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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/12/2025, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5131/2022 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 12.12.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5131 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (17.1.1965 – c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliato come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall'avv.
TO LI VA del Foro di Messina) e l
[...]
in persona del l.r.p.t. (c.f. - Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'avv.
A.Manuela Nucera dell'Avvocatura Distrettuale I.N.A.I.L. di Reggio Calabria).
1. Il ricorso proposto da è fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito Parte_2
esposti.
A mezzo dello stesso, la predetta ricorrente ha chiesto accertarsi e dichiararsi la natura professionale della malattia indicata nella documentazione medica allegata (tunnel carpale bilaterale;
protrusioni discali vertebrali) con conseguente condanna dell' alla CP_1
liquidazione ed al pagamento in suo favore di tutte le indennità economiche rapportate al
1 grado di invalidità da accertarsi, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 L 412/1991, vinte le spese con distrazione in favore della procuratrice costituita.
Ai fini dell'accoglimento di tale pretesa, la stessa ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di aver lavorato per moltissimi anni come parrucchiera;
- essere incorsi a suo carico fortissimi dolori alle mani, ai polsi e agli arti superiori a causa del dedotto prolungato mantenimento di posture incongrue;
- di aver pertanto presentato in data 15.12.2021 denuncia per il riconoscimento della malattia professionale in quanto per l'appunto affetta da “tunnel carpale cervicale, protrusioni discali vertebrali correlati a microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà”;
- che con provvedimento del 20.1.2022 l'istituto resistente ha concluso negativamente l'iter amministrativo asserendo che “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo cui è esposto e la malattia denunciata”;
- che ritenendo inaccettabile la motivazione dell' con PEC del 25.6.2022, ha CP_1
proposto ricorso amministrativo (doc. n. 4 fascicolo di parte);
- di non essere stata sottoposta a visita medica collegiale e di non aver ricevuto alcun riscontro a tale opposizione.
Di qui, la proposizione del ricorso volto all'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
Costituendosi in giudizio l' ha chiesto preliminarmente dichiararsi CP_1
l'improcedibilità/inammissibilità della domanda con riguardo alla patologia “tunnel carpale bilaterale”, a detta dell'istituto lamentata per la prima volta solo in sede giudiziale.
Nel merito ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto non sussistendo a suo dire un valido nesso di causalità tra l'attività lavorativa come parrucchiera e le patologie indicate dalla controparte.
A detta dell'istituto resistente, infatti, non sussisterebbe prova sufficiente quanto alle connotazioni oggettive della prestazione lavorativa resa dalla per giunta correlata a Pt_1
patologie non cd.tabellate.
La causa è stata decisa sulla base della prova per testi esperita per come richiesta dalla ricorrente e della perizia medica svolta dalla consulente tecnica nominata dott.ssa
[...]
. Persona_1
2 2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente riportato sempre per esigenze di sintesi il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. In via preliminare va esaminata l'eccezione di parte resistente di improponibilità e di improcedibilità della domanda giudiziale.
La denuncia di malattia professionale con allegato Certificato Mod. 5 SS bis del 15.12.2021 prodotta dalla (doc. 1 fascicolo di parte), infatti, individua dapprima come patologia Pt_1 per l'appunto professionale la presenza di “protrusioni discali vertebrali”, e successivamente come anamnesi patologica prossima la “sindrome del tunnel carpale bilaterale”.
Ritiene il giudicante che nell'interpretazione del contenuto della domanda in questione debba privilegiarsi un'ottica sostanziale e non meramente formale.
Deve in altre parole verificarsi se l' sulla base della documentazione medica CP_1
ricevuta, sia stata messa in grado di valutare anche con riferimento alla sindrome del tunnel carpale bilaterale la configurabilità di una malattia professionale.
La risposta a tale quesito deve ad opinione del Tribunale ritenersi positiva, stanti: a)
l'obiettiva inscindibilità documentale della domanda per come appena sopra ricostruita;
b) la richiesta da parte del dott. , redattore della domanda stessa, di esami clinici Per_2
strumentali volti a valutare la salute e la funzionalità dei nervi e dei muscoli delle braccia, degli avambracci e, per l'appunto, delle mani (cfr. dicitura: “emg arti sup.” – con riferimento quindi all'elettromiografia degli arti superiori); c) l'esito positivo di tali ultimi esami strumentali quanto alla sussistenza della sindrome da tunnel carpale.
Dall'insieme delle considerazioni che precedono la domanda deve quindi ritenersi ammissibile e proponibile.
