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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/12/2025, n. 5018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5018 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9050/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9050/2017
Promossa da
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall' avv. Ciro Del Grosso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno, alla Via G.B.
Nicolini, 9;
-opponente-
contro
, (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gisella
Lauriello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno,
alla Via G.F. Memoli, n. 12;
- opposto-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo D.I.
Conclusioni: come da verbale di udienza
pagina 1 di 7 Svolgimento del Processo
Con atto di citazione notificato in data 9/10/2017, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2261/2017 (RG 5873/2017), reso in formula esecutiva in data 4/7/2017, notificato unitamente ad atto di precetto il
21/8/2017, col quale era stata ingiunta al pagamento, in favore del
, della somma di € 5.429,62 oltre interessi Controparte_2
legali dalla maturazione dei singoli crediti, nonché spese e competenze del procedimento monitorio.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo si premetteva che era, nel Parte_1
Condominio, proprietaria di un appartamento e comproprietaria di altro appartamento, che la stessa era debitrice di vari importi riferiti a poste diverse i cui piani di riparto erano stati tutti approvati dalla assemblea con delibere mai state oggetto di impugnativa.
A sostegno dell'opposizione deduceva che gli eventi che avevano preceduto la emissione del decreto ingiuntivo avevano comportato vari procedimenti penali ed il rinvio a giudizio dell'ex amministratore per appropriazione indebita;
che i debiti erano tutti stati interamente pagati e che la stessa era a sua volta creditrice del condominio;
deduceva, inoltre, di non essere proprietaria esclusiva dei cespiti indicati, per cui eccepiva la carenza di legittimazione passiva del decreto;
che le delibere erano state emesse in sua assenza e mai trasmesse e, pertanto, erano ancora aperti i termini per le relative impugnative;
che il saldo relativo al 2014, richiesto in decreto ingiuntivo, era già stato pagato per il diverso importo di € 511,44 e, quindi,
non era dovuto l'intero importo richiesto per la cifra di € 1247,70; che, per quanto riguardava il saldo ordinario 2015, esso era basato su documenti non leggibili, per cui se ne richiedeva la esibizione in originale;
che, per quanto riguardava la quota di partecipazione per l'eliminazione dell'amianto,
l'importo era già stato pagato con il decreto ingiuntivo 3367/2014 del Giudice
pagina 2 di 7 di Pace di Salerno;
che, per quanto riguardava la quota lavori terrazzo , Per_1
questi non erano mai stati terminati e che era in corso con la sig.ra , Pt_2
altra condomina, un contenzioso avente proprio ad oggetto tali lavori che dovrà essere estinto prima di procedere al pagamento del richiesto;
che, pure la quota parte delle spese legali, era interamente pagata durante la fase esecutiva del D I 3367/2014 del Giudice di Pace di Salerno a seguito di pignoramento presso terzi;
che, ancora, non era tenuta neanche al pagamento della quota parte relativa alla sentenza 1994/2015; che quindi la lite appariva temeraria con le conseguenze di cui all'art 96 c.p.c.., tanto esposto conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale di Salerno, il
[...]
, in persona del suo amministratore e legale Controparte_3
rapp.te p.t. per ivi sentir, in via preliminare e pregiudiziale, disporre la sospensione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito per la revoca dello stesso decreto perché le somme azionate non erano assolutamente dovute al sempre nel merito, in via subordinata, qualora dovesse ritenersi CP_1
dovuto anche solo uno degli importi richiesti, disporsi la compensazione con i crediti maturati dalla opponente nei confronti del sempre nel CP_1
merito, condannare il ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e CP_1
competenze di giudizio.
In via istruttoria chiedeva disporsi CTU contabile.
