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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 15/10/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 107/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa NI RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 107 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Selargius, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Federica Chillotti, che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in calce all'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
(c.f. ), (c.f. , Controparte_3 C.F._4 Controparte_4 C.F._5
(c.f. ), (c.f. Controparte_5 C.F._6 Controparte_6
) e (c.f. ), elettivamente C.F._7 Controparte_7 C.F._8 domiciliati presso lo studio dell'Avv. Carolina Monni, che li rappresenta e difende, come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuti e
fu , fu , fu , CP_8 Per_1 CP_9 Per_1 Controparte_10 CP_1 CP_11
fu , fu , fu ,
[...] CP_1 Controparte_12 CP_1 Controparte_13 CP_1 [...] fu e CP_14 Per_1 Controparte_15 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attore (memoria ex art. 183, comma VI n.1, c.p.c.):
1 “Piaccia al Giudice del Tribunale Ill.mo adito, ogni contraria istanza disattesa, visto l'art.1158
c.c., dichiarare l'attore (C.F. nato a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1
e residente in Torino nella strada Da Bertolla all'Abbadia di Stura n. 122, proprietario esclusivo, del fabbricato sito nel Comune di Ulassai nella Via Duca degli Abruzzi n.3, distinto al catasto Fabbricati al Foglio 6, particella 1526 sub. 2 e del garage - cantina sita nel Comune di
Ulassai, vico I Garibaldi n.25/27/29, al catasto Fabbricati al Foglio 6, particella 1526 sub. 1 confinante con via Duca Degli Abruzzi, vico I Garibaldi, con proprietà e con Controparte_2 proprietà , in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti Persona_2 anni. Con vittoria di spese e competenze del giudizio in caso di opposizione”.
Conclusioni nell'interesse dei convenuti costituiti (comparsa di costituzione e risposta):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, visto il disposto dell'art. 1158
c.c.: 1) Dichiarare l'attore (C.F. nato a [...] l'8 maggio Parte_1 C.F._1
1951e residente in Torino nella strada Da Bertolla all'Abbadia di Stura n. 122, proprietario esclusivo, del fabbricato sito nel Comune di Ulassai nella Via Duca degli Abruzzi n.3, distinto al catasto Fabbricati al Foglio 6, particella 1526 sub. 2 e del garage -cantina sita nel Comune di
Ulassai, vico I Garibaldi n.25/27/29, al catasto Fabbricati al Foglio 6, particella 1526 sub. 1 confinante con via Duca Degli Abruzzi, vico I Garibaldi, con proprietà e con Controparte_2 proprietà , in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti Persona_2 anni;
2) Con compensazione delle spese del giudizio”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire dichiarare di essere Parte_1 proprietario, per intervenuta usucapione, dei fabbricati siti in Ulassai in via Duca degli Abruzzi e distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Ulassai al foglio 6, particella 1526 sub 2 ed al
Catasto Fabbricati al foglio 6, particella 1526 sub 1 (garage).
L'attore ha assunto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato dei suddetti immobili da oltre vent'anni, per essere subentrato nel possesso esercitato sugli stessi dal padre Per_3
, il quale li ha utilizzati dagli anni Settanta e fino al suo decesso, avvenuto in data
[...]
13.02.2016.
L'attore ha dedotto che, nel 1973, ha costruito, anche con l'aiuto di un artigiano Persona_3 del posto, l'immobile oggetto di causa, che è stato completato nell'anno 1977 e dallo stesso adibito ad abitazione propria, soggiornandovi, consumando i pasti, effettuando le pulizie, dormendo nelle ore notturne, ricevendo amici e parenti ed utilizzando il locale adibito cantina
2 per depositare alimenti, provviste e attrezzi da lavoro, nonché eseguendo lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Il suddetto immobile è composto da un piano terra, adibito a cantina e garage, a servizio diretto dell'appartamento posto al primo piano e composto da due cucine-soggiorno, quattro camere da letto e due bagni.