2.2. La prova per testi esperita nella fase istruttoria ha consentito di accertare che nello svolgimento della propria attività di artigiana parrucchiera la ricorrente è stata continuativamente costretta a mantenere una posizione eretta con posture incongrue, caratterizzata da un continuo sovraccarico da impegno agli arti superiori (cfr. dichiarazioni teste “(…) osserva un orario continuato, senza pausa, e lavora per lo più all'impiedi Tes_1
come accade in tutti gli esercizi commerciali del genere;
utilizza gli utensili propri della professione, come forbici, spazzole eccetera;
si occupa anche delle tinture, dato che lavora per lo più da sola, per come ho detto”; cfr. dichiarazioni teste “ la ricorrente è Tes_2 titolare dell'esercizio commerciale, e c'è una sola persona che le dà una mano;
specifico tuttavia che è proprio la ricorrente che svolge la maggior parte del lavoro, anche perché le clienti vogliono che sia lei a seguirle;
svolge il suo lavoro all'impiedi utilizzando gli
3 strumenti propri della parrucchiera, necessari al taglio, alla messa in piega, alla colorazione dei capelli, e quindi anche utilizzando tinture e acqua;
all'interno del negozio ci sono quattro
o cinque postazioni di lavoro”).
2.3. Occorre da ultimo verificare quindi la sussistenza di un nesso di causalità tra le connotazioni oggettive della prestazione lavorativa della ricorrente per come appena sopra ricostruite e le patologie sussistenti a carico della stessa.
La figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall'art. 3 del T.U.
1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte “nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni”.
Opera in tale ambito un c.d. sistema misto per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall'assicurazione obbligatoria sia le malattie tabellate (specificamente previste dall'art. 3 e per le quali opera la presunzione legale della origine lavorativa) sia quelle non tabellate delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in tale ipotesi la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è a carico del lavoratore).
Alla luce di tale normativa, pertanto, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare: a) il tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato; b) se l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio che ha determinato la malattia;
c) se l'assicurato abbia contratto la malattia nell'esercizio dell'attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità.
Il nesso di causalità di cui si discute deve considerarsi sussistente alla luce delle risultanze dell'elaborato peritale della c.t.u. dott.ssa – peraltro non Persona_1
tecnicamente contestate a mezzo di controdeduzioni mediche nel corso del subprocedimento peritale - da considerarsi qui di seguito espressamente riportate in quanto condivise perché immuni da vizi tecnici e logico-giuridici e quindi costituenti parte integrante dell'iter decisionale seguito dal giudicante.
Deve quindi ritenersi che la ricorrente sia affetta da malattia professionale Parte_1
(“discopatia cervicale C4-C5, C6-C7 e STC bilaterale, con conseguenti cervicalgia persistente, delitala rachide cervicale positiva, parestesie bilaterale arti sup. più accentuata a dx, deficit di forza entrambe le mani sempre maggiore a dx, e difficoltà alla flessoestensione e rotazione del rachide cervicale, cefalea dopo affaticamento), con diritto alla rendita per danno biologico parametrata alla misura pari al 16% e con decorrenza dalla visita peritale dell'8.4.2024.
4 Deve infatti accedersi a tale valutazione quanto alla decorrenza attesa la progressione ingravescente della patologia e l'assenza di documentazione medica conducente al momento della proposizione della domanda amministrativa (cfr. pg.8 consulenza tecnica d'ufficio).
Il ricorso va pertanto accolto in tali ultimi termini, con condanna dell' CP_1 all'erogazione di tale prestazione maggiorata di accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, istruzione, decisione;
scaglione di valore della causa: indeterminato non rilevante): il tutto, con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente avv. TO LI VA, dichiaratasi antistataria.
A carico dell' quale parte resistente soccombente andranno altresì poste le spese di CP_1
c.t.u., come pure liquidate a mezzo di separato decreto ex art.21 D.M. 30.5.2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in Controparte_2
persona del l.r.p.t., così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto della ricorrente Pt_1
alla rendita da malattia professionale nella misura del 16% con decorrenza dalla visita
[...] peritale (8.4.2024); b) condanna l' all'erogazione di tale prestazione maggiorata di CP_1
accessori come per legge;
- pone a carico dell' quale parte soccombente, l'onere di rifusione delle spese di lite CP_1 che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 2.697,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore dell'avv.
TO Smriglia VA, dichiaratasi antistataria;
- pone parimenti a carico dello stesso le spese di c.t.u., che liquida con separato CP_1
decreto.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 12.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
5 6
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 12.12.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5131 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (17.1.1965 – c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliato come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall'avv.