In data 20 aprile 2028 si costituiva il che, preliminarmente, CP_1
assumeva che il precedente amministratore era stato destituito dall'incarico ma che non vi era la prova di alcuna colpevolezza in riferimento al reato di appropriazione indebita in quanto il procedimento penale si trovava in grado di appello;
che, diversamente da quanto assunto dall'opponente, le delibere riferite ai richiesti pagamenti ed il relativi piani di riparto erano definitivamente efficaci e vincolanti;
che, anche se la opponente non era proprietaria esclusiva ma comproprietaria, stante il vincolo di solidarietà
pagina 3 di 7 vigente, rende il decreto ingiuntivo correttamente emesso;
che i verbali relativi alle delibere assembleari erano stati correttamente notificati come allegati nella stessa produzione di parte, in quanto trasmessi con la pec del
24/2/2017; che le delibere poste a base della richiesta di decreto ingiuntivo non erano mai state impugnate e, quindi, avevano assunto il carattere della irrevocabilità; che, in merito alle eccezioni di già effettuato pagamento di alcune poste, effettivamente il a seguito di opportune verifiche, CP_1
riscontrava che alcune poste erano state parzialmente già pagate dall'opponente come per la posta relativa al saldo ordinario 2014 era dovuta,
a fronte della richiesta operata in ricorso per decreto ingiuntivo di € 1.247,70
la minor somma di € 736,26; che la somma richiesta con il ricorso per decreto ingiuntivo riferita al saldo 2015, pari ad € 849,06 era interamente dovuta così
come la quota per l'eliminazione amianto pari ad € 1.530,67 ed anche l'importo come richiesto in € 679,86 per quota rifacimento terrazzo;
che, in merito alla richiesta operata in decreto ingiuntivo, riferito alle spese legali, la somma di € 890,09 era già stata corrisposta e, quindi, andava scomputata dall'importo del decreto ingiuntivo;
che era, infine, certamente dovuta la somma a titolo di pagamento della sentenza del Giudice di Pace n. 1994/15
per € 232,24; che, pertanto, operate le dovute rettifiche, il credito portato da decreto ingiuntivo andava diminuito ad € 4.028,09:
Concludeva, quindi, in via preliminare perché, nonostante la rettifica venisse mantenuta la provvisoria esecuzione del decreto;
nel merito, per la condanna della opponente al pagamento di € 4.028,09, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Alla prima udienza del 20/4/2018 le parti esponevano le proprie ragioni ed il giudice sospendeva la esecutività del decreto ingiuntivo dell'importo di €
1.401,53, non contestato dalle parti, e rinviava alla data del 6/2/2019
concedendo i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c.
pagina 4 di 7 Con le prime memorie le parti insistevano ognuna nelle proprie richieste;
con le seconde memorie parte opponente depositava 1) atto di diffida stragiudiziale del 20/04/14 e ricevute di ritorno postali;
2) estratto gdp.giustizia.it – R.G. 4049/18 – Sent. 1994/15.
Dopo vari rinvii e sostituzione giudice la causa veniva rinviata per conclusioni al 28/9/2021 poi rinviata per discussione orale al 17/10/2023 ed ancora al 29/4/2025.
Alla odierna udienza del 09/12/2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è
stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni
Motivi della decisione
Innanzi tutto, occorre stabilire che il ha dato prova del suo CP_1
credito depositando le delibere di spesa, i consuntivi ed i piani di riparto,
regolarmente approvati dalla Assemblea.
Responsabilmente ha operato delle modifiche all'importo in quanto alcune poste erano state effettivamente già pagate dalla condomina opponente prima dell'emissione del Decreto.
L'importo del dovuto è stato, quindi, ridotto dal su espressa CP_1
doglianza della opponente e dopo aver effettuato le dovute verifiche, ad €
4.028,09.
La parte opponente ha espresso doglianze in merito alle dette delibere di approvazione del conto consuntivo e delle spese richieste nel ricorso per decreto ingiuntivo senza però impugnare espressamente alcuna di dette delibere di cui, in ogni caso, è venuta a conoscenza con la notifica del decreto ingiuntivo, se non prima, come ha dimostrato parte opposta con la mail del
24/2/2017, facendo inutilmente decorrere il termine di trenta giorni per la impugnativa.
