Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 14/03/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 695/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 695/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alberto Lenti, elettivamente domiciliato a Piacenza, via Pietro Giordani n. 8, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del per l'Emilia-Romagna in carica pro tempore, P.IVA_1 Controparte_2 rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Elena Maccolini, elettivamente domiciliato in Piacenza, via Boselli n.59/63, presso l'Avvocatura della Sede di Piacenza;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/9
1) Con ricorso depositato in data 27.11.2023, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 27.11.2023, ha convenuto in giudizio l' per sentire: accertare e dichiarare che, a Parte_1 CP_1 causa dell'infortunio lavorativo avvenuto in data 23.11.2021, gli era residuato un grado di invalidità stimabile nel 10%, ovvero nella diversa misura percentuale che sarebbe risultata all'esito dell'espletanda CTU;
di conseguenza, condannare l' al pagamento delle relative provvidenze CP_1
economiche, con interessi e rivalutazione monetaria sugli importi già maturati e non liquidati. A sostegno della domanda proposta, rappresentava che: in data 23.11.2021, pativa infortunio sul lavoro riportando molteplici lesioni, quali “trauma al piede, al ginocchio a sinistra e distorsione del rachide dorso lombare”; l' non riscontrava alcuna menomazione all'integrità psico-fisica e solo con la CP_1 collegiale medica, chiusa in disaccordo circa l'entità del danno da riconoscere in esito al trauma, proponeva una invalidità del 3%; il medico legale di parte, dott. invece, valutava la Persona_1
ricorrenza di un danno biologico complessivo del 10%.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando che CP_1 dall'episodio infortunistico in oggetto fossero derivati postumi indennizzabili;
concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso ed il favore delle spese di lite. Deduceva, in particolare, che, dai referti relativi alle visite specialistiche ed agli accertamenti effettuati in ordine di tempo dall'assicurato, non risultavano chiari esiti traumatici direttamente imputabili all'infortunio in oggetto, né a carico del piede, né a carico del ginocchio sinistro, sia in ragione del tipo di trauma subito (trauma contusivo ginocchio e piede), sia della assenza di lesioni ad esso riconducibili.
1.2) Con ordinanza del 23.02.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
22.02.2024, il G.I. disponeva consulenza tecnica d'ufficio, nominando, quale CTU, il dott. Persona_2
il quale assumeva l'incarico, prestando giuramento di rito, all'udienza del 09.05.2024 e
[...]
depositava relazione definitiva in data 31.07.2024. Con ordinanza del 18.10.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.10.2024, ritenuta la causa istruita in maniera esauriente, rinviava, per decisione, all'udienza del 13.03.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), dove pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) La domanda è fondata e deve essere accolta.
Come è noto, per malattia professionale si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorativa. Mentre per le malattie cd. Tabellate opera una presunzione di legge circa l'origine lavorativa della patologia, nelle ipotesi di malattie non tabellate grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e il lavoro svolto.
2/9 Giova rammentare che la giurisprudenza di legittimità - al fine della valutazione della pregnanza della prova dell'origine professionale della malattia denunciata - sia passata da un giudizio di certezza, ad uno di probabilità e, infine, alla semplice compatibilità: ha, invece, sicuramente escluso la mera possibilità. Si è detto, in particolare, che la prova deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso anche ad ogni utile iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi
(assunzione di deposizioni testimoniali, richiesta di chiarimenti al consulente tecnico e quanto altro si appalesi opportuno) in relazione all'entità ed alla esposizione del lavoratore ai fattori di rischio (tra le tante, Cass., 08.01.2003, n. 87; Cass., 20.05.2000, n. 6592). È stato detto ancora che il CTU può giungere al giudizio di ragionevole probabilità anche in base alla compatibilità della malattia non tabellata con la noxa professionale, desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, della durata della prestazione lavorativa, e per l'assenza di altri fattori extra-professionali (Cass., 13.04.2002, n. 5352; Cass., 21.02.2003, n. 2716).
Per quanto riguarda, quindi, il nesso causale, la Corte di Cassazione ha chiarito che si applicano i principi degli artt. 40 e 41 c.p., per cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati, da soli, di per sé sufficienti a cagionare l'infermità. In particolare, si è affermato che: “Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (Cass., nn. 14770/2008 e 13361/2011; in termini analoghi, si veda anche Cass., nn. 21021/2007 e 1135/2011).