L'attore ha dedotto di essere subentrato al padre nel possesso dallo stesso Persona_3 esercitato sugli immobili oggetto di causa. In particolare, lo stesso ha dedotto di utilizzare il fabbricato come casa di abitazione, durante i mesi estivi e le festività natalizie, quando lo stesso si reca ad Ulassai, e di avere sostituito le serrature, delle quali è l'unico a detenere le chiavi, nonché di utilizzare la cantina come deposito di alimenti e oggetti vari ed il garage come rimessa per la sua autovettura.
Inoltre, l'attore ha dedotto di avere eseguito, nel corso degli anni, dei lavori di ristrutturazione interna, consistiti nella modifica della disposizione interna degli ambienti, nella manutenzione degli intonaci e degli impianti, incaricando, a tal fine, degli artigiani per l'esecuzione dei lavori.
Inoltre, l'attore ha dedotto di avere fatto eseguire, nell'anno 2017, la manutenzione straordinaria dell'immobile, provvedendo allo scrostamento delle pitture deteriorate ed al ripristino degli intonaci, alla demolizione del vecchio bagno ed alla realizzazione di uno nuovo, al posizionamento della pavimentazione, alla sostituzione del battiscopa, al rifacimento dell'impianto elettrico, al rivestimento della cucina con mattonelle, al riposizionamento di una nuova canna fumaria, alla sostituzione degli infissi e delle ringhiere.
Infine, l'attore ha dedotto di avere provveduto al pagamento delle utenze e dei tributi relativi agli immobili oggetto di causa, così come, prima di lui, vi aveva provveduto il padre.
Si sono costituiti in giudizio , , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e , i quali non si sono opposti Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 all'accoglimento della domanda attorea e hanno concluso chiedendone l'accoglimento.
Gli altri convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per
3 venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass.
Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma I, c.c., “Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”.
Detto altrimenti, per effetto del principio della “successione nel possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, la continuazione del possesso in favore dell'erede opera automaticamente e consente al possessore attuale di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di
Cassazione non ha mancato di osservare come “Per effetto di una "fictio iuris", il possesso del
"de cuius" si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi” (Cassazione civile sez. II - 18/05/2001, n. 6852).
4 Pertanto, chi intenda avvalersi della successione nel possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova della sua qualità di erede, non essendo a tal fine sufficiente la sola dichiarazione di successione, in quanto documento che ha valore solo fiscale e che fornisce un mero elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice, ma occorre produrre, oltre al certificato di morte comprovante l'avvenuto decesso del de cuius, anche la documentazione anagrafica attestante la relazione parentale e i fatti da cui deriva quella qualità (Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n.6930).
Nel caso di specie, l'attore ha provato di essere divenuto proprietario per intervenuta usucapione degli immobili oggetto di causa, per essere subentrato nel possesso esercitato sui medesimi dal padre , il quale li ha posseduti almeno dall'anno 1973 sino al suo decesso, Persona_3 invocando, così, una pronuncia ex art. 1146, primo comma, c.c.
Invero, l'attore ha provato, in primis, documentalmente la sua qualità di erede di Per_3
con la produzione del certificato di stato di famiglia originario di quest'ultimo, dal quale
[...] si evince il rapporto di parentela con l'attore (padre/figlio), ed il certificato di morte dello stesso, attestante il decesso avvenuto in data 13.02.2016 (docc. 13 e 14, atto di citazione).
I testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore e, prima di lui, da parte del padre , individuando Persona_3 con esattezza e precisione i confini degli immobili oggetto della domanda, che gli stessi hanno riconosciuto anche nelle fotografie mostrate loro in udienza (dichiarazioni dei testi e Tes_1
rese, rispettivamente, alle udienze del 6.11.2024 e dell'8.05.2025). Tes_2
Test I testi hanno riferito che, dagli anni Ottanta/Novanta e sino al suo decesso (anno 2016, teste anno 2015, teste ), ha abitato nel fabbricato sito in via Duca degli Abruzzi Tes_2 Persona_3 in Ulassai, per averlo visto personalmente occupare il fabbricato.
Il teste ha riferito che il fabbricato si compone di due piani seminterrati, un piano terra e Tes_2 un lastrico solare ed entrambi i testi escussi hanno riferito che l'immobile è dotato di due accessi, uno dalla via Duca degli Abruzzi, che è quello principale, e uno da vico I Garibaldi, dal quale si accede al garage.