TO LI VA del Foro di Messina) e l
[...]
in persona del l.r.p.t. (c.f. - Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'avv.
A.Manuela Nucera dell'Avvocatura Distrettuale I.N.A.I.L. di Reggio Calabria).
1. Il ricorso proposto da è fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito Parte_2
esposti.
A mezzo dello stesso, la predetta ricorrente ha chiesto accertarsi e dichiararsi la natura professionale della malattia indicata nella documentazione medica allegata (tunnel carpale bilaterale;
protrusioni discali vertebrali) con conseguente condanna dell' alla CP_1
liquidazione ed al pagamento in suo favore di tutte le indennità economiche rapportate al
1 grado di invalidità da accertarsi, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 L 412/1991, vinte le spese con distrazione in favore della procuratrice costituita.
Ai fini dell'accoglimento di tale pretesa, la stessa ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di aver lavorato per moltissimi anni come parrucchiera;
- essere incorsi a suo carico fortissimi dolori alle mani, ai polsi e agli arti superiori a causa del dedotto prolungato mantenimento di posture incongrue;
- di aver pertanto presentato in data 15.12.2021 denuncia per il riconoscimento della malattia professionale in quanto per l'appunto affetta da “tunnel carpale cervicale, protrusioni discali vertebrali correlati a microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà”;
- che con provvedimento del 20.1.2022 l'istituto resistente ha concluso negativamente l'iter amministrativo asserendo che “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo cui è esposto e la malattia denunciata”;
- che ritenendo inaccettabile la motivazione dell' con PEC del 25.6.2022, ha CP_1
proposto ricorso amministrativo (doc. n. 4 fascicolo di parte);
- di non essere stata sottoposta a visita medica collegiale e di non aver ricevuto alcun riscontro a tale opposizione.
Di qui, la proposizione del ricorso volto all'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
Costituendosi in giudizio l' ha chiesto preliminarmente dichiararsi CP_1
l'improcedibilità/inammissibilità della domanda con riguardo alla patologia “tunnel carpale bilaterale”, a detta dell'istituto lamentata per la prima volta solo in sede giudiziale.
Nel merito ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto non sussistendo a suo dire un valido nesso di causalità tra l'attività lavorativa come parrucchiera e le patologie indicate dalla controparte.
A detta dell'istituto resistente, infatti, non sussisterebbe prova sufficiente quanto alle connotazioni oggettive della prestazione lavorativa resa dalla per giunta correlata a Pt_1
patologie non cd.tabellate.
La causa è stata decisa sulla base della prova per testi esperita per come richiesta dalla ricorrente e della perizia medica svolta dalla consulente tecnica nominata dott.ssa
[...]
. Persona_1
2 2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente riportato sempre per esigenze di sintesi il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. In via preliminare va esaminata l'eccezione di parte resistente di improponibilità e di improcedibilità della domanda giudiziale.
La denuncia di malattia professionale con allegato Certificato Mod. 5 SS bis del 15.12.2021 prodotta dalla (doc. 1 fascicolo di parte), infatti, individua dapprima come patologia Pt_1 per l'appunto professionale la presenza di “protrusioni discali vertebrali”, e successivamente come anamnesi patologica prossima la “sindrome del tunnel carpale bilaterale”.
Ritiene il giudicante che nell'interpretazione del contenuto della domanda in questione debba privilegiarsi un'ottica sostanziale e non meramente formale.
Deve in altre parole verificarsi se l' sulla base della documentazione medica CP_1
ricevuta, sia stata messa in grado di valutare anche con riferimento alla sindrome del tunnel carpale bilaterale la configurabilità di una malattia professionale.
La risposta a tale quesito deve ad opinione del Tribunale ritenersi positiva, stanti: a)
l'obiettiva inscindibilità documentale della domanda per come appena sopra ricostruita;
b) la richiesta da parte del dott. , redattore della domanda stessa, di esami clinici Per_2
strumentali volti a valutare la salute e la funzionalità dei nervi e dei muscoli delle braccia, degli avambracci e, per l'appunto, delle mani (cfr. dicitura: “emg arti sup.” – con riferimento quindi all'elettromiografia degli arti superiori); c) l'esito positivo di tali ultimi esami strumentali quanto alla sussistenza della sindrome da tunnel carpale.
Dall'insieme delle considerazioni che precedono la domanda deve quindi ritenersi ammissibile e proponibile.