Nel caso di specie, il CTU, dott. quanto all'inquadramento diagnostico del Persona_2
ricorrente ed alla sussistenza del nesso causale tra tale patologia e l'infortunio sul lavoro occorso in data 23.11.2021, ha sostenuto che: “Sulla base della documentazione sanitaria esaminata, dell'anamnesi e dell'esame obiettivo, si può affermare che il sig. risulta affetto da “esiti di Parte_1
trauma contusivo del piede sinistro e del ginocchio sinistro” quale conseguenza dell'infortunio
3/9 lavorativo avvenuto in data 23.11.2021. Le modalità dell'infortunio così come narrato dal ricorrente e come risulta in atti, risulta compatibile con le lesioni riportate”. A riguardo, ha precisato che: “Nella discussione avvenuta durante le operazioni peritali, il consulente di parte convenuta dott.ssa ha rimarcato il fatto che dopo aver fruito del breve periodo di riposo medico (gg. 7) Per_3
consigliato dai sanitari, sulla base di indagini radiologiche negative per fratture al piede sinistro e al ginocchio sinistro, il ricorrente riprese la propria attività lavorativa, e solo dopo circa due mesi lamentò ai sanitari sintomatologia dolorosa al piede sinistro e al ginocchio sinistro. È questo il CP_1
motivo (criterio della continuità fenomenica non soddisfatto) per il quale i sanitari non CP_1
ravvisarono un nesso di causa tra le lesioni riportate ed il trauma subito, oltre alla assenza di evidenze radiologicamente accertabili. Si deve però rilevare che in data 12.03.22 la RM del piede sinistro mostrò segni di lacerazione di alcuni legamenti intertarsici tarso-metatarsali dei primi 3 raggi, non evidenziabili con l'indagine radiologica. I legamenti intertarsici e tarso-metatarsali hanno la funzione di stabilizzare il meso piede e la sintomatologia in caso di lesione degli stessi può variare da dolore più o meno intenso dovuto al disallineamento delle superfici articolari, che quindi si acuisce sotto sforzo (posizione eretta e deambulazione) con evoluzione ingravescente per effetto dei fenomeni degenerativi a carico delle strutture osteo-tendinee interessate. Nel caso in esame, dopo l'evento traumatico del 23.11.21 si è verificata una sintomatologia dolorosa acuta da trauma contusivo che pur migliorando inizialmente, si manifestava comunque sotto sforzo. Per tale motivo si rivolse ai sanitari dell' nel gennaio 2022, che prescrissero ancora uno studio radiologico che diede esito negativo (i CP_1
tessuti legamentosi non sono rilevabili dai raggi X). Solo in data 12.3.22, l'esame RM del piede sinistro evidenziò la lesione di alcuni legamenti intratarsici e tarso-metatarsali […] Per quanto riguarda la lesione meniscale mediale del ginocchio sinistro, è vero che le diverse indagini RM
(effettuate in data 12.03.22, 11.08.22 14.10.22), non evidenziarono lesioni a carico dei menischi, ma è anche vero che l'esame artroscopico del ginocchio è un esame invasivo ma con elevata sensibilità e specificità rispetto alla diagnostica per immagini, che permise di evidenziare la lesione del menisco mediale e di trasformare l'indagine diagnostica in intervento chirurgico di meniscetomia selettiva nella stessa seduta. Sebbene la diagnosi di lesione meniscale sia pervenuta nel maggio 2023, la documentazione sanitaria in atti dimostra ampiamente una sintomatologia dolorosa a carico del ginocchio sinistro, lamentata dal ricorrente, dal momento dell'evento traumatico e nel corso delle numerose visite specialistiche (ortopediche, fisiatriche) che sono state sopra riassunte”.
Il metodo logico seguito dal CTU appare rigoroso e le sue considerazioni in merito alla sussistenza del nesso di causalità sono chiare e condivisibili ed immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
4/9 Tanto rilevato, occorre, innanzitutto, osservare che, in ragione della data di verificazione dell'infortunio, deve trovare applicazione la nuova disciplina relativa all'indennizzo del danno biologico di cui al decreto legislativo n. 38/2000, giacché tale novella legislativa attiene a tutti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali denunciati successivamente al 25.07.2000.
In particolare, tale decreto all'art. 13 (rubricato “danno biologico”) prevede:
“1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' , nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione CP_1
di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni (1):
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione (2).
4. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con
5/9 postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto. La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione.
5. Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato.
6. Il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all'integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrità psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale. Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l'assicurato continuerà
a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata.
7. La misura della rendita può essere riveduta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 83, 137 e 146 del testo unico. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'integrità psicofisica
6/9 nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto l'indennizzo in capitale calcolato con riferimento all'età dell'assicurato al momento della soppressione della rendita.
8. Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell'integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell'indennizzo in capitale, l'istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all'interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l'indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato.
9. In caso di morte dell'assicurato, avvenuta prima che l'istituto assicuratore abbia corrisposto l'indennizzo in capitale, è dovuto un indennizzo proporzionale al tempo trascorso tra la data della guarigione clinica e la morte.
10. Per l'applicazione dell'art. 77 del testo unico si fa riferimento esclusivamente alla quota di rendita di cui al comma 2, lettera b).
