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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 20/11/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.105 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 12.11.2025
TRA
),elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Manduria (TA) alla Via dei Mille n.3 presso e nello studio dell'Avv.Cinzia
Filotico che la rappresenta e difende, in virtù di mandato a margine del ricorso in appello;
-APPELLANTE-
E
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Maria
LI e dall'avv. Antonio Andriulli, giusta procura generale alle liti per atto del notaio di Roma n. 37875/7313 del 22 marzo 2015, Persona_1
entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Prov.le dell'Istituto, via Golfo di Taranto, Taranto;
- APPELLATO-
All'udienza del 12.11.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.2187 /2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava la domanda proposta da nei Parte_1
confronti dell' , diretta ad ottenere l'accertamento del proprio diritto CP_1
alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di
Manduria per N. 78 giornate di lavoro prestate nel 2016 da settembre a dicembre, alle dipendenze dell'Azienda Orto IC s.r.l..,con conseguente pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola relativa al
2016,ragguagliata al numero di giornate anzidetto.
Spese di lite irripetibili ex art.152 disp.att.cpc..
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone la Parte_1
erroneità e chiedendone la riforma.
L' , in persona del legale rappresentante resisteva in giudizio CP_1
concludendo per il rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta l'erroneità della decisione impugnata per avere il
Giudice di prime cure rigettato la domanda della ricorrente,mal interpretando il materiale probatorio acquisito agli atti.
L'appello è infondato.
2 Ebbene,l'appellante asserisce di aver lavorato alle dipendenze della ditta Orto IC
s.r.l., affermando, la sussistenza del vincolo della subordinazione,nell'anno 2016 da settembre a dicembre per complessivi 78 giorni svolgendo vari lavori,nonché
raccolta pomodori e carciofi,lamentando che in virtù della mancata iscrizione negli
CP_ elenchi anagrafici per l'anno indicato,l' aveva rigettato la domanda di liquidazione della indennità di disoccupazione relativa sempre allo stesso anno 2016.
Il Tribunale rigettava la domanda non ritenendo sufficiente la prova ai fini della dimostrazione del dedotto rapporto di lavoro.
Reputa la Corte che contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il Tribunale ha correttamente esaminato l'intero materiale probatorio offerto dalle parti, ritenendo giustamente di utilizzare le testimonianze dei sigg.ri e Testimone_1 [...]
, precedentemente rese nel processo in altro processo (RGL Testimone_2
6257/2017), avente ad oggetto sempre il diritto della sig.ra ad essere iscritta Pt_1
negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura del comune di residenza, già
pendente in appello al momento della decisione di questa causa.
La testimonianza di , risulta effettivamente contraddittoria dal confronto Tes_1
fra quanto dichiarato in sede di accertamento amministrativo ispettivo e quanto, poi,
dichiarato innanzi al Giudice. Anche le dichiarazioni del Testimone_2
risultano insufficienti ai fini della ricostruzione temporale delle vicende lavorative della ricorrente, giacché generiche e basate su quanto riferito dalla stessa appellante.
Posto che è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento dell'iscrizione negli elenchi anagrafici, posto che la stessa svolge solo una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora
CP_ l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza di un rapporto di lavoro,
esercitando una propria facoltà (Cass. n. 14296/2011 e n.7845/2003), si rileva come nella fattispecie de qua l'azienda agricola asserita datrice di lavoro, sia stata oggetto di accertamento nel 2016, da parte di funzionari ispettivi dell' , ad esito del CP_1
3 quale sono stati disconosciuti svariati rapporti di lavoro subordinato, nel periodo considerato,considerati fittizi e posti in essere solo al fine di beneficiare delle prestazioni previdenziali.
Anche ad avviso della Corte, le emergenze istruttorie del primo grado di giudizio,
non hanno dimostrato con tranquillante certezza l'effettivo svolgimento di tutte le giornate lavorative rivendicate.
CP_ I verbali di accertamento degli ispettori relativi all'azienda agricola datrice di lavoro,non hanno, dunque, ricevuto quella indebita valorizzazione di cui si duole l'appellante e neppure possono condividersi le censure mosse alla lettura, che si pretende incompleta e superficiale, delle deposizioni testimoniali, dalle quali,
secondo l'appellante, sarebbe rimasta confermata la veridicità del suo assunto.
Invero,numerose le contraddizioni emerse durante l'istruttoria espletata.
In conclusione, l'appello va rigettato con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Spese di giudizio ex art.152 disp.att.cpc.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) Spese di giudizio ex art.152 disp.att.cpc.
