Art. 6.
Le case di cura e gli stabilimenti termali privati di cui al secondo comma del precedente articolo 1, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una dichiarazione dalla quale risulti se abbiano o meno alle loro dipendenze massaggiatori o massofisioterapisti diplomati e le generalita', la qualifica ed il diploma professionale di quelli gia' in servizio.
Entro il 31 dicembre di ogni anno debbono essere comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le eventuali variazioni ai dati di cui sopra.
Ogni trasgressione alle disposizioni del presente articolo sara', punita con una ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.
Le case di cura e gli stabilimenti termali privati di cui al secondo comma del precedente articolo 1, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una dichiarazione dalla quale risulti se abbiano o meno alle loro dipendenze massaggiatori o massofisioterapisti diplomati e le generalita', la qualifica ed il diploma professionale di quelli gia' in servizio.
Entro il 31 dicembre di ogni anno debbono essere comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le eventuali variazioni ai dati di cui sopra.
Ogni trasgressione alle disposizioni del presente articolo sara', punita con una ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.