Ebbene, in questi casi, la Cassazione a Sezioni Unite, ha specificato, in virtù
della sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021 che il Giudice dell'opposizione può
pagina 5 di 7 sindacare tanto la nullità delle delibere poste a fondamento del D. I.
opposto, quanto l'annullabilità delle stesse, purché chi oppone il D.I. (nel nostro caso, la condomina) domandi l'annullamento della delibera secondo i dettami previsti e individuati dalle Sezioni Unite, ovvero con domanda riconvenzionale e nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 1137 c.c. siccome,
a fronte delle prove offerte dalla condomina e delle contestazioni da parte del
è risultato evidente che la condomina abbia avuto la materiale e CP_1
legale conoscenza delle delibere del 2014, 2015 e seguenti in data 24/2/2017 o al più solamente in seguito alla notifica del D. I., avvenuta il 21 agosto 2017,
il termine per impugnare dette delibere decorreva per i 30 giorni successivi al
1 ottobre 2017; avendo, poi, la condomina effettuato la notifica dell'opposizione solo in data 9/10/2017, senza peraltro impugnare in alcun modo le delibere di approvazione dei piani di riparto è giocoforza considerare la stessa decaduta da ogni possibile impugnativa.
Pertanto, il decreto sarà revocato e la opponente dovrà pagare al CP_1
la somma di € 4.028,09.
Infatti, oltre alla mancata impugnativa delle delibere, le doglianze della condomina opponente non si sono mai concretizzate in vere e proprie prove per la validazione delle proprie eccezioni.
Non si ravvisano gli estremi per la condanna richiesta nei confronti del ex art. 96 c.p.c. stante la legittimità, sia pur con le opportune CP_1
rettifiche del credito del e la correttezza dello svolgimento del CP_1
giudizio.
Vi sono giusti motivi per la compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale di Salerno, -Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 9050/2017 r.g. fra –opponente- Parte_1
pagina 6 di 7 e ogni altra istanza, eccezione, Controparte_4
deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto, revoca il D. I. n.
2261/2017 (RG 5873/2017, reso dal Tribunale di Salerno in data 04/07/2017;
2) Condanna l'opponente, al pagamento in favore del Parte_1
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., dell'importo di € 4.028,09 oltre interessi legali dal giorno dell'emissione della sentenza sino al soddisfo;
3) Compensa integralmente le spese legali fra le parti.
Salerno lì, 09 dicembre 2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9050/2017
Promossa da
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall' avv. Ciro Del Grosso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno, alla Via G.B.
Nicolini, 9;
-opponente-
contro
, (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gisella
Lauriello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno,
alla Via G.F. Memoli, n. 12;
- opposto-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo D.I.
Conclusioni: come da verbale di udienza
pagina 1 di 7 Svolgimento del Processo
Con atto di citazione notificato in data 9/10/2017, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2261/2017 (RG 5873/2017), reso in formula esecutiva in data 4/7/2017, notificato unitamente ad atto di precetto il
21/8/2017, col quale era stata ingiunta al pagamento, in favore del
, della somma di € 5.429,62 oltre interessi Controparte_2
legali dalla maturazione dei singoli crediti, nonché spese e competenze del procedimento monitorio.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo si premetteva che era, nel Parte_1
Condominio, proprietaria di un appartamento e comproprietaria di altro appartamento, che la stessa era debitrice di vari importi riferiti a poste diverse i cui piani di riparto erano stati tutti approvati dalla assemblea con delibere mai state oggetto di impugnativa.
