mutamento colturale sui fondi rustici per cui è causa (consistito nella sostituzione della coltivazione di uva da tavolo con quella di uva actinidia, incontestato dalla resistente); b) la collocazione cronologica di tale trasformazione in epoca successiva al subentro nella proprietà di parte ricorrente (e successivamente alla diffida all'affittuaria dall'apportare modifiche o alterazioni all'ordinamento produttivo dei fondi datata 23 luglio 2018); c) la realizzazione di tale intervento in assenza di autorizzazione del concedente (e, anzi, in contrasto con la volontà chiaramente manifestata con la richiamata diffida) e in mancanza della prescritta comunicazione alle autorità di settore, in evidente violazione dell'art. 16 della legge n. 203/1982.
La condotta della società affittuaria ha determinato, dunque, una trasformazione radicale dell'originario ordinamento colturale, incidendo in modo irreversibile sulla destinazione economica impressa al fondo e sottraendo alla proprietà il diritto di determinare le scelte produttive, con una lesione pienamente rilevante del sinallagma contrattuale.
A fronte di ciò, la difesa della resistente – secondo la quale l'espianto dell'uva da tavolo sarebbe stato imposto dal “naturale ciclo della vite e dalla fisiologica esigenza di rinnovamento dell'impianto” – appare meramente assertiva e priva di supporto probatorio.
10 N. R.G. 14003/2023
La parte non ha prodotto, infatti, alcun documento fitosanitario o tecnico attestante patologie, senescenza diffusa o cedimenti strutturali dei filari, alcuna perizia agronomica, alcun rilievo tecnico, alcuna comunicazioni agli enti competenti o alla concedente, né tanto meno fatture di trattamenti specifici eseguiti sul fondo o altra documentazione attestante la necessità dell'intervento. Nulla, dunque, prova che il vigneto versasse in condizioni tali da imporne il rinnovo, né che l'intervento fosse agronomicamente imposto (circostanze che era onere della resistente provare ai sensi dell'art. 2697 c.c.).
Giova aggiungere che l'impianto di actinidia presenta, oltretutto, esigenze agronomiche, irrigue e strutturali del tutto differenti rispetto alla vite, richiedendo opere preliminari al suo innesto incompatibili con un semplice rinnovo fisiologico della precedente coltura. L'insieme degli elementi tecnici raccolti porta, dunque, a ritenere che l'intervento di trasformazione sia stato frutto di una scelta autonoma dell'affittuaria, dettata da un diverso progetto imprenditoriale e non da obiettive necessità agronomiche.
Parimenti, irrilevante è l'aver la società affittuaria operato secondo una diversa valutazione economica delle colture: l'eventuale maggiore redditività dell'actinidia non può giustificare, infatti, la trasformazione unilaterale del fondo, trattandosi di scelta rimessa al proprietario e comunque soggetta alle procedure autorizzative previste dall'art. 16 della legge n. 203/1982.
L'insieme delle risultanze processuali consente, dunque, di affermare che la trasformazione dei fondi, così come accertata, costituisce un mutamento non autorizzato del relativo ordinamento produttivo, realizzato in epoca successiva al subentro dell'attrice nella proprietà e in assenza di cause giustificative. Tale condotta integra un inadempimento grave, rilevante ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. e dell'art. 5 della legge n. 203/1982, e idoneo in quanto tale a fondare la risoluzione del contratto di affitto agrario del 7 novembre 2011, con conseguenti obblighi restitutori.
4. Per tutte le ragioni esposte, la domanda merita dunque accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del Dm n.
55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022, in base al valore indeterminabile della causa, applicando gli onorari minimi in ragione della modesta complessità delle questioni in fatto e diritto trattate.
Sono poste a carico di parte resistente anche le spese sostenute per la CTU agronomica, già liquidate con decreto del 25 marzo 2023.
11 N. R.G. 14003/2023
PQM
Il Tribunale di Bari – Terza Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ogni altra istanza, eccezione e deduzione Parte_1
disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, dichiara la risoluzione del contratto agrario stipulato in data 07 novembre 2011 tra l Parte_3
, cui è subentrata quale locatore la a
[...] Parte_1
seguito di decreto di trasferimento n. 285/18 del Tribunale di Bari (Cron. n. 3226, Rep. n.
1193/18), e la poi divenuta Parte_4 Controparte_1
(registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bari in data 15 novembre 2011), per grave inadempimento della conduttrice ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. e art. 5 della legge n. 203/1982;
2) per l'effetto, condanna la a rilasciare in favore di parte Controparte_1
ricorrente i fondi rustici, come compiutamente indicati nel Decreto di Trasferimento n.
285/18 (Cron. n. 3226, Rep. n. 1193/18) del Tribunale di Bari, liberi da persone e da cose, entro e non oltre il 10 novembre 2026;
3) condanna la al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1
della che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € Parte_1
3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
4) pone definitivamente a carico della resistente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto del 25 marzo 2023.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025
Il Presidente
Dott. Sergio Cassano
Il Giudice est.
Dott.ssa IA AD
12