Essi hanno precisato che l'appartamento, posto al primo piano, si compone di un andito centrale, quattro camere da letto, due cucine e due bagni e che, inoltre, sono presenti delle scale che lo collegano con il garage e con una cantina, posta nel retro del garage (teste ). Tes_2
I testi hanno riferito che il suddetto immobile fu costruito su incarico di e che la Persona_3 costruzione stessa risultava terminata già negli anni Ottanta. Essi hanno riferito che Per_3
abitava nell'immobile con la sua famiglia, composta dalla moglie e da otto figli, i quali
[...]
5 hanno progressivamente lasciato l'abitazione, per trasferirsi altrove dopo essersi sposati (teste
). Essi hanno riferito di avere visto che, in diverse occasioni, presso l'abitazione erano stati Tes_2 invitati parenti ed amici della famiglia Per_3
Test Il teste ha riferito di essere stato incaricato da , circa vent'anni fa, di riparare Persona_3 una perdita del bagno, e che lo stesso, negli ultimi anni della sua vita aveva fatto eseguire l'impermeabilizzazione del tetto, per la quale, però, si era rivolto a terze persone.
I testi hanno riferito che il padre dell'attore utilizzava la cantina per depositare legna, vino e varie provviste alimentari e che il garage era utilizzato, principalmente dai figli, per il ricovero delle autovetture.
Inoltre, i testi hanno riferito che, dal decesso di e sino ad oggi, l'immobile Persona_3 oggetto di causa è utilizzato, in via esclusiva, dall'attore, il quale abita a Torino e fa rientro ad
Ulassai due o tre volte all'anno, dove si trattiene per almeno un mese nel periodo estivo e per circa dieci giorni per le altre festività, nonché per circa 15 o 20 giorni nel periodo della raccolta delle olive (novembre). Essi hanno riferito di avere visto, in tali occasioni, l'attore accedere all'immobile con le chiavi ed utilizzare la cantina come legnaia e come deposito per alimenti ed oggetti vari, nonché il garage per parcheggiare la sua autovettura.
Test Il teste ha saputo riferire che, l'attore, e prima di lui suo padre, ha curato la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, anche apportando modifiche strutturali e cambiando la disposizione originaria dei vani, per essere stato dallo stesso incaricato di un'importante ristrutturazione nell'anno 2016, consistita nella demolizione di alcuni tramezzi per modificare i vani delle due cucine e di un bagno, nell'ampliamento della cucina, nella riduzione di una camera da letto e nell'ampliamento del bagno e della cucina adiacenti. Inoltre, il teste ha riferito di avere eseguito, in occasione di tali lavori, la scrostatura delle pitture delle pareti deteriorate ed il ripristino degli intonaci, la demolizione dei due bagni e la realizzazione di uno nuovo, la sostituzione della pavimentazione di una cucina, il rifacimento degli impianti idraulico ed elettrico, il riposizionamento di una nuova canna fumaria e la sostituzione degli infissi e delle ringhiere.
Il teste ha precisato che i lavori di ristrutturazione hanno riguardato anche il primo piano Test seminterrato, dove lo stesso teste ha predisposto l'allaccio fognario, posizionato i tubi del gas e montato uno scaldino elettrico, precisando di avere ricevuto dall'attore le chiavi dell'immobile per accedervi.
6 La teste , pur non ricordando l'esecuzione di particolari lavori di manutenzione da parte di Tes_2
, ha riferito che, invece, ha sostituito gli infissi della parte Persona_3 Parte_1 dell'immobile che affaccia sulla via Duca degli Abruzzi e ha riferito di avere visto che, nel
2016/2017, ha aggiunto una doccia nel bagno e che, sempre nello stesso periodo Tes_1
l'attore ha fatto impermeabilizzare il tetto, che è tutt'ora privo di tegole.