2.2. La prova per testi esperita nella fase istruttoria ha consentito di accertare che nello svolgimento della propria attività di artigiana parrucchiera la ricorrente è stata continuativamente costretta a mantenere una posizione eretta con posture incongrue, caratterizzata da un continuo sovraccarico da impegno agli arti superiori (cfr. dichiarazioni teste “(…) osserva un orario continuato, senza pausa, e lavora per lo più all'impiedi Tes_1
come accade in tutti gli esercizi commerciali del genere;
utilizza gli utensili propri della professione, come forbici, spazzole eccetera;
si occupa anche delle tinture, dato che lavora per lo più da sola, per come ho detto”; cfr. dichiarazioni teste “ la ricorrente è Tes_2 titolare dell'esercizio commerciale, e c'è una sola persona che le dà una mano;
specifico tuttavia che è proprio la ricorrente che svolge la maggior parte del lavoro, anche perché le clienti vogliono che sia lei a seguirle;
svolge il suo lavoro all'impiedi utilizzando gli
3 strumenti propri della parrucchiera, necessari al taglio, alla messa in piega, alla colorazione dei capelli, e quindi anche utilizzando tinture e acqua;
all'interno del negozio ci sono quattro
o cinque postazioni di lavoro”).
2.3. Occorre da ultimo verificare quindi la sussistenza di un nesso di causalità tra le connotazioni oggettive della prestazione lavorativa della ricorrente per come appena sopra ricostruite e le patologie sussistenti a carico della stessa.
La figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall'art. 3 del T.U.
1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte “nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni”.
Opera in tale ambito un c.d. sistema misto per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall'assicurazione obbligatoria sia le malattie tabellate (specificamente previste dall'art. 3 e per le quali opera la presunzione legale della origine lavorativa) sia quelle non tabellate delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in tale ipotesi la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è a carico del lavoratore).
Alla luce di tale normativa, pertanto, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare: a) il tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato; b) se l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio che ha determinato la malattia;
c) se l'assicurato abbia contratto la malattia nell'esercizio dell'attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità.
Il nesso di causalità di cui si discute deve considerarsi sussistente alla luce delle risultanze dell'elaborato peritale della c.t.u. dott.ssa – peraltro non Persona_1
tecnicamente contestate a mezzo di controdeduzioni mediche nel corso del subprocedimento peritale - da considerarsi qui di seguito espressamente riportate in quanto condivise perché immuni da vizi tecnici e logico-giuridici e quindi costituenti parte integrante dell'iter decisionale seguito dal giudicante.
Deve quindi ritenersi che la ricorrente sia affetta da malattia professionale Parte_1
(“discopatia cervicale C4-C5, C6-C7 e STC bilaterale, con conseguenti cervicalgia persistente, delitala rachide cervicale positiva, parestesie bilaterale arti sup. più accentuata a dx, deficit di forza entrambe le mani sempre maggiore a dx, e difficoltà alla flessoestensione e rotazione del rachide cervicale, cefalea dopo affaticamento), con diritto alla rendita per danno biologico parametrata alla misura pari al 16% e con decorrenza dalla visita peritale dell'8.4.2024.
4 Deve infatti accedersi a tale valutazione quanto alla decorrenza attesa la progressione ingravescente della patologia e l'assenza di documentazione medica conducente al momento della proposizione della domanda amministrativa (cfr. pg.8 consulenza tecnica d'ufficio).
Il ricorso va pertanto accolto in tali ultimi termini, con condanna dell' CP_1 all'erogazione di tale prestazione maggiorata di accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, istruzione, decisione;
scaglione di valore della causa: indeterminato non rilevante): il tutto, con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente avv. TO LI VA, dichiaratasi antistataria.
A carico dell' quale parte resistente soccombente andranno altresì poste le spese di CP_1
c.t.u., come pure liquidate a mezzo di separato decreto ex art.21 D.M. 30.5.2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in Controparte_2
persona del l.r.p.t., così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto della ricorrente Pt_1
alla rendita da malattia professionale nella misura del 16% con decorrenza dalla visita
[...] peritale (8.4.2024); b) condanna l' all'erogazione di tale prestazione maggiorata di CP_1
accessori come per legge;
- pone a carico dell' quale parte soccombente, l'onere di rifusione delle spese di lite CP_1 che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 2.697,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore dell'avv.
TO Smriglia VA, dichiaratasi antistataria;
- pone parimenti a carico dello stesso le spese di c.t.u., che liquida con separato CP_1
decreto.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 12.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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