A sostegno dell'opposizione deduceva che gli eventi che avevano preceduto la emissione del decreto ingiuntivo avevano comportato vari procedimenti penali ed il rinvio a giudizio dell'ex amministratore per appropriazione indebita;
che i debiti erano tutti stati interamente pagati e che la stessa era a sua volta creditrice del condominio;
deduceva, inoltre, di non essere proprietaria esclusiva dei cespiti indicati, per cui eccepiva la carenza di legittimazione passiva del decreto;
che le delibere erano state emesse in sua assenza e mai trasmesse e, pertanto, erano ancora aperti i termini per le relative impugnative;
che il saldo relativo al 2014, richiesto in decreto ingiuntivo, era già stato pagato per il diverso importo di € 511,44 e, quindi,
non era dovuto l'intero importo richiesto per la cifra di € 1247,70; che, per quanto riguardava il saldo ordinario 2015, esso era basato su documenti non leggibili, per cui se ne richiedeva la esibizione in originale;
che, per quanto riguardava la quota di partecipazione per l'eliminazione dell'amianto,
l'importo era già stato pagato con il decreto ingiuntivo 3367/2014 del Giudice
pagina 2 di 7 di Pace di Salerno;
che, per quanto riguardava la quota lavori terrazzo , Per_1
questi non erano mai stati terminati e che era in corso con la sig.ra , Pt_2
altra condomina, un contenzioso avente proprio ad oggetto tali lavori che dovrà essere estinto prima di procedere al pagamento del richiesto;
che, pure la quota parte delle spese legali, era interamente pagata durante la fase esecutiva del D I 3367/2014 del Giudice di Pace di Salerno a seguito di pignoramento presso terzi;
che, ancora, non era tenuta neanche al pagamento della quota parte relativa alla sentenza 1994/2015; che quindi la lite appariva temeraria con le conseguenze di cui all'art 96 c.p.c.., tanto esposto conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale di Salerno, il
[...]
, in persona del suo amministratore e legale Controparte_3
rapp.te p.t. per ivi sentir, in via preliminare e pregiudiziale, disporre la sospensione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito per la revoca dello stesso decreto perché le somme azionate non erano assolutamente dovute al sempre nel merito, in via subordinata, qualora dovesse ritenersi CP_1
dovuto anche solo uno degli importi richiesti, disporsi la compensazione con i crediti maturati dalla opponente nei confronti del sempre nel CP_1
merito, condannare il ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e CP_1
competenze di giudizio.
In via istruttoria chiedeva disporsi CTU contabile.
In data 20 aprile 2028 si costituiva il che, preliminarmente, CP_1
assumeva che il precedente amministratore era stato destituito dall'incarico ma che non vi era la prova di alcuna colpevolezza in riferimento al reato di appropriazione indebita in quanto il procedimento penale si trovava in grado di appello;
che, diversamente da quanto assunto dall'opponente, le delibere riferite ai richiesti pagamenti ed il relativi piani di riparto erano definitivamente efficaci e vincolanti;
che, anche se la opponente non era proprietaria esclusiva ma comproprietaria, stante il vincolo di solidarietà
pagina 3 di 7 vigente, rende il decreto ingiuntivo correttamente emesso;
che i verbali relativi alle delibere assembleari erano stati correttamente notificati come allegati nella stessa produzione di parte, in quanto trasmessi con la pec del
24/2/2017; che le delibere poste a base della richiesta di decreto ingiuntivo non erano mai state impugnate e, quindi, avevano assunto il carattere della irrevocabilità; che, in merito alle eccezioni di già effettuato pagamento di alcune poste, effettivamente il a seguito di opportune verifiche, CP_1
riscontrava che alcune poste erano state parzialmente già pagate dall'opponente come per la posta relativa al saldo ordinario 2014 era dovuta,
a fronte della richiesta operata in ricorso per decreto ingiuntivo di € 1.247,70
la minor somma di € 736,26; che la somma richiesta con il ricorso per decreto ingiuntivo riferita al saldo 2015, pari ad € 849,06 era interamente dovuta così
come la quota per l'eliminazione amianto pari ad € 1.530,67 ed anche l'importo come richiesto in € 679,86 per quota rifacimento terrazzo;
che, in merito alla richiesta operata in decreto ingiuntivo, riferito alle spese legali, la somma di € 890,09 era già stata corrisposta e, quindi, andava scomputata dall'importo del decreto ingiuntivo;
che era, infine, certamente dovuta la somma a titolo di pagamento della sentenza del Giudice di Pace n. 1994/15
per € 232,24; che, pertanto, operate le dovute rettifiche, il credito portato da decreto ingiuntivo andava diminuito ad € 4.028,09:
Concludeva, quindi, in via preliminare perché, nonostante la rettifica venisse mantenuta la provvisoria esecuzione del decreto;
nel merito, per la condanna della opponente al pagamento di € 4.028,09, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Alla prima udienza del 20/4/2018 le parti esponevano le proprie ragioni ed il giudice sospendeva la esecutività del decreto ingiuntivo dell'importo di €
1.401,53, non contestato dalle parti, e rinviava alla data del 6/2/2019
concedendo i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c.
pagina 4 di 7 Con le prime memorie le parti insistevano ognuna nelle proprie richieste;
con le seconde memorie parte opponente depositava 1) atto di diffida stragiudiziale del 20/04/14 e ricevute di ritorno postali;
2) estratto gdp.giustizia.it – R.G. 4049/18 – Sent. 1994/15.