Taranto, 12.11.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.105 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 12.11.2025
TRA
),elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Manduria (TA) alla Via dei Mille n.3 presso e nello studio dell'Avv.Cinzia
Filotico che la rappresenta e difende, in virtù di mandato a margine del ricorso in appello;
-APPELLANTE-
E
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Maria
LI e dall'avv. Antonio Andriulli, giusta procura generale alle liti per atto del notaio di Roma n. 37875/7313 del 22 marzo 2015, Persona_1
entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Prov.le dell'Istituto, via Golfo di Taranto, Taranto;
- APPELLATO-
All'udienza del 12.11.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.2187 /2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava la domanda proposta da nei Parte_1
confronti dell' , diretta ad ottenere l'accertamento del proprio diritto CP_1
alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di
Manduria per N. 78 giornate di lavoro prestate nel 2016 da settembre a dicembre, alle dipendenze dell'Azienda Orto IC s.r.l..,con conseguente pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola relativa al
2016,ragguagliata al numero di giornate anzidetto.
Spese di lite irripetibili ex art.152 disp.att.cpc..
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone la Parte_1
erroneità e chiedendone la riforma.
L' , in persona del legale rappresentante resisteva in giudizio CP_1
concludendo per il rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta l'erroneità della decisione impugnata per avere il
Giudice di prime cure rigettato la domanda della ricorrente,mal interpretando il materiale probatorio acquisito agli atti.
L'appello è infondato.
2 Ebbene,l'appellante asserisce di aver lavorato alle dipendenze della ditta Orto IC
s.r.l., affermando, la sussistenza del vincolo della subordinazione,nell'anno 2016 da settembre a dicembre per complessivi 78 giorni svolgendo vari lavori,nonché
raccolta pomodori e carciofi,lamentando che in virtù della mancata iscrizione negli
CP_ elenchi anagrafici per l'anno indicato,l' aveva rigettato la domanda di liquidazione della indennità di disoccupazione relativa sempre allo stesso anno 2016.
Il Tribunale rigettava la domanda non ritenendo sufficiente la prova ai fini della dimostrazione del dedotto rapporto di lavoro.
Reputa la Corte che contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il Tribunale ha correttamente esaminato l'intero materiale probatorio offerto dalle parti, ritenendo giustamente di utilizzare le testimonianze dei sigg.ri e Testimone_1 [...]
, precedentemente rese nel processo in altro processo (RGL Testimone_2
6257/2017), avente ad oggetto sempre il diritto della sig.ra ad essere iscritta Pt_1
negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura del comune di residenza, già
pendente in appello al momento della decisione di questa causa.
La testimonianza di , risulta effettivamente contraddittoria dal confronto Tes_1
fra quanto dichiarato in sede di accertamento amministrativo ispettivo e quanto, poi,
dichiarato innanzi al Giudice. Anche le dichiarazioni del Testimone_2
risultano insufficienti ai fini della ricostruzione temporale delle vicende lavorative della ricorrente, giacché generiche e basate su quanto riferito dalla stessa appellante.
Posto che è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento dell'iscrizione negli elenchi anagrafici, posto che la stessa svolge solo una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora
CP_ l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza di un rapporto di lavoro,
esercitando una propria facoltà (Cass. n. 14296/2011 e n.7845/2003), si rileva come nella fattispecie de qua l'azienda agricola asserita datrice di lavoro, sia stata oggetto di accertamento nel 2016, da parte di funzionari ispettivi dell' , ad esito del CP_1
3 quale sono stati disconosciuti svariati rapporti di lavoro subordinato, nel periodo considerato,considerati fittizi e posti in essere solo al fine di beneficiare delle prestazioni previdenziali.
Anche ad avviso della Corte, le emergenze istruttorie del primo grado di giudizio,
non hanno dimostrato con tranquillante certezza l'effettivo svolgimento di tutte le giornate lavorative rivendicate.
CP_ I verbali di accertamento degli ispettori relativi all'azienda agricola datrice di lavoro,non hanno, dunque, ricevuto quella indebita valorizzazione di cui si duole l'appellante e neppure possono condividersi le censure mosse alla lettura, che si pretende incompleta e superficiale, delle deposizioni testimoniali, dalle quali,
secondo l'appellante, sarebbe rimasta confermata la veridicità del suo assunto.
Invero,numerose le contraddizioni emerse durante l'istruttoria espletata.
In conclusione, l'appello va rigettato con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Spese di giudizio ex art.152 disp.att.cpc.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) Spese di giudizio ex art.152 disp.att.cpc.
Taranto, 12.11.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
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