Per quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, nonché in ragione della loro conoscenza dei luoghi di causa e dei rapporti di conoscenza con l'attore e con il padre , in quanto lontani parenti e vicini di casa (teste Persona_3 Tes_2
la quale ha riferito di essere cugina di secondo grado dell'attore e di abitare di fronte alla
[...] sua casa da 28 anni) o compaesani (teste ), oltre che per avervi svolto personalmente Tes_1 dei lavori (teste ). Tes_1
A supporto della domanda parte attrice ha prodotto l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione a costruire l'immobile oggetto di causa ed il relativo progetto (doc. 7 atto di citazione), la denuncia di cambiamento della destinazione d'uso a seguito dell'edificazione del fondo (doc. 9) e le pratiche per l'accertamento della proprietà immobiliare a nome di (doc. 10), la Persona_3 presentazione della pratica al SUAP per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile da parte di (doc. 11) e le ricevute attestanti il Parte_1 pagamento, da parte del medesimo, delle spese per i lavori di manutenzione eseguiti presso l'immobile oggetto di causa (docc. da 15 a 26). Inoltre, l'attore ha prodotto la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi tributari (Imu, Tari e Tares) ed il pagamento dell'utenza idrica, anche con riferimento al padre (docc. 27, 28, 29, 12 e 30). Per_3
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e la sua qualità di erede di , Persona_3 attraverso la produzione della documentazione versata in atti, e che, pertanto, possa essere dichiarato che ha acquistato la proprietà per usucapione degli immobili oggetto di Parte_1 causa in forza di successione nel possesso del dante causa (art. 1146, comma 1 Persona_3
c.c.).
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della
7 soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
Considerato che , , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e si sono costituiti in giudizio senza contestare la
[...] Controparte_6 Controparte_7 domanda di parte attrice e chiedendone l'accoglimento a spese compensate, rispetto agli stessi deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, in forza di successione nel possesso, dichiara (c.f. ) proprietario Parte_1 C.F._1 degli immobili siti in Ulassai e distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Ulassai al foglio 6, particella 1526, sub 2 (Categoria A/2) e sub 1 (Categoria C/3);
2) spese compensate riguardo ai convenuti costituiti;
3) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 15 ottobre 2025
Il Giudice
NI RA
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa NI RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 107 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Selargius, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Federica Chillotti, che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in calce all'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
(c.f. ), (c.f. , Controparte_3 C.F._4 Controparte_4 C.F._5
(c.f. ), (c.f. Controparte_5 C.F._6 Controparte_6
) e (c.f. ), elettivamente C.F._7 Controparte_7 C.F._8 domiciliati presso lo studio dell'Avv. Carolina Monni, che li rappresenta e difende, come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuti e
fu , fu , fu , CP_8 Per_1 CP_9 Per_1 Controparte_10 CP_1 CP_11
fu , fu , fu ,
[...] CP_1 Controparte_12 CP_1 Controparte_13 CP_1 [...] fu e CP_14 Per_1 Controparte_15 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attore (memoria ex art. 183, comma VI n.1, c.p.c.):
1 “Piaccia al Giudice del Tribunale Ill.mo adito, ogni contraria istanza disattesa, visto l'art.1158
c.c., dichiarare l'attore (C.F. nato a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1
e residente in Torino nella strada Da Bertolla all'Abbadia di Stura n. 122, proprietario esclusivo, del fabbricato sito nel Comune di Ulassai nella Via Duca degli Abruzzi n.3, distinto al catasto Fabbricati al Foglio 6, particella 1526 sub. 2 e del garage - cantina sita nel Comune di
Ulassai, vico I Garibaldi n.25/27/29, al catasto Fabbricati al Foglio 6, particella 1526 sub. 1 confinante con via Duca Degli Abruzzi, vico I Garibaldi, con proprietà e con Controparte_2 proprietà , in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti Persona_2 anni. Con vittoria di spese e competenze del giudizio in caso di opposizione”.
