Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/1999, n. 521
CASS
Sentenza 21 gennaio 1999

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Nel cosiddetto gruppo di società fiduciaria le singole società mantengono autonomia giuridica e patrimoniale, onde l'interesse o la logica di gruppo non possono pregiudicare il patrimonio, come evincibile anche dal sistema di tutela dei beni dei fiducianti apprestato della legge n. 430 del 1986, che, lungi dall'apportare deroghe a tale principio, ne fornisce invece un'espressa conferma nella disciplina della revocatoria prevista dall'art. 2 legge cit.; ne consegue che il danno cagionato dall'amministratore al patrimonio di una società del gruppo non è giuridicamente configurabile come parte del danno arrecato al patrimonio della società fiduciaria e che, ove per il danno subito dal patrimonio della fiduciaria sia stata esclusa la responsabilità dell'amministratore che rivesta tale carica anche in altra società del gruppo, non perciò solo lo stesso amministratore deve ritenersi esente da ogni responsabilità per il danno arrecato al patrimonio della società controllata, collegata e/o finanziata.

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  • 1Ma il provvedimento cautelare di revoca degli amministratori è veramente strumentale rispetto all´azione di responsabilità promossa dal socio di s.r.l.? (nota a…
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/1999, n. 521
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 521
Data del deposito : 21 gennaio 1999

Testo completo