Articolo 46 bis del Codice delle assicurazioni private
Articolo 46 sexiesArticolo 46 octies
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30 giugno 2015
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1 febbraio 2022
Art. 46-bis. (Autorizzazione all'utilizzo dei modelli interni completi o parziali: disposizioni generali) 1. L'impresa puo' essere autorizzata dall'IVASS a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' utilizzando un modello interno completo o uno o piu' modelli parziali, in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.
2. L'impresa puo' utilizzare modelli interni parziali, per il calcolo di uno o piu' dei seguenti elementi:
a) uno o piu' moduli di rischio, o sottomoduli, del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di base di cui agli articoli 45-sexies e 45-septies;
b) il requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all'articolo 45-decies;
c) l'aggiustamento per la capacita' di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 45-undecies.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'impresa puo' applicare modelli parziali a tutta l'attivita' o solo ad uno o piu' settori di attivita' rilevanti.
4. L'impresa allega alla richiesta di autorizzazione tutti i documenti necessari a comprovare che il modello interno soddisfi i requisiti di cui agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies.
5. Se la richiesta di autorizzazione si riferisce ad un modello interno parziale, i requisiti di cui agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies sono adeguati all'applicazione limitata del modello.
(( 5-bis. L'IVASS informa l'AEAP in merito alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo o alla modifica di un modello interno.
L'IVASS puo' chiedere all'AEAP assistenza tecnica per la decisione sulla domanda )) 6. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1 entro sei mesi dal ricevimento della richiesta completa della documentazione previo accertamento della adeguatezza dei sistemi di identificazione, misurazione, monitoraggio, gestione e segnalazione dei rischi dell'impresa ed in particolare della conformita' del modello interno ai requisiti di cui ai commi 4 e 5.
7. In caso di diniego dell'autorizzazione all'utilizzo del modello interno, l'IVASS provvede con decisione motivata.
8. A seguito del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo di un modello interno, di cui al comma 1, l'IVASS puo' richiedere all'impresa, con decisione motivata, di fornire una stima del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' calcolato conformemente alla formula standard di cui, alla Sezione II del presente Capo.
Entrata in vigore il 1 febbraio 2022
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