Conclusioni nell'interesse dei convenuti costituiti (comparsa di costituzione e risposta):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, visto il disposto dell'art. 1158
c.c.: 1) Dichiarare l'attore (C.F. nato a [...] l'8 maggio Parte_1 C.F._1
1951e residente in Torino nella strada Da Bertolla all'Abbadia di Stura n. 122, proprietario esclusivo, del fabbricato sito nel Comune di Ulassai nella Via Duca degli Abruzzi n.3, distinto al catasto Fabbricati al Foglio 6, particella 1526 sub. 2 e del garage -cantina sita nel Comune di
Ulassai, vico I Garibaldi n.25/27/29, al catasto Fabbricati al Foglio 6, particella 1526 sub. 1 confinante con via Duca Degli Abruzzi, vico I Garibaldi, con proprietà e con Controparte_2 proprietà , in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti Persona_2 anni;
2) Con compensazione delle spese del giudizio”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire dichiarare di essere Parte_1 proprietario, per intervenuta usucapione, dei fabbricati siti in Ulassai in via Duca degli Abruzzi e distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Ulassai al foglio 6, particella 1526 sub 2 ed al
Catasto Fabbricati al foglio 6, particella 1526 sub 1 (garage).
L'attore ha assunto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato dei suddetti immobili da oltre vent'anni, per essere subentrato nel possesso esercitato sugli stessi dal padre Per_3
, il quale li ha utilizzati dagli anni Settanta e fino al suo decesso, avvenuto in data
[...]
13.02.2016.
L'attore ha dedotto che, nel 1973, ha costruito, anche con l'aiuto di un artigiano Persona_3 del posto, l'immobile oggetto di causa, che è stato completato nell'anno 1977 e dallo stesso adibito ad abitazione propria, soggiornandovi, consumando i pasti, effettuando le pulizie, dormendo nelle ore notturne, ricevendo amici e parenti ed utilizzando il locale adibito cantina
2 per depositare alimenti, provviste e attrezzi da lavoro, nonché eseguendo lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Il suddetto immobile è composto da un piano terra, adibito a cantina e garage, a servizio diretto dell'appartamento posto al primo piano e composto da due cucine-soggiorno, quattro camere da letto e due bagni.
L'attore ha dedotto di essere subentrato al padre nel possesso dallo stesso Persona_3 esercitato sugli immobili oggetto di causa. In particolare, lo stesso ha dedotto di utilizzare il fabbricato come casa di abitazione, durante i mesi estivi e le festività natalizie, quando lo stesso si reca ad Ulassai, e di avere sostituito le serrature, delle quali è l'unico a detenere le chiavi, nonché di utilizzare la cantina come deposito di alimenti e oggetti vari ed il garage come rimessa per la sua autovettura.
Inoltre, l'attore ha dedotto di avere eseguito, nel corso degli anni, dei lavori di ristrutturazione interna, consistiti nella modifica della disposizione interna degli ambienti, nella manutenzione degli intonaci e degli impianti, incaricando, a tal fine, degli artigiani per l'esecuzione dei lavori.
Inoltre, l'attore ha dedotto di avere fatto eseguire, nell'anno 2017, la manutenzione straordinaria dell'immobile, provvedendo allo scrostamento delle pitture deteriorate ed al ripristino degli intonaci, alla demolizione del vecchio bagno ed alla realizzazione di uno nuovo, al posizionamento della pavimentazione, alla sostituzione del battiscopa, al rifacimento dell'impianto elettrico, al rivestimento della cucina con mattonelle, al riposizionamento di una nuova canna fumaria, alla sostituzione degli infissi e delle ringhiere.
Infine, l'attore ha dedotto di avere provveduto al pagamento delle utenze e dei tributi relativi agli immobili oggetto di causa, così come, prima di lui, vi aveva provveduto il padre.
Si sono costituiti in giudizio , , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e , i quali non si sono opposti Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 all'accoglimento della domanda attorea e hanno concluso chiedendone l'accoglimento.
Gli altri convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per
3 venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass.
Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma I, c.c., “Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”.
Detto altrimenti, per effetto del principio della “successione nel possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, la continuazione del possesso in favore dell'erede opera automaticamente e consente al possessore attuale di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di
Cassazione non ha mancato di osservare come “Per effetto di una "fictio iuris", il possesso del
"de cuius" si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi” (Cassazione civile sez. II - 18/05/2001, n. 6852).