Dopo vari rinvii e sostituzione giudice la causa veniva rinviata per conclusioni al 28/9/2021 poi rinviata per discussione orale al 17/10/2023 ed ancora al 29/4/2025.
Alla odierna udienza del 09/12/2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è
stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni
Motivi della decisione
Innanzi tutto, occorre stabilire che il ha dato prova del suo CP_1
credito depositando le delibere di spesa, i consuntivi ed i piani di riparto,
regolarmente approvati dalla Assemblea.
Responsabilmente ha operato delle modifiche all'importo in quanto alcune poste erano state effettivamente già pagate dalla condomina opponente prima dell'emissione del Decreto.
L'importo del dovuto è stato, quindi, ridotto dal su espressa CP_1
doglianza della opponente e dopo aver effettuato le dovute verifiche, ad €
4.028,09.
La parte opponente ha espresso doglianze in merito alle dette delibere di approvazione del conto consuntivo e delle spese richieste nel ricorso per decreto ingiuntivo senza però impugnare espressamente alcuna di dette delibere di cui, in ogni caso, è venuta a conoscenza con la notifica del decreto ingiuntivo, se non prima, come ha dimostrato parte opposta con la mail del
24/2/2017, facendo inutilmente decorrere il termine di trenta giorni per la impugnativa.
Ebbene, in questi casi, la Cassazione a Sezioni Unite, ha specificato, in virtù
della sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021 che il Giudice dell'opposizione può
pagina 5 di 7 sindacare tanto la nullità delle delibere poste a fondamento del D. I.
opposto, quanto l'annullabilità delle stesse, purché chi oppone il D.I. (nel nostro caso, la condomina) domandi l'annullamento della delibera secondo i dettami previsti e individuati dalle Sezioni Unite, ovvero con domanda riconvenzionale e nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 1137 c.c. siccome,
a fronte delle prove offerte dalla condomina e delle contestazioni da parte del
è risultato evidente che la condomina abbia avuto la materiale e CP_1
legale conoscenza delle delibere del 2014, 2015 e seguenti in data 24/2/2017 o al più solamente in seguito alla notifica del D. I., avvenuta il 21 agosto 2017,
il termine per impugnare dette delibere decorreva per i 30 giorni successivi al
1 ottobre 2017; avendo, poi, la condomina effettuato la notifica dell'opposizione solo in data 9/10/2017, senza peraltro impugnare in alcun modo le delibere di approvazione dei piani di riparto è giocoforza considerare la stessa decaduta da ogni possibile impugnativa.
Pertanto, il decreto sarà revocato e la opponente dovrà pagare al CP_1
la somma di € 4.028,09.
Infatti, oltre alla mancata impugnativa delle delibere, le doglianze della condomina opponente non si sono mai concretizzate in vere e proprie prove per la validazione delle proprie eccezioni.
Non si ravvisano gli estremi per la condanna richiesta nei confronti del ex art. 96 c.p.c. stante la legittimità, sia pur con le opportune CP_1
rettifiche del credito del e la correttezza dello svolgimento del CP_1
giudizio.
Vi sono giusti motivi per la compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale di Salerno, -Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 9050/2017 r.g. fra –opponente- Parte_1
pagina 6 di 7 e ogni altra istanza, eccezione, Controparte_4
deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto, revoca il D. I. n.
2261/2017 (RG 5873/2017, reso dal Tribunale di Salerno in data 04/07/2017;
2) Condanna l'opponente, al pagamento in favore del Parte_1
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., dell'importo di € 4.028,09 oltre interessi legali dal giorno dell'emissione della sentenza sino al soddisfo;
3) Compensa integralmente le spese legali fra le parti.
Salerno lì, 09 dicembre 2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
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