11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile.
12. All'onere derivante dalla prima applicazione del presente articolo, valutato in lire 340 miliardi annui, si fa fronte con un'addizionale sui premi e contributi assicurativi nella misura e con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3”.
La tabella delle menomazioni è stata approvata con il decreto ministeriale del 12.07.2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25.07.2000. L'indennizzo a carico dell'istituto assicurativo copre, quindi, il danno che abbia una percentualizzazione compresa tra il 6% e il 100%. Restano fuori dalla copertura le cd “microinvalidità”, ovvero i danni con una percentuale inferiore al 6%. CP_1
Sulla base delle tabelle allegate al menzionato decreto legislativo, il consulente tecnico d'ufficio, dott.
a seguito di attento studio dei documenti prodotti e sottoposizione a visita del Persona_2
ricorrente, ha riscontrato, a carico dell'assicurato, in dipendenza dell'infortunio sul lavoro occorso, una lesione dell'integrità psico-fisica (danno biologico) nella misura del 6% (“Alla luce delle considerazioni esposte e e dell'obiettività riscontrata, facendo riferimento alle Tabelle di Legge del danno biologico dell' si ritiene che tali postumi permanenti possano essere ascritti ad una CP_1 invalidità permanente pari al 6%”).
7/9 Tale conclusione è stata confermata anche a seguito dell'analisi delle osservazioni formulate dal CTP dell' . A riguardo, l'Ausiliare del Giudice ha rilevato che: “innanzitutto va evidenziato che tali
CP_1 osservazioni, così come la memoria difensiva dell' in atti, sono incentrate sul disconoscimento del
CP_1 nesso di causa tra l'evento traumatico del 23.11.21 e le menomazioni riscontrate a carico del piede sinistro e del ginocchio sinistro […] Le motivazioni del mancato riconoscimento del nesso di causa, inoltre sono basate su ipotesi formulate dal CT di parte ma mai dimostrate (spetterebbe proprio
CP_1 all' invece la rigorosissima prova che la malattia o le menomazioni sono state determinate da
CP_1 cause extraprofessionali e non dall'infortunio) […] Il sig. ha sempre lamentato la sintomatologia Pt_1
algica a carico del ginocchio sinistro, anche dopo infiltrazioni articolari di acido ialuronico per la condropatia, fin dall'accesso al Pronto Soccorso e in occasione delle molteplici consulenze specialistiche in atti. Non è possibile evocare un ulteriore trauma extra-lavorativo, mai documentato, solo perché l'intervento chirurgico fu eseguito dopo 2 anni dal trauma in conseguenza degli insuccessi della terapia conservativa […] Infine per quanto riguarda l'ultima, ma più pertinente delle osservazioni (la richiesta del riferimento delle singole voci di menomazioni di riferimento ex D.L.
38/2000), essa può essere precisata nei seguenti termini: la meniscectomia selettiva mediale corrisponde alla menomazione n. 282 delle Tabelle (esiti di meniscectomia artroscopica) con CP_1
punteggio 2%. La lesione dei legamenti intertarsici e metatarsici dei primi tre raggi, per analogia, può essere equiparata alla menomazione n. 302 delle Tabelle (esiti di frattura di due o più metatarsi, CP_1
comprensivi del primo o del quinto, apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale) con punteggio 4%. Nel caso in esame l'instabilità del mesopiede sinistro con conseguente disallineamento delle articolazioni spiega la sintomatologia dolorosa da sovraccarico, che può trovare maggiore apprezzamento dell'invalidità permanente, in considerazione anche della concorrenza delle due menomazioni, e consente di ascrivere la menomazione complessiva al 6% di invalidità permanente”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, anche in relazione a tale aspetto, sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, da adeguata motivazione ed esenti da vizi logici, per cui meritano di essere condivise.
Il ricorso va, pertanto, accolto, nel senso che deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale dovuto in virtù del danno biologico subìto pari al 6%, oltre accessori ai sensi dell'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991, non avendo, peraltro, l' eccepito l'esistenza di alcun CP_1
motivo ostativo al riconoscimento di dette provvidenze se non quello della contestata origine professionale della patologia.
3) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
8/9 3.1) Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che, dall'infortunio sul lavoro occorso in data 23.11.2021, risulta Parte_1
affetto da esiti di trauma contusivo del piede sinistro e del ginocchio sinistro;
2. accerta e dichiara che ha diritto all'indennizzo in conto capitale per danno biologico Parte_1
nella misura del 6% e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di detta prestazione, oltre interessi CP_1
legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione fino al soddisfo;
3. condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in € CP_1
2.800,00, oltre spese generali, CPA ed IVA secondo legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, avv. Alberto Lenti, dichiaratosi antistatario;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Piacenza, 14.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
9/9