4 Pertanto, chi intenda avvalersi della successione nel possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova della sua qualità di erede, non essendo a tal fine sufficiente la sola dichiarazione di successione, in quanto documento che ha valore solo fiscale e che fornisce un mero elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice, ma occorre produrre, oltre al certificato di morte comprovante l'avvenuto decesso del de cuius, anche la documentazione anagrafica attestante la relazione parentale e i fatti da cui deriva quella qualità (Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n.6930).
Nel caso di specie, l'attore ha provato di essere divenuto proprietario per intervenuta usucapione degli immobili oggetto di causa, per essere subentrato nel possesso esercitato sui medesimi dal padre , il quale li ha posseduti almeno dall'anno 1973 sino al suo decesso, Persona_3 invocando, così, una pronuncia ex art. 1146, primo comma, c.c.
Invero, l'attore ha provato, in primis, documentalmente la sua qualità di erede di Per_3
con la produzione del certificato di stato di famiglia originario di quest'ultimo, dal quale
[...] si evince il rapporto di parentela con l'attore (padre/figlio), ed il certificato di morte dello stesso, attestante il decesso avvenuto in data 13.02.2016 (docc. 13 e 14, atto di citazione).
I testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore e, prima di lui, da parte del padre , individuando Persona_3 con esattezza e precisione i confini degli immobili oggetto della domanda, che gli stessi hanno riconosciuto anche nelle fotografie mostrate loro in udienza (dichiarazioni dei testi e Tes_1
rese, rispettivamente, alle udienze del 6.11.2024 e dell'8.05.2025). Tes_2
Test I testi hanno riferito che, dagli anni Ottanta/Novanta e sino al suo decesso (anno 2016, teste anno 2015, teste ), ha abitato nel fabbricato sito in via Duca degli Abruzzi Tes_2 Persona_3 in Ulassai, per averlo visto personalmente occupare il fabbricato.
Il teste ha riferito che il fabbricato si compone di due piani seminterrati, un piano terra e Tes_2 un lastrico solare ed entrambi i testi escussi hanno riferito che l'immobile è dotato di due accessi, uno dalla via Duca degli Abruzzi, che è quello principale, e uno da vico I Garibaldi, dal quale si accede al garage.
Essi hanno precisato che l'appartamento, posto al primo piano, si compone di un andito centrale, quattro camere da letto, due cucine e due bagni e che, inoltre, sono presenti delle scale che lo collegano con il garage e con una cantina, posta nel retro del garage (teste ). Tes_2
I testi hanno riferito che il suddetto immobile fu costruito su incarico di e che la Persona_3 costruzione stessa risultava terminata già negli anni Ottanta. Essi hanno riferito che Per_3
abitava nell'immobile con la sua famiglia, composta dalla moglie e da otto figli, i quali
[...]
5 hanno progressivamente lasciato l'abitazione, per trasferirsi altrove dopo essersi sposati (teste
). Essi hanno riferito di avere visto che, in diverse occasioni, presso l'abitazione erano stati Tes_2 invitati parenti ed amici della famiglia Per_3
Test Il teste ha riferito di essere stato incaricato da , circa vent'anni fa, di riparare Persona_3 una perdita del bagno, e che lo stesso, negli ultimi anni della sua vita aveva fatto eseguire l'impermeabilizzazione del tetto, per la quale, però, si era rivolto a terze persone.
I testi hanno riferito che il padre dell'attore utilizzava la cantina per depositare legna, vino e varie provviste alimentari e che il garage era utilizzato, principalmente dai figli, per il ricovero delle autovetture.
Inoltre, i testi hanno riferito che, dal decesso di e sino ad oggi, l'immobile Persona_3 oggetto di causa è utilizzato, in via esclusiva, dall'attore, il quale abita a Torino e fa rientro ad
Ulassai due o tre volte all'anno, dove si trattiene per almeno un mese nel periodo estivo e per circa dieci giorni per le altre festività, nonché per circa 15 o 20 giorni nel periodo della raccolta delle olive (novembre). Essi hanno riferito di avere visto, in tali occasioni, l'attore accedere all'immobile con le chiavi ed utilizzare la cantina come legnaia e come deposito per alimenti ed oggetti vari, nonché il garage per parcheggiare la sua autovettura.
Test Il teste ha saputo riferire che, l'attore, e prima di lui suo padre, ha curato la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, anche apportando modifiche strutturali e cambiando la disposizione originaria dei vani, per essere stato dallo stesso incaricato di un'importante ristrutturazione nell'anno 2016, consistita nella demolizione di alcuni tramezzi per modificare i vani delle due cucine e di un bagno, nell'ampliamento della cucina, nella riduzione di una camera da letto e nell'ampliamento del bagno e della cucina adiacenti. Inoltre, il teste ha riferito di avere eseguito, in occasione di tali lavori, la scrostatura delle pitture delle pareti deteriorate ed il ripristino degli intonaci, la demolizione dei due bagni e la realizzazione di uno nuovo, la sostituzione della pavimentazione di una cucina, il rifacimento degli impianti idraulico ed elettrico, il riposizionamento di una nuova canna fumaria e la sostituzione degli infissi e delle ringhiere.
Il teste ha precisato che i lavori di ristrutturazione hanno riguardato anche il primo piano Test seminterrato, dove lo stesso teste ha predisposto l'allaccio fognario, posizionato i tubi del gas e montato uno scaldino elettrico, precisando di avere ricevuto dall'attore le chiavi dell'immobile per accedervi.
6 La teste , pur non ricordando l'esecuzione di particolari lavori di manutenzione da parte di Tes_2
, ha riferito che, invece, ha sostituito gli infissi della parte Persona_3 Parte_1 dell'immobile che affaccia sulla via Duca degli Abruzzi e ha riferito di avere visto che, nel
2016/2017, ha aggiunto una doccia nel bagno e che, sempre nello stesso periodo Tes_1
l'attore ha fatto impermeabilizzare il tetto, che è tutt'ora privo di tegole.
Per quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, nonché in ragione della loro conoscenza dei luoghi di causa e dei rapporti di conoscenza con l'attore e con il padre , in quanto lontani parenti e vicini di casa (teste Persona_3 Tes_2
la quale ha riferito di essere cugina di secondo grado dell'attore e di abitare di fronte alla
[...] sua casa da 28 anni) o compaesani (teste ), oltre che per avervi svolto personalmente Tes_1 dei lavori (teste ). Tes_1
A supporto della domanda parte attrice ha prodotto l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione a costruire l'immobile oggetto di causa ed il relativo progetto (doc. 7 atto di citazione), la denuncia di cambiamento della destinazione d'uso a seguito dell'edificazione del fondo (doc. 9) e le pratiche per l'accertamento della proprietà immobiliare a nome di (doc. 10), la Persona_3 presentazione della pratica al SUAP per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile da parte di (doc. 11) e le ricevute attestanti il Parte_1 pagamento, da parte del medesimo, delle spese per i lavori di manutenzione eseguiti presso l'immobile oggetto di causa (docc. da 15 a 26). Inoltre, l'attore ha prodotto la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi tributari (Imu, Tari e Tares) ed il pagamento dell'utenza idrica, anche con riferimento al padre (docc. 27, 28, 29, 12 e 30). Per_3
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e la sua qualità di erede di , Persona_3 attraverso la produzione della documentazione versata in atti, e che, pertanto, possa essere dichiarato che ha acquistato la proprietà per usucapione degli immobili oggetto di Parte_1 causa in forza di successione nel possesso del dante causa (art. 1146, comma 1 Persona_3
c.c.).
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Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della
7 soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
Considerato che , , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e si sono costituiti in giudizio senza contestare la
[...] Controparte_6 Controparte_7 domanda di parte attrice e chiedendone l'accoglimento a spese compensate, rispetto agli stessi deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, in forza di successione nel possesso, dichiara (c.f. ) proprietario Parte_1 C.F._1 degli immobili siti in Ulassai e distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Ulassai al foglio 6, particella 1526, sub 2 (Categoria A/2) e sub 1 (Categoria C/3);
2) spese compensate riguardo ai convenuti costituiti;
3) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 15 ottobre 2025
Il Giudice